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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Comune di Valdengo (Biella)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Valdengo:

a) rappresenta la comunità di Valdengo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Biella e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà, rispettando i diritti costituzionali e universalisti;

c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza forme di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
Territorio

1. Il Comune di Valdengo si estende per Kmq. 7,72 (sette virgola settantadue).

2. All’interno del territorio del Comune di Valdengo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 3
Sede, stemma e gonfalone

1. Nel capoluogo del Comune è ubicato il Palazzo Civico, sede comunale ove si svolgono normalmente le adunanze degli organi collegiali. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

2. Lo stemma del Comune di Valdengo è rosso a cinque fasce d’oro, con torre merlata alla guelfa, aperta e finestrata, circondato da due rami di quercia e d’alloro annodati da un nastro rosso.

3. Il gonfalone consiste in un drappo di colore rosso e giallo riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione in argento “Comune di Valdengo”.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Valdengo finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, ispirandosi ai principi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati; promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, favorendo opportune iniziative nei confronti dei soggetti più deboli della comunità in particolare dei giovani, degli anziani e dei portatori di handicap; valorizza la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione alle seguenti finalità:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nei settori occupazionale ed assistenziale, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

h) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promozione della partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

i) valorizzazione del proprio patrimonio culturale, in particolare di quello di matrice cristiana e promozione del dialogo e del confronto con altre culture presenti nel territorio;

l) promozione delle politiche attive per il lavoro, della cultura imprenditoriale, con riferimento in particolare alla piccola e media impresa ed all’artigianato di qualità, delle attività produttive e dei prodotti locali a livello nazionale ed internazionale, della formazione professionale dei lavoratori e dello sviluppo di metodi e tecnologie connesse alla informatizzazione e alla conoscenza delle lingue straniere;

m) valorizzazione sociale della Comunità, nelle molteplici forme con le quali essa si esprime, ponendo particolare attenzione ai valori della famiglia, dell’associazionismo, del volontariato, per una completa formazione e crescita culturale dei cittadini, garantendo così la partecipazione degli stessi alla vita della Comunità e dell’amministrazione comunale;

n) promozione della riscoperta dei valori e delle tradizioni biellesi, dell’insegnamento della storia e della geografia locale e della valorizzazione della lingua piemontese.

4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione ed avvalendosi dell’apporto delle formazioni collettive operanti sul territorio.

Art. 5
Autonomia statutaria e normativa

1. L’autonomia normativa del Comune si esprime primariamente nella potestà statutaria, riconosciuta e garantita dall’articolo 114, comma 2, della Costituzione. Essa delinea anche l’ambito delle funzioni proprie, delle potestà regolamentari comunali, riconosciute e garantite dell’articolo 117, comma 6, della Costituzione, nonché della individuazione delle forme e delle modalità di intervento, secondo i principi di imparzialità, e di legalità, in materia di controlli e di potere sostitutivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120, secondo comma Cost.

2. La potestà statutaria, stabilendo le norme fondamentali di rappresentanza della Comunità comunale e di organizzazione e funzionamento democratico e partecipativo del Comune e dei suoi organi, secondo i principi fissati dalla Costituzione, ne disciplina il sistema elettorale, le incompatibilita’ e gli organi di governo del Comune e ne determina le funzioni fondamentali, in armonia con i principi generali della legge statale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera ‘p’.

3. La potestà regolamentare, attuando e specificando i principi statutari dell’ordinamento comunale, secondo il principio della sussidiarietà normativa di cui all’art. 117 Cost. sesto comma, disciplina nelle materie di competenza del Comune l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, siano esse proprie, attribuite, conferite o libere, stabilendo, in particolare, norme di funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, degli organi, degli uffici, dei servizi pubblici e sociali, nel rispetto e per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni, a tutela e garanzia dei diritti civili e sociali, disciplinati dalla legislazione statale, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti del Comune sono adottati dal Consiglio comunale, salvo il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi che viene adottato dalla Giunta comunale nell’ambito dei criteri generali disciplinati dal Consiglio e nel rispetto dei principi dello statuto.

5. Le norme regolamentari relative ai servizi ed alle prestazioni di spettanza del Comune, nella disciplina delle procedure e delle garanzie connesse ai diritti dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali, assicurano condizioni più favorevoli ai destinatari in termini di celerità, certezza, minori onerosità, trasparenza, partecipazione, economicità, semplificazione. Le norme sostituiscono la preesistente normativa legislativa statale o regionale in materia, abrogata o cedevole, garantendo in ogni caso la tutela degli interessi pubblici e sociali, ambientali ed economici che ne sono coinvolti.

6. Per le finalità del precedente comma, i regolamenti comunali, disciplinando le procedure per lo svolgimento e l’organizzazione delle funzioni amministrative del Comune, possono prevedere che le autorizzazioni, i pareri e nulla osta in materie e aree amministrative, contabili e tecniche, che la legge dispone vengano rilasciati da autorità diverse dal Comune, siano sostituiti, nell’ambito delle rispettive competenze, da deliberazioni degli organi collegiali o da determinazioni degli organi dirigenti e burocratici del Comune stesso, secondo le attribuzioni di cui al presente Statuto ed agli altri atti normativi comunali. In questi casi, le connesse responsabilità sono assunte direttamente dagli organi comunali competenti.

7. Sino alla disciplina regolamentare di spettanza del Comune, si applicano le norme regionali o statali.

Art. 6
Autonomia finanziaria e contabile

1. Il Comune, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, esercita l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale, senza vincoli di destinazione dei trasferimenti statali e regionali, della ripartizione dei fondi statali e della Regione Piemonte.

2. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, esercita l’autonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure secondo i principi e i limiti di cui al comma 1, in ogni caso con l’osservanza di criteri di imparzialità, equità e perequazione, assicurando che la partecipazione dei cittadini al relativo carico fiscale avvenga in proporzione con le loro effettive capacità contributive, nel rispetto del principio di progressività.

3. Il Comune riconosce i principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti per la tutela del contribuente, con particolare riguardo all’informazione, conoscenza degli atti, semplificazione ed interpello. I regolamenti di natura tributaria ne definiscono gli istituti specifici.

4. Il Comune esercita l’autonomia patrimoniale secondo criteri di manutenzione, economicità e oculati impieghi delle rendite, delle acquisizioni dalle vendite e della più conveniente utilizzazione economica e sociale del patrimonio stesso.

5. Il Comune disciplina il proprio ordinamento e l’attività finanziaria con il regolamento di contabilità. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione.

6. Il regolamento di contabilità dell’ente prevede un termine, entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall’organo esecutivo.

7. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall’organo consiliare entro il termine determinato dalla legge.

8. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 giugno dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, stabilito dal regolamento.

Art. 7
Autonomia amministrativa

1. Il Comune è titolare delle proprie funzioni amministrative, di quelle fondamentali identificate dalla legge statale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione lettera ‘p’, di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione Piemonte, nonché di quelle assunte autonomamente con libera scelta del Comune per la cura degli interessi della comunità. Il comune partecipa con proprie iniziative e proposte in tutte le sedi amministrative e politiche alla leale collaborazione.

Art. 8
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi delle scuole elementari e medie alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: sport, tempo libero, giochi, cultura, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 9
Consulta dei giovani

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, può promuovere la consulta dei giovani composta da 9 giovani tra i 15 e i 30 anni nominati dal sindaco e che durano in carica per 5 anni.

2 La consulta dei giovani si occupa in via consultiva delle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, cultura, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di funzionamento della consulta dei giovani sono stabilite con apposito regolamento interno approvato dalla consulta stessa.

Art. 10
Funzione del Comune nel settore della sanità - Tutela del patrimonio naturale - Assistenza

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attiva idonei strumenti per renderla effettiva, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e sicurezza dell’ambiente da ogni inquinamento. Il Comune promuove le misure necessarie a garantire la conservazione e difesa del suolo onde eliminare le cause di degrado.

2. Il Comune concorre, per quanto di competenza e secondo i disposti di legge, all’attuazione del servizio di assistenza sociale, segnatamente per quanto concerne gli anziani, i minori, gli inabili ed invalidi al fine del loro inserimento sociale.

3. Nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento nell’ambito delle competenze e dei limiti previsti dalla legge, il Comune eroga contributi e garantisce prestazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali ed alle Associazioni ed Enti operanti nel settore.

4. Favorisce l’istituzione e l’attività di Enti, sostiene la creazione di idonee strutture e servizi assicurandone l’accesso ai cittadini singoli o associati.

Art. 11
Promozione delle attività ricreative e sportive

1. Il Comune promuove la diffusione dello sport quale strumento di aggregazione sociale e di sviluppo della persona.

2. Favorisce l’attività di Enti ed organismi anche tramite l’erogazione di contributi finanziari nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.

3. Promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e ricreative, assicurandone l’accesso ai cittadini singoli ed associati e regolamentandone l’utilizzo.

Art. 12
Funzioni del Comune per l’esercizio del diritto allo studio

Il Comune svolge le funzioni relative all’esercizio del diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Art. 13
Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

Il Comune pianifica la localizzazione delle attività industriali ed artigianali, nonché l’esercizio di quelle commerciali favorendo l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo onde garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore e consentire la creazione di posti di lavoro.

Art. 14
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture pubbliche e delle attività economiche.

2. Predispone nel rispetto dei vincoli ambientali, la realizzazione di interventi e opere di urbanizzazione delle aree.

Art. 15
Culto

Nel rispetto dei precetti della normativa statale e regionale nonché nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Comune concorre alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al culto, soprattutto quelli di matrice cristiana. Assume la realizzazione di interventi idonei a garantire l’esercizio della pratica religiosa in luogo pubblico.

Art. 16
Funzioni del Comune per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

Art. 17
Gemellaggi, Federalismo ed integrazione razziale

1. Il Comune favorisce l’affermazione di una città multietnica attraverso l’accoglienza, la promozione della tolleranza, la pratica dell’integrazione razziale, la particolare dignità, delle diverse culture etniche e delle minoranze.

2. Il Comune promuove e favorisce in prospettiva federalista iniziative di pace e di collaborazione tra i popoli secondo i principi fondamentali della Carta Europea delle libertà locali approvata dagli Stati Generali dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

3. Il Comune attua gemellaggi e stringe rapporti d’amicizia con Enti locali italiani e stranieri per far crescere la conoscenza e la solidarietà tra i popoli.

Art. 18
Azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità tra uomo e donna, rimovendo gli ostacoli che, impediscono la piena realizzazione e l’attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell’amministrazione e nella città.

2. Il Comune adotta piani di azioni positive volte, tra l’altro, a:

- definire procedure di selezione del personale improntate al rispetto della legislazione in materia di pari opportunità, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comprendano alcuna discriminazione relativamente allo stato civile;

- assicurare condizioni che consentano effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

- adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne;

- prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art.19
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e il Presidente del Consiglio.

2. Lo statuto recepisce e disciplina i principi, fissati dalla legge statale ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera p) della Costituzione, riguardante il sistema elettorale, la composizione, le attribuzioni fondamentali degli organi comunali, nonché le regole di funzionamento democratico del Comune.

3. Per quanto non previsto dallo statuto in materia di organi di governo, si attuano le norme statali vigenti in materia.

Art. 20
Consiglio comunale

1. Il Consiglio rappresenta la collettività comunale; determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, ne controlla l’attuazione ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità ed ispira la propria azione al principio di sussidiarietà.

3. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto. La suddetta funzione di controllo può essere esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento e dalle commissioni consiliari.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale deve esprimere pareri di regolarità tecnico-giuridica e contabile espressi dai soggetti previsti dalla legge e dallo statuto.

5. Nessuna proposta, interrogazione o mozione, può essere sottoposta a deliberazione se non sia compresa negli oggetti da trattarsi e se gli atti relativi non siano stati depositati presso la segreteria comunale nei termini previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 21
Regolamento di funzionamento del Consiglio

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Il regolamento disciplina, sulla base dei principi dello statuto:

- le funzioni del Presidente del consiglio comunale

- il funzionamento e l’autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio comunale

- le garanzia di effettività dei diritti di iniziativa dei singoli consiglieri e dei diritti di accesso ai documenti e alle informazioni

- la programmazione dell’attività consiliare e delle commissioni

Art. 22
Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno, nella prima seduta, un Presidente.

2. Il primo scrutinio di tale elezione avviene prima della comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la giunta.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto nel primo scrutinio a maggioranza qualificata dei tre quinti dei Consiglieri assegnati con votazione per appello nominale. Ove nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza il consiglio provvede in ciascuna successiva adunanza ad una votazione finché non sarà stato eletto il candidato che avrà ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta e, comunque dopo l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, procede alla elezione del vicepresidente con un numero di voti favorevoli pari ai tre quinti dei Consiglieri assegnati con votazione per appello nominale. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, le funzioni vicarie spettano al Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi la presidenza spetta al Consigliere anziano. Prima della elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ove questa non avvenga al primo scrutinio, le funzioni relative alla direzione dei lavori consiliari durante le sedute vengono svolte dal Consigliere anziano presente e cioè dal membro del consiglio comunale intervenuto alla seduta del Consiglio che ha ottenuto nelle elezioni del Consiglio la più alta cifra elettorale.

5. Il Presidente del Consiglio rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità e il ruolo e assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Al Presidente del Consiglio competono tra l’altro:

- previo accordo con il Sindaco, l’individuazione della data e la predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute consiliari, per propria determinazione o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, qualora la richiesta risulti ammissibile

- il mantenimento dell’ordine durante le adunanze consiliari

- dirigere e moderare la discussione consiliare

- l’attivazione delle commissioni consiliari

- la promozione della partecipazione e consultazione dei cittadini

- ogni eventuale altra funzione espressamente attribuitagli, dallo statuto e dai regolamenti.

- la convocazione di sedute aperte del Consiglio; tali convocazioni sono rivolte ai cittadini e possono essere riunite sia nella sede abituale che anche in altri luoghi.

Art. 23
Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengono una volta alle sessioni ordinarie o tre volte consecutive alle sessioni straordinarie senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie, informazioni e documenti utili all’espletamento del mandato. Le forme e i termini dell’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. I Consiglieri esercitano, singolarmente o in maniera congiunta, il diritto di iniziativa per promuovere e stimolare i compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio e possono intraprendere tutte le iniziative previste dal regolamento o dalle leggi vigenti.

5. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge. A richiesta del Consigliere interessato il gettone di presenza può essere sostituito da una indennità di funzione, purché ciò non comporti maggiori oneri finanziari.

6. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

7. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve presentare annualmente copia della dichiarazione dei redditi posseduti secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 24
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente dell’Assemblea e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 25
Sedute consiliari, sistemi di votazione, numero legale e verbalizzazione

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute per l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta non pubblica.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto e ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l’esame e l’approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

6. Il regolamento di funzionamento del consiglio disciplina le modalità dell’espressione del voto e di discussione ed approvazione delle proposte di deliberazione.

7. Il numero legale per la validita’delle sedute e’ assicurato dalla meta’ dei componenti il Consiglio.

8. Ai fini del numero legale dei quorum richiesti, non viene computato il sindaco, e le frazioni di punto percentuale si computano per difetto.

9. Le votazioni possono essere:

- in forma palese votando per alzata di mano, quando il voto di ciascun componente viene espresso in modo che tutti gli altri membri presenti possano conoscerne il contenuto. I consiglieri comunali che votano contro la deliberazione o si astengono vengono nominativamente indicati a verbale

- per appello nominale quando e’ prescritta dalla legge o dalla statuto o su proposta del Presidente del Consiglio. Il voto espresso da ciascun consigliere comunale deve essere annotato a verbale.

- in forma segreta, nei soli casi espressamente previsti dalle legge o dallo statuto ovvero quando occorre fornire giudizi su persone. La votazione avviene a mezzo di schede sulle quali i consiglieri scrivano i nomi di coloro che intendano scegliere o il giudizio che intendono esprimere. Le schede bianche e le nulle sono computate per determinare la maggioranza dei votanti. Terminata la votazione il presidente con l’assistenza di tre scrutatori, due di maggioranza e uno di minoranza, procede al computo dei voti e proclama l’esito della votazione.

10. Le schede bianche e le nulle sono computate per determinare la maggioranza dei votanti. Nessuna votazione e’ valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.

11. L’atto del consiglio e’ sottoscritto dal Presidente ovvero colui che Presiede l’adunanza e dal segretario comunale che ne redige il verbale.

12. Il processo verbale indica i punti principali della discussione, il numero dei consiglieri astenuti e dei voti resi relativamente ad ogni proposta di deliberazione. Ogni consigliere puo’ chiedere che nel verbale si faccia constare del voto espresso e dei motivi giustificanti il medesimo. Gli interventi dei consiglieri saranno inseriti, nei relativi verbali, a richiesta dei soggetti interessati e a presentazione del relativo testo in forma scritta.

Art. 26
Commissioni permanenti, temporanee o speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire al proprio interno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero, le materie di competenza, la composizione, i poteri e il funzionamento dei suddetti organi.

3. La delibera di costituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 27
Attribuzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti provvedono all’esame preparatorio delle materie previste nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale per gli atti deliberativi del Consiglio.

2. Le Commissioni temporanee e quelle speciali provvedono all’esame di materie relative a questione di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il Sindaco e gli Assessori, anche individualmente possono partecipare, senza diritto di voto ai lavori delle Commissioni.

4. Le Commissioni possono invitare alle proprie riunioni il Sindaco e i singoli Assessori.

5. Le Commissioni comunali sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 28
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, è membro del Consiglio comunale.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale entro il termine di n. 90 giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Gli eventuali adeguamenti alle suddette linee programmatiche dovranno essere presentate al Consiglio, sentita la Giunta.

Art. 29
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri comunali ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) nomina i componenti la Giunta Comunale scegliendo tra loro il Vice Sindaco, e ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;

c) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa delegata ai singoli Assessori;

d) provvede entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini stabiliti dal precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune in scadenza presso enti, aziende ed istituzioni;

e) convoca i comizi per i referendum previsti, sentita la Giunta Comunale;

f) adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie e igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.

g) nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo. Nomina e revoca il Direttore Generale;

h) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali e degli uffici e all’esecuzione degli atti;

i) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dello statuto e dei regolamenti comunali; nomina e revoca responsabili di servizio anche gli assessori comunali.

l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze;

m) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

n) in caso di inerzia o ritardo nell’adozione di provvedimenti o atti di competenza di responsabili dei servizi il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del responsabile competente, che determinino pregiudizio per interesse pubblico, il Sindaco può assegnare i relativi procedimenti al Segretario o ad altri responsabili;

o) può delegare ai singoli assessori, al Segretario o ai responsabili dei servizi l’emanazione di specifici atti di propria competenza;

p) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

q) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, per armonizzarli alle esigenze degli utenti e dei lavoratori;

r) assume attività d’iniziativa, d’impulso e di raccordo con gli organi della partecipazione popolare nominando, sentita la Giunta Comunale, i membri delle commissioni esterne consultive referenti a partecipazione popolare;

s) rappresenta il Comune nei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi o nomina i componenti della Giunta o del Consiglio a rappresentare in Comuni nei consorzi.

Art. 30
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le, le istituzioni, le aziende speciali, le società di capitali appartenenti all’ente o partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, o del responsabile di servizio, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta

Art. 31
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) convoca e presiede la Giunta Comunale;

b) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute della Giunta;

c) esercita i poteri di polizia nelle sedute degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;

d) riceve dal Presidente del Consiglio le interrogazioni e le mozioni dei Consiglieri Comunali di competenza della Giunta Comunale, la cui risposta sarà data dall’Assessore competente entro 30 giorni dal loro ricevimento, se richiedono risposta scritta, durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale, se richiedono risposta orale.

Art. 32
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo. Può essere nominato vicesindaco sia un assessore scelto tra i consiglieri comunali eletti in consiglio, sia un assessore nominato dal sindaco al di fuori dei componenti del consiglio comunale.

2. Ai fini della sostituzione del Sindaco e del Vice Sindaco, contemporaneamente assenti o impediti, l’anzianità degli Assessori è determinata dall’età anagrafica degli Assessori.

Art. 33
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attività dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona il Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 34
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale è esercitata dal Sindaco. Per singole questioni e con apposito atto, il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale dell’ente ad un responsabile dei servizi.

2. Le decisioni relative alle azioni giudiziarie, comprese quelle di promuovere, resistere, conciliare, transigere e rinunciare agli atti, spettano alla Giunta, sentito il parere del Responsabile dei servizi cui il rapporto processuale si riferisce.

Art. 35
Giunta Comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

4. Gli assessori possono essere scelti sia tra i consiglieri comunali, sia tra cittadini al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale in possesso di particolare esperienza amministrativa, tecnica o professionale.

5. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

6. Gli assessori esterni al Consiglio Comunale sono equiparati economicamente a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare.

Art. 36
Funzionamento ed organizzazione della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale.

2. Il Sindaco può conferire agli Assessori deleghe permanenti o temporanee delle sue competenze e funzioni relativamente a settori dell’attività amministrativa, nonchè su materie specifiche. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti delegati.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva all’assegnazione, le attribuzioni dei singoli assessori e le successive modifiche può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

4. La Giunta è convocata, senza formalità, per l’esame delle proposte da discutere dal Sindaco e dallo stesso presieduta. Nel caso di sua assenza o impedimento dal Vicesindaco o da chi esercita le funzioni sostitutive.

Art. 37
Adunanze e Deliberazioni

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Vi partecipa il Segretario comunale che deve curare il relativo verbale e dalla stessa, qualora necessario, possono essere invitati tecnici, funzionari o impiegati.Nel caso che la Giunta voglia affrontare argomenti di interesse di una determinata zona o frazione del paese, può convocare in modo informale e senza assunzione di atti deliberativi, tutti i capifamiglia per discutere su detti argomenti. Tali incontri avverranno nella casa comunale o in locali o ambienti esterni all’Amministrazione Comunale.

2. Ciascun Assessore ha diritto che siano messi a verbale le motivazioni della propria espressione di voto.

3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o da chi presiede la seduta.

Art. 38
Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale o dei responsabili dei servizi.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti a carattere generale, atti deliberativi o semplici atti di indirizzo, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

Art. 39
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità.

2. Il Comune valorizza le autonome forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione comunale anche su basi di frazioni comunali. I rapporti con tali forme associative sono tenuti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Il Comune nell’esercizio delle sue funzioni può promuovere la cooperazione dei cittadini, assicurando la partecipazione degli stessi e delle organizzazioni sociali nella formazione e nell’attuazione dei propri programmi gestionali.

4. L’Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 40
Commissioni esterne consultive referenti a partecipazione popolare

1. Il Sindaco, previa delibera di approvazione del Consiglio Comunale, può istituire commissioni esterne consultive referenti a partecipazione popolare di supporto alla Giunta comunale per il perseguimento degli obiettivi che la stessa si propone nell’interesse della popolazione e nell’ottica di una politica democratica ed aperta all’attiva, consapevole e responsabile partecipazione del cittadino alla gestione di tematiche di interesse locale. Il sindaco con proprio provvedimento nomina i commissari.

2. Il Regolamento di dette commissioni esterne consultive referenti è approvato dal Consiglio Comunale, nell’ambito del quale si disciplina il numero, le materie di competenza, la composizione, la durata e il funzionamento dei suddetti organi.

Art. 41
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanze delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni in seno alle quali c’è un rappresentante del Consiglio Comunale devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 42
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, o gruppi o enti, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, gruppi o enti, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o costituite ugualmente a livello locale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 43
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 44
Riunioni ed Assemblee

Giusta i principi espressi dalla Costituzione Repubblicana, il diritto di promuovere riunioni e Assemblee, in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali per il libero svolgimento delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

Art. 45
Consultazioni

1. L’Amministrazione Comunale riconosce come istituto di partecipazione le consultazioni dei cittadini.

2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà di categorie o settori della popolazione nei confronti di provvedimenti di loro interesse in materie di competenza locale.

3. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità fissate dalla Giunta comunale.

4. I risultati delle consultazioni devono essere richiamate negli atti degli organi comunali ad esse correlati.

Art. 46
Istanze - Petizioni - Proposte

1. Ogni cittadino in forma singola o associata, può rivolgere all’Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela d’interessi collettivi, purché non riguardino materie tributarie e di bilancio.

2. L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

Art. 47
Modalità di presentazione ed esame

1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro e intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta.

2. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 25 (venticinque) elettori.

3. Le firme dei sottoscrittori delle petizioni e proposte devono essere autenticate ai sensi di legge.

4. L’istanza, la petizione o la proposta sono inoltrate al Sindaco, il quale entro 10 giorni le assegna in esame ai singoli Assessori delegati per materia, i quali entro i successivi 10 giorni devono comunicare alla Giunta Comunale i provvedimenti.

5. La Giunta entro trenta giorni deve far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

Art. 48
Referendum Consultivo- Abrogativo-Propositivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all’Amministrazione Comunale, il referendum.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

3. Il referendum può riguardare materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale ad eccezione di quelle inerenti a tributi locali, tariffe, bilancio di previsione, conto consultivo e ad attività di mera esecuzione di norme statali e regionali, Statuto Comunale, Regolamento Consiglio Comunale, Piano Regolatore, strumenti urbanistici.

Art. 49
Richiesta di referendum

1. Il referendum può essere richiesto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti delle liste elettorali.

2. La richiesta di referendum dovrà contenere il quesito da sottoporre agli elettori esposto in termini chiari e di immediata comprensione tale da non ingenerare equivoci; inoltre dovrà contenere l’autentica delle firme dei sottoscrittori e copia dei certificati di residenza di tutti i sottoscrittori.

3. La richiesta dovrà essere rivolta al Sindaco il quale, esaminati gli atti e d’accordo con la Giunta, indice il referendum nei tempi e con le modalità di svolgimento previste dal presente statuto comunale.

Art. 50
Ammissione della richiesta

L’ammissione della richiesta referendaria sia riguardo l’ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario Comunale, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 51
Disciplina del referendum

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene disciplinato secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:

a) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L’apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dieci ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

b) Il referendum è ammesso nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre. Il referendum è comunque inammissibile nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi al rinnovo del Consiglio comunale.

c) la pubblicazione adeguata della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l’apposizione della firma dell’elettore sulla lista elettorale.

d) la normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.

e) il referendum è valido se vi ha partecipato il 25% degli aventi diritto.

f) il voto favorevole acquisito da parte della maggioranza dei partecipanti, obbliga il Consiglio comunale ad una determinazione in merito nella prima seduta successiva alla consultazione da tenersi non oltre trenta giorni.

Art. 52
Azione del referendum

1. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Nel caso in cui la proposta, sottoposta referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 53
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa.

2. Il diritto dei cittadini all’informazione sugli atti, sulle procedure, sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano è garantito dalle modalità fissate dal regolamento.

3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento è effettuata all’albo pretorio del Comune con le modalità previste dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee a garantirne la più diffusa conoscenza.

Art. 54
Diritto di accesso agli atti

1. Il comune assicura ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell’ente, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

2. Il regolamento:

a) disciplina l’oggetto dell’accesso individuando i casi di esclusione o differimento e seguendo il principio di accessibilità da parte dei destinatari e degli interessati agli atti preparatori che nel corso del procedimento rappresentano la determinazione definitiva dell’unità operativa competente ad esternarli;

b) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, per il quale è previsto il pagamento dei soli costi di riproduzione;

c) gli enti a partecipazione comunale, le aziende, le istituzioni, i concessionari di pubblici servizi rilasciano ai cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta.

TITOLO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 55
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale può istituire l’ufficio del Difensore civico o avvalersi del Difensore civico istituito presso l’amministrazione provinciale o presso altri comuni mediante specifica convenzione che disciplina gli oneri a carico del Comune e le modalità organizzative..

2. Il Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza amministrativa comunale, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 56
Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obbiettività serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. Non possono essere eletti alla carica di Difensore civico:

- i ministri di culto;

- gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi, nonchè di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali in atto con l’Amministrazione Comunale;

- chi esercita qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione Comunale;

- gli ascendenti o discendenti ovvero parenti od affini fino al 4° grado del sindaco o del Segretario del Comune.

5. L’incarico di Difensore civico è causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale a Valdengo

6. L’incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio da parte del Consiglio comunale se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.

Art. 57
Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.

3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi inadempienze inerenti l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 58
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l’Amministrazione comunale e gli Enti da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua funzione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di abusi, disfunzioni e carenze dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 59
Modalità d’intervento

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in atto presso l’Amministrazione del Comune o presso Enti ed aziende da esso dipendenti, società a partecipazione comunale e concessionarie di pubblici servizi hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica e del procedimento: trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del Difensore civico.

2. Il Difensore civico può sentire direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità della pratica in esame.

3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dall’Amministrazione comunale e dagli Enti di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l’espletamento delle sue funzioni.

4. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l’Autorità giudiziaria penale.

Art. 60
Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione dell’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi, e le irregolarità riscontrate e formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 61
Trattamento economico e sede

Al Difensore Civico spetta un’indennità di funzione, oltre alle indennità di missione e delle spese di trasporto, stabiliti dalla legge per gli Assessori Comunali.

L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale.

TITOLO V
SERVIZI DEL COMUNE

Art. 62
Servizi

1. I servizi pubblici sono organizzati:

- per soddisfare le esigenze degli utenti previa rilevazione delle stesse;

- con strumenti e forme idonee a renderli accessibili alla totalità degli utenti prestando particolare attenzione agli orari di fruizione;

- con standard di qualità delle prestazioni, predefiniti e conformi agli obiettivi stabiliti;

- con la piena informazione relativamente ai diritti, alle condizioni e alle modalità di accesso;

- con modifiche e controlli periodici in base a criteri di efficacia ed efficienza.

2. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) il conferimento della titolarità del servizio a società di capitali, secondo quanto previsto dalla legge;

b) la creazione di apposita istituzione o la costituzione di azienda speciale, anche consortile, per l’esercizio dei servizi pubblici privi di rilevanza economica;

c) l’affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme legislative previste per i singoli settori;

d) l’attivazione di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni e ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dallo stesso Comune.

4. La scelta fra le forme di gestione deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche dei servizi in relazione a quanto previsto dalla legge. Nella scelta il Comune deve perseguire obiettivi di qualità del servizio, di adeguatezza delle prestazioni rispetto alle esigenze collettive e sociali, di economicità e di efficienza. La deliberazione con la quale il Comune opera la scelta deve essere puntualmente motivata con riferimento a questi obiettivi, e alla luce anche delle possibili alternative ammesse dalla legge.

5. Il Comune prevede la possibilità di partecipazione dei cittadini singoli e associati alla gestione dei servizi pubblici, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 63
Azienda speciale comunale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi pubblici privi di rilevanza economica.

2. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti aziendali.

Art. 64
Istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi privi di rilevanza economica, il Comune può prevedere la costituzione di Istituzioni, organismi strumentali dell’Ente locale privi di personalità giuridica e dotati di autonomia gestionale.

2. La delibera di Consiglio che costituisce l’Istituzione identifica l’ambito di attività; stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale. Alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, che disciplina anche le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile.

3. Sono organi dell’Istituzione: il Consiglio di amministrazione, il presidente. Essi restano in carica per la durata del loro mandato elettivo ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco.

4. Il Regolamento dell’Istituzione stabilisce il numero ed i requisiti dei componenti il Consiglio di amministrazione.

5. Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo sono proposti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 65
Società di capitali

1. Nello Statuto di una società a capitale interamente pubblico, ai fini dell’affidamento diretto di un servizio, il Comune deve prevedere l’esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune stesso o con gli enti pubblici che la controllano.

2. L’affidamento diretto di un servizio pubblico di rilevanza economica da parte del Comune, è parimenti consentito a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. In conformità alla legge, il Comune può assumere partecipazioni, anche minoritarie, nelle società di capitali.

Art. 66
Gestione associata delle funzioni e dei servizi

1. Il Comune, in relazione alle attività, alle funzioni, ai servizi che svolge ed agli obiettivi da raggiungere, individua le forme associative e di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla legge, sviluppando rapporti con gli altri enti locali territoriali e con gli enti e soggetti interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.

2. Possono essere stipulate a tali fini convenzioni e costituite forme gestionali associate.

Art. 67
Comunità Montana

Il Comune partecipa nelle forme previste dalla legge alla Comunità Montana, alla quale può attribuire l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi per realizzare una gestione ottimale ed efficiente degli stessi.

TITOLO VI
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 68
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’organizzazione amministrativa del Comune è basata sull’innovazione nei processi di funzionamento e nei servizi da erogare. Si esplica nell’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi, nella flessibilità ed adattabilità della struttura organizzativa, nell’autonomia e nel decentramento decisionale, con l’introduzione di precisi meccanismi di responsabilizzazione e di valutazione dei risultati conseguiti. Persegue un’azione costante di formazione e di aggiornamento del personale, presidia gli aspetti di collegamento con l’esterno, con riguardo all’evoluzione della domanda e dei bisogni da soddisfare ed attiva relazioni con altri soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi.

2. L’organizzazione del lavoro si ispira al principio di superare condizioni che provochino effetti diversi a seconda del sesso nei confronti dei/delle dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale, di carriera, nel trattamento economico-retributivo e favorisce l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali mediante opportuna organizzazione delle condizioni del tempo di lavoro.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative individuate con criteri di omogeneità e definibili con flessibilità sulla base di esigenze oggettive e delle risorse disponibili, in modo tale da configurare centri di responsabilità e di risultato. Si avvale della facoltà di attribuire a componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica - gestionale.

Art. 69
Ordinamento degli uffici

1. La struttura dell’ente e la relativa dotazione sono individuate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che ne determina i compiti e stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici, osservando i criteri generali dettati dal presente Statuto e dagli appositi atti consiliari.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

5. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione dell’ente, nei limiti di quanto previsto nel quadro giuridico vigente e dai contratti nazionali di lavoro, consultazioni con i sindacati che, in base agli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 70
Direttore generale

1. Il Sindaco previa autorizzazione della giunta comunale può conferire le funzioni di direttore generale al Segretario comunale.

2. E’ possibili provvedere alla nomina del Direttore generale a mezzo di stipula con una convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni sommate raggiungono almeno 15.000 abitanti. In tal caso, il Direttore Generale sarà nominato, anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo quanto disposto dalla convenzione stessa. Il direttore generale dovrà provvedere, oltre a quanto previsto dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di ciascun comune convenzionato, anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Il compenso da corrispondere è definito nel provvedimento di nomina.

4. I compiti e le funzioni del Direttore generale sono specificate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 71
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ne stabilisce le modalità ed i criteri di nomina. .

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Nell’ambito delle rispettive competenze sono titolari dell’attività di gestione dell’ente e predispongono l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.

4. Sono responsabili della correttezza amministrativa, dell’efficienza, dell’efficacia della gestione e della regolarità tecnica dei provvedimenti di competenza degli organi di governo; rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. In particolare sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, l’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi i permessi di costruire;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione e ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

5. I responsabili dei servizi e degli uffici possono attribuire la responsabilità dei procedimenti di competenza al personale idoneo assegnato alla loro unità organizzativa.

6. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 72
Incarichi dirigenziali esterni

1. La Giunta Comunale, in conformita’ con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione di personale dirigenziale con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo. Detto personale deve avere avuto esperienza in campo politico o amministrativo comunale.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per il raggiungimento di obiettivi programmati può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 73
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la possibilità per obiettivi determinati di avvalersi di collaborazioni esterne, purchè professionali o con esperienze amministrative, attraverso convenzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo.

2. Le norme che regolano il conferimento degli incarichi di collaborazione devono stabilire la durata, che non può essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 74
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato.

Art. 75
Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale svolge i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferiti dal Sindaco. Riveste un ruolo fondamentale di consulenza giuridica agli organi istituzionali e alle strutture tecniche e svolge attività finalizzate all’innalzamento della qualità, della correttezza e della velocità degli iter amministrativi. Sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina le attività, nelle forme e attraverso gli organismi previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, salvo quando sia stato nominato il Direttore generale.

Art. 76
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà provvedere un vice segretario comunale individuato e nominato dal Sindaco in un funzionario dell’ente avente responsabilità di servizio in possesso di laurea.

2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VII
CONTROLLI E GARANZIE

Art. 77
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonchè alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 78
Modifica Statuto ed entrata in vigore

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto e’ approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consigliere assegnati.

2. Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non puo’essere rinnovata prima che sia trascorso un anno dalla deliberazione consiliare.

3. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

4. Continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti per quanto compatibili con le norme statutarie.

5. Il presente Statuto, dopo l’esecuzione della deliberazione con il quale e’ stato approvato, verrà pubblicato per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio ed entrerà in vigore decorso tale termine.

Art. 79
Diffusione

1. Copia del presente Statuto è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Comunali in carica, al Sindaco ed agli Assessori.

2. Copie dello Statuto devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Copia dello Statuto è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell’elezione.

4. Il Presidente del Consiglio dispone l’invio di copia dello Statuto ai rappresentanti degli organismi di partecipazione e del decentramento, al Revisori dei Conti, al Difensore Civico, al Segretario comunale, al Direttore nonché ai dirigenti e Responsabili degli uffici e servizi comunali.