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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 22

Codice 30.3
D.D. 21 maggio 2004, n. 78

LL.RR. nn. 22/90 art. 4 e s.m.i.- D.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 - Contributi regionali a sostegno degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei Presidi a rilievo sociale - Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a contributo ed elenco progetti esclusi - Assegnazione di contributi in conto capitale per l’anno 2004 - Importo euro 5.400.152,75

La L.R. 2 aprile 1990, n. 22 “Finanziamento dei Presidi socio-assistenziali”, così come modificata ed integrata dalla L.R. 23 marzo 1995 n. 40, prevedeva all’art.4 la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire l’agibilità ed il potenziamento dei presidi socio-assistenziali.

Sulla scorta di tali motivazioni con Deliberazione della Giunta regionale n. 40-9269 del 5 maggio 2003 si è promossa un’iniziativa rivolta al finanziamento di interventi di messa in sicurezza di quei presidi a rilievo sociale che svolgono attività meritevoli di tutela, molto diffusi sul territorio piemontese, volti a realizzare:

- un modello positivo di aggregazione per i giovani, adulti e anziani anche al fine di contrastare il fenomeno della solitudine;

- un contrasto ai processi di esclusione dall’ambiente di residenza,

- un incentivo alla vita associativa e di relazione;

- una promozione della partecipazione attiva in programmi ed interventi sociali da parte dei fruitori;

- un armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei giovani;

- una promozione sociale e assistenziale valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.

Sono stati pertanto oggetto del finanziamento gli immobili sedi di presidi a rilievo sociale, gestiti senza scopo di lucro per finalità sociali che sono generalmente denominati:

- centri d’incontro ed aggregazione per giovani ed adulti, compresi gli oratori di cui alla L.R.26/02;

- centri d’incontro per anziani.

In proposito, ai sensi della D.G.R. citata, i destinatari dei contributi, che dovevano dimostrare di essere proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento o di averne disponibilità almeno ventennale, risultavano essere:

- Comuni, singoli o associati;

- Comunità Montane e Comunità Collinari;

- Enti gestori dei servizi socio assistenziali;

- Aziende Sanitarie Locali;

- Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

- Soggetti sociali pubblici o privati, cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, nonché gli Enti di cui alla L.R. 26/02. Tali soggetti non dovevano avere fini di lucro e dovevano avere sede nel territorio regionale.

I contributi di cui all’art. 4 della L.R. 22/90, così come modificato dall’art. 7 della L.R. 40/95, erano determinati nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali:

importo fino a euro 5.164,56 (L. 10.000.000)

50%

importo da euro 5.164,56 a euro 25.822,84
(da L. 10.000.000 a L. 50.000.000)

45% per la parte eccedente euro 5.164,56 (L. 10.000.000) + euro 2.582,28 (L. 5.000.000)

importo da euro 25.822,84 a euro 51.645,68
(da L. 50.000.000 a L. 100.000.000)

30% per la parte eccedente euro 25.822,84 (L. 50.000.000) + euro 11.878,50 (L. 23.000.000)

importo da euro 51.645,68 a euro 154.937,06
(da L. 100.000.000 a L. 300.000.000)

16% per la parte eccedente euro 51.645,68 (L. 100.000.000) + euro 19.625,36 (L. 38.000.000)

importo da euro 154.937,06 a euro 258.228,44
(da L. 300.000.000 a L. 500.000.000)

5% per la parte eccedente euro 154.937,06 (L. 300.000.000) + euro 36.151,98 (L. 70.000.000)

importo oltre a euro 258.228,44 (L. 500.000.000)

euro 41.316,55 (L. 80.000.000)

Sempre con la D.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 venivano individuati inoltre, ai sensi dell’art.4 della L.R. 25 luglio 1994, n.27 gli obiettivi e i criteri di selezione delle richieste per l’assegnazione dei contributi, che dovevano essere presentate avvalendosi dei modelli approvati con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 12 maggio 2003.

Nello specifico si stabiliva che l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 4 della L.R. 22/90 doveva avvenire per le seguenti categorie d’interventi:

- adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di riscaldamento esistente;

- adeguamento degli impianti elettrici ai sensi della L. 46/90;

- adeguamento, installazione e potenziamento di impianti e dispositivi riferiti alla prevenzione incendi;

- adeguamento igienico-sanitario;

- opere edili e impiantistiche mirate alla protezione attiva e passiva del presidio;

- opere edili per la sicurezza statica della struttura;

- opere edili per il superamento di barriere architettoniche.

Potevano, inoltre, essere ammesse a contributo:

- le spese per le opere edili connesse agli interventi impiantistici;

- le spese tecniche sostenute per la progettazione, il coordinamento e la direzione dei lavori;

- le spese per le forniture di singoli elementi necessari a garantire la sicurezza degli impianti, la prevenzione incendi e il superamento delle barriere architettoniche;

- gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (I.V.A., verifiche tecniche dello stato di fatto, certificazioni, perizie, ecc.).

Di contro non erano ammessi al finanziamento:

- lavori di manutenzione straordinaria già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di contributo;

- forniture di arredi.

Inoltre, sempre in riferimento a quanto in precedenza affermato, non potevano essere finanziati i lavori da eseguirsi:

- sui presidi socio-assistenziali oggetto di vigilanza e/o autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 62/95 e s.m.i. e secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 124-18354 del 14 aprile 1997;

- sulle strutture di cui alla L.R. 15 aprile 1985, n.31 e s.m.i. “disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”;

- sulle strutture di cui alla L.R. 23 marzo 1995, n. 38 “disciplina dell’agriturismo”;

- sulle strutture di cui alla L.R. 9 aprile 1990, n. 24 “tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”;

- sulle strutture scolastiche di ogni ordine e grado.

In generale quindi non sono finanziati interventi connaturati da una valenza prioritariamente commerciale, sportiva o con finalità di carattere sanitario.

I criteri di selezione prevedevano l’attribuzione, per ogni istanza, di un punteggio calcolato con i seguenti criteri:

TIPOLOGIA D’USO DELL’IMMOBILE

- Immobile destinato a fini sociali da oltre 20 anni.     (punti 5)

- Immobile destinato a fini sociali da oltre 10 anni.     (punti 3)

- Immobile destinato a fini sociali da meno di 10 anni     (punti 1)

VOLUME D’INVESTIMENTO

- Importo totale lavori minore o uguale a euro 25.822,84     (punti 6)

- Importo totale lavori compreso tra euro 25.822,85 e euro 51.645,68     (punti 4)

- Importo totale lavori compreso tra euro 51.645,69 e euro 103.291,37     (punti 2)

Importo totale lavori maggiore di euro 103.291,37     (punti 1)

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

- Presidio localizzato in Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti     (punti 7)

- Presidio localizzato in Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti     (punti 5)

- Presidio localizzato in Comune appartenente ad una C. Collinare o una C. Montana     (punti 3)

Presidio localizzato in Comune non inserito in area Obiettivo 2 o phasing out     (punti 1)

ULTERIORI ELEMENTI DI PRIORITA’
(punteggio cumulabile)

- Intervento realizzato da soggetto che non ha beneficiato di precedenti contribuzioni di cui alle LL.RR. nn. 14/86, 22/90, 40/95, 10/96, 59/96, 73/96 e 43/97.     (punti 3)

Intervento eseguito su un immobile localizzato in area di Centro Storico     (punti 1)

Inoltre le istanze aventi lo stesso punteggio dovevano essere collocate in graduatoria in ordine crescente d’importo contributivo e, nel caso fosse perdurata una situazione di parità, in ordine crescente rispetto all’entità totale della popolazione residente nel comune sede del presidio.

Infine la D.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003 stabiliva che le domande di contributo dovevano pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2003.

In base ai criteri sopra esposti, valutate le domande pervenute ed esaminata la necessaria documentazione prodotta dai soggetti interessati, risultano finanziabili secondo gli importi indicati per ciascuno, i progetti di cui all’Allegato A parte integrante della presente determinazione.

Dall’esame delle istanze pervenute, risulta invece che devono essere esclusi dalla graduatoria i progetti elencati nell’allegato B (elenco istanze non idonee) alla presente determinazione per le motivazioni specifiche a fianco elencate e qui riassunte:

1) Carenza dei requisiti tecnico-normativi;

2) Carenza sostanziale della documentazione allegata;

3) Tipologia intervento non contribuibile;

4) Tipologia di presidio non contribuibile;

5) Ente non idoneo al contributo;

6) Lavori già in corso di realizzazione alla data di presentazione dell’istanza di contributo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

Vista la L.R. 2 aprile 1990, n. 22 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001;

Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n.1;

Vista la nota del Direttore Regionale n. 479/30 del 21 gennaio 2004 con la quale è stata attribuita ai Dirigenti la delega a gestire le risorse finanziarie disponibili sui capitoli relativi alla materia di competenza di ciascun Settore;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 40-9269 del 5 maggio 2003.

determina

* Di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, secondo quanto indicato in premessa, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e di assegnare i contributi secondo gli importi indicati per ciascun progetto, per un importo complessivo di euro 5.400.152,75;

* Di dare atto che l’impegno delle risorse verrà formalizzato con apposita determinazione previo accantonamento dei fondi occorrenti sul Cap. 20535/2004 che presenta la necessaria disponibilità economica;

* Di approvare l’elenco dei progetti non idonei di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni specifiche a fianco di ciascuno riportate;

* Di prendere atto che, ai sensi del punto 8) allegato A della D.G.R. n. 40-9269 del 5/05/2003, i contributi sono erogati previa presentazione, da parte dei beneficiari, di apposito rendiconto comprovante l’esecuzione delle opere ammesse a contributo, corredato dalle fatture emesse o in alternativa dal Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, ai sensi D.P.R. n. 554/99 e s.m.i, debitamente approvato con atto formale;

* Di approvare l’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, corrispondente al fac-simile di rendiconto necessario per la richiesta di somministrazione del contributo;

* Di dare atto che l’erogazione della quota assegnata avverrà in unica soluzione, dopo l’ultimazione dei lavori, e che, in caso di spesa effettiva inferiore a quella prevista in progetto, il contributo verrà liquidato in diminuzione adottando i criteri previsti dal bando di finanziamento;

* Di dare atto che qualora il soggetto richiedente il contributo sia assoggettato al regime IVA e possa quindi detrarre l’imposta, che non costituisce perciò un costo per il soggetto medesimo, il relativo ammontare non è ammesso a contributo;

* Di subordinare, pertanto, l’erogazione del contributo alla presentazione da parte di ciascun beneficiario dei seguenti atti:

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente beneficiario, che attesti che le fatture emesse per l’esecuzione dell’intervento non sono state utilizzate e né lo saranno in futuro per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente beneficiario, che attesti che l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) costituisce un costo per l’Ente richiedente il contributo.

* Di dare atto che i contributi di cui trattasi, essendo finalizzati a parziale copertura finanziaria in conto capitale di interventi strutturali eseguiti da soggetti senza fini di lucro, non sono assoggettati alla ritenuta di cui all’art.28, comma 2, del D.P.R. n.600/1973 e s.m.i.

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la conoscenza dell’intervento oggetto del contributo regionale, la partecipazione finanziaria della Regione alla realizzazione dell’intervento medesimo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Enrico Rosso

Allegato