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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Statuto

Indice

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione della Comunità Montana

Art. 2 - Sede, stemma e gonfalone

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Coordinamento con altri enti

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Albo delle pubblicazioni

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7 - Organi della Comunità Montana

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 8 - Composizione

Art. 9 - Prima seduta

Art. 10 - Presidenza del Consiglio

Art. 11 - Competenze

Art. 12 - Convocazione del Consiglio

Art. 13 - Ordine del giorno

Art. 14 - Consegna dell’avviso di convocazione

Art. 15 - Numero legale per la validità delle sedute

Art. 16 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Art. 17 - Pubblicità delle sedute

Art. 18 - Votazioni

Art. 19 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 20 - Cause di incompatibilità

Art. 21 - Dimissioni del Consigliere

Art. 22 - Gruppi consiliari

Art. 23 - Commissioni consiliari

Art. 24 - Designazione di rappresentanti

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 25 - Composizione

Art. 26 - Elezione

Art. 27 - Durata in carica

Art. 28 - Surroga

Art. 29 - Mozione di sfiducia costruttiva

Art. 30 - Mozione di sfiducia individuale

Art. 31 - Dimissioni

Art. 32 - Decadenza

Art. 33 - Competenze

Art. 34 - Funzionamento

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 35 - Funzioni e competenze

TITOLO III

DIRITTO DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

TRASPARENZA NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 36 - Diritto di informazione

Art. 37 - Diritto di accesso

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38 - Associazioni

Art. 39 - Istanze

Art. 40 - Petizioni

Art. 41 - Consultazione della popolazione

Art. 42 - Referendum

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 43 - Istituzione, nomina e funzionamento

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 44 - Criteri e Principi

Art. 45 - Struttura organizzativa. Regolamento

Art. 46 - Segretario Generale - Direttore

Art. 47 - Dirigenti

Art. 48 - Responsabili di area

Art. 49 - Responsabili dei servizi e degli uffici

Art. 50 - Contratti a tempo determinato

Art. 51 - Controlli interni

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 52 - Principi generali

Art. 53 - Agenzia per i servizi pubblici della montagna

Art. 54 - Interventi in economia in favore dei Comuni membri

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

BILANCIO E RENDICONTO

Art. 55 - Sessione del Bilancio preventivo e sessione del

Rendiconto

Art. 56 - Contabilità

CAPO II

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Art. 57 - Contributi

CAPO III

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 58 - Nomina, surroga e decadenza del Revisore

Art. 59 - Competenze del Revisore

Art. 60 - Funzionamento

TITOLO VII

LA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 61 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economcio

Art. 62 - Programmi di settore

Art. 63 - Programma annuale operativo

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 64 - Revisione e pubblicità dello Statuto

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Regolamenti

Art. 66 - Entrata in vigore dello Statuto

Art. 67 - Costituzione transitoria della Comunità Montana

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Costituzione della Comunità Montana

1. Fra i Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana, è costituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Comunità Montana Valli Orco e Soana.

2. La Comunità Montana Valli Orco e Soana è una unione di comuni montani, ente locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell’ambito delle leggi statali e regionali, che ha lo scopo precipuo di valorizzare la zona montana e promuovere l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

Art. 2
Sede, stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana Valli Orco e Soana ha sede lega-le nel Comune di Locana.

2. Gli Organi della Comunità Montana possono in via eccezionale riunirsi in luogo diverso dalla sede indicata al precedente comma 1, per esigenze strutturali e funzionali.

3. La Comunità Montana ha un proprio stemma e un apposito gonfalone.

4. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio dell’Ente montano.

5. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei compo-nenti assegnati, il Consiglio della Comunità Montana può disporre la modifica della sede legale, dello stemma e del gonfalone.

Art. 3
Finalità

1. La Comunità Montana nell’ambito delle funzioni proprie, dei compiti attribuiti da leggi statali e regionali, nonché conferiti o delegati dagli enti aderenti si propone le seguenti finalità:

a) lo sviluppo economico-sociale;

b) lo sviluppo delle infrastrutture;

c) la valorizzazione delle iniziative economiche;

d) il sostegno della popolazione residente;

e) la salvaguardia del territorio e dell’ambiente;

f) la promozione dei servizi alla persona;

g) la tutela dell’istruzione;

h) la valorizzazione del patrimonio storico e culturale;

i) la promozione del turismo, del turismo alpino e speleologico;

l) la tutela della famiglia.

2. La Comunità Montana, in particolare, intende attuare i fini di cui al precedente comma 1 come di seguito riportato:

a) predisporre ed aggiornare, con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale, onde concorrere alla realizzazione di una politica di riequilibrio tra la zona montana ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare programmi di intervento tesi a dotare il territorio, mediante l’esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e la costituzione della base per un adeguato sviluppo socio-economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona montana;

d) fornire alle popolazioni residenti, alle quali si ricono-sce il servizio da esse svolto a presidio del territorio con conseguente salvaguardia degli equilibri ecologici, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente e dall’isolamento al fine di favorirne la permanenza;

e) concorrere, d’intesa con i Comuni membri e con gli altri enti territoriali, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, finalizzati alla salvaguardia dei terreni a vocazione agricola e forestale nonché di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali e ambientali;

f) promuovere, nell’ambito delle proprie competenze e d’intesa con i Comuni membri e gli altri enti operanti nel settore, ogni utile azione per la tutela del diritto alla salute e per promuovere servizi sociali e assistenziali finalizzati alle esigenze delle persone ed in particolare delle categorie più deboli ed emarginate;

g) favorire l’elevazione culturale e professionale della po-polazione adottando iniziative per agevolare l’orientamento scolastico, ed in particolare la libera scelta del percorso formativo dei giovani, nonché per garantire una adeguata formazione professionale che tenga conto delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico;

i) favorire lo sviluppo turistico del territorio, adottando un programma annuale di priorità da concordare con i Comuni aderenti, sostenendo iniziative meritevoli proposte da gruppi, associazioni locali e privati cittadini, agevolando l’organizzazione di una rete di punti di informazione sull’offerta turistica della Comunità Montana;

l) sostenere ed incentivare tutti gli sport praticabili sul territorio;

m) tutelare la famiglia, riconoscendone il basilare ruolo sociale, attivando servizi di assistenza e di informazione, in particolare, su tematiche relative alle scelte educative dei figli e alla possibilità di accedere ad agevolazioni economiche;

n) favorire lo sviluppo dell’imprenditoria artigianale, agricola, commerciale e del terziario con particolare riferimento alla categoria dei giovani imprenditori e delle micro imprese;

o) garantire le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell’Ente, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 4
Coordinamento con altri enti

1. La Comunità Montana riconosce il Comune come primo ente territoriale storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

2. La Comunità Montana, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri.

3. La Comunità Montana identifica, nel proprio ambito territoriale, il livello ottimale di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi affidati ai Comuni membri e predispone iniziative per favore l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, nonché l’Unione dei Comuni del proprio territorio.

4. Il raccordo tra l’attività dei Comuni membri e la Comunità Montana è garantito in sede di conferenza dei Sindaci, organismo permanente di consultazione convocato, in ordine a tematiche di comune interesse, su richiesta del Presidente della Comunità Montana o da parte di almeno un terzo dei Sindaci dei Comuni membri.

5. La Comunità Montana, nell’ambito della propria auto-nomia ed in rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione, la Provincia, le altre Comunità Montane e le regioni transfrontaliere per concorrere alla definizione di politiche e di strategie che interessano il territorio onde promuoverne lo sviluppo socio-economico.

Art. 5
Funzioni

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi, e dai regolamenti nonché quelle ad essa conferite o delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni membri.

2. L’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1, viene espletato dalla Comunità Montana nel rispetto del riparto delle competenze di indirizzo e controllo attribuite agli Organi politici e di gestione affidate alla cura degli Organi burocratici.

3. La Comunità Montana provvede, in particolare:

a) all’espletamento delle funzioni di consorzio di bo-nifica montana;

b) all’esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all’interno del bacino idrografico di competenza;

c) all’indizione di apposite conferenze di servizi ai sensi della vigente normativa;

d) all’espletamento delle funzioni di consorzio di ba-cino imbrifero montano del torrente Orco;

e) all’approvazione e stipulazione di appositi Accor-di di Programma per l’esecuzione di opere pubbliche di particolare complessità sia dal punto di vista tecnico che organizzativo e gestionale;

f) alla promozione della costituzione di forme asso-ciative per l’attuazione delle finalità previste dalla legge quadro sulla montagna e successive modifiche ed integrazioni;

g) alla costituzione di società di capitali interamente pubbliche e/o miste per la gestione di servizi strumentali nonché dei servizi aventi rilevanza industriale; la Comunità Montana può, inoltre, partecipare ai soggetti indicati nella precedente lett. g);

h) alla organizzazione, gestione e cura di un siste-ma informatico coinvolgente tutte le ammini-strazioni pubbliche operanti sul territorio onde garantire l’attuazione dei progetti di e-government.

Art. 6
Albo delle pubblicazioni

1. Nella sede della Comunità Montana è riservato un apposito spazio da destinare all’Albo delle Pubblicazioni.

2. All’Albo sono pubblicati i provvedimenti, gli atti e gli avvisi di cui la legge o i regolamenti ne prevedono la pubblicazione ed, in particolare, le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta.

3. Le determinazioni adottate dai dirigenti e dai respon-sabili degli uffici e dei servizi sono pubblicate all’Albo di cui al comma 1, tranne quelle meramente esecutive di precedenti determinazioni.

4. Gli atti sono pubblicati, fatta salva qualsiasi altra diversa disposizione di legge e/o di regolamento, per la durata di quindici giorni consecutivi.

5. Il Segretario Generale o suo delegato cura personalmente la pubblicazione degli atti all’Albo.

6. Ogni provvedimento dovrà riportare in calce la “Relata di Pubblicazione” debitamente sottoscritta dal Segretario Generale o da suo delegato.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7
Organi della Comunità Montana

1. La Comunità Montana è dotata di un Organo rap-presentativo denominato Consiglio, di un Organo esecutivo denominato Giunta e di un Presidente.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art. 8
Composizione

1. Il Consiglio è costituito dai rappresentanti di ciascuno dei Comuni ricadenti nella zona montana omogenea “delle Valli Orco e Soana”.

2. Ad ogni Comune spettano tre rappresentanti di cui uno delle minoranze del Consiglio comunale, che li elegge nel proprio seno con voto limitato ad una preferenza.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.

4. I rappresentanti comunali sono eletti entro trenta gior-ni dalla data di insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Il Consiglio della Comunità Montana si intende costituito o rinnovato non appena pervenute le designazioni dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.

Art. 9
Prima seduta

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

2. La seduta di cui al comma 1 del presente articolo è presieduta dal consigliere più anziano di età.

3. Nella prima seduta il Consiglio procede, esclusiva-mente, alla convalida dei rappresentanti comunali ed alla elezione del Presidente, del Vice-Presidente e dei componenti della Giunta e alla nomina del Presidente del Consiglio.

Art. 10
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto, di norma, dal Presidente della Comunità Montana; in sua assenza o per giustificato impedimento, la presidenza spetta al Vice-Presidente. In mancanza del Presidente e del Vice-Presidente il Consiglio è presieduto dal componente della Giunta più anziano di età.

2. Il Consiglio ha facoltà, nella prima seduta, di nominare, tra i propri membri, un Presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio palese o di affidare la presidenza del Consiglio al Presidente della Comunità Montana per tutta la durata del mandato.

3. Se dopo tre votazioni, da tenersi nella medesima seduta, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, è nominato Presidente del Consiglio il candidato che ha ottenuto voti dalla maggioranza relativa dei consiglieri assegnati.

4. Il Presidente del Consiglio dirige la discussione e lo svolgimento delle sedute consiliari secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal regolamento. In particolare, il Presidente del Consiglio:

a) precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota;

b) determina l’ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;

c) programma l’attività consiliare e coordina i lavori delle commissioni con quelle di Consiglio;

d) esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per garantire l’osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;

e) può sospendere o sciogliere la seduta per gravi motivi;

f) decide, sentito il Segretario Generale e la conferenza dei capigruppo, sulle questioni attinenti al funzionamento del Consiglio di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da norme di legge, Statuto, o regolamenti.

5. Il Presidente del Consiglio può essere revocato, per motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un terzo dei Consiglieri assegnati.

6. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate al Consiglio di Comunità Montana affinchè lo stesso ne prenda atto e provveda, contestualmente, alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio nominato ai sensi della prima parte del comma 2, del presente articolo, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Comunità Montana.

Art. 11
Competenze

1. Il Consiglio è l’Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell’ente e quelli dei soggetti pubblici e/o pubblico-privati cui la Comunità Montana partecipa e/o aderisce, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d’uso del suolo, il programma annuale operativo, i programmi di settore;

c) l’accettazione di deleghe connesse all’esercizio di funzioni delegate e/o conferite dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;

d) la presa d’atto dell’acquisizione dell’esercizio di fun-zioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;

e) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali, idrogeologici, paesaggistici ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali relativi alla attuazione dei piani di cui sopra, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;

f) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione, la promozione, l’adesione e la modificazione di forme associative;

g) l’individuazione dei modelli gestionali dei servizi pubblici;

h) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la partecipazione a società di capitali e l’eventuale costituzione e/o promozione delle stesse società;

i) l’affidamento di attività o servizi mediante conven-zione;

l) la disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

m) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende e degli enti e organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

n) la contrazione dei mutui non previsti espressa-mente in atti fondamentali del Consiglio;

o) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

p) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non sono previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione o che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi della Giunta, del Segretario Generale, dei dirigenti o dei responsabili di area, dei servizi e degli uffici;

q) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

r) la verifica degli equilibri di bilancio e, in caso di accertamento negativo, l’adozione dei provvedimenti necessari per riequilibrare la gestione;

s) l’elezione del revisore del conto.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi e, comunque, entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

Art. 12
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria:

a) entro il mese di Giugno per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente;

b) entro il mese di Settembre per la verifica degli equilibri di bilancio;

c) entro il mese di Novembre per l’assestamento del bilancio;

d) entro il mese di Dicembre per l’approvazione del programma annuale operativo e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, fatti salvi eventuali rinvii stabiliti dalla legge.

3. Le sessioni straordinarie possono avere luogo in qual-siasi periodo. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) su iniziativa del Presidente della Comunità Mon-tana;

b) su iniziativa del Presidente del Consiglio qualora la carica non coincida con quella della precedente lett. a);

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.

4. Nei casi di cui alla lettera c), del precedente comma 3, del presente articolo, l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta al protocollo generale.

5. In caso d’urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore e ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 13
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Con-siglio previa consultazione, di norma, dei capigruppo consiliari e, qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente art. 10, c. 2, del presente Statuto, del Presidente della Comunità Montana.

2. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato all’Albo della Comunità Montana almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 14
Consegna dell’avviso di convocazione

1. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno e deve essere notificato per il tramite dei Messi comunali e/o del servizio postale di stato al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.

2. L’avviso di convocazione deve essere contempora-neamente inviato a tutti i Comuni membri affinché sia pubblicato all’Albo Pretorio.

3. Si osservano, comunque, le disposizioni dell’art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Art. 15
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è necessaria, per la validità della adunanza, la presenza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

3. La seduta di seconda convocazione non potrà aver luogo prima di quattro giorni dalla precedente.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso almeno 24 ore prima dell’adunanza e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. Non concorrono a determinare la validità dell’adu-nanza:

a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazio-ne;

c) i componenti della Giunta scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio; essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto al voto.

6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

7. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 16
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono valide se ottengono il voto favorevole della metà più uno dei votanti, quindi a maggioranza semplice. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni di legge, di regolamento o del presente Statuto.

2. Non si computano per determinare il numero dei votanti:

a) coloro che si astengono (astenuti facoltativi);

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione (astenuti obbligatori);

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti.

4. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curati dal Segretario Generale.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.

Art. 17
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente del Consiglio dispone la trattazione dell’argomento in seduta riservata.

Art. 18
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, con l’assistenza di tre consiglieri scrutatori nominati dal Presidente del Consiglio, se le deliberazioni concernono persone, quando venga esercitata un facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta. La votazione avrà comunque luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge.

3. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

4 Qualora la votazione non abbia raggiunto la maggioranza necessaria per l’approvazione della proposta, la medesima può essere, su proposta del Presidente del Consiglio, ripetuta per una sola volta nella medesima seduta, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. Nel caso in cui dallo scrutinio risulti che i voti sono ripartiti in misura uguale tra favorevoli e contrari, la votazione deve ritenersi inefficace e potrà essere ripetuta, per una sola volta, nella stessa seduta. Nel caso delle nomine prevale invece il requisito dell’anzianità di età.

Art. 19
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana curandone, a tal fine, gli interessi e la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio.

2. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti rimessi alla competenza del Consiglio e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato, contemperando l’esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa e nel rispetto del segreto d’ufficio.

4. Il consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte.

5. Qualora il consigliere non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo e comunicato per iscritto, il Presidente del Consiglio procede nei suoi confronti con un richiamo scritto, inviato per conoscenza al Comune di appartenenza, invitandolo a comunicare la volontà o meno di rimanere in carica. Nel caso in cui persistano le assenze non giustificate, il Presidente del Consiglio, con atto scritto, sottopone la questione al Comune di appartenenza per i necessari provvedimenti di competenza.

Art. 20
Cause di incompatibilità

1. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste, in materia, dall’ordinamento degli enti locali.

Art. 21
Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere devono essere presen-tate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio della Comunità Montana provvederà alla surroga del consigliere dimissionario nella prima seduta successiva al ricevimento del provvedimento di elezione del nuovo consigliere.

Art. 22
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppo consiliare. Il gruppo consiliare è costituito da almeno 5 consiglieri.

2. I consiglieri che non si riconoscono nei gruppi consiliari possono costituirsi in gruppo misto, formato da almeno 5 consiglieri.

3. I capigruppo consiliari, così come designati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il parere al Presidente della Comunità Montana e al Presidente del Consiglio sui documenti programmatici e finanziari, prima dell’esame del Consiglio, nel corso di un’apposita riunione.

4. I capigruppo consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell’ente per lo svolgimento della propria attività.

5. I capigruppo non possono rivestire contemporanea-mente la carica di componente della Giunta.

Art. 23
Commissioni consiliari

1. Sono istituite, con deliberazione del Consiglio da adottare entro novanta giorni dall’insediamento, le commissioni permanenti.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è:

a) l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorirne il migliore esercizio delle funzioni;

b) l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate;

c) la formulazione di pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per indicazione del Presidente della Comunità Montana o del Presidente del Consiglio si ritiene opportuna la preventiva consultazione;

d) effettuare studi, indagini, ricerche ed elaborare proposte.

3. Nel corso del mandato consiliare possono essere istituite ulteriori commissioni, rispetto a quelle di cui al comma 1, del presente articolo, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri; la deliberazione dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente del Consiglio, il Presidente della Comunità Montana, i componenti della Giunta e, in relazione alle funzioni esercitate, i dipendenti della Comunità Montana, appositamente autorizzati dal Segretario Generale, nonché i rappresentanti di organismi rappresentativi, di forze sociali ed economiche per l’esame e l’approfondimento di specifici argomenti.

5. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Comunità Montana ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto, e di sottoporre, altresì, all’esame delle stesse argomenti diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Il Consiglio può, inoltre, costituire commissioni tempo-ranee o speciali la cui composizione e disciplina di funzionamento sarà stabilita di volta in volta con apposita deliberazione da adottare a maggioranza dei votanti.

7. I consiglieri comunicano entro la prima seduta del Consiglio successiva alla costituzione delle commissioni permanenti, la richiesta di farne parte.

8. La presidenza delle commissioni consiliari è affidata, di norma, a consiglieri che, nei rispettivi Comuni, sono membri delle minoranze. Si procede alla nomina del presidente nella prima seduta della commissione, contestualmente all’individuazione del vice-presidente.

Art. 24
Designazione di rappresentanti

1. Nella definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non diversamente disposto dalla legge e, qualora il numero degli eligendi e/o dei designandi sia non inferiore a tre, deve tutelare la rappresentanza delle minoranze.

CAPO II
LA GIUNTA

Art. 25
Composizione

1. La Giunta è costituita dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un numero massimo di cinque componenti. Il Presidente ed il Vice-Presidente debbono essere esclusivamente consiglieri di Comunità Montana e, quindi, designati dai Comuni membri.

2. Possono essere eletti componenti della Giunta i consiglieri della Comunità Montana, i cittadini residenti nei Comuni facenti parte dell’Ente montano in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di consigliere della Comunità Montana, nonché di riconosciute doti di professionalità e/o esperienza amministrativa da evidenziare all’atto della presentazione del documento programmatico o al momento dell’eventuale surroga.

3. Il numero dei componenti della Giunta extra consiglieri non può essere superiore a due e, comunque, la loro presenza non può modificare il numero complessivo dei componenti stabilito al comma 1 del presente articolo.

4. Il Consiglio procede all’accertamento delle condizioni di compatibilità dei componenti della Giunta non consiglieri della Comunità Montana, immediatamente dopo l’elezione del Presidente, del Vice-Presidente e della Giunta.

Art. 26
Elezione

1. Il Consiglio elegge, con un’unica votazione, il Presidente, il Vice-Presidente e la Giunta, nella prima adunanza, dopo la convalida dei consiglieri designati dai Comuni.

2. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, depositato cinque giorni prima della seduta del Consiglio, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice-Presidente e di componente della Giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.

3. Nel caso in cui vengano presentati più documenti programmatici, gli stessi vengono illustrati dai candidati alla carica di Presidente secondo l’ordine cronologico di ricezione al registro di protocollo generale della Comunità Montana.

4. I componenti di una lista non possono, contestual-mente, far parte di un’altra lista concorrente.

5. L’elezione avviene per appello nominale, in seduta pubblica a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Ciascun consigliere esprime la propria preferenza, esclusivamente nei confronti di una sola delle liste concorrenti, comunicando il nominativo del candidato alla carica di Presidente.

6. Qualora non sia raggiunta la maggioranza di cui al comma 5 del presente articolo, si procede alla indizione di due ulteriori e successive votazioni da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l’una dall’altra e, comunque, entro trenta giorni dalla convalida dei consiglieri.

7. Se in nessuna delle sedute di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo si raggiunge la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, si procede ad ulteriori sedute, da tenersi a distanza di almeno cinque giorni l’una dall’altra e comunque entro i sessanta giorni dalla data di convalida dei consiglieri; risulterà eletta la lista che avrà conseguito la maggioranza semplice ovvero la metà più uno dei voti favorevoli espressi dai consiglieri presenti e votanti.

8. Nelle sedute di cui al precedente comma 7 è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

9. Qualora entro il termine massimo di cui al precedente comma 7 non sia eletta la Giunta della Comunità Montana, il Segretario Generale provvede, nei successivi sette giorni dalla scadenza del predetto termine, a darne informazione all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura - per i conseguenti provvedimenti in materia di controllo sugli Organi.

10. I componenti della Giunta vengono denominati Assessori.

Art. 27
Durata in carica

1. Il Presidente, il Vice-Presidente e gli Assessori rimangono in carica sino all’insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza, di cessazione o di rimozione, per qualunque causa, del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Presidente e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, con le modalità di cui all’art. 26 del presente Statuto, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data dell’evento o del provvedimento dichiarativo della decadenza o dalla data della cessazione o dalla data della comunicazione dell’atto di rimozione.

3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente e, in caso di impedimento di quest’ultimo, dall’Assessore più anziano di età.

4. In caso di impedimento temporaneo di uno o più Assessori, il Presidente incarica gli altri Assessori dello svolgimento delle relative funzioni.

5. Qualora della Giunta facciano parte componenti la cui elezione a consigliere di Comunità Montana sia avvenuta non contestualmente al rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali, gli stessi decadono dalla carica nel momento in cui vengono registrate al protocollo della Comunità Montana le deliberazioni comunali di nuova nomina.

6. Nel caso in cui la fattispecie di cui al comma 5 del presente articolo riguardi il Presidente della Comunità Montana, si procede, entro 60 giorni dalla data dell’evento, al rinnovo integrale della Giunta.

Art. 28
Surroga

1. La surroga di uno o più componenti della Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza o della presentazione delle dimissioni e, comunque, entro sessanta giorni dalla data dell’evento.

2. L’elezione, su proposta del Presidente della Comunità Montana, avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2 del presente articolo, si tengono ulteriori due sedute, a distanza di cinque giorni l’una dall’altra, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. In caso non si ottenga la surroga dopo l’espletamento delle ulteriori votazioni di cui al precedente comma 3, si svolgeranno nuove sedute, entro il termine di cui al precedente comma 1, a maggioranza semplice dei consiglieri presenti e votanti.

Art. 29
Mozione di sfiducia costruttiva

1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Presidente, il Vice-Presidente e la Giunta cessano, contemporaneamente, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati; deve contenere l’indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Presidente, di un nuovo Vice-Presidente e di una nuova Giunta.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione al registro di protocollo; essa è notificata agli interessati a mezzo del Messo comunale o del servizio postale di stato.

6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica ed è presieduta dal Presidente del Consiglio in carica.

7. Il Presidente, il Vice-Presidente ed i membri della Giunta partecipano alla discussione ed alla votazione. I componenti della Giunta extra Consiglio, partecipano esclusivamente alla discussione.

8. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 30
Mozione di sfiducia individuale

1. Un singolo Assessore cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia individuale, espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

2. La mozione, adeguatamente motivata, deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia individuale, il Presidente della Comunità Montana deve proporre al Consiglio, nella seduta successiva, la surroga ai sensi dell’art. 28 del presente Statuto.

4. Il singolo componente della Giunta può essere revocato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, altresì, su proposta per iscritto del Presidente della Comunità Montana.

Art. 31
Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana determinano la cessazione dalla carica dell’intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al registro di protocollo della Comunità Montana; da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui al comma 7, dell’art. 26 del presente Statuto.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni il consigliere più anziano di età convoca il Consiglio per l’elezione del nuovo esecutivo. Si applica l’art. 26 del presente Statuto.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all’insediamento della nuova.

5. Le dimissioni di un singolo componente della Giunta non determinano la cessazione dalla carica dell’intera Giunta; esse sono presentate al Presidente della Comunità Montana che ne informa il Consiglio, iscrivendole all’ordine del giorno della prima seduta, affinché lo stesso Organo ne prenda atto e provveda, contestualmente, all’elezione di un nuovo Assessore proposto dal Presidente della Comunità Montana.

6. Nel caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti della Giunta, decade l’intera Giunta. Il consigliere più anziano di età convoca, entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Consiglio per l’elezione del nuovo esecutivo. Si applica l’art. 26 del presente Statuto.

Art. 32
Decadenza

1. La decadenza dalla carica di Presidente, di Vice-Presidente e di Assessore avviene per i seguenti motivi:

a) accertamento di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere della Comunità Montana;

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di Presidente, Vice-Presidente e di Assessore;

c) negli altri casi previsti espressamente dalla legge.

2. I componenti della Giunta hanno il dovere di intervenire alle sedute della Giunta e del Consiglio. Qualora un componente dell’esecutivo non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo e comunicato per iscritto, il Presidente della Comunità Montana procede nei suoi confronti con un richiamo scritto, inviato per conoscenza al Comune di appartenenza, invitandolo a comunicare la volontà o meno di rimanere in carica. Nel caso in cui continuino a persistere le assenze non giustificate, il Presidente della Comunità Montana, con atto scritto propone la revoca dell’Assessore al Consiglio secondo le modalità di cui all’art. 30.

Art. 33
Competenze

1. Alla Giunta spetta la generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale, ai dirigenti, ai responsabili di area, ai responsabili dei servizi e degli uffici.

2. La Giunta adotta apposito regolamento in materia di funzionamento dello stesso organo esecutivo.

Art. 34
Funzionamento

1. I componenti della Giunta sono responsabili collegialmente degli atti dell’esecutivo e individualmente degli atti dei loro assessorati.

2. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Presidente mediante delega di funzione e sono comunicate al Consiglio.

3. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed è destinatario, in caso di assenza di quest’ultimo, della delega generale delle funzioni presidenziali.

4. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 33, provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la formulazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto dell’attività della Giunta non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

5. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

6. Le adunanze non sono pubbliche.

7. Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, consiglieri della Comunità Montana ed esperti.

8. Partecipa alle sedute il Segretario Generale dell’Ente.

9. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal Vice-Segretario. Nei casi di vacanza o assenza del Vice-Segretario è sostituito da un componente della Giunta nominato, per l’occasione, dal Presidente.

10. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente della Comunità Montana e dal Segretario Generale.

CAPO III
IL PRESIDENTE

Art. 35
Funzioni e competenze

1. Il Presidente è il capo dell’Amministrazione, rappresenta l’Ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo anche tramite il coordinamento dell’attività degli Organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli, dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell’esercizio delle funzioni indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e economico-sociali;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario Generale, ai dirigenti, ai responsabili di area, dei servizi e degli uffici;

c) convoca e presiede il Consiglio, qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio, formula l’ordine del giorno con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento;

d) convoca e presiede la Giunta, formulandone l’ordine del giorno;

e) firma, congiuntamente al Segretario Generale, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio qualora rivesta la carica di Presidente del Consiglio;

f) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può, in ogni momento, revocare con atto motivato le deleghe conferite ai componenti della Giunta;

g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

h) adotta, sentito il Segretario Generale, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

i) promuove indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;

j) può acquisire informazioni presso gli uffici e servizi;

k) risponde direttamente o tramite l’Assessore competente alle interrogazioni e alle interpellanze dei consiglieri;

l) indice i referendum;

m) stipula gli Accordi di Programma;

n) rappresenta l’Ente nei giudizi attivi e passivi;

o) può delegare al Segretario Generale la rappresentanza dell’Ente nei giudizi tributari;

p) può delegare, inoltre, al Segretario Generale la dichiarazione di cui all’art. 547 del Codice di Procedura Civile;

q) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni.

3. Il Presidente sottopone al Consiglio, annualmente, contestualmente all’approvazione del rendiconto, la verifica sull’attuazione delle linee programmatiche del mandato della Giunta.

TITOLO III
DIRITTO DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
TRASPARENZA NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 36
Diritto di informazione

1. La Comunità Montana Valli Orco e Soana, riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull’attività degli Organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l’amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per l’eliminazione di ogni ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale.

2. La Comunità Montana istituisce presso la propria sede, un Ufficio per l’Informazione e le Relazioni con il Pubblico con il compito di:

a) fornire all’utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti;

b) essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell’ufficio responsabile del procedimento;

c) ricevere istanze, petizioni e proposte di delibe-razione e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l’autenticazione delle firme necessarie;

d) formulare all’Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l’utenza.

3. La Comunità Montana assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle forme organizzate di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati, con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

4. La Comunità Montana, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, costituisce, anche in forma associata, un Ufficio Stampa organizzato professionalmente, addetto ad ogni attività di informazione e diffusione di notizie ai cittadini, anche direttamente, con ogni strumento di comunicazione, nella integrale osservanza della disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni.

5. La Comunità Montana promuove e garantisce l’infor-mazione ai cittadini sulle principali attività, procedure, atti amministrativi, con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso l’utilizzo e l’implementazione costante della rete informatica.

6. I locali ove ha sede l’Albo delle Pubblicazioni devono garantire adeguata accessibilità ai cittadini.

Art. 37
Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge e individuate dal regolamento dell’accesso.

2. Il regolamento assicura ai cittadini singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina le modalità per il rilascio di copia degli atti.

3. E’ garantito, altresì, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni della Comunità Montana.

4. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o della Comunità Montana vietino la divulgazione o consentano il differimento di questa.

5. Le modalità dell’accesso e le relative norme orga-nizzative sono stabilite da apposito regolamento.

6. La Comunità Montana deve garantire ai cittadini, in modo tempestivo e completo, l’accesso alle informazioni, di cui è in possesso, relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38
Associazioni

1. La Comunità Montana valorizza l’attività delle associazioni, dei comitati e delle libere forme associative senza fini di lucro, operanti sul territorio, che perseguono finalità scientifiche, storiche, artistiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente, sportive e del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

2. Ai sensi del precedente comma 1, la Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione; l’istituzione è deliberata dal Consiglio.

3. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle libere forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio di Comunità Montana.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore.

5. L’istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 39
Istanze

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli Organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono informazioni su specifici aspetti dell’azione comunitaria.

2. L’Organo al quale è diretta l’istanza oppure il Segretario Generale, su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 40
Petizioni

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, in numero pari ad almeno il 10% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte agli Organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive attribuzioni, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L’Organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 41
Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi; tali mezzi devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’Organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 42
Referendum

1. Possono essere promossi, su richiesta di due terzi dei consiglieri di Comunità Montana o di almeno il 20 per cento degli elettori dei Consigli dei Comuni membri, referendum consultivi e abrogativi aventi ad oggetto, rispettivamente, la proposta di adozione o di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2. Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3. Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità Montana, previa verifica dell’ammissibilità del quesito

referendario accertata da una apposita commissione composta da tre esperti, in materie giuridiche ed economiche, nominati dal Consiglio di Comunità Montana.

4. Non è ammesso il referendum consultivo o abrogati-vo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui o finanziamenti a lungo e medio termine, nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti o aziende, organizzazione degli uffici e dei servizi, strumenti di programmazione territoriale e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo triennio.

5. Annualmente si può tenere una sola sessione refe-rendaria nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo o abrogativo.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato ac-colto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito del referendum, il Consiglio o la Giunta devono deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario a maggioranza dei voti, altrettanto può fare la Giunta.

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 43
Istituzione, nomina e funzionamento

1. La Comunità Montana ha facoltà di istituire il di-fensore civico, che svolge un ruolo di garante dell’imparzialità dell’azione condotta dalla pubblica amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Ente nei confronti dei cittadini ed esercitando il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

2. Le modalità di nomina e di funzionamento, nonché le finalità e gli obiettivi dell’istituto di cui al comma 1 del presente articolo, sono disciplinati da apposito regolamento.

3. Sulla base di apposita convenzione, stipulata dalla Comunità Montana con uno o più Comuni membri e/o altre Comunità Montane, può essere attivato il servizio associato concernente l’esercizio delle attività del difensore civico.

TITOLO IV
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 44
Criteri e Principi

1. La Comunità Montana organizza gli uffici ed il per-sonale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

2. La Comunità Montana predetermina ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati ed alle funzioni espletate e li verifica annualmente.

3. La Comunità Montana promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità dei dipendenti in armonia con la legislazione in materia.

4. La Comunità Montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, all’organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate dall’esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.

5. La Comunità Montana riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.

6. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell’utenza; l’Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con gli altri enti operanti sul territorio, la massima integrazione delle attività di sportello.

Art. 45
Struttura organizzativa. Regolamento.

1. L’articolazione della struttura comunitaria in unità organizzative e le loro aggregazioni in aree sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali della Comunità Montana ed ai suoi programmi, dal regolamento di organizzazione.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina:

a) l’assetto organizzativo dell’Ente;

b) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse umane alle varie unità organizzative;

c) i criteri e le modalità per la determinazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici.

3. Nel rispetto della legge e dello Statuto, nonché dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Comunità Montana, l’approvazione del regolamento di organizzazione compete alla Giunta.

4. La Giunta approva, annualmente, la programmazione del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e alle politiche di riferimento.

Art. 46
Segretario Generale - Direttore

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collabora-zione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Generale roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

3. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consul-tive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana.

4. Il regolamento di organizzazione disciplina, nel rispet-to della normativa in materia, le modalità di copertura del posto di Segretario Generale.

5. Il regolamento di organizzazione può prevedere la figura del Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il Presidente della Comunità Montana, previa con-forme deliberazione della Giunta, può conferire al Segretario Generale le funzioni di Direttore dell’Ente.

7. Il Direttore persegue gli indirizzi approvati dal Con-siglio di Comunità Montana, anche mediante l’emanazione di apposite direttive ai dirigenti ed ai responsabili di area, e gli obiettivi stabiliti dagli altri Organi di governo dell’Ente secondo le disposizioni impartite dal Presidente della Comunità Montana; sovrintende la gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia, mediante l’esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Il Direttore coordina l’attività dei dirigenti e dei re-sponsabili di area, degli uffici e dei servizi.

9. Il Direttore, su richiesta dei consiglieri, può essere chiamato a riferire nelle commissioni permanenti istituite dal Consiglio della Comunità Montana.

10. Il regolamento di organizzazione disciplina, in detta-glio, le modalità di espletamento delle funzioni di Direttore.

Art. 47
Dirigenti

1. In relazione alle esigenze organizzative correlate ai servizi ed alle funzioni da erogare e da espletare, la dotazione organica della Comunità Montana può prevedere posti di qualifica dirigenziale la cui copertura avviene secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. I dirigenti, secondo i generali principi di buon funzionamento dell’organizzazione comunitaria, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa connessi all’attività di direzione degli uffici e dei servizi ad essi attribuita ai fini del perseguimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi definiti dagli Organi di direzione politica dell’Ente.

3. I dirigenti operano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumen-tali e di controllo, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei relativi risultati.

Art. 48
Responsabili di area

1. L’aggregazione funzionale di più unità organizzative rappresenta l’area.

2. La direzione dell’area può essere affidata a dipendenti non rivestenti la qualifica dirigenziale, denominati responsabili di area secondo modalità stabilite dal regolamento di organizzazione.

Art. 49
Responsabili dei servizi e degli uffici

1. La gestione di singole unità organizzative può essere affidata, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, a dipendenti denominati responsabili di servizio e/o ufficio.

Art. 50
Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di area, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratti a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. La durata dell’incarico non può essere superiore al mandato del Presidente della Comunità Montana.

Art. 51
Controlli interni

1. L’Amministrazione sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo, ivi compreso quello strategico.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI

Art. 52
Principi generali

1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produ-zione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Consiglio della Comunità Montana individua i ser- vizi pubblici da erogare sul territorio di riferimento, ne disciplina, nell’ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità dell’erogazione in condizioni di uguaglianza.

3. Alle modalità di gestione dei servizi pubblici si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Lo Statuto e gli atti fondamentali degli enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici locali sono approvati dal Consiglio di Comunità Montana.

5. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli amministratori degli enti strumentali per la gestione di servizi pubblici locali, o dei rappresentanti della Comunità Montana in altri enti e società, sono stabilite dalla legge nonché secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.

6. Salvo il caso di gestione in economia, la Comunità Montana svolge esclusivamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo.

7. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, la Comu-nità Montana svolge, altresì, attività di regolazione, diretta ad assicurare la regolarità, la continuità e la fruizione, in condizioni di uguaglianza, dei servizi nonchè l’universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.

8. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, co-munque, assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

9. La Comunità Montana può, altresì, gestire in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall’Unione Europea.

Art. 53
Agenzia per i servizi pubblici della montagna

1. Il Consiglio di Comunità Montana può istituire una Agenzia che supporti gli Organi comunitari nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, relativamente ai servizi pubblici espletati sul territorio di competenza, gestiti attraverso enti strumentali, società per azioni a partecipazione comunitaria, consorzi e concessioni a terzi.

2. L’Agenzia per i servizi pubblici della montagna predispone annualmente una relazione tecnico-finanziaria sull’operatività degli enti strumentali, delle società per azioni a partecipazione comunitaria, dei consorzi e dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali esercitati sul territorio montano. Tale relazione è consegnata ai consiglieri ed è oggetto di discussione all’interno dei bilanci preventivi.

3. Il provvedimento deliberativo istitutivo dell’Agenzia disciplinerà, altresì, la struttura, le modalità operative e le funzioni dell’Agenzia medesima.

4. Sono accessibili all’Agenzia i documenti e le infor-mazioni accessibili ai consiglieri.

Art. 54
Interventi in economia in favore dei Comuni membri

1. La Comunità Montana può eseguire, a mezzo del personale dipendente e delle proprie dotazioni, lavori ed interventi in favore dei Comuni membri.

2. Le modalità di esecuzione, in economia, delle attività di cui al precedente comma 1, sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I
BILANCIO E RENDICONTO

Art. 55
Sessione del Bilancio preventivo e sessione del Rendiconto

1. La sessione del bilancio preventivo comprende le sedute dedicate a tale tema comprese fra la presentazione al Consiglio dello schema di bilancio preventivo e la sua approvazione. La presentazione può avvenire anche mediante lettera inviata ad ogni consigliere contenente la comunicazione del deposito del bilancio e dei suoi allegati presso l’ufficio di Segreteria per la relativa consultazione secondo i termini stabiliti dal regolamento di contabilità.

2. La relazione previsionale e programmatica, il pro-gramma triennale delle opere pubbliche, i programmi annuali, nonché le scelte programmatorie, di reperimento e di utilizzo delle risorse contenute nel bilancio preventivo costituiscono specificazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

3. In allegato al bilancio preventivo, il Consiglio della Comunità Montana prevede ed approva:

a) il programma annuale operativo dell’Ammini-strazione, contenente gli indirizzi programmatici e le più significative iniziative previste per i vari settori di attività, con puntuale riferimento alle previsioni di bilancio;

b) il quadro riepilogativo delle spese correlate alle risorse umane;

c) il programma annuale delle opere pubbliche, contenente l’elenco delle opere che si intendono finanziare nel corso dell’esercizio; tale programma annuale concorre alla formazione del programma triennale previsto dalla legge.

4. Nella sessione del rendiconto, il Consiglio della Comunità Montana procede alla verifica dell’attuazione del piano operativo annuale.

5. Al rendiconto deve essere allegata la relazione sull’attuazione del programma annuale dell’Amministrazione, articolata per settori di intervento, comprendente lo stato di attuazione del programma annuale delle opere pubbliche.

Art. 56
Contabilità

1. Apposito regolamento disciplina in dettaglio le procedure di contabilità dell’Ente in armonia con i criteri ed i principi fissati della legge.

2. I Comuni concorrono al mantenimento dei servizi di interesse comune mediante l’erogazione di un contributo finanziario, determinato, annualmente, dalla Giunta sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Comunità Montana.

CAPO II
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Art. 57
Contributi

1. L’erogazione di ogni contributo e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.

2. Fatte salve le eccezioni e le specificazioni di cui ai commi successivi, con apposito regolamento, approvato dal Consiglio, sono fissati i criteri per l’erogazione dei contributi e per l’attribuzione dei predetti vantaggi economici, stabilendo, altresì, le modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possono accedervi. Del predetto regolamento deve essere data adeguata pubblicizzazione.

3. Alle associazioni e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purchè non svolgano preminente attività commerciale individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative che dovranno rientrare nei fini istituzionali della Comunità Montana. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.

4. L’Amministrazione comunitaria, nell’erogare i contri-buti di cui al precedente comma 3, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell’iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità, procedendo, ove necessario, e nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento, all’adozione di apposite delibere quadro settoriali.

5. In deroga a quanto previsto dal regolamento, possono essere erogati contributi, a soggetti che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, purchè esplicitamente approvati con deliberazione del Consiglio di Comunità Montana.

6. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta con riferimento ad apposite voci di bilancio. L’Amministrazione cura la pubblicizzazione dell’elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge.

CAPO III
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 58
Nomina, surroga e decadenza del Revisore

1. La nomina, il funzionamento e la durata in carica del Revisore sono disciplinate dalla legge.

2. La legge disciplina altresì le cause di cessazione dall’incarico di Revisore.

3. In caso di cessazione dalla carica del Revisore, il Consiglio della Comunità Montana provvede alla sostituzione entro 45 giorni decorrenti, in caso di dimissioni, dalla comunicazione scritta al Presidente della Comunità Montana.

Art. 59
Competenze del Revisore

1. Il Revisore:

a) svolge attività di collaborazione con l’Organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Comunità Montana, secondo le modalità stabilite nel regolamento, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

c) esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul rendiconto con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) esercita la vigilanza sulla amministrazione dei beni compresi quelli concessi o locati a terzi;

e) riferisce immediatamente al Presidente della Comunità Montana affinché quest’ultimo ne informi il Consiglio ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente;

f) esercita ogni altra funzione prevista dal Regolamento di contabilità.

Art. 60
Funzionamento

1. Il Revisore esamina la contabilità dell’Ente almeno una volta al mese, nonché, ogni qual volta sia richiesto dal Presidente della Comunità Montana, o da parte di un terzo dei consiglieri.

2. Il Revisore può essere invitato dal Presidente della Comunità Montana ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio.

TITOLO VII
LA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 61
Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il Consiglio della Comunità Montana adotta, secondo le modalità stabilite dalla legge, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico a maggioranza semplice ovvero con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico individua il quadro dei bisogni e delle esigenze da soddisfare.

3. Sulla base del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana definisce ed aggiorna, secondo le modalità previste dalla legge, il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale.

Art. 62
Programmi di settore

1. La Comunità Montana adotta specifici programmi di settore in caso di realizzazione e attivazione di interventi di notevole complessità non individuati nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico; detti programmi devono essere redatti secondo apposite relazioni contenenti, specificatamente, analitiche analisi in termini di costi e benefici.

Art. 63
Programma annuale operativo

1. Le linee programmatiche contenute nel documento di cui all’art. 26, c. 2, del presente Statuto, ed il piano pluriennale di sviluppo socio-economico vengono realizzati mediante programmi annuali operativi.

2. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica ed è allegato al bilancio di previsione.

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 64
Revisione e pubblicità dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono ap-provate dal Consiglio di Comunità Montana, secondo le modalità stabilite dalla legge, su proposta di uno o più consiglieri della Comunità Montana.

2. Le proposte di revisione devono contenere puntuale motivazione.

3. L’abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l’approvazione di un nuovo Statuto.

4. La Comunità Montana promuove con opportune ini-ziative la conoscenza e la diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei regolamenti attuativi.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65
Regolamenti

1. I regolamenti dell’Ente in contrasto con le dispo- sizioni del presente Statuto, devono essere adeguati entro un anno dall’operatività dello stesso.

2. Fino all’adeguamento di cui al comma precedente, restano in vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto.

Art. 66
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 67
Costituzione transitoria della Comunità Montana

1. Fino all’emanazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all’art. 1, c.1, del presente Statuto, la Comunità Montana Valli Orco e Soana è transitoriamente costituita ai sensi dell’allegato B), della Legge Regionale 22/07/2003 n. 19.