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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)
Statuto
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI
CAPO I - Comunità montana
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Denominazione, natura giuridica e ruolo
Articolo 3 - Finalità e obiettivi
Articolo 4 - Assetto funzionale, metodi e strumenti di azione
Articolo 5 - Programmazione e cooperazione interistituzionale
CAPO II - Segni distintivi
Articolo 6 - Sede, stemma e gonfalone
Articolo 7 - Albo pretorio
TITOLO II - AUTONOMIA NORMATIVA
CAPO I - Statuto
Articolo 8 - Carattere e contenuto
Articolo 9 - Adozione, modifiche e abrogazioni
Articolo 10 - Pubblicazione
CAPO II - Regolamenti
Articolo 11 - Caratteri e materie
Articolo 12 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche
TITOLO III - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I - Organi politici
Sezione I - Articolazione degli Organi
Articolo 13 - Definizione degli Organi
Sezione II - Organo rappresentativo
Articolo 14 - Composizione, durata ed elezione
Articolo 15 - Convocazione, sedute e presidenza
Articolo 16 -Votazioni
Articolo 17 - Competenza
Articolo 18 - Verbalizzazione
Articolo 19 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 20 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri
Articolo 21 - Status degli amministratori
Articolo 22 - Gruppi consiliari
Articolo 23 - Conferenza dei capigruppo
Articolo 24 - Commissioni consiliari
Articolo 25 - Deliberazioni
Articolo 26 - Designazione di rappresentanti
Articolo 27 - Strumenti di indirizzo e di controllo
Sezione III - Organo esecutivo
Articolo 28 - Composizione, elezione e surroga
Articolo 29 - Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione
Articolo 30 - Competenze
Articolo 31 - Funzionamento
Sezione IV - Il Presidente
Articolo 32 - Attribuzioni
Articolo 33 - Vice presidente e Assessore anziano
Articolo 34 - Deleghe del Presidente
CAPO II - Uffici e personale
Articolo 35 - Regolamenti
Articolo 36 - Organizzazione e struttura
Articolo 37 - Personale
Articolo 38 - Responsabili di area
Articolo 39 - Rapporti tra Organi politici e struttura
Articolo 40 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione
Articolo 41 - Segretario generale
Articolo 42 - Attribuzioni del Segretario generale
Articolo 43 - Vice segretario
Articolo 44 - Ufficio di statistica
TITOLO IV - STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI
ISTITUZIONALI
CAPO I - Programmazione e cooperazione
Articolo 45 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione
Articolo 46 - Documenti programmatici
Articolo 47 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Articolo 48 - Programmi annuali operativi
Articolo 49 - Progetti integrati
Articolo 50 - Piani di settore e di servizi
CAPO II - Servizi pubblici e forme associative
Articolo 51 - Principi generali
Articolo 52 - Forme di gestione
Articolo 53 - Aziende speciali
Articolo 54 - Istituzioni
Articolo 55 - Indirizzo e controllo della Comunità montana
CAPO III - Collaborazione con altri enti e organismi pubblici
Articolo 56 - Finalità, principi e strumenti
Articolo 57 - Rapporti con i Comuni e altri enti pubblici
Articolo 58 - Adesioni ad enti ed associazioni
CAPO IV - Norme finanziarie
Sezione I - Il Revisore dei conti
Articolo 59 - Nomina, durata in carica e cessazione
Articolo 60 - Competenza del Revisore dei conti
Articolo 61 - Ineleggibilità del Revisore dei conti
Articolo 62 - Responsabilità e compenso
Sezione II - Servizio di tesoreria
Articolo 63 - Affidamento del servizio di tesoreria
TITOLO V - TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI
Articolo 64 - Strumenti
CAPO I - Trasparenza
Articolo 65 - Informazione
Articolo 66 - Accesso
Articolo 67 - Rapporti economici con enti e privati
CAPO II - Organismi di partecipazione
Articolo 68 - Associazioni
Articolo 69 - Consulte
CAPO III - Attività di partecipazione
Articolo 70 - Istanze
Articolo 71 - Petizioni
Articolo 72 - Proposte
Articolo 73 - Consultazione della popolazione
Articolo 74 - Referendum
CAPO IV - Il Difensore civico
Articolo 75 - Difensore civico
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 76 - Regolamenti di attuazione
Articolo 77 - Adeguamento statuto
Articolo 78 - Entrata in vigore dello statuto
TITOLO I
PRINCIPI
CAPO I
Comunità Montana
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente statuto col termine:
a) Comunità montana si intende la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia;
b) legge sulla montagna si intende la legge 31 gennaio 1994 n. 97 e successive modifiche;
c) con ordinamento degli enti locali si intende il testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
d) con testo unico delle leggi regionali sulla montagna si intende il testo unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successiva modificazione.
Art. 2
Denominazione, natura giuridica e ruolo
1. La Comunità montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, costituita col decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 14 agosto 2003, quale unione dei Comuni montani di Almese, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, SantAmbrogio di Torino, SantAntonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo ed il comune parzialmente montano di Avigliana, è ente locale sovraccomunale.
2. La Comunità montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.
Art.3
Finalità e obiettivi
1. La Comunità montana si ispira nella propria azione ai concetti di democrazia, di libertà e di giustizia sociale; essa si richiama ai valori della Resistenza, secondo le norme sancite dalla Costituzione repubblicana. Nellambito della propria area di competenza la Comunità montana intende agire per una cultura di pace, di progresso, di solidarietà e amicizia con tutti i popoli.
2. La Comunità montana, nellambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:
a) il miglioramento e larmonico equilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente attraverso lerogazione di servizi, favorendone laccesso, la predisposizione di infrastrutture a rilevanza ed utilità sociale, la realizzazione di interventi anche di sostegno alliniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonea a favorire il miglioramento stesso;
b) la difesa del suolo e dellambiente;
c) il rafforzamento della propria autonomia, democraticità e influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali e istituzionali, anche di livello internazionale;
d) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dellefficacia e dellefficienza;
e) la promozione dellesercizio associato delle funzioni comunali;
f) in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio;
g) sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico;
h) riconoscimento delle attività culturali, della pratica sportiva e dellimpiego del tempo libero quali momenti essenziali ed autonomi della formazione della personalità e promozione di idonee strutture ed iniziative;
i) la valorizzazione delle tradizioni locali;
j) la tutela del patrimonio naturale con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, alla conservazione ed alla difesa dellambiente e del paesaggio contro le fonti di inquinamento atmosferico, terrestre, acustico ed idrogeologico, per assicurare ai cittadini uno sviluppo civile e sociale con condizioni di vita che salvaguardino la salute.
Art. 4
Assetto funzionale, metodi e strumenti di azione
1. La Comunità montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dallUnione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Costituisce la sede naturale della localizzazione delle funzioni delegate ed attribuite dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.
3. E titolare dellesercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e dellesercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.
4. Promuove lesercizio associato di funzioni e servizi.
5. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati nellarticolo 3, la Comunità montana, nellesercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:
a) il riconoscimento dellimportanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;
b) la programmazione socio-economica e territoriale e il concorso alla programmazione degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio, favorendo la suddivisione del proprio territorio per la realizzazione di aree programma;
c) la partecipazione della collettività degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle proprie scelte politiche e amministrative;
d) la trasparenza della propria organizzazione e attività;
e) linformazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività,
f) la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per lesercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;
h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli Organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.
Art. 5
Programmazione e cooperazione interistituzionale
1. La Comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.
2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione e del coordinamento per la realizzazione di strategie Comuni e di azioni congiunte e coordinate.
CAPO II
Segni distintivi
Art. 6
Sede, stemma e gonfalone
1. La Comunità montana ha sede nel Comune di Bussoleno.
2. Gli Organi della Comunità montana possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso da tale sede per esigenze strutturali e funzionali.
3. La Comunità montana è dotata di un proprio stemma.
4. La Comunità montana è dotata di un proprio gonfalone raffigurante lo stemma.
5. Stemma e gonfalone sono adottati con deliberazione consiliare.
Art. 7
Albo pretorio
1. Nelledificio adibito a sede della Comunità montana lOrgano esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione avviene in modo da garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura.
3. La Comunità montana è dotata di un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.
TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA
CAPO I - Statuto
Art. 8
Carattere e contenuto
1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti lassetto organizzativo della Comunità montana.
2. In particolare lo statuto disciplina:
a) il funzionamento degli Organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;
b) le modalità di elezione dellOrgano esecutivo;
c) lordinamento degli uffici e dei servizi;
d) lattività di programmazione;
e) le forme di collaborazione con i Comuni associati e gli altri enti operanti sul territorio;
f) le modalità di gestione dei servizi;
g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano.
Art. 9
Adozione, modifiche e abrogazioni
1. Le modalità di adozione dello statuto sono disciplinate dalla legge.
2. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dallOrgano esecutivo o da un quinto dei Consiglieri assegnati.
3. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte allesame dellOrgano rappresentativo entro 90 giorni dalla presentazione.
4. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.
5. Labrogazione dellintero statuto può essere disposta esclusivamente con latto di approvazione di un nuovo statuto.
Art. 10
Pubblicazione
1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della Regione, allalbo pretorio e sul sito internet della Comunità montana e allalbo pretorio dei Comuni membri.
CAPO II
Regolamenti
Art. 11
Caratteri e materie
1. La Comunità montana emana i seguenti regolamenti:
- sullordinamento degli uffici e dei servizi
- di contabilità
- per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi ad enti ed associazioni
- per il funzionamento dellOrgano rappresentativo
- per il funzionamento delle commissioni consiliari
- per il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione agli amministratori
- per lesecuzione dei lavori, prestazioni di servizi e forniture da eseguirsi in economia
- per lattuazione dellart.18 della Legge 109/94 s.m.i.
- per lindividuazione dei dati sensibili soggetti a trattamento
- sul diritto di accesso agli atti amministrativi
- sul procedimento amministrativo
- per la partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini
- per listituzione dellufficio del Difensore civico.
2. La Comunità montana può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
Art.12
Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche
1. Lesercizio della potestà regolamentare, per le materie di competenza, ed a rilevanza esterna, spetta allOrgano rappresentativo che la esercita su iniziativa dellOrgano esecutivo o di un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. I regolamenti sono pubblicati allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo ladozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo lesecutività della stessa.
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
Organi politici
Sezione I
Articolazione degli Organi
Articolo 13
Definizione degli Organi
1. Sono Organi della Comunità montana il Consiglio o Organo rappresentativo, la Giunta o Organo esecutivo e il Presidente.
Sezione II
Organo rappresentativo
Articolo 14
Composizione, durata ed elezione
1. Ogni Comune membro elegge nel rispettivo Consiglio comunale fra il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, tre rappresentanti in ambito allOrgano rappresentativo della Comunità montana, di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalle minoranze.
2. Lelezione avviene a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato espresso attraverso lindicazione sulla scheda di un solo nominativo.
3. Nel caso di Comuni in cui alle elezioni amministrative sia stata presentata una sola lista, i tre rappresentanti saranno espressione della stessa e la nomina è effettuata dal Consiglio comunale.
4. Il Consiglio della Comunità montana si rinnova a seguito delle elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei Comuni membri. I componenti il Consiglio della Comunità montana rappresentanti Comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti, conservando gli incarichi e le attribuzioni ricevute.
5. Il Consiglio si intende costituito o rinnovato non appena pervenute le designazioni dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati. Le designazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di insediamento dei consigli comunali.
6. Le suddette comunicazioni devono essere trasmesse dai Comuni membri alla Comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia. La convocazione della prima seduta del Consiglio è effettuata dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni, di cui al comma 5.
7. La seduta di cui al comma 6 è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
8. Nella seduta di insediamento il Consiglio convalida, mediante votazione palese, i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento. La stessa procedura viene adottata nei confronti del Consigliere designato in un momento successivo. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme previste dallordinamento degli enti locali, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica.
9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del Consiglio e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
Art. 15
Convocazione, sedute e presidenza
1. Il Consiglio della Comunità montana è convocato dal Presidente, che ne formula lordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo allordine del giorno gli argomenti richiesti.
3. Le modalità di convocazione sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui si debbano discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.
5. Il Presidente della Comunità montana presiede lOrgano rappresentativo.
Art. 16
Votazioni
1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice-presidente, della Giunta e di singoli Assessori. Sono svolte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dellazione da questi svolta o, comunque, su un fatto personale.
2. Il Consiglio delibera con lintervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza dalla legge.
3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere valida ladunanza.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.
5. Le modalità delle votazioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Art. 17
Competenza
1. Il Consiglio definisce lindirizzo politico della Comunità montana, esercita il controllo sullattuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata in apposito regolamento.
2. Il Consiglio ha competenza a deliberare sui seguenti atti fondamentali:
a) la convalida degli eletti;
b) lelezione del Presidente, del Vice presidente e della Giunta;
c) la dichiarazione di decadenza dei Consiglieri;
d) lo Statuto dellente, i regolamenti a rilevanza esterna, fatta esclusione per quello concernente lordinamento degli uffici e dei servizi, di cui stabilisce i criteri;
e) la nomina delle commissioni consiliari;
f) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, i piani ed i programmi pluriennali di opere ed interventi, i programmi annuali operativi di esecuzione, i piani regolatori intercomunali;
g) il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, il rendiconto;
h) le convenzioni con altri enti locali, la costruzione e la modificazione di forme associative, compresi i protocolli di intesa e gli accordi di programma;
i) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, lorganizzazione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dellente a società di capitali, laffidamento di attività e servizi mediante convenzione;
j) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e lemissione di prestiti obbligazionari;
k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e relative permute che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
m) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;
n) laccettazione o la presa datto di deleghe connesse allesercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;
o) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
p) la determinazione del contributo ordinario da corrispondere annualmente da parte dei Comuni membri;
q) stemma e gonfalone della Comunità montana;
r) lelezione del Revisore dei conti e la determinazione del relativo compenso;
s) la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;
t) listituzione di consulte;
u) listituzione dellufficio del Difensore civico.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da altri Organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta e sottoposte a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alladozione, da tenersi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dellesercizio di riferimento, a pena di decadenza.
Art. 18
Verbalizzazione
1. Il verbale delle adunanze è latto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio.
2. La redazione del verbale è curata dal Segretario generale, con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale, che ne attesta lesattezza e lautenticità.
Art. 19
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo del territorio della Comunità montana.
2. E Consigliere anziano il più anziano detà.
3. I Consiglieri hanno diritto:
a) di ottenere dagli uffici della Comunità montana tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi, allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tali diritti con la funzionalità amministrativa e nel rispetto del segreto dufficio;
b) di esercitare liniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;
c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
d) di richiedere, in misura non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati, la convocazione
del Consiglio, indicando le questioni da inserire allordine del giorno;
e) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio.
4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.
Art. 20
Decadenza e sostituzione dei Consiglieri
1. I Consiglieri decadono dalle loro funzioni:
a) per dimissioni volontarie;
b) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Sindaco del comune di appartenenza ed al Presidente della Comunità montana. Sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della presentazione.
3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
4. Il Consiglio della Comunità montana provvede alla surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal comune interessato.
5. In caso di scioglimento o di commissariamento di un Consiglio comunale, il Consiglio continua ad essere rappresentato dai Consiglieri da esso nominati fino alla nomina dei successori da parte del nuovo Consiglio comunale.
6. I Consiglieri che, senza giustificati motivi scritti, non intervengono a tre sedute consecutive dellOrgano rappresentativo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio e secondo la procedura prevista dal regolamento.
Art. 21
Status degli amministratori
1. Lo status degli amministratori, le aspettative, le indennità di funzione, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento.
Art. 22
Gruppi consiliari
1. In ambito al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto dei seguenti principi.
2. Tutti i Consiglieri devono dichiarare per iscritto lappartenenza ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo.
3. I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto e dei rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento.
4. I Consiglieri che non sottoscrivono lappartenenza ad un gruppo, confluiscono nel gruppo misto.
Art. 23
Conferenza dei capigruppo
1. E istituita la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente, con ruolo di coordinamento tra il Consiglio e la Giunta.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana.
3. Le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono previste dal regolamento.
Art. 24
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio istituisce nel proprio ambito commissioni permanenti e, quando occorre, speciali.
2. Apposito regolamento ne disciplina il numero, la composizione, lorganizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi.
3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la proporzionale rappresentanza dei gruppi consiliari.
4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento della Comunità montana. Esse svolgono funzioni consultive e propositive.
5. Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse della Comunità montana.
6. Le commissioni, nellespletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri.
7. Possono provvedere alla consultazione dei soggetti interessati ed avvalersi della collaborazione di esperti nei campi di competenza specifica; possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente, gli Assessori, il Segretario generale, i funzionari, i rappresentanti della Comunità montana in enti, aziende, istituzioni e società.
8. Le commissioni sono tenute a sentire il Presidente e gli Assessori quando questi lo richiedano e possono essere consultate dalla Giunta nelle materie di sua competenza.
Art. 25
Deliberazioni
1. Liniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
a) al Presidente
b) alla Giunta
c) a ciascun Consigliere
d) a ciascun Consiglio comunale.
2. Il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto, i regolamenti, il piano di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i piani ed i programmi generali e settoriali, il programma triennale e lelenco annuale delle opere pubbliche sono proposti al Consiglio dalla Giunta.
Art.26
Designazione di rappresentanti
1. Nellesercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità montana presso enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.
2. I rappresentanti della Comunità montana di cui al comma precedente devono possedere i requisiti per lelezione a Consigliere comunale. La rappresentanza può essere assicurata, fatte salve le disposizioni relative alla incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della comunità medesima. In ogni caso si tiene conto dei requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni.
3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano detà.
4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i candidati proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. Nei confronti dei rappresentanti della Comunità montana di cui al presente articolo può essere proposta, discussa e votata una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente lindicazione di nuovi rappresentanti. La mozione di sfiducia costruttiva è adottata a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 27
Strumenti di indirizzo e di controllo
1. Il Consiglio si può rivolgere alla Giunta, con proposte e indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.
2. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri può essere orale o scritta. La risposta orale può essere data in consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Sezione III
Organo esecutivo
Articolo 28
Composizione, elezione e surroga
1. La Giunta, organo esecutivo della Comunità montana, è composta dal Presidente, dal Vice presidente e da sette Assessori.
2. Il Consiglio della Comunità montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.
3. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, che deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti lOrgano rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice presidente e di componenti lOrgano esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
4. Lelezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede allindizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dallart.141 del d.lgs.267/2000. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza dalla carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade lintera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.
5. Le dimissioni del Vice presidente e degli Assessori devono essere presentate in forma scritta al Presidente. Esse sono efficaci dalla presentazione. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verficarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
6. Il Presidente, il Vice presidente e i componenti della Giunta devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.
7. Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva alla loro attribuzione.
8. Il Presidente e la Giunta restano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva lelezione dei successori.
Art. 29
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione
1. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e la composizione della nuova Giunta. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dellente.
3. Se la mozione viene approvata, la nuova Giunta così originata entra immediatamente nella pienezza dei suoi poteri.
4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.
Art. 30
Competenze
1. La Giunta, organo esecutivo della Comunità montana, provvede:
a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria che non siano riservati allOrgano rappresentativo e che non rientrino nelle competenze attribuite al Presidente, al Segretario generale ed ai responsabili dei servizi;
b) ad adottare, eventualmente, in via durgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo statuto;
d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
e) a riferire al Consiglio, annualmente, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per lattività di gestione di competenza dei funzionari;
g) ad adottare la dotazione organica del personale dipendente e lordinamento generale degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) ad istituire comitati consultivi su argomenti di particolare rilevanza per il territorio;
i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 31
Funzionamento
1. La Giunta delibera con lintervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le adunanze non sono pubbliche.
3. Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità montana, esperti.
4. Alle sedute di Giunta assiste e partecipa il Segretario generale al quale sono attribuite le funzioni di verbalizzante.
Sezione IV
Il Presidente
Art. 32
Attribuzioni
1. Il Presidente della Comunità montana rappresenta lente, assicura lunità dellattività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dellattività degli Organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende allespletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana, emana gli atti ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare:
a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali;
b) ha la legale rappresentanza della Comunità montana;
c) firma gli atti nellinteresse della Comunità montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al Segretario ed ai funzionari;
d) convoca e presiede lOrgano rappresentativo, salvo i casi in cui tale funzione è demandata al Consigliere anziano, ne formula lordine del giorno con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento;
e) conferisce le deleghe ai componenti lOrgano esecutivo;
f) convoca e presiede lOrgano esecutivo, fissando lordine del giorno e distribuendo gli affari di competenza tra i componenti del medesimo, in armonia con le deleghe attribuite;
g) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
h) convoca e presiede la conferenza dei sindaci;
i) sottoscrive le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario generale;
j) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative allindirizzo generale dellente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonchè allattuazione delle leggi e delle direttive dellUnione europea;
k) coordina e stimola lattività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico-amministrativo dellente; può in ogni momento revocare con atto motivato le deleghe conferite ai componenti della Giunta;
l) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione di programmi dellente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
m) adotta, sentito il Segretario generale, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
n) promuove indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi;
o) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
p) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana, nonchè consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati dagli Organi collegiali della comunità stessa;
q) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
r) indice i referendum;
s) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri Organi ad intervenire al riguardo;
t) nomina i responsabili di area, sentita la Giunta, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 33
Vice presidente ed Assessore anziano
1. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente stesso a norma del successivo art. 34.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice presidente, le relative funzioni sono svolte dallAssessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.
Art. 34
Deleghe del Presidente
1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta o del Consiglio a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.
CAPO II
Uffici e personale
Art. 35
Regolamenti
1. LOrgano esecutivo, sulla base dei criteri generali determinati dal Consiglio, adotta il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, che stabilisce le norme generali per il funzionamento degli stessi, disciplina larticolazione della struttura organizzativa, lo sviluppo delle risorse umane e le modalità di accesso allimpiego.
Art. 36
Organizzazione e struttura
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità montana si articola sulla base delle esigenze operative conseguenti ai programmi di azione approvati dagli Organi dellente, con modalità che ne consentano flessibilità di adeguamento al mutare delle competenze assunte e secondo principi di autonomia, efficienza e funzionalità.
2. Lattività organizzativa è finalizzata al raggiungimento di risultato e di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi:
a) creazione, in collaborazione con i Comuni membri, di poli di servizio specializzati, diretti da funzionari qualificati, realizzati anche attraverso lutilizzo di professionalità e risorse esistenti presso gli stessi comuni, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi e dellapprovvigionamento delle risorse;
b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
c) analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun dipendente;
d) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
f) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando lapplicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e lintroduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche.
3. Lorganizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dellente, è articolata in aree, uffici ed unità di progetto, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Gli uffici ed i servizi operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonchè alleconomicità.
Art. 37
Personale
1. Il personale è inserito in ununica dotazione organica.
2. Il miglioramento delle prestazioni lavorative del personale è perseguito con la formazione e laggiornamento professionale, con il riconoscimento e lincentivazione dellimpegno lavorativo, con la verifica periodica della produttività e la responsabilizzazione dei soggetti.
3. E assicurato ai dipendenti leffettivo esercizio dei diritti sindacali.
4. E garantita a uomini e donne leffettiva parità di condizioni nellinstaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 38
Responsabili di Area
1. La responsabilità di direzione di area viene assegnata dal Presidente, sentita la Giunta, a dipendenti di ruolo inquadrati in idonea categoria professionale relativa alla complessità delle funzioni da svolgere, tenendo conto delle proposte del Segretario generale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi nellambito dellarea assegnata, in base alle direttive emanate dal Segretario generale in conformità agli atti di programmazione adottati.
Art. 39
Rapporti tra Organi politici e struttura
1. Gli Organi politici della Comunità montana, nellambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della Comunità montana ed ai responsabili di area spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione degli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra Organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.
Art. 40
Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione
1. La Giunta può deliberare, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellente, lassunzione di personale per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, incarichi di dirigente, o di alta specializzazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 41
Segretario generale
1. Il Segretario generale ha la direzione complessiva dellattività gestionale della Comunità montana ed in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli Organi politici e la struttura tecnica.
2. Il Segretario generale, pur dipendendo funzionalmente dal Presidente, esercita lattività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
3. Ad esso sono affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento degli uffici della Comunità montana.
Art. 42
Attribuzioni del Segretario generale
1. Al Segretario generale compete ladozione degli atti gestionali, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberativa e non espressamente attribuiti dallo statuto agli Organi elettivi.
2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi politici in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige lattività di assistenza e verbalizzazione. Partecipa, su richiesta, alle sedute delle commissioni consiliari, a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Presidente, esterne allo stesso.
3. Se in possesso dei requisiti di cui allarticolo 8 della legge 23 marzo 1981 n. 93, può rogare i contratti nei quali la Comunità montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse della stessa.
4. Il Segretario generale esercita funzioni dimpulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale. Sovrintende allesercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina lattività. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Rappresenta lufficio competente per la gestione del personale.
5. Predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi.
6. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
7. Coordina lattività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
Art. 43
Vice segretario
1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario generale nello svolgimento dellattività amministrativa ed assume le eventuali funzioni da questultimo delegategli con propria determinazione organizzativa. Sostituisce il Segretario generale nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art.44
Ufficio di statistica
1. E istituito lufficio di statistica, ai sensi dellart.3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.
2. Allufficio di statistica è assegnato personale in possesso di specifiche competenze in materia, da reclutare con le modalità stabilite dal Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
TITOLO IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
CAPO I
Programmazione e cooperazione
Art. 45
Obiettivi della programmazione e della cooperazione
1. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nellarticolo 3, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio ed in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.
2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità montana privilegia lo svolgimento dellazione amministrativa mediante protocolli, accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere.
Art. 46
Documenti programmatici
1. La Comunità montana adotta, esaminati le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e la pianificazione strategica della Provincia, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i progetti integrati, i piani di settore e di servizi. Può adottare altri strumenti pianificatori e programmatici.
2. Nella formazione e nellattuazione dei propri atti pianificatori e programmatici la Comunità montana persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali significative allelaborazione delle proprie scelte.
3. La pianificazione e la programmazione dellattività della Comunità montana sono correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.
Art.47
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce il punto di riferimento unitario per tutta lattività pianificatoria e programmatoria della Comunità montana.
3. Nella formazione del piano di sviluppo la Comunità montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei Comuni membri.
Art. 48
Programmi annuali operativi
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.
2. Il programma annuale operativo, che integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, indica lutilizzo delle risorse finanziarie per la sua attuazione.
Art. 49
Progetti integrati
1. La Comunità montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e ladozione di progetti integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche dintesa con il concorso di altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.
Art. 50
Piani di settore e di servizi
1. Per lattuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità montana ha facoltà di dotarsi di piani/programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra laltro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le modalità di finanziamento, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.
CAPO II
Servizi pubblici e forme associative
Art.51
Principi generali
1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono istituiti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana, con deliberazione dellOrgano rappresentativo.
2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
3. Le deliberazioni consiliari per lassunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
Art. 52
Forme di gestione
1. La Comunità montana può costituire, per lesercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare, subordinatamente allosservanza delle disposizioni di legge in vigore.
2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici privi di rilevanza economica nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio non è opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
c) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
d) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
e) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini dutenza.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dellordinamento degli enti locali in merito alla stipulazione delle convenzioni, alla costituzione di consorzi, aziende speciali ed istituzioni.
Art. 53
Aziende speciali
1. Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio della Comunità montana fuori del proprio ambito, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotate di esperienza professionale adeguata alla gestione del servizio o dei servizi cui lazienda è preposta.
2. Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del Consiglio che ha disposto la nomina e restano in carica fino alla nomina dei successori.
3. Il presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dallOrgano rappresentativo solo per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi dellamministrazione della Comunità montana, a seguito di una mozione motivata, presentata da almeno un terzo ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il rendiconto delle aziende speciali sono approvati dallOrgano rappresentativo, previa valutazione della loro conformità agli indirizzi da esso determinati, nelle sedute rispettivamente dedicate allapprovazione dei bilanci, dei programmi e del rendiconto della Comunità montana.
5. Lapprovazione dello statuto dellazienda speciale da parte dellOrgano rappresentativo è subordinata alla previsione, nello statuto stesso, di congrue forme di indirizzo e controllo della Comunità montana sullattività dellazienda speciale.
Art.54
Istituzioni
1. Listituzione è organismo strumentale della Comunità montana per lesercizio di servizi sociali delegati dai Comuni.
2. Essa è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità montana con la quale viene approvato il piano tecnico-finanziario, unitamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina lorganizzazione e lattività dellistituzione.
3. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni è composto dal presidente e da un numero di Consiglieri determinato dal regolamento, nominati dal Consiglio della Comunità montana fuori del proprio ambito, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni od organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dellistituzione.
4. Le modalità di nomina e revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dallart.53, commi 2 e 3.
5. LOrgano rappresentativo della Comunità montana adotta il regolamento dellistituzione, ne determina gli indirizzi per lo svolgimento dellattività, approva i bilanci annuale e pluriennale, i programmi, il rendiconto in sede di approvazione dei propri bilanci.
6. Il Presidente della Comunità montana esercita la vigilanza sullattività dellistituzione e ne tiene informato il Consiglio.
7. Il presidente dellistituzione la rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina lattività con quelli stabiliti dallOrgano rappresentativo, sovrintende al funzionamento dellistituzione ed allesecuzione degli atti.
8. Il direttore cura la gestione amministrativa dellistituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e trasmette copia dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione alla Comunità montana.
9. Il direttore è nominato dallOrgano esecutivo della Comunità montana tra gli eventuali dirigenti ovvero con contratto rinnovabile di diritto pubblico o privato.
Art. 55
Indirizzo e controllo della Comunità montana
1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano laffidamento di attività di interesse per la Comunità montana a soggetti esterni alla stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo atti a garantire unadeguata influenza dellente comunitario sullazione dei primi.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio in merito allattività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed enti di cui ai precedenti articoli.
3. A tal fine i rappresentanti della Comunità montana negli organismi predetti debbono presentare alla Giunta, a chiusura dellesercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dellattività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.
CAPO III
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici
Art. 56
Finalità, principi e strumenti
1. La Comunità montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.
2. La Comunità montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dellefficacia e dellefficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.
3. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sullattività interessata.
4. In particolare, la Comunità montana può far ricorso alla convenzione, allaccordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla gestione associata, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalendosi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.
Art. 57
Rapporti con i Comuni e altri enti pubblici
1. Lesercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dallo stato, dalla Regione e dalla Provincia, e la gestione associata di servizi comunali nei settori di competenza è organizzato a livello di Comunità montana. A tal fine, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana dintesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dellimpegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche.
2. I Comuni classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla Comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengano svolte in forma associata, si estenda anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui allart.4 della L.93/81, sono regolati da apposita convenzione.
3. Lesercizio da parte della Comunità montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Regione e dalla Provincia presuppone un accordo tra la Comunità montana stessa e lente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto limpegno dellente delegante a trasferire le risorse finanziarie ed organizzative per lesercizio della delega.
4. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino lambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di consorzi di enti locali, costituiti ai sensi dellordinamento, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dellassemblea del consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.
5. La Comunità montana non può partecipare a consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.
6. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per lattuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio-economico.
7. La Comunità montana riconosce la conferenza dei sindaci quale organismo permanente di impulso, consultazione e di raccordo tra lattività dei Comuni e quella della Comunità montana.
8. La Comunità montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità montane, anche attraverso la conferenza dei presidenti delle Comunità montane insistenti nella stessa Provincia o in altro ambito territoriale.
Art. 58
Adesioni ad enti ed associazioni
1. La Comunità montana aderisce allunione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani.
2. La Comunità montana può deliberare ladesione ad altri enti, organismi ed associazioni i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.
CAPO IV
Norme finanziarie
Sezione I
Il Revisore dei conti
Art. 59
Nomina, durata in carica e cessazione
1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei conti sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Art. 60
Competenza del Revisore dei conti
1. Il Revisore dei conti:
a) provvede, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, allesame degli atti relativi alla gestione della Comunità montana sotto i profili amministrativo, finanziario, contabile e fiscale;
b) esprime valutazioni preventive sugli atti che impegnano i bilanci per più esercizi;
c) esprime valutazioni economiche nellinteresse della Comunità montana circa laccettazione di atti di liberalità;
d) esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
e) redige apposita relazione sul rendiconto, attestandone la rispondenza alle risultanze della gestione, formulando rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
f) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio;
g) controlla la regolarità dellamministrazione dei beni della Comunità montana;
h) può partecipare alle sedute del Consiglio e, su richiesta del Presidente, della Giunta, per esprimere parere su argomenti specifici;
i) può presentare al Consiglio relazioni, documenti ed osservazioni.
Art. 61
Ineleggibilità del Revisore dei conti
1. Si applicano al Revisore dei conti le disposizioni sullincompatibilità stabilite dallordinamento degli enti locali.
Art. 62
Responsabilità e compenso
1. Il Revisore dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
2. In caso di inosservanza dei suoi doveri, il Consiglio ne pronuncia la revoca.
3. Al Revisore dei conti è attribuito dal Consiglio, con la stessa delibera di nomina, il compenso determinato in conformità alle disposizioni di legge.
Sezione II
Servizio di tesoreria
Art. 63
Affidamento del servizio di tesoreria.
1. La Comunità montana ha un proprio servizio di tesoreria.
2. I soggetti abilitati allo svolgimento del servizio sono individuati dallordinamento degli enti locali.
3. Laffidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, rispettando i principi della concorrenza.
4. Il rapporto è regolato da convenzione deliberata dal Consiglio.
TITOLO V
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA
DEI CITTADINI
Art. 64
Strumenti
1. La Comunità montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonchè la tutela dei cittadini:
a) cura linformazione della collettività;
b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
d) valorizza le libere forme associative;
e) promuove organismi di partecipazione;
f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;
g) provvede alla consultazione della popolazione;
h) prevede il referendum consultivo;
i) può istituire il Difensore civico.
CAPO I
Trasparenza
Art. 65
Informazione
1. La Comunità montana, tramite la stampa e con altri mezzi ritenuti idonei, anche informatici, informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. La Comunità montana, nel rispetto del segreto dufficio e della normativa sulla privacy, mette a
disposizione le informazioni di cui dispone relativamente allorganizzazione, allattività, alla popolazione e
al territorio.
3. La Comunità montana assicura agli interessati linformazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.
4. La Comunità montana provvede a conformare lorganizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
Art. 66
Accesso
1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni legislative o di regolamento vietino laccesso o comunque differiscano la loro conoscenza e divulgazione.
2. E garantita ai cittadini singoli o associati la libertà di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti e provvedimenti, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il regolamento disciplina lesercizio dellaccesso, in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.
Art. 67
Rapporti economici con enti e privati
1. La Comunità montana stabilisce con apposito regolamento criteri per lerogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici, ad enti e privati. Lerogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità montana e per iniziative di valenza sovraccomunale.
CAPO II
Organismi di partecipazione
Art. 68
Associazioni
1. La Comunità montana valorizza ed incentiva le libere associazioni, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonchè le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva allazione stessa.
2. La Comunità montana può intervenire, ai sensi del regolamento di cui allart.67, con la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma precedente operanti nel territorio dellente.
Art. 69
Consulte
1. La Comunità montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. Listituzione della consulta è deliberata dallOrgano rappresentativo.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dallOrgano rappresentativo.
3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono essere presi in considerazione dai competenti Organi della Comunità montana.
5. Listituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità montana sono disciplinati dal regolamento.
CAPO III
Attività di partecipazione
Art. 70
Istanze
1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli Organi dellente in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dellazione comunitaria.
2. LOrgano al quale è diretta listanza risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.
Art. 71
Petizioni
1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità montana, singoli o associati, in numero di almeno 500, possono presentare petizioni scritte per argomenti di interesse sovraccomunale agli Organi della Comunità montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere ladozione di atti amministrativi o lassunzione di iniziative di interesse collettivo. La petizione deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni.
2. LOrgano a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.
Art. 72
Proposte
1. I cittadini che hanno il diritto di eleggere i consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, in numero di 1.000, possono presentare agli Organi della Comunità montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi rispondenti ad un interesse collettivo, contenenti il testo della deliberazione comprensivo delle modalità di copertura finanziaria delleventuale spesa. La proposta deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni.
2. LOrgano a cui la proposta è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.
3. Il Presidente, entro il termine previsto nel comma precedente, può convocare il referente dei proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi, fatto salvo lintervento dellOrgano collegiale competente.
4. Le proposte non possono concernere le materie dei piani e programmi, tributi, tariffe, rendiconti, mutui, nomine e designazione di rappresentanti presso enti ed aziende.
Art. 73
Consultazione della popolazione
1. LOrgano rappresentativo e lOrgano esecutivo della Comunità montana possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista delladozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolta di firme ed altri strumenti analoghi, che devono comunque garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità.
3. Lesito della consultazione non è vincolante per la Comunità montana. LOrgano competente è però tenuto ad esprimere le ragioni delleventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.
Art. 74
Referendum consultivo.
1. Nelle materie di competenza dellOrgano rappresentativo, su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale, possono essere indetti referendum consultivi riguardanti la proposta di adozione di una deliberazione.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: finanza, tributi e tariffe, personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, statuto, piano di sviluppo e strumenti urbanistici e materie già sottoposte a referendum nellultimo triennio.
3. Il referendum è indetto dal Presidente su richiesta:
a) del Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b) di almeno il 10% degli elettori dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana;
c) di almeno la metà più uno dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
4. Le modalità operative per la consultazione referendaria sono contenute nel regolamento.
CAPO IV
Il Difensore civico
Art.75
Difensore civico.
1. Su richiesta della maggioranza dei Comuni appartenenti alla Comunità montana è istituito lufficio del Difensore civico.
2. Listituzione avviene con deliberazione consiliare, a seguito di delega da parte dei Comuni, e previa convenzione con i Comuni richiedenti per la definizione delle procedure di intervento, delle modalità operative ed il riparto dei costi.
3. Su proposta del Consiglio la Comunità montana può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dellufficio operante presso altri enti.
4. I requisiti, le modalità di elezione, le attribuzioni, le risorse organizzative, i rapporti con i Comuni e la Comunità montana e gli altri aspetti conseguenti allistituzione sono disciplinati da apposito regolamento.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 76
Regolamenti di attuazione
1. Ladozione dei regolamenti necessari per dare completa attuazione dello statuto e la revisione di quelli già adottati verrà effettuata entro diciotto mesi dallentrata in vigore dello statuto.
2. Sino allentrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente statuto.
Art. 77
Adeguamento statuto
1. Entro i termini di cui allart.76, comma 1, il Consiglio esaminerà, in sede di adeguamento, la proposta di istituzione della figura del presidente dellOrgano rappresentativo, disgiunto dalla figura del presidente dellOrgano esecutivo.
Art. 78
Entrata in vigore dello statuto
1. Lo statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed affisso, da tale data, per 30 giorni consecutivi allalbo pretorio della Comunità montana e dei Comuni facenti parte della medesima. Decorso tale termine, entra in vigore.
2. Le norme del presente statuto, relative agli Organi della Comunità montana, si applicheranno al primo rinnovo degli Organi successivo allentrata in vigore dello statuto.