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Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 / 06 / 2004
A relazione dellAssessore Laratore:
Premesso che:
- lattività dellOsservatorio regionale dellartigianato è rivolta allesperimento di ricerche e indagini sul comparto, le quali, per essere efficaci e tempestive in relazione allobiettivo di dare una esaustiva e completa conoscenza del comparto e della sua evoluzione negli aspetti più importanti e strategici, tra cui loccupazione, la natalità e la mortalità delle aziende, il fatturato ecc., devono essere supportate da un sistema informativo il più completo e variegato possibile;
- gli archivi sullartigianato esistenti nel territorio regionale e nazionale appartengono principalmente ad enti pubblici e banche, i quali gestiscono gli stessi ai fini degli obblighi di legge o per esigenze interne alla struttura;
- il sistema informativo regionale sullArtigianato (SIRAP) gestisce le basi dati e le elaborazioni necessarie allattività dellOsservatorio, garantendo il collegamento con il Sistema Informativo nazionale (art. 40, comma 1 L.R. n. 21/79);
considerato che:
- un sistema informativo comune, gestito in forma omogenea, aggregata e condivisa, può rispondere non solo alle esigenze di conoscenza del comparto, come sopra definito, ma anche alle necessità dei singoli enti che forniscono i singoli data-base;
- questo sistema acquista una notevole importanza nel caso di soggetti che provvedono a erogare finanziamenti alle imprese artigiane;
- per determinare limpatto di efficacia non solo di ogni singolo provvedimento, ma anche del complesso delle politiche pubbliche della Regione Piemonte nei confronti dellartigianato, occorre poter disporre delle informazioni sui finanziamenti erogati, in modo da avere i dati sui quali lavorare sia sotto laspetto statistico, sia sotto quello socio-economico;
- un sistema informativo, previsto e gestito in modo comune, come definito nella presente deliberazione, non può che arrecare giovamento non solo ad un organismo come lOsservatorio e al Settore del Credito allartigianato, della Regione Piemonte, ma anche a tutti gli altri enti che devono, in qualche modo, confrontarsi con i problemi legati al finanziamento delle imprese (efficacia degli interventi, definizione dei criteri, modalità di erogazione ecc.);
- il solo obbligo per gli Enti che posseggono data-base e che intendano aderire al progetto di coordinamento degli archivi in materia di artigianato consiste nel mettere a disposizione i dati in possesso, ai soli fini di studio e analisti statistici, nei progetti che verranno discussi nellambito del Coordinamento stesso come in seguito specificato;
- tra gli obiettivi del sistema informativo regionale sullArtigianato (SIRAP) vi è quello di promuovere il coordinamento dei sistemi informativi al fine del raggiungimento degli obiettivi dellOsservatorio, nonché quello di acquisire e aggiornare i dati disponibili;
visto che:
- lart. 3 del Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 prevede, (punti 1,2,3) il regime de minimis, ovvero la necessità di registrare tutte le informazioni sugli aiuti concessi a ogni singolo soggetto e che lammontare del nuovo aiuto può essere concesso solo dopo aver accertato che il nuovo non faccia superare il cumulo complessivamente consentito nel triennio di riferimento;
- la legge regionale 21/97 prevede, quale organismo con funzioni consultive e propositive, una Commissione Tecnico-Scientifica composta dai rappresentati dei principali enti pubblici, delle associazioni di categoria e di esperti del settore cui spetta curare gli aspetti scientifici dellattività di ricerca dellOsservatorio;
- per gli obiettivi e le ragioni esposti in premessa, è opportuno, promuovere la creazione di un Coordinamento per la gestione degli archivi in materia di artigianato, organismo con funzioni consultive e propositive che dovrà occuparsi dellattività di gestione e di utilizzo del sistema informativo dellartigianato;
- il Coordinamento degli archivi in materia di artigianato ha lo scopo di raggiungere questi obiettivi, implementando e arricchendo gli archivi del sistema informativo regionale sullArtigianato (SIRAP);
- con lettera n.15022/17.5 del 5 dicembre 2003, lAssessore allArtigianato ha chiesto ai Presidenti e/o Direttori degli Enti che sono in possesso di archivi in materia di artigianato ladesione al progetto, nonché la condivisione dello stesso e la designazione di un referente;
- i Presidenti e/o Direttori di cui sopra hanno aderito al progetto e designato i rappresentanti che faranno parte del Coordinamento;
vista:
- la legge regionale 21/97, artt.36 e segg.;
- il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- la legge regionale 51/97;
- la legge regionale 24/99;
viste:
- le lettere degli enti di cui allart. 3 delle Disposizioni, allegate alla presente Deliberazione, di disponibilità e condivisione del progetto;
la Giunta Regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
di approvare, per la gestione del Sistema Informativo dellOsservatorio dellartigianato e la omogeneizzazione dei dati contenuti negli archivi esistenti in materia di artigianato, la attivazione di un Coordinamento degli archivi in materia di artigianato (CAAR) con funzioni consultive e propositive;
di approvare le disposizioni per il funzionamento del Coordinamento degli archivi in materia di artigianato (CAAR), che opera in stretto raccordo con gli Enti interessati e a supporto del Sistema Informativo dellartigianato (SIRAP), nellambito delle attività dellOsservatorio, ai sensi dellart. 39 della l.r. 21/97, disposizioni allegate alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante;
di demandare al Dirigente, di cui allart. 3 punto 1 delle allegate Disposizioni, di provvedere alla convocazione del Coordinamento e allorganizzazione dei suoi lavori.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellarticolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) (fare riferimento al file PDF)
DISPOSIZIONI PER LATTIVITA DEL COORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO (CAAR)
Art.1
Nello svolgimento della sua attività, lOsservatorio Regionale dellartigianato opera in stretto raccordo con il Coordinamento degli archivi in materia di artigianato (CAAR), che ha funzioni consultive e propositive in relazione alla gestione e allacquisizione, nonché alla condivisione dei sistemi informativi che interessano il comparto.
Art.2
Il Coordinamento degli archivi in materia di artigianato (CAAR), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale, è strumento di raccordo della Regione con gli Enti di cui allart.3 e opera a supporto del Sistema Informativo dellartigianato (SIRAP), nellambito delle attività dellOsservatorio, ai sensi dellart. 39 della l.r. 21/97.
Art.3
Il Coordinamento degli archivi in materia di artigianato (CAAR) è composto da:
1. il dirigente della Settore regionale preposto alla gestione del sistema informativo dellartigianato, che lo presiede;
2. il dirigente del Settore regionale in materia di credito allartigianato;
3. il Direttore nazionale dellINPS o un suo delegato, esperto nella gestione dei dati;
4. il Direttore regionale dellINPS o un suo delegato, esperto nella gestione dei dati;
5. il Direttore di Infocamere o un suo delegato, esperto nella gestione dei dati;
6. il Direttore di Unioncamere del Piemonte o un suo delegato, esperto nella gestione dei dati;
7. il Direttore dellIres o un suo delegato, esperto nella gestione dei dati;
8. il Direttore del CSI o un suo delegato, esperto nella gestione dei dati;
9. il Direttore di Artigiancassa o un suo delegato, esperto nella gestione dei dati;
10. il Direttore di Finpiemonte o un suo delegato, esperto nella gestione dei dati;
11. Il Direttore di INAIL o un suo delegato, esperto nella gestione dei dati.
Ogni modifica alla composizione del Coordinamento è formalizzata con Deliberazione di Giunta Regionale.
Art.4
Le funzioni del Coordinamento sono:
1. mettere a disposizione, per gli obiettivi di interesse comune, gli archivi dei quali si è in possesso, in stretto raccordo con gli obiettivi di conoscenza dellartigianato e delle politiche pubbliche regionali rivolte al settore;
2. mettere in atto gli strumenti necessari per rendere omogenei e condivisibili i dati contenuti negli archivi, di modo che possano essere accessibili per gli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra;
3. avviare dei progetti di interesse comune:
- destinati a rafforzare il Sistema Informativo dellOsservatorio Regionale dellArtigianato per lattività di ricerca dello stesso;
- destinati a implementare o arricchire gli archivi esistenti presso Enti rappresentati nel Coordinamento;
- destinati a creare nuovi archivi o a costruire nuovi data base allinterno degli archivi esistenti.
Art.5
Per lattuazione dei progetti di cui sopra, possono essere utilizzati i capitoli di bilancio che riguardano lattività dellOsservatorio Regionale dellartigianato. Ogni singolo Ente, rappresentato allinterno del Coordinamento, può concorrere finanziariamente per i suddetti fini.
La Direzione competente può stipulare convenzioni con gli enti rappresentati nel Coordinamento, istituzioni, società, istituti di ricerca, università, organizzazioni sindacali, nonché esperti nella gestione di dati e archivi.
Art.6
I componenti del Coordinamento sono designati dai rispettivi Enti.
Il Coordinamento non ha scadenza. I componenti del Coordinamento decadono dietro espressa rinuncia degli stessi.
Art.7
Alle riunioni del Coordinamento possono essere invitati, a cura del Presidente, esperti o rappresentanti di enti, associazioni, società di ricerca, università interessati alle attività dello stesso.
Possono essere invitati rappresentanti delle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative.
Art.8
Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario che svolge uguali funzioni per la Commissione Tecnico-Scientifica dellOsservatorio.