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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 22
Legge regionale 31 maggio 2004, n. 13.
Regolamentazione delle discipline bio-naturali.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita ed oggetto)
1. La Regione Piemonte, nellottica del pluralismo scientifico e della liberta di scelta, istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.
Art. 2.
(Definizione delle discipline bio-naturali)
1. Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualita della vita della persona. Il principio guida di tali discipline e larmonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano.
2. Ciascuna disciplina possiede una tipica peculiarita ed utilizza tecniche, strumenti e dinamiche diverse.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attivita specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.
Art. 3.
(Commissione regionale permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali)
1. Entro centottanta giorni dallapprovazione della legge e istituita presso lAssessorato competente in materia la Commissione permanente per gli operatori delle discipline bio-naturali, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione e composta dai seguenti soggetti:
a) lAssessore regionale competente in materia o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dellAssessorato regionale competente in materia individuato nellorganico della Direzione di riferimento;
c) un rappresentante designato dallOrdine dei Medici;
d) un rappresentante designato dallOrdine dei Farmacisti;
e) un rappresentante designato dallUniversita degli Studi;
f) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante per ciascuna delle pratiche e delle discipline bio-naturali riconosciute ai sensi della legge.
3. La Commissione e assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso lAssessorato competente in materia, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.
4. Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lAmministrazione regionale).
Art. 4.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline bio-naturali, nellambito di programmi di prevenzione e di educazione alla cultura del benessere;
b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dellattivita svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dellAssessorato competente in materia;
c) collabora con lAssessorato regionale competente in materia alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori;
d) verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline bio-naturali dei requisiti richiesti per liscrizione al registro regionale di cui allarticolo 5.
Art. 5.
(Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali)
1. E istituito presso lAssessorato competente in materia il registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.
2. Il registro regionale e articolato in sezioni dedicate ad ogni specialita.
3. Liscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta delloperatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera d), in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare lidoneita delloperatore alliscrizione o in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialita.
Art. 6.
(Sanzioni amministrative)
1. A coloro che esercitano lattivita professionale di operatore di una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dellarticolo 2, comma 3, senza essere iscritti nel registro regionale e applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a 1500,00, secondo le modalita previste dalla legislazione regionale.
2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale.
3. Nei casi esemplificati al comma 2, puo essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dal registro regionale.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle discipline bio-naturali, presentano alla Commissione, entro lanno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro regionale di cui allarticolo 5, allegando alla istanza i titoli professionali posseduti, nonche ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. La Commissione, sulla base della documentazione presentata, verifica lidoneita delloperatore alliscrizione nella specifica sezione del registro regionale e provvede a rilasciarne la conseguente autorizzazione.
Art. 8.
(Clausola valutativa)
1. Trascorsi tre anni dallentrata in vigore della legge, e con successiva periodicita annuale, la Giunta regionale esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.
2. Trascorso un anno dallentrata in vigore della legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito allistituzione della Commissione di cui allarticolo 3 ed alle relative modalita organizzative, operative e funzionali.
3. Sulla base dei dati acquisiti in seguito allo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 1, trascorsi tre anni dallentrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) numero degli operatori di discipline bio-naturali iscritti nel registro regionale di cui allarticolo 5, suddivisi per specialita;
b) numero delle istanze di iscrizione non accolte e motivazione delle cause di esclusione;
c) numero, tipologia, entita e motivazione delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dellarticolo 6 e quantificazione complessiva degli introiti derivati;
d) programmi di divulgazione delle discipline bio-naturali promossi ed adottati, con particolare riferimento alle campagne informative realizzate ed ai costi correlati;
e) analisi della divulgazione delle discipline bio-naturali presso lutenza, con specifica rilevazione degli incrementi di diffusione conseguenti allapplicazione della legge.
Art. 9.
(Norma finanziaria)
1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 alla spesa di euro 100.000,00 per ciascun anno, di cui euro 50.000,00 per spese relative alla promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche delle discipline del benessere ed euro 50.000,00 per oneri di monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina del benessere, ricomprese nellUnita previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti), si fa fronte con le risorse stanziate nella stessa UPB del bilancio annuale di previsione per lanno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.
2. Gli eventuali introiti derivanti dallapplicazione delle sanzioni amministrative di cui allarticolo 6, irrogate a seguito delle irregolarita riscontrate, costituiscono entrata regionale nellUPB 0902 (Bilanci e finanze - Ragioneria Titolo III - Entrate extratributarie) del bilancio regionale per lanno 2004.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 maggio 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 624.
- Presentata dai Consiglieri Antonello Angeleri, Marisa Suino, Enrico Moriconi, Gianluca Godio, Rosa Anna Costa, Costantino Giordano, Vincenzo Tomatis, Deodato Scanderebech, Claudio Dutto, Pier Luigi Gallarini, Domenico Mercurio, Giovanni Caracciolo, Sergio Deorsola, Rocco Papandrea, Giancarlo Tapparo, Giuseppe Chiezzi, Antonio Dambrosio il 17 febbraio 2004.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l8 marzo 2004.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla IV commissione il 18 maggio 2004 con relazione di Antonello Angeleri e Marisa Suino.
- Approvata in Aula il 19 maggio 2004 con 32 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 3.
- La legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 è pubblicata sul BUR 13 luglio 1976, n. 29.