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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Comune di Pietraporzio (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale del 23 aprile 2004 - n. 19 - Statuto comunale - Art. 30 - Modifica

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di abrogare e sostituire l’art. 30 dello Statuto che, nella versione definitiva, risulta così composto:

Art. 30 - Giunta comunale - Composizione e presidenza:

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero non inferiore a 2 (due) e non superiore a 4 (quattro) Assessori tra cui il Vicesindaco;

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

3. E’ consentita la nomina ad assessore di 1 (un) cittadino non facente parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Di far constatare che:

- ai sensi dell’art. 6, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., la presente variazione dello statuto è stata deliberata con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati;

- ai sensi dell’art. 6, comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., lo Statuto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto e le modifiche e/o riadozioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

Il Segretario comunale
Agostino Dellacasa