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Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 / 06 / 2004
COMUNICATO
Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2004). Ripubblicazione della nota allart. 9.
Si provvede alla integrazione, a ulteriore chiarimento e informazione, della nota allart. 9 della legge regionale di cui alloggetto, già pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 20, Parte I, del 20 maggio 2004.
- Il testo dellarticolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente Norme in materia di Polizia locale), è il seguente:
Art. 4. (Uniforme e segni distintivi)
1. Le attivita di Polizia municipale vengono svolte in uniforme.
*2. Luniforme degli addetti alla Polizia municipale e stabilita, dallAllegato A della presente legge, sia nella dotazione che nel modello e nel colore previsto per ciascuno capo.
3. Con provvedimento del comandante del corpo o del responsabile del servizio il personale puo essere dispensato dallindossare luniforme, quando ne ricorrono motivi di impiego tecnico operativi.
*4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia municipale in relazione alle funzioni svolte, sono stabiliti dallAllegato B della presente legge.
5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio da apporre al copricapo.
6. Gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia municipale con conoscenza di una o piu lingue straniere, accertata previa prova orale desame da sostenersi dinanzi ad apposita commissione desperti, portano sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese, di cui conoscono la lingua. *Tale distintivo ha le dimensioni di cm. 4 x 1,5.
7. E vietato variare la foggia delluniforme, nonche luso di elementi ornamentali, in modo da alterare lassetto formale della stessa.
8. I Comuni possono adottare divise di rappresentanza..
Il testo dellarticolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente Norme in materia di Polizia locale), è il seguente:
*Art. 5. (Mezzi operativi)
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla Polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nellAllegato C della presente legge.
2. Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia municipale sono muniti di sirena e monoblocco contenente altoparlante e dispositivo lampeggiante a luce blu.
3. Nel caso di utilizzo di mezzi nautici, essi sono muniti di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura atta ad assicurare una efficiente operativita.
- Il testo dellarticolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente Norme in materia di Polizia locale), è il seguente:
Art. 6. (Placca e tesserino di riconoscimento)
1. Gli operatori della Polizia municipale sono dotati di placca e tesserino personale di riconoscimento.
*2. La placca di riconoscimento, che contiene la denominazione dellente di appartenenza ed il numero personale di matricola, ha le dimensioni e la forma stabilita nellAllegato D della presente legge.
3. La placca va applicata al petto, allaltezza del taschino sinistro delluniforme.
*4. Il tesserino plastificato di riconoscimento, del formato di cm. 10x6, contiene, oltre alla foto ed ai dati anagrafici, le seguenti indicazioni:
1) la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria;
2) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di Pubblica sicurezza;
3) il gruppo sanguigno;
4) il numero di matricola dellarma in eventuale dotazione.
*5. Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento sono quelle stabilite nellAllegato E della presente legge.
6. Il tesserino e portato sempre con se dagli operatori, sia in uniforme che in abito civile.
7. Il documento ha validita di cinque anni, salvo eventuali motivate limitazioni, ed e restituito allAmministrazione comunale di appartenenza allatto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa..
* Si evidenzia che tali disposizioni (commi 2 e 4 nonché ultimo periodo comma 6 dellart. 4, art. 5 e commi 2, 4 e 5 dellart. 6 della l.r. 57/1991) saranno abrogate, e pertanto disapplicate, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti della Giunta regionale, come espressamente previsto dallart. 9 della l.r. 12/2004.