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Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 / 06 / 2004

COMUNICATO

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004). Ripubblicazione della nota all’art. 9.

Si provvede alla integrazione, a ulteriore chiarimento e informazione, della nota all’art. 9 della legge regionale di cui all’oggetto, già pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 20, Parte I, del 20 maggio 2004.

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente ‘Norme in materia di Polizia locale‘), è il seguente:

“Art. 4. (Uniforme e segni distintivi)

1. Le attivita’ di Polizia municipale vengono svolte in uniforme.

*2. L’uniforme degli addetti alla Polizia municipale e’ stabilita, dall’Allegato A della presente legge, sia nella dotazione che nel modello e nel colore previsto per ciascuno capo.

3. Con provvedimento del comandante del corpo o del responsabile del servizio il personale puo’ essere dispensato dall’indossare l’uniforme, quando ne ricorrono motivi di impiego tecnico operativi.

*4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia municipale in relazione alle funzioni svolte, sono stabiliti dall’Allegato B della presente legge.

5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio da apporre al copricapo.

6. Gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia municipale con conoscenza di una o piu’ lingue straniere, accertata previa prova orale d’esame da sostenersi dinanzi ad apposita commissione d’esperti, portano sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese, di cui conoscono la lingua. *Tale distintivo ha le dimensioni di cm. 4 x 1,5.

7. E’ vietato variare la foggia dell’uniforme, nonche’ l’uso di elementi ornamentali, in modo da alterare l’assetto formale della stessa.

8. I Comuni possono adottare divise di rappresentanza.”.

Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente ‘Norme in materia di Polizia locale‘), è il seguente:

*Art. 5. (Mezzi operativi)

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla Polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell’Allegato C della presente legge.

2. Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia municipale sono muniti di sirena e monoblocco contenente altoparlante e dispositivo lampeggiante a luce blu.

3. Nel caso di utilizzo di mezzi nautici, essi sono muniti di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura atta ad assicurare una efficiente operativita’.”

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente ‘Norme in materia di Polizia locale‘), è il seguente:

“Art. 6. (Placca e tesserino di riconoscimento)

1. Gli operatori della Polizia municipale sono dotati di placca e tesserino personale di riconoscimento.

*2. La placca di riconoscimento, che contiene la denominazione dell’ente di appartenenza ed il numero personale di matricola, ha le dimensioni e la forma stabilita nell’Allegato D della presente legge.

3. La placca va applicata al petto, all’altezza del taschino sinistro dell’uniforme.

*4. Il tesserino plastificato di riconoscimento, del formato di cm. 10x6, contiene, oltre alla foto ed ai dati anagrafici, le seguenti indicazioni:

1) la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria;

2) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di Pubblica sicurezza;

3) il gruppo sanguigno;

4) il numero di matricola dell’arma in eventuale dotazione.

*5. Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento sono quelle stabilite nell’Allegato E della presente legge.

6. Il tesserino e’ portato sempre con se dagli operatori, sia in uniforme che in abito civile.

7. Il documento ha validita’ di cinque anni, salvo eventuali motivate limitazioni, ed e’ restituito all’Amministrazione comunale di appartenenza all’atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa.”.

* Si evidenzia che tali disposizioni (commi 2 e 4 nonché ultimo periodo comma 6 dell’art. 4, art. 5 e commi 2, 4 e 5 dell’art. 6 della l.r. 57/1991) saranno abrogate, e pertanto disapplicate, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti della Giunta regionale, come espressamente previsto dall’art. 9 della l.r. 12/2004.