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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Comunità Montana Alta Valle Elvo Graglia - Biella

Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Natura ed identificazione

1. La Comunità Montana denominata Alta Valle Elvo Ente locale costituita con D.P.G.R. n. 93 del 14.08.2003 tra i Comuni di Pollone, Sordevolo, Muzzano, Graglia, Netro, Donato, Sala Biellese, Torrazzo, Magnano, Zimone, Zubiena ha circoscrizione coincidente con l’intero territorio dei Comuni stessi, che quindi non verrà modificata dall’eventuale fusione di Comuni che ne fanno parte.

Art. 2
Attribuzioni e finalità

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge statale e regionale nonché le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti.

2. La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi statali e regionali.

3. L’esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti al perseguimento delle seguenti finalità:

a) il miglioramento e l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente attraverso l’erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all’iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonea a favorirne il miglioramento stesso;

b) la difesa e rispetto del suolo e dell’ambiente;

c) il rafforzamento della propria autonomia, democraticità e influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali, anche di livello internazionale;

d) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza;

e) l’esercizio associato delle funzioni comunali e della fusione di tutti o di parte dei Comuni associati;

f) in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio.

Art. 3
Metodi e strumenti di azione

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all’art. 2, la Comunità Montana, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma con i seguenti principi:

a) il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle proprie scelte politiche ed amministrative;

d) il decentramento della propria organizzazione sulla base di una suddivisione del proprio territorio in aree-programma;

e) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;

f) l’informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

g) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

h) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;

i) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

l) il raggiungimento della effettiva parità giuridica,economica e di possibilità nel lavoro tra uomo e donna.

Art.4
Controlli interni

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Tale controllo è mirato a garantire la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il rispetto delle regole alla base di ogni singolo atto.

2. Controllo di gestione.

Tale controllo è mirato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso un’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Controllo strategico.

Tale controllo consiste nella valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute per l’attuazione di piani, programmi ed indirizzi espressi dall’Organo di Governo.

4. Valutazione del personale dirigente e/o delle posizioni organizzative.

Un nucleo di valutazione accerta la rispondenza dei risultati dell’Attività Amministrativa agli obbiettivi stabiliti dagli Organi di Governo della Comunità Montana.

5. Appositi Regolamenti definiscono le modalità di attuazione dei Controlli Interni.

Art. 5
Sede, Albo pretorio, stemma

1. La Comunità Montana ha la propria sede legale ed operativa nel Comune di Graglia.

2. lI cambio di sede legale e/o operativa può avvenire in ambito comunitario previa adozione di idoneo atto deliberativo del Consiglio comunitario.

3. Le adunanze degli organi collegiali comunitari si svolgono, di norma, nella sede comunitaria. Per particolari esigenze, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La prima seduta di insediamento del Consiglio può essere convocata a turno in uno dei Comuni della Comunità Montana.

4. La sede della Comunità Montana ha un proprio “ Albo pretorio ” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il luogo ed il modo di pubblicazione devono garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura. Il segretario cura l’affissione degli atti di che trattasi certificando l’avvenuta pubblicazione.l’Amministrazione potra’ individuare altre sedi,opportunamente scelte in ambito comunitario,per facilitare l’accesso dei cittadini alle notizie di interesse generale.

5. La Comunità Montana ha come segno distintivo un proprio stemma e un proprio gonfalone adottati con deliberazione di Consiglio n. 87/1986 e superiormente approvati con D.P.R. il 3 novembre 1987.

TITOLO Il
ORGANI ELETTIVI

Art. 6
Organi

1. La Comunità Montana A.V.E. è dotata di un Organo Rappresentativo, di un Organo esecutivo e di un Presidente.

2. L’organizzazione ed il funzionamento degli organi sono disciplinati con apposito regolamento nel rispetto della legge e dello Statuto.

CAPO I
ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 7
Composizione ed elezione

1. I componenti dell’Organo Rappresentativo sono eletti dai Comuni facenti parte della C.M.A.V.E. secondo le modalità prescritte dalla legge, nel numero di tre per ogni Comune.

Art. 8
Competenza

1. L’Organo Rappresentativo definisce l’indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità Montana stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge regionale alla sua competenza.

2. L’Organo Rappresentativo ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Diritti e doveri dei Componenti l’Organo Rappresentativo.

1. La posizione giuridica dei Componenti è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

2. Essi curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell’intera popolazione della Comunità Montana.

3. E Componente anziano il più anziano di età.

4. I Componenti l’Organo Rappresentativo hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, nonché dalle aziende e dagli Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal Regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa;

b) di esercitare l’iniziativa su ogni oggetto di competenza dell’Organo Rappresentativo, salvi i casi in cui la proposta è riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di richiedere, in numero non inferiore ad un quinto dei Componenti, la convocazione dell’Organo Rappresentativo, indicando le questioni che il Presidente deve inserire all’ordine del giorno;

e) di percepire le indennità stabilite dalla legge.

5. I Componenti hanno il dovere:

a) di partecipare alle sedute dell’organo e delle Commissioni di cui fanno parte;

Art. 10
lneleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni
dei Componenti l’Organo Rappresentativo.

1. Si applicano ai Componenti l’Organo Rappresentativo, in quanto compatibili, le norme sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere comunale.

2. Essi decadono dalla carica quando non partecipano a tre sedute consecutive del Organo senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dall’Organo Rappresentativo della Comunità Montana previa comunicazione dei motivi all’interessato.

3. Le dimissioni dei Componenti l’organo Rappresentativo devono essere presentate per iscritto al Presidente.e diventano irrevocabili seconde le modalità previste dalla legge.

4. La cessazione del mandato di Consigliere comunale comporta la decadenza da Componente l’Organo Rappresentativo.

5. La surroga dei membri che, per qualsivoglia motivo, cessano dall’incarico viene effettuato dal Consiglio Comunale di appartenenza.

Art. 11
Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo

1. I Componenti l’organo rappresentativo possono costituire gruppi consiliari dandone comunicazione al segretario.

2. I gruppi consiliari si costituiscono in base a dichiarazioni di volontà dei Componenti ed ogni gruppo è rappresentato da un capogruppo.

3. Qualora non venga indicato il capogruppo tale funzione verrà esercitata, nell’ambito del gruppo, dal Componente più anziano di età.

4. Non sono ammessi gruppi con meno di tre Componenti..

5. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 12
Commissioni

1. L’Organo Rappresentativo può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti e, quando occorre, speciali.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza, la loro posizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Hanno la funzione di curare l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione nei settori di competenza, di proporre soluzioni ai problemi di loro spettanza, al Presidente ed agli organi della Comunità, di formulare studi, relazioni e pareri.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente, gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Presidente e gli Assessori ogniqualvolta questi Io richiedono.

6. Le Commissioni speciali possono essere istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste, indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse della Comunità Montana.

Art. 13
Sessioni, convocazione e Presidenza dell’Organo Rappresentativo.

1. L’attività dell’Organo Rappresentativo si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per i periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre.

3. Ai fini della convocazione si considerano comunque in sessione ordinaria le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazione relative ad atti programmatici e di bilancio (preventivo e consultivo).

4. La convocazione della riunione come pure la fissazione della data, la determinazione dell’ordine del giorno, la spedizione degli avvisi sono di competenza del Presidente che presiede i lavori, salvo nei casi previsti dalla L.R. in sede di convocazione della prima seduta dell’organo rappresentativo che è presieduta dal componente più anziano di età. La convocazione, in questo ultimo caso in esame, è disposta dal Presidente uscente secondo la tempistica prevista dalla legge.

5. L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta oltre al Presidente anche all’Organo Esecutivo ed ai componenti dell’Organo Stesso.

6. Il Presidente è tenuto a convocare l’Organo Rappresentativo, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Componenti, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.

7. L’avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattarsi, deve essere recapitato ai Componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e consegnato agli interessati o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento negli stessi termini di tempo, o attraverso i messi notificatori dei singoli Comuni.

8. Nei casi di urgenza è necessario che l’avviso di convocazione sia consegnato almeno 24 ore prima della riunione, ma in tal caso, qualora la maggioranza dei presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno seguente.

9. Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta qualora alla loro iscrizione venga provveduto con le modalità per i casi d’urgenza.

Art. 14
Sedute, numero legale e votazioni

1. Le sedute dell’Organo Rappresentativo sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento dello stesso.

2. Le votazioni sono palesi mentre vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni implicanti giudizi valutativi su persone.

3. L’Organo Rappresentativo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

4. Il quorum legale per la validità delle sedute è assicurato dalla maggioranza dei componenti l’Organo Rappresentativo.

5. Il regolamento di funzionamento dell’Organo Rappresentativo viene adottato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15
Deliberazioni

1. L’iniziativa delle deliberazioni spetta:

a) al Presidente;

b) all’Organo Esecutivo;

c) a ciascun componente l’Organo Rappresentativo;

d) a ciascun Consiglio comunale dei Comuni membri.

2. lI bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali sono proposti all’Organo Deliberativo dall’Organo Esecutivo.

Art. 16
Elezioni rappresentanti

1. Nell’esercizio del potere di nominare, designare, revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni, l’Organo Rappresentativo, ove non sia diversamente disposto dalla legge e il numero degli eligendi e designati sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente debbono possedere tutti i requisiti per l’elezione a Consigliere della Comunità Montana. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o di designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative all’incompatibilità con la carica, anche dai Componenti dell’Organo Rappresentativo o dell’Organo Esecutivo. della Comunità Montana medesima.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti si procede al ballottaggio dopo di che prevale il nominativo del Componente più anziano.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti (tutti i nominativi in un unica scheda).

5. Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta, discussa e votata una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l’indicazione di nuovi rappresentanti, con le stesse modalità previste per la sfiducia costruttiva dell’Organo Esecutivo.

Art. 17
Strumenti di indirizzo e di controllo

1. L’Organo Rappresentativo si può rivolgere all’Organo Esecutivo con mozioni e indirizzi su temi specifici, impegnandolo a riferire sulla loro attuazione.

2. La risposta alle interrogazioni dei componenti può essere scritta o orale. La risposta orale sarà data secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO Il
L’ORGANO ESECUTIVO

Art. 18
Composizione, elezione e cessazione

1. L’Organo Esecutivo è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vicepresidente e da un numero di componenti non superiore a cinque.

3.Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta relativa. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l’indicazione delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai singoli componenti.

2. L’Organo Rappresentativo della Comunità Montana elegge, con un’unica votazione, il Presidente, che deve essere membro dell’Organo Rappresentativo, il Vice-Presidente e i componenti dell’Organo Esecutivo nella prima adunanza subito dopo la convalida dei membri dell’Organo Rappresentativo medesimo. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei Rappresentanti assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei Candidati alla carica di presidente, Vice-Presidente e Componenti dell’Organo Esecutivo.

Il documento è illustrato dal Candidato alla carica di Presidente.

L’elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza dei Rappresentanti assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all’indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e, comunque, entro 60 giorni dalla Convalida dei Rappresentanti.

Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l’Organo Rappresentativo è sciolto secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

Analoga procedura so utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in questo caso decade l’intero Organo Esecutivo ed i 60 giorni decorrono dalla data di inizio della vacanza.

La surroga di uno o più Componenti l’Organo Esecutivo avviene nella seduta dell’Organo Rappresentativo immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

4. Il Presidente ed il Vicepresidente ed i componenti debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge regionale, e che ne disciplina la decadenza.

5. Possono essere eletti componenti dell’Organo Esecutivo anche cittadini non facenti parte dell’Organo Rappresentativo purchè siano Consiglieri in uno dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Alta Valle Elvo.

6. I componenti dell’Organo Esecutivo non facenti parte di quello Rappresentativo partecipano ai lavori di questo con facoltà di prendere parola, ma senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni.

Art. 19
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti e discendenti,fratelli e sorelle, coniugi o affini di primo e secondo grado.

Art. 20
Mozione di sfiducia e Mozione di Censura

1. L’Organo Esecutivo risponde del proprio operato dinnanzi a quello Rappresentativo. Il Presidente, il Vicepresidente e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei Componenti dell’Organo Rappresentativo.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Componenti e può essere proposta solo nei confronti dell’intero Organo Esecutivo.. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Organo Esecutivo in conformità a quanto previsto dalla L.R.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre 20 gg. dalla sua presentazione.

4. Detta mozione deve essere consegnata dalla segreteria ai singoli componenti dell’Organo Esecutivo entro cinque giorni dalla sua presentazione.

5. Se il Presidente non procede alla convocazione dell’Organo Rappresentativo nei termini di cui sopra, vi provvede il Rappresentante più anziano di età, cui spetta in ogni caso presiedere la seduta.

6. lI Presidente e gli Assessori membri dell’Organo Rappresentativo intervengono ai lavori della seduta, che si svolge in forma pubblica, partecipando alla discussione ed alla votazione.

7. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

8.La mozione di censura può essere presentata contro l’intero Organo Esecutivo o contro uno o più suoi componenti. Anch’essa dev’essere sottoscritta da almeno un terzo dei Componenti l’Organo Rappresentativo e per essa valgono i commi 3,4,5,6 di questo articolo.

9 L’approvazione di una mozione di censura, così come un voto contrario ad una proposta dell’Organo Esecutivo non comporta dimissioni.

Art. 21
Revoca dei Membri dell’Organo Esecutivo

1. Ogni Membro dell’Organo Esecutivo può essere revocato con deliberazione dell’Organo Rappresentativo, su proposta motivata e scritta del Presidente.

2. La deliberazione di revoca può riguardare anche più Membri dell’Organo Esecutivo, ma non più della metà dei componenti dell’Organo Esecutivo.

3. La seduta, da tenersi in forma pubblica, non può aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni addotte dall’interessato, purché pervenute entro dieci giorni dalla consegna della proposta, ovvero prima che sia inutilmente decorso detto termine.

4. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Rappresentati assegnati previa conoscenza delle eventuali giustificazioni prodotte.

5. Per la surroga dei Membri dell’Organo Esecutivo revocati si applicano le disposizioni di legge nonché quelle richiamate nel successivo art. 24.

Art. 22
Competenza

L’Organo Esecutivo provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all’Organo Rappresentativo e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente e del Segretario;

b) ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell’Organo Rappresentativo entro i termini di legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell’Organo Rappresentativo formulando, tra l’altro le proposte di atti da sottoporre all’Organo Rappresentativo nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi dell’Organo Rappresentativo;

e) a riferire all’Organo Rappresentativo, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dall’Organo stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma.

f) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 23
Funzionamento

1. L’Organo Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta si rende necessario o il Presidente lo giudichi opportuno. La convocazione è effettuata in via informale.

2. Esso è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente ed è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. Esso delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti presenti nelle riunioni.

4. Le sedute non sono pubbliche ma possono partecipare senza diritto di voto esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.

Art. 24
Durata in carica e surrogazione

1. Il Presidente e l’Organo Esecutivo rimangono in carica fino al momento della sostituzione da parte dei nuovi eletti.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Presidente, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vicepresidente, il quale provvede a convocare l’Organo Rappresentativo, per il rinnovo integrale di quello esecutivo ai sensi di legge entro trenta giorni dall’evento o, nel caso di perdita della carica di Consigliere, entro trenta giorni dalla comunicazione della sostituzione dell’interessato con altro componente effettuata con deliberazione esecutiva del Consiglio comunale di provenienza.

3. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente, ovvero, essendo anche questi eventualmente impedito dall’Assessore più anziano di età non impedito.

4. Nel caso di impedimento di tutti i componenti dell’Organo Esecutivo le funzioni saranno assunte da un Componente dell’Organo Rappresentativo all’uopo delegato.

CAPO III
IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Art. 25
Competenza

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l’Ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti dell’Organo Esecutivo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al segretario;

c) stipula, in mancanza di dirigenti, ed in rappresentanza dell’Ente i contratti in cui è parte la Comunità Montana debitamente autorizzati a norma di legge;

d) convoca in via informale l’Organo Esecutivo fissando l’ordine del giorno e lo presiede, distribuendo gli affari sui quali esso deve deliberare tra i componenti in armonia con le deleghe eventualmente rilasciate;

e) convoca e presiede l’Organo Rappresentativo, fissando l’ordine del giorno dopo aver sentito l’Organo Esecutivo, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Rappresentante piu’ anziano. Quando la richiesta di convoca è formulata da un quinto dei Rappresentanti provvede alla convocazione dell’Organo Rappresentativo stesso inserendo nell’ordine del giorno la questione richiesta;

f) firma i verbali e le deliberazioni dell’Organo Esecutivo e di quello rappresentativo congiuntamente con il segretario;

g) impartisce ai componenti dell’Organo Esecutivo le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente e a specifiche deliberazioni, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

h) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti dell’Organo Esecutivo; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti degli Assessori da lui delegati per sottoporli all’esame dell’Organo Esecutivo;

i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base delle indicazioni dell’Organo Esecutivo;

I) adotta, di concerto con il segretario, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni anche riservate;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità Montana stessa;

o) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e delle sospensioni cautelari per il personale;

p) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre all’Organo Rappresentativo;

q) conclude gli accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l’intervento dell’organo competente all’adozione del provvedimento stesso;

r) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

s) provvede alle nomine spettanti all’Organo Rappresentativo nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge;

t) propone all’Organo Esecutivo l’affidamento degli incarichi a tempo determinato, secondo le norme di legge e del presente Statuto, in relazione all’esigenza di assicurare all’Ente, in rapporto ad obiettivi determinati, collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità.

3. In caso di dimissioni contemporanee di Presidente e Vicepresidente l’Organo Esecutivo viene presieduto dal Rappresentante più anziano di età.

Art. 26
Vicepresidente e componente anziano dell’Organo Esecutivo.

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento e di assenza per l’esercizio di tutte le funzioni elencate all’art. 25.

2. In caso di impedimento o di assenza il medesimo è sostituito dal componente più anziano di età dell’Organo Esecutivo.

Art. 27
Decadenza carica del Presidente

Il Presidente decade nei seguenti casi:

a) - per condanna penale ai sensi di legge con sentenza divenuta irrevocabile;

b) - per perdita della qualità di Componente dell’Organo Rappresentativo;

c) - per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e richiamate nel presente Statuto;

d) - per dimissioni di oltre la metà dei componenti dell’Organo Esecutivo;

e) - per approvazione mozione di sfiducia di cui al precedente art. 20.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 28
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle disposizioni di legge e della Statuto, disciplina l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale.

Art. 29
Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell’Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall’espletamento dell’attività istituzionale nonché in relazione alle proprie dimensioni.

2. L’organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e seconda principi di professionalità e di responsabilità.

3. Gli uffici e i servizi sono situati ed i relativi orari sono definiti in modo da garantire la massima accessibilità agli utenti.

4. E possibile prevedere il decentramento degli uffici e dei servizi per la miglior fruibilità degli stessi da parte dell’utenza.

5. La pianta organica prevede la figura del segretario titolare dipendente di ruolo ed eventualmente, se del caso, quella di vicesegretario.

6. L’ordinamento degli uffici prevede, tramite l’utilizzo del proprio personale, l’istituzione di un ufficio di statistica ai sensi dell’arI. 3 del decreto legislativa 6 settembre 1989, n. 322, come prevista nell’art. 24 della L.R. 28/92.

Art. 30
Personale

1. lI personale è inserito in un’unica dotazione organica.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale è perseguito particolarmente con la formazione e l’aggiornamento professionale, con il riconoscimento e l’incentivazione dell’impegno lavorativo in modi compatibili con gli accordi collettivi nazionali, nonché con la verifica periodica della produttività di ciascun dipendente.

4. E assicurata ai dipendenti l’effettiva esercizio dei diritti sindacali.

5. In linea con il punto 2 è garantita a uomini e donne l’effettiva parità di condizioni nell’instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.

CAPO IL
INCARICHI E PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE

Art. 31
Contratti a tempo determinato di diritto pubblico e privato

1. Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi

o degli uffici, temporaneamente vacanti in pianta organica, comportanti professionalità ad alta specializzazione può essere disposta tramite contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire che risultano compatibili con tali forme di copertura.

2. L’Organo Esecutivo provvederà alla determinazione dei tempi, modi e costi del disciplinare dell’incarico

3. La durata del rapporto conseguente deve essere proporzionato alle esigenze da soddisfare.

4. lI rapporto può essere rinnovato in relazione al perdurare delle esigenze ed alla positiva valutazione dei risultati. Il rapporto può anche essere risolto anticipatamente per le cause e secondo le modalità determinate nel disciplinare dell’incarico.

Art. 32
Specifiche professionalità

1. Per la definizione e la realizzazione di particolari specifici obiettivi ad alto contenuto di professionalità e per i quali non risulti possibile provvedere attraverso le proprie strutture, relativamente alla direzione ed assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica ed all’informatizzazione, l’Amministrazione potrà rivolgersi a collaboratori esterni.

2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare, ove possibile, gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

3. L’Organo Esecutivo procederà quindi con propria atto deliberativo al perfezionamento di apposite convenzioni con collaboratori incaricati.

CAPO III
SEGRETARIO E VICESEGRETARIO

Art 33
Il Segretario

1. Il Segretario è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione, sia per l’attuazione delle decisioni degli Organi della Comunità Montana, disponendo a tal fine di poteri di propulsione,indirizzo, coordinamento e controllo.

2. In particolare il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente:

a)sovrintende all’esercizio delle funzioni del personale e ne coordina l’attività,anche attraverso lo svolgimento di verifiche, la proposta di provvedimenti disciplinari e la presidenza di conferenze di servizio;

b) cura l’attuazione dei provvedimenti unitamente ai dipendenti competenti;

c) è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni potendo regolare, attraverso la determinazione di criteri, lo svolgimento dell’attività istruttoria in generale potendo disporre volta per volta sul concreto esercizio dell’attività stessa;

d) provvede agli atti esecutivi delle deliberazioni;

e) partecipa alle riunioni dell’Organo Rappresentativo e dell’Organo Esecutivo curandone la verbalizzazione;

f) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all’Organo Rappresentativo ed all’Organo Esecutivo, in relazione alle sue competenze, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica nel caso di mancanza e/o risultino assenti i Responsabili dei servizi interessati, ed, in veste di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere di regolarità tecnico contabile attestante la copertura finanziaria degli impegni assunti dagli organi e dai Responsabili dei Servizi;

g) presiede le commissioni di concorso e le gare di appalto;

h) Se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte. Se non è in possesso di tali requisiti si limita a stipulare atti, contratti, convenzioni in forma di scrittura privata nell’esclusivo interesse della Comunità Montana, ciò anche in caso di assenza e/o di impedimento temporaneo dei responsabili dei Servizi preposti.

i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto.

Art. 34
Il Vicesegretario

1. La dotazione organica dell’Ente può prevedere la figura del Vicesegretario.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI

Art. 35
Rapporti con i Comuni costituenti

1. La Comunità Montana assume l’organizzazione e la gestione di servizi ad essa attribuiti dalle leggi, e per delega dei Comuni membri.

2. L’affidamento di ciascun servizio da parte delle amministrazioni comunali interessate deve avvenire con deliberazione del rispettivo Consiglio comunale sulla base di apposito disciplinare, previo protocollo d’intesa con la Comunità Montana che preciserà i tempi, i modi, i costi, e copertura finanziaria della gestione delegata.

3. La scelta della forma di gestione del servizio è effettuata, in applicazione dei criteri e forme previsti dalla legge, sulla base di una valutazione comparativa delle forme ammissibili nel caso concreto, istruita e motivata sotto i profili dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità. Tale valutazione deve altresì tener conto della possibilità della collaborazione con altri Enti pubblici, associazioni ed organismi di volontariato.

Art. 36
Aziende speciali

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali sono nominati dall’Organo Rappresentativo, fuori dal proprio seno, tra le persone dotate di documentata competenza tecnica ed amministrativa, secondo le norme fissate dal Regolamento.

2. Chi per incompatibilità non potrebbe essere componente dell’Organo Rappresentativo della Comunità Montana, non può neppure essere membro del Consiglio di Amministrazione di un’azienda speciale..

3. lI Presidente ed i componenti il Consiglio d’Amministrazione possono essere revocati dall’Organo Esecutivo solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo ed approvata dalla maggioranza dei Componenti dell’Organo esecutivo stesso.

4. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali sono approvati dall’Organo Rappresentativo, previa valutazione delle loro conformità agli indirizzi da esso determinati, nelle sedute rispettivamente dedicate all’approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Comunità Montana.

5. L’approvazione dello Statuto dell’Azienda speciale da parte dell’Organo Rappresentativo è subordinata alla previsione di congrue forme di indirizzo e controllo della Comunità Montana sull’attività dell’azienda speciale nello Statuto stesso.

6. La concessione di un servizio pubblico, qualora fosse affidata a terzi, è subordinata all’esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell’attività dell’impresa concessionaria.

Art. 37
Istituzioni

1. lI Consiglio d’Amministrazione delle istituzioni è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri compreso tra due e quattro, nominati dall’Organo Rappresentativo tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità all’Organo Rappresentativo stesso e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa.

2. Si applicano al Presidente ed ai componenti il Consiglio d’Amministrazione le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 35.

3. L’Organo Rappresentativo della Comunità Montana adotta il regolamento dell’istituzione, determina gli indirizzi per lo svolgimento dell’attività dell’istituzione, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo.

4. Il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza sull’attività dell’istituzione tenendo informato l’Organo Rappresentativo della Comunità Montana stessa.

5. lI Consiglio d’Amministrazione, in attuazione degli indirizzi deliberati dall’Organo Rappresentativo della Comunità Montana, delibera i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo.

6. Il Presidente dell’istituzione rappresenta questa, convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l’attività con quella degli organi della Comunità Montana, sovrintende al funzionamento dell’istituzione ed all’esecuzione degli atti.

7. lI direttore cura la gestione amministrativa dell’istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto trasmettendo, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati dal Consiglio d’Amministrazione alla Comunità Montana.

8. Il direttore è nominato dall’Organo Esecutivo con contratto rinnovabile di diritto pubblico o privato per un periodo di tre anni.

Art. 38
Concessione a terzi

1. La concessione del servizio pubblico, qualora fosse affidata a terzi, è subordinata all’esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell’attività dell’impresa concessionaria.

Art. 39
Partecipazione ad Enti diritto privato

1. La Comunità Montana può partecipare a società di capitali per la gestione di servizi pubblici secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 40
Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l’affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità Montana stessa ovvero a partecipazione di questa a soggetti esterni devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana atti a garantire un’adeguata influenza della Comunità Montana sull’azione dei primi.

2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi, l’Organo Rappresentativo adotta un piano dei servizi, determinando, tra l’altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

3. L’Organo Esecutivo riferisce annualmente all’Organo Rappresentativo comunitario in merito all’attività svolta ed i risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

4. A tal fine i rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare all’Organo Esecutivo, a chiusura dell’esercizio, una relazione economico-finanziaria, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

TITOLO V
ATTIVITÀ

Art. 41
Piani e programmi

1. La Comunità Montana adotta, in particolare raccordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i progetti speciali integrati ed i piani di settore. Può adottare altri congrui strumenti pianificatori e programmatici.

2. lI piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce il punto di riferimento unitario per tutta l’attività pianificatoria e programmatica della Comunità Montana.

3. Nella formazione e nell’attuazione dei propri atti pianificatori e programmatici la Comunità Montana persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione nazionale e regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni sociali signitificative all’elaborazione delle proprie scelte.

4. La pianificazione e la programmazione dell’attività della Comunità Montana sono correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.

5. Gli atti di pianificazione specifica della Comunità Montana devono indicare, sulla base della documentata ricognizione della realtà interessata ed in stretto raccordo con le risorse disponibili, gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate dei costi, i criteri ed i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.

Art. 42
Regolamenti

1. L’Organo Esecutivo e l’Organo Rappresentativo approvano, secondo le proprie competenze, i regolamenti di propria iniziativa, nonché quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare per le seguenti materie:

a) organizzazione e funzionamento dell’Organo Esecutivo e dell’Organo Rappresentativo;

b) organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi e personale;

c) istituti di trasparenza e partecipazione;

d) procedimento amministrativo;

e) contabilità;

f) disciplina dei contratti;

g) regolamento di attuazione del referendum popolare;

h) Accesso agli atti amministrativi;

i) Condizioni relative all’esercizio del mandato elettivo;

l) Elezione rappresentanti della C.M. in organismi collegati.

Art. 43
Provvedimenti

1. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell’azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere rispetto allo svolgimento dell’azione amministrativa mediante atti autoritativi unilaterali.

Art. 44
Procedimenti amministrativi

1. L’Organo Rappresentativo disciplina con apposito regolamento i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell’azione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale.

2. Tale regolamento, in particolare, individua i tipi principali di procedimento e per ciascun tipo determina:

a) il termine entro cui il procedimento deve concludersi, in stretta aderenza ai tempi che, sulla base delle caratteristiche del procedimento stesso e delle risorse organizzative disponibili, risultano effettivamente necessari;

b) l’unità organizzativa ed il funzionario responsabile del procedimento;

c) le modalità ed i tempi della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati;

d) i diritti che gli interessati possono esercitare nel procedimento, con specifico riguardo alla visione ed alla estrazione di copie degli atti procedurali, alla presentazione di memorie e documenti ed al contraddittorio orale;

e) le modalità per il perfezionamento di eventuali accordi con i soggetti interessati;

f) gli strumenti per la verifica periodica del regolamento stesso.

TITOLO VI
IL REVISORE DEI CONTI

Art. 45
Nomina, durata in carica e cessazione

1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge.

L’Organo Rappresentativo elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore dei conti. Egli dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

4. Al revisore dei conti è attribuito dall’Organo Rappresentativo un compenso determinato dalle disposizioni di legge.

Art. 46
Competenza

1. Le competenze del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge.

2. In particolare collabora con l’organo rappresentativo nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell’Organo Rappresentativo (anche quando i lavori sono interdetti al pubblico) e di quello esecutivo, se richiesto. Ha altresì accesso agli atti ed ai documenti della Comunità Montana connessi alla sfera delle sue competenze.

3. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica e descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 c.c.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente ed al segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell’Ente.

Art. 47
ineleggibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti:

a) i Consiglieri della Regione Piemonte e della Provincia nel cui territoriò la Comunità Montana insiste;

b) i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana stessa;

c) i parenti fino al 2 grado, il coniuge, gli affini fino al 2 grado del Presidente, dei componenti della Giunta, del segretario della Comunità Montana;

d) coloro che hanno un rapporto di lavoro continuativo anche autonomo, con la Comunità Montana o con Enti ed istituzioni da questa dipendenti;

e) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici o concessionarie di opere o servizi della Comunità Montana;

f) coloro che hanno liti pendenti con la Comunità Montana o con Enti o istituzioni da questa dipendenti;

g) i dipendenti della Regione Piemonte.

Art. 48
Responsabilità e compenso

1. Il Revisore dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inosservanza dei suoi doveri l’Organo Rappresentativo ne pronuncia la revoca.

3. lI revisore dei conti è responsabile solidalmente con gli Amministratori ed i dipendenti della Comunità Montana per gli eventuali danni arrecati all’Ente.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA
DEI CITTADINI

Art. 49
Strumenti

1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l’informazione della collettività;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per gli Enti e privati;

d) valorizza le libere forme associative;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interesse collettivi;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) può prevedere il referendum consultivo;

i) può prevedere l’istituzione del difensore civico.

Art. 50
Informazione

1. La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, in particolare riguardo ai propri atti programmatici generali.

2. La Comunità Montana, nel rispetto del segreto d’ufficio, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d’ufficio, secondo i disposti della legge.

3. La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e i servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 51
Accesso

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici,ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentano il differimento della divulgazione.

2. E garantito a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla attività amministrativa della Comunità Montana stessa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. lI diritto di accesso comprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e ottenerne copia, con il rimborso delle spese relative alla fotocopiatura degli atti stessi.

Art. 52
Rapporti economici con i privati

1. La Comunità Montana stabilisce criteri per l’erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; sceglie i propri contraenti nell’ambito di Albi appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati.

CAPO Il
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 53
Associazioni

1. La Comunità Montana valorizza le libere associazioni, anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguono interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all’azione stessa, garantendone l’accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

2. Ai fini del precedente comma viene istituito un Albo secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili in genere per agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali di associazioni e organizzazioni allorché si tratti di organismi operanti nel territorio della Comunità Montana, forniti di un congruo numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.

Art. 54
Consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione, l’istituzione è deliberata dagli Organi competenti.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dalla Giunta.

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5. L’istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l’adozione di atti.

CAPO III
ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 55
Istanze

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunitaria.

2. L’organo al quale è diretta l’istanza oppure il segretario su incarico del Presidente risponde esaurientemente in forma scritta entro novanta gironi dalla presentazione.

Art. 56
Petizioni

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, in numero di almeno 5 per cento della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L’organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro novanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 57
Proposte

1. I cittadini che hanno diritto di eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno 10% della totalità degli elettori dei Consigli stessi, possono presentare agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenze, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell’imputazione dell’eventuale spesa e rispondenti ad un interesse collettivo.

2. L’organo a cui la proposta è rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro 60 gg., anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

3. Il Presidente, se richiesto, fornisce a chi intende fare la proposta l’assistenza per la relativa redazione.

4. Il Presidente, entro il termine previsto nel comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo’ l’intervento dell’organo collegiale competente.

5. Le proposte possono concernere le materie dei piani, programmi, della Comunità Montana presso Enti, aziende.

Art. 58
Consultazione della popolazione

1. L’Organo Rappresentativo e l’Organo Esecutivo possono, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione,inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 59
Referendum consultivo

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione residente sul territorio in materia di esclusiva competenza comunitaria e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza dell’Organo Rappresentativo o dell’Organo Esecutivo.

2. Sono escluse dal referendum consultivo le materie riguardanti tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine di rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende, norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo quinquennio con esito negativo.

3. L’iniziativa del referendum consultivo può essere presa dall’Organo Rappresentativo con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Rappresentanti assegnati o dal 10% del corpo elettorale del territorio comunitario.

4. Presso la comunità agirà un’apposita commissione, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all’ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 60 gg. dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione all’Organo Rappresentativo.

6. L’Organo Rappresentativo, ove nulla osti, richiederà al Presidente l’indizione formale del referendum, rimettendo gli atti all’Organo Esecutivo per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui l’Organo Rappresentativo, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria possono formare oggetto di apposito disciplinare approvato dall’Organo Rappresentativo della Comunità..

9. lI quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se i voti favorevoli hanno raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi e se costituiscono il 30% degli aventi diritto.

10. Entro 120 gg. dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, l’Organo Rappresentativo deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum., esso può disattendere, motivatamente, il risultato referendario soltanto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 60
Finalità, principi e strumenti

1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi, che, sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull’attività interessata.

4. In particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all’accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire ed attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 61
Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione da parte della Comunità Montana è disciplinato dalla legge.

2. L’esercizio di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione da parte della Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l’Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l’impegno dell’Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l’esercizio della delega.

3. La Comunità Montana può, a norma dell’art. 6, comma 2, legge 1102/71 s.m. ed i., delegare ad altri Enti di volta in volta, le realizzazioni dei programmi d’intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nell’ambito della rispettiva competenza territoriale.

4. La Comunità Montana cura l’informazione dei Comuni ad essa afferenti circa la propria attività.

5. D’intesa con i Comuni di cui al comma precedente, la Comunità Montana promuove la costituzione della Conferenza dei Sindaci o Consulta quale organismo permanente di consultazione e di raccordo tra l’attività dei Comuni e quella della Comunità Montana stessa. Essa deve essere convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, in occasione del Bilancio Preventivo e del Conto Consultivo, ed ogni volta ci siano in argomento interessi comuni.

La conferenza dei Sindaci si esprime a maggioranza del suo corpo rappresentativo (costituito dal 50% + 1) sulle materie sottoposte alla sua attenzione, con parere non vincolante.

Il mancato raggiungimento del quorum della conferenza (50% + 1) dei Sindaci e, quindi, l’impossibilità di ottenere un parere significativo non precluderà e non fermerà l’iter procedurale degli argomenti trattati.

6. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione di una Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella medesima Provincia.

Art. 62
Adesioni ad Enti ed associazioni

1. La Comunità Montana può aderire ad Enti, organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. I
Regolamenti di attuazione

1. Gli Organi Rappresentativo ed Esecutivo approvano, ciascuno per quanto di propria competenza, i regolamenti previsti dall’Art. 42 entro un anno dall’approvazione del presente statuto.

Art. II
Verifica dello Statuto

1. Entro due anni dall’entrata in vigore dello Statuto l’Organo Rappresentativo, assicurando l’informazione e la consultazione dei soggetti interessati, ne verifica l’attuazione.

Art. III
Entrata in vigore

1. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

2. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.