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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 22

Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2004, n. 17 - 12609

Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi inerenti le risorse relative all’anno 2003 e criteri per la ripartizione ai Comuni

A relazione dell’Assessore Botta:

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all’art. 11 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i “Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazioni di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi”;

vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che attribuisce al sopra citato Fondo la dotazione finanziaria per l’anno 2003;

visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 66 del 19/3/2004, di “Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relative al 2003, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431";

vista la legge regionale n. 3/2003 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005", che prevede, quale co-finanziamento regionale alle risorse statali, la somma di euro 2.065.828,00, per l’esercizio 2003;

richiamato quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1999, in relazione alla facoltà da parte dei comuni di concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla locazione;

ritenuto di stabilire che, in sede di ripartizione delle risorse ai comuni, si terrà conto del co-finanziamento comunale secondo i criteri previsti dal presente provvedimento;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6, così come modificata dall’art. 25, comma 4 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1) di approvare i seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente, per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11, comma 3 della legge n. 431/98 per l’esercizio 2003:

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2002, pari a complessivi euro 10.209,94, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%.

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti (corrispondenti a quelli determinati dalla Regione Piemonte per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata calcolati in applicazione della L.R. n. 46/95) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%:

Numero componenti    Limite reddituale
nucleo familiare

1 o 2 persone      euro 16.777,98
3 persone      euro 20.469,14
4 persone      euro 23.824,73
5 o più persone     euro 26.844,77

Il reddito da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), è quello complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare relativo all’anno 2002 diminuito di euro 516,46 per ogni figlio a carico;

2) di stabilire che il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto per l’anno 2002, il cui importo - eventualmente aggiornato secondo indici quali l’ISTAT - risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità;

3) di prevedere che possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso;

4) di prevedere, altresì, che sono cause di esclusione dall’accesso al fondo:

- l’essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;

5) di stabilire che si provvederà alla ripartizione tra i comuni delle risorse finanziarie disponibili proporzionalmente all’effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria delle domande, demandando alla Direzione regionale Edilizia l’adozione dei relativi atti;

6) di prevedere che, in sede di ripartizione delle risorse di cui al precedente punto 5), si terrà anche conto del co-finanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:

a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive - destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto - di importo almeno pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato relativo all’esercizio 2003;

b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) sarà riconosciuto un premio di importo pari al 50% delle risorse comunali destinate al co-finanziamento; qualora le risorse di cui al successivo punto 7) non risultassero sufficienti a soddisfare l’attribuzione dei premi nella misura suddetta, l’importo del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun comune;

7) di precisare che la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni co-finanziatori è di euro 1.032.914,00, corrispondente al 50% delle risorse regionali aggiuntive citate in premessa;

8) di stabilire che i Comuni sono tenuti, pena l’esclusione dalla ripartizione, a comunicare, secondo le modalità indicate nell’allegato alla presente deliberazione, l’ammontare del fabbisogno riscontrato, nonché l’eventuale impegno della Giunta comunale al cofinanziamento di cui al punto 6), alla Direzione Edilizia entro il termine perentorio del 30 settembre 2004;

9) di approvare gli indirizzi ai Comuni e lo schema di bando-tipo di concorso contenuti nell’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

10) di dare informazione del presente atto alla competente Commissione consiliare.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)