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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Comune di Nibbiola (Novara)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

Art. 1 Autonomia

Art. 2 Finalità

Art. 3 Pari Opportunità

Art. 4 Regolamenti

Art. 5 Tutela dei dati personali

TITOLO II - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 6 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

Art. 7 Territorio

Art. 8 Sede comunale

Art. 9 Albo Pretorio

TITOLO III - ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 Norme generali

Art. 11 Deliberazioni degli Organi collegiali

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 Composizione, elezione e decadenza

Art. 13 Durata in carica

Art. 14 Adunanze

Art. 15 Sessioni del Consiglio

Art. 16 Competenza del Consiglio

Art. 17 Commissioni consiliari

Art. 18 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 19 Obbligo di astensione dei Consiglieri

Art. 20 Incarichi ai Consiglieri

Art. 21 Dimissione del Consigliere

Art. 22 Indirizzo per le nomine e le designazioni

Art. 23 Funzionamento

Art. 24 Deliberazioni immediatamente eseguibili

Art. 25 Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 26 Gruppi consiliari

Art. 27 Linee programmatiche di mandato

CAPO III - IL SINDACO

Art. 28 Ruolo ed attribuzioni

Art. 29 Attribuzioni di amministrazione

Art. 30 Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

Art. 31 Attribuzioni di vigilanza

Art. 32 Attribuzioni di organizzazione

Art. 33 Nomina della Giunta

Art. 34 Vicesindaco

Art. 35 Mozioni di Sfiducia

Art. 36 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco

Art. 37 Divieto generale di incarichi e consulenze - obbligo di astensione

CAPO IV - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38 Ruolo della Giunta

Art. 39 Composizione e nomina

Art. 40 Dimissioni degli Assessori

Art. 41 Revoca degli Assessori

Art. 42 Funzionamento della Giunta

Art. 43 Competenze

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Art. 44 Organizzazione

Art. 45 I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 46 Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 47 Pareri dei Responsabili dei Servizi

Art. 48 Collaborazioni esterne

Art. 49 il Segretario comunale

Art. 50 Funzioni del Segretario comunale

Art. 51 Il Direttore generale

TITOLO V - FINANZA, CONTABILITA’ E CONTROLLO INTERNO

Art. 52 Potestà impositiva

Art. 53 Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 54 Il Revisore dei conti

Art. 55 Controllo di gestione, strategico e per la valutazione del personale

Art. 56 Tesoreria

TITOLO VI - ISTITUI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 57 Libere forme associative

Art. 58 Individuazione e requisiti delle Libere Associazioni

Art. 59 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 60 Diritto d’accesso e di informazione dei cittadini

Art. 61 Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 62 Richiesta

Art. 63 Ammissibilità e proponibilità

Art. 64 Effetti del referendum

Art. 65 Svolgimento

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 66 Convenzioni

Art. 67 Consorzi

Art. 68 Unioni di Comuni

Art. 69 Accordi di programma

TITOLO VIII - SERVIZI

Art. 70 Forme di gestione dei servizi

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 Revisione dello Statuto

Art. 72 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 73 Norme abrogate

Art. 74 Disciplina transitoria

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

Art. 1
Autonomia

1. Il Comune di Nibbiola è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dallo Statuto.

2. E’ titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Il Comune rappresenta la propria comunità ed attraverso l’autogoverno ne cura gli interessi.

4. Si riconosce come Comune europeo ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

5. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio, nel rispetto delle tradizioni linguistiche e delle caratteristiche etniche, storiche e culturali; alla base della propria azione permangono i principi costituzionali di libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà nel contesto delle attribuzioni assegnate dalla leggi.

6. Lo Statuto ed i Regolamenti comunali garantiscono e regolano l’esercizio dell’autonomia normativa, organizzativa, amministrativa impositiva e finanziaria del Comune nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

7. L’esercizio dell’autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

8. L’autonomia conferisce agli organi di governo ed ai Responsabili dell’organizzazione dell’ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche ed amministrative che la legge o lo Statuto gli attribuiscono.

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.

3. Promuove iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Il Comune ispira inoltre la sua azione alla promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione.

5. Promuove altresì attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

6. Il Comune può sostenere, fra l’altro, rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni.

7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali ed a tal proposito conserva ed arricchisce il proprio patrimonio culturale, di storia e di tradizioni, operando affinché esso mantenga nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati di espressione dell’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità.

8. Il Comune di Nibbiola, ricompreso territorialmente nell’area del Basso Novarese, persegue altresì come propria finalità l’armonico sviluppo della comunità operante in detta area; a tal fine opererà affinché siano avviate consultazioni con gli altri Enti interessati per conseguire uniformità di indirizzo nella soluzione dei problemi comuni e siano realizzati programmi di reciproco interesse, anche per l’abbattimento dei costi di gestione dei servizi.

Art. 3
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di favorire le pari opportunità tra uomini e donne:

a) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

c) può adottare provvedimenti al fine di assicurare pari dignità tra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Art. 4
Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.

2. E’ attribuita alla competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. I regolamenti con i quali si esercita l’autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale, di avviso di deposito. Essi entrano in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.

Art. 5
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO Il
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 6
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Distintivo del sindaco

1. Il Comune ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone regolarmente riconosciuti e decretati e più precisamente identificati come segue:

a) Stemma:

“di azzurro, al castello di rosso, merlato alla guelfa, aperto e finestrato di nero sopra caricato da un leone rampante al naturale; coronato d’oro. Ornamenti esteriori da Comune”

b) Gonfalone:

“drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: ”Comune di Nibbiola". Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome". (Decreto del Presidente della Repubblica in data 2/02/1950)

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiali le partecipazioni dell’Ente a una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

6. La Giunta può organizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7
Territorio

1. Il Comune di Nibbiola comprende gli agglomerati denominati Cascina Castellana, Cascina Caldare, Cascina Gambarera, Cascina Montarsello, Cascina La Valle, Cascina Romagnolo, Cascina Dossi, Cascina Pascoli e Cascina Vicaria.Il territorio del Comune si estende per kmq 11,30 e confina con i Comuni di Terdobbiate, Vespolate, Garbagna Novarese e Granozzo con Monticello, Novara.

Art. 8
Sede comunale

1. IL Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell’agglomerato di Nibbiola ed è sito in Piazza Genestrone n.1.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 9
Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico sono individuati appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Quando non sia diversamente disposto la pubblicazione si effettua per 15 giorni consecutivi.

3. La pubblicazione deve assicurare l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura, garantendo nel contempo la massima sicurezza per gli atti e avvisi in pubblicazione al fine di evitarne ogni possibile manomissione o asportazione.

TITOLO III
ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I
GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 10
Norme Generali

1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini del Comune in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Gli assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.

3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

6. Sono organi amministrativi, in quanto emanano provvedimenti in cui si sostanzia la volontà del Comune, il Segretario Comunale,il Direttore Generale ove nominato e i Responsabili dei servizi.

Art. 11
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell’azione svolta dalle persone.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei servizi; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tale caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane d’età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario e dal Presidente.

CAPO Il
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Composizione, elezione e decadenza

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, alla decadenza e sospensione dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 13
Durata in carica

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Spetta al Consiglio valutare l’esistenza di tali presupposti che devono essere riportati negli atti.

Le modalità di presentazione, gli effetti delle eventuali dimissioni e la surroga del Consigliere dimissionario sono disciplinati dalla legge.

L’eventuale seggio che dovesse rendersi vacante durante il quinquennio per morte, dimissioni, decadenza o temporanea sospensione di diritto di un Consigliere è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Art. 14
Adunanze

La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Egli provvede anche alla convocazione del Consiglio con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice-Sindaco, se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale;in caso di assenza del Sindaco e/o del Vice Sindaco la presidenza spetta al Consigliere Anziano.

Chi presiede le adunanze del Consiglio assicura anche il regolare svolgimento delle sedute, proclama l’esito della votazione ed ha il potere di mantenere l’ordine e il dovere di far osservare le leggi ed i regolamenti.

Il Presidente ha la facoltà, sentiti i Capigruppo, di sospendere e di sciogliere le adunanze e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e alla verifica degli equilibri di bilancio.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per l’adunanza, calcolati consecutivamente, escludendo il giorno della consegna dell’avviso di convocazione e quello dell’adunanza;quelle straordinarie almeno 3 giorni prima.In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

In quest’ultimo caso, quando la maggioranza dei consiglieri assegnati lo richieda, le deliberazioni, esaminate le motivazioni d’urgenza, possono essere differite al giorno successivo.

Nell’avviso di convocazione deve sempre essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione che, per le adunanze urgenti, deve essere stabilita non oltre il giorno successivo alla data di prima convocazione.

In caso di urgenza possono, sempre con un anticipo di almeno 24 ore, essere aggiunte altre proposte deliberative a quelle già iscritte all’ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Se trattasi di proposte deliberative, le stesse devono essere inoltrate unitamente al relativo schema.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi da parte di un dipendente comunale a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune.La convocazione potrà avvenire anche per servizio postale.

L’integrazione dell’Ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi, in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta, ed almeno 12 ore prima in caso di urgenza.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che non si debba discutere di questioni concernenti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l’adunanza.

Oltre al Segretario comunale ed eventualmente ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all’Assemblea, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di funzionari nonché di Responsabili di servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di Consorzi e di Società a partecipazione comunale; può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattarsi.

In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.

La prima convocazione del Consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 15
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge.

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente.

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione preventiva e programmatica;

d) per eventuali revisioni e/o modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 16
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Le competenze del Consiglio comunale sono fissate dalla legge. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottati da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio comunale esercita la potestà regolamentare e finanziaria ed adotta tutti i provvedimenti di interesse generale ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio partecipa alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

5. Il Consiglio ha la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48 comma 3 sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi del TUEL D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali, per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione diretta dei pubblici servizi, costituzione di associazioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

g) disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentati del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge: detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico amministrativo dell’organo consiliare;

m) ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l’esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;

n) eventuali indirizzi orientativi espressi con risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, il proprio orientamento su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità;

o) la valutazione dell’esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

7. Nel quadro della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo può suggerire comportamenti, formulare direttive e fornire pareri alla Giunta comunale ed al Sindaco, senza interferire sugli atti di loro competenza.

Art. 17
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali con il criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. La deliberazione di istituzione di una commissione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Qualora la specificità o la tecnicità degli argomenti lo richiedano possono essere invitati ai lavori delle commissioni i rappresentanti di organismi associativi, funzionari e tecnici, rappresentanti di forze sociali, ed economiche, senza diritto di voto.

4. Le Commissioni permanenti sono prevalentemente finalizzate all’esame preliminare e preparatorio di atti deliberativi di particolare rilevanza del Consiglio onde agevolare e favorire il miglior funzionamento dello stesso.

5. Le Commissioni temporanee o speciali possono istituirsi per l’esame di determinate materie riguardanti questioni particolari la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio Comunale.

Art. 18
Diritti e doveri dei Consiglieri

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato.

2. E’ considerato Consigliere Anziano, ai sensi dell’art 40 comma 2 D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

A parità di voti si intende per Consigliere Anziano il maggiore di età.

Il Consigliere Anziano esercita le funzioni indicate dalla legge e dallo Statuto.

Qualora il Consigliere sia assente o impedito le funzioni sono esercitate dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2 occupa il posto immediatamente successivo. In tal caso di assenza o impedimento di quest’ultimo le funzioni sono esercitate dal primo della graduatoria di anzianità dei presenti.

3. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge ed hanno il dovere di intervenire alle sedute consiliari se risultano regolarmente convocati.

5. Le motivazioni che giustificano l’assenza da parte del Consigliere Comunale alle sedute consiliari devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco, entro il quinto giorno successivo a ciascuna riunione. Il Sindaco propone al Consiglio comunale la decadenza dei consiglieri che per tre volte consecutive non hanno partecipato alle riunioni del Consiglio, senza aver presentato le giustificazioni scritte di cui sopra.

6. La pronuncia di decadenza deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, dopo comunque aver tenuto conto della facoltà concessa al Consigliere interessato di fornire eventuali cause giustificative delle assenze. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede, entro dieci giorni, alla surrogazione mediante convalida del candidato che, nella medesima lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, segue immediatamente l’ultimo eletto.

7. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione, quest’ultime da formulare mediante apposito schema.

8. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, se esistente, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19
Obbligo di astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri, in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l’esame, discussione e votazione della deliberazione devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale.

2. L’obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, solo nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 20
Incarichi ai Consiglieri

1. Il Sindaco può affidare ai singoli Consiglieri comunali specifiche attribuzioni a tempo determinato che attengono a programmi prefissati e definiti nell’ambito di materie omogenee.

2. Il Consigliere incaricato relaziona direttamente al Sindaco e fa riferimento ai Responsabili di Servizio, competenti in materia anche per le necessarie disposizioni di utilizzo di strutture.

Art. 21
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere anticipate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la degnazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 23
Funzionamento

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con l’osservanza dei principi disposti dallo Statuto.

Art. 24
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Le deliberazioni del Consiglio, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi di legge, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 25
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene in altro giorno già previsto nell’avviso di convocazione, secondo quanto indicato dal precedente art. 14, comma 9, dandone avviso ai Consiglieri assenti nella seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell’adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, i quali possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto;

d) i Consiglieri che versino nelle condizioni di cui all’art. 59, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

5. Quando la legge o lo Statuto non richiedono una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole delle maggioranza assoluta dei votanti.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni. Si computano le schede bianche e nulle.

Art. 26
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituire Gruppi consiliari dandone comunicazione al Sindaco.

Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti dalla lista di appartenenza.

3. Ai sensi del presente articolo per Gruppo consiliare deve intendersi una pluralità di Consiglieri costituita almeno da due Consiglieri Comunali. E’ ammessa la costituzione di Gruppi misti.

4. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consigliare.

Art. 27
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi, sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione palese.

3. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio preventivo e del Bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di Bilancio previsto dall’art.193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

5. E’ facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, presentare al Consiglio comunale integrazioni alle linee programmatiche con adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale nel corso del mandato. La successiva eventuale deliberazione consiliare di adeguamento e/o modifica dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con votazione palese.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 28
Ruolo ed attribuzioni

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il responsabile dell’amministrazione, sovrintendente alle verifiche che risultano connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco effettua le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco è membro di diritto delle assemblee dei consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle assemblee con tutti i suoi poteri, un assessore o un consigliere comunale dallo stesso prescelto.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede ex art. 50 comma 8 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerati i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo delle esigenze delle persone che lavorano.

9. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo d’amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 29
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge ed in particolare, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

e) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili;

h) nomina i Messi comunali;

Art. 30
Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale Ufficiale di governo sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni.

2. Adotta quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell’onere sui responsabili.

3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti e competenze di possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza nei confronti della popolazione.

4. Partecipa su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune.

Art. 31
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i sevizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente servendosi o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo obbiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

Art. 32
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 33
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta di insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale con le modalità di cui al successivo art. 39.

2. Fra i componenti della Giunta il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall’ordinamento, comprese quelle di cui al precedente art 31.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta comunale.

4. l Sindaco può delegare agli Assessori il compito di sovrintendere all’esecuzione dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti per settori dell’attività del Comune precisati nell’atto di delega da lui sottoscritto, controfirmato dal delegato e conservato nell’archivio dell’ente dal Segretario comunale.

5. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo Pretorio.

Art. 34
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.

2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono assunte dall’Assessore più anziano di età.

Art. 35
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da una maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 36
Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.

1. In caso d impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino a nuove elezioni.Le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica di Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale.

3. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare tempestivamente conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

4. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione formata da tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

5. La procedura di verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

6. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

7. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 37
Divieto generale di incarichi e consulenze-obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire cariche ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata o diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38
Ruolo della Giunta

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 39
Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori compresi tra un minimo di due ed un massimo di quattro dallo stesso nominati, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità per la nomina alla carica di consigliere comunale.

3. Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità é da loro dichiarato, con l’accettazione della nomina, mediante attestazione sostitutiva resa avanti al Segretario comunale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

5. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva alla elezione, dopo il giuramento.

6. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

7. Le cause di incompatibilità, lo stato giuridico e la posizione degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazioni e i coniugi.

8. I componenti della Giunta comunale competenti in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare l’attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

9. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 40
Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco,sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto.

2. Esse sono immediatamente efficaci e vengono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 41
Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori ed eventualmente provvedere con il medesimo atto, a sua discrezione, alla nomina dei sostituti.

2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con il venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente, se del caso, ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 42
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta i Consiglieri comunali, il Revisore dei conti, i Responsabili dei servizi ed i professionisti esterni opportunamente incaricati al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti della discussione.

Art. 43
Competenze

1. La Giunta comunale, ex art. 48 d.lgs 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i. collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune:

2. La Giunta comunale compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta collabora con il Sindaco:

a) per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e alla loro attuazione;

b) per la realizzazione degli indirizzi generali d’amministrazione espressi dal Consiglio;

c) esprimendosi con proprie deliberazioni sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale;

d) adottando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.

5. La giunta adotta:

a) il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dai Consiglio comunale;

b) le deliberazioni, in via d’urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, ai sensi del 4 comma dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

c) le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione di iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche.tradizionali e sportive per le quali necessita la valutazione di interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

d) le deliberazioni relative all’utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all’organo consiliare;

e) le deliberazioni di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;

f) le deliberazioni di modifica alle tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

g) le deliberazioni di nomina dei membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile di servizio interessato;

h) le deliberazioni di accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

6. la Giunta:

a) autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell’interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente.per le controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l’assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi;

b) predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

c) definisce, sentiti i Responsabili di servizi, il piano degli obbiettivi;

d) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

e) decide in ordine delle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell’ente;

f) propone al Consiglio i regolamenti;

g) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore generale o il Segretario comunale.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

Art. 44
Organizzazione

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità, di responsabilità e flessibilità in relazione alle esigenze dell’ente e in funzione del programma di governo.

2. La definizione della struttura organizzativa è rimessa al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La conferenza dei servizi comunali, è composta dai Responsabili degli uffici e dei servizi e presieduta dal Segretario Comunale o, in caso di nomina, dal Direttore Generale, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Svolge, inoltre, i compiti che ad essa vengono attribuiti dal regolamento di cui al precedente comma.

Art. 45
I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi individuati nell’apposito Regolamento di organizzazione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti. Lo stesso regolamento stabilisce la durata dell’incarico, che non può comunque essere superiore a quella del mandato del Sindaco, e gli eventuali casi di revoca.

Art. 46
Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili dei servizi e degli uffici stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d’appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni e concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le certificazioni e le attestazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui agli art. 50 e 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore:

i) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano degli obbiettivi,

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore,

k) gestiscono gli obbiettori di coscienza e i lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune nonché promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

l) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obbiettivi loro assegnati;

3. I Responsabili dei servizi e degli uffici possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare al Responsabile degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento

Art. 47
Pareri dei Responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono sottoscritti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 48
Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine possono essere affidate collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Per la copertura di posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, si può procedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 49
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri comuni per la gestione consortile della segreteria comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Al Segretario comunale possono essere conferiti dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. Allo stesso viene corrisposta un’indennità di direzione determinata ai sensi dell’art. 44 del CCNL del 16/05/2001.

6. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli Uffici.

Art. 50
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente, e con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e attività unilaterali nell’interesse dell’ente.

d) in caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio competente o del suo sostituto può presiedere la commissioni nelle gare d’appalto, di concorso e di selezione del personale;

e) esercita ogni altra funzione prevista dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 51
Il Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

2. Il Direttore deve attuare gli indirizzi stabiliti dall’Amministrazione e conseguire gli obbiettivi, secondo le direttive del Sindaco.

3. A tale scopo sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; i Responsabili dei servizi rispondono al Direttore delle funzioni loro assegnate e dei risultati ottenuti.

4. Quando non sia stato nominato il Direttore, il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario comunale.

TITOLO V
FINANZA, CONTABILITA’ E CONTROLLO INTERNO

Art. 52
Potestà impositiva

1. Il Comune è dotato di autonomia finanziaria di entrata e di spesa costituita da risorse proprie e da trasferimenti. Esso ha, a norma di legge, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e dispone delle altre entrate attribuite dalla legge.

2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici indispensabili e quelli necessari per lo sviluppo della comunità.

3. l primi vengono finanziati principalmente con la contribuzione erariale e, in via sussidiaria, con le entrate fiscali; i servizi pubblici necessari vengono finanziati con le entrate fiscali.

4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Per i servizi pubblici vengono determinati le tariffe o i corrispettivi a carico dell’utente.

Art. 53
Bilancio e rendiconto di gestione

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficienza dell’azione del Comune.

Art. 54
Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabilita dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della deliberazione di elezione, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazione e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 55
Controllo di gestione, strategico e per la valutazione
del personale

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

3. Il Consiglio comunale, mediante la deliberazione con cui effettua, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n.267/2000, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, esercita il controllo strategico circa l’adeguatezza delle scelte compiute, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di determinazione dell’indirizzo politico.

4. Le prestazioni dei Responsabili dei servizi, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnati, sono soggetti a valutazione.

5. Alla valutazione provvede apposito Nucleo denominato “Nucleo per la valutazione del personale”.

6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la composizione, la durata, il funzionamento e le competenze del Nucleo per la valutazione del personale, fatta salva la possibilità di svolgere dette funzioni in convenzione con altri Enti.

7. Al Nucleo di valutazione sono, inoltre, attribuite le funzioni previste dalla legge.

8. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici che la legge o i contratti di lavoro subordinano a procedure valutate.

Art. 56
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro 10 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di casa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 57
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce le libere forme associative ed il volontariato operanti nel territorio comunale, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini alle diverse attività presenti nell’ambito della comunità locale.

2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative diverse dai partiti politici e dalle associazioni sindacali, che operano nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo e senza fini di lucro, ivi incluse le Associazioni che rappresentano le minoranze etniche e religiose e ne tutelano i diritti.

Art. 58
Individuazione e requisiti delle Libere Associazioni

Il Comune prende particolarmente in considerazione le Libere Associazioni iscritte in Albi o Registri previsti dalla legislazione nazionale o regionale, nonché quelle che abbiano richiesto ed ottenuto l’iscrizione in un apposito elenco, conservato negli uffici comunali e aggiornato a cura del Sindaco, sentita la Giunta comunale. In tale elenco hanno diritto di essere iscritte le Libere Associazioni che rispondano ai seguenti requisiti:

a) che la forma associativa operi attivamente nel territorio comunale mediante l’assidua partecipazione degli associati e con il costante svolgimento di iniziative nell’ambito comunale, attraverso la promozione di finalità culturali, sociali, ricreative,turistiche e sportive;

b) che la forma associativa sia costituita in associazione riconosciuta, ovvero sia conforme a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti o 39 e seguenti del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute o di comitati;

c) che la forma associativa abbia tenuto, nel corso del precedente anno solare, almeno una assemblea degli associati residenti nel Comune;

d) che lo scopo sociale, risultante dallo statuto o dall’atto costitutivo della forma associativa, sia finalizzato alla tutela ed alla promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità locale.

2. L’iscrizione delle forme associative nell’elenco previsto dal primo comma, con il fine esclusivo di mantenere attivamente rapporti di collaborazione con il Comune, è disposto dal Sindaco, su richiesta dei legali rappresentanti della forma associativa. Ai fini dell’iscrizione, il Sindaco verifica la sussistenza in capo alle forme associative dei requisiti fissati nel primo comma, e a tal fine richiede alla forma associativa di depositare presso il Comune copia di atti fondamentali, quali lo Statuto e l’atto costitutivo, il bilancio preventivo e consuntivo con cadenza annuale nonché una dettagliata e documentata relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente e sui programmi futuri. Il Sindaco provvede, sentita la Giunta comunale, a cancellare dall’elenco le forme associative che abbiano cessato la loro attività o che comunque non abbiano più i requisiti indicati nel primo comma.

3. All’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco, la forma associativa deve indicare il suo recapito nel Comune e il nominativo di un rappresentante residente nel Comune; eventuali variazioni sono efficaci solo dopo la loro segnalazione al Sindaco

Art. 59
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all’adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell’organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l’intera procedura.

3. In particolare, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento.

Art. 60
Diritto d’accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza ed imparzialità.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il diritto d’accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dai documenti stessi desumibili, il cui oggetto sia correlato con l’interesse, sopra definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare.

4. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori d’interessi pubblici e diffusi, che dimostrino, con idonea motivazione, che l’esercizio del diritto di accesso è necessario per la tutela degli interessi predetti.

5. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto di ottenere il rilascio della copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

6. Sono sottratti al diritto d’accesso gli atti che, disposizioni legislative,dichiarano riservati o, sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

7. E’ comunque facoltà del Comune adottare, in talune circostanze, sistemi di informazione e di diffusione delle propria attività amministrativa complementari alle forme tradizionali delle pubblicazioni degli atti.

Art. 61
Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare

e forme di consultazione della popolazione

1. Gli elettori del Comune possono, per la superiore tutela degli interessi collettivi, rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale, ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre l’adozione di nuovi atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tali organi o la revoca dei precedenti, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi, di adozione degli strumenti di pianificazione, di disciplina dello stato giuridico e della assunzione di personale e relativa variazione di dotazione organica nonché di revisione degli Statuti.

2. Le proposte, istanze e petizioni, devono in ogni caso riguardare la migliore tutela degli interessi collettivi e vanno inoltrati al Sindaco, nonché devono essere sottoscritti da almeno un quarto degli elettori, risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, mediante firma regolarmente autenticata, osservando per l’occasione la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

3. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla loro presentazione, le assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. L’organo competente deve pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento e, se motivatamente impossibilitato ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prende atto del ricevimento della proposta, istanza o petizione, precisando lo stato e il programma del procedimento.

5. Il contenuto della decisione, unitamente al testo della proposta, petizione o istanza, è pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del Comune.

6. Il Comune può promuovere forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

7. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso confronto diretto tramite assemblea pubblica, inchieste e sondaggi d’opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

CAPO Il
REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 62
Richiesta

1. E’ indetto referendum consultivo quando venga richiesto da almeno il 45% (quarantacinque per cento) del corpo elettorale, rappresentato dagli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali alla chiusura dell’ultima revisione precedente la richiesta oppure dal Consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.

Art. 63
Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum, deve riguardare argomenti di esclusivo interesse locale. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) Lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento di contabilità;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) gli atti relativi al personale del Comune;

e) piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi;

f) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

g) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

h) espropriazione per pubblica utilità.

2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. Esso non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

3. Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini ed uno proposto dal Consiglio comunale.

4. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso al Consiglio comunale.

5. La proposta non ammessa non può essere ripresentata nel corso dello stesso periodo di durata in carica del Consiglio.

6. Il Referendum non è valido se non partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 64
Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio comunale o la Giunta, a secondo delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di conformarsi all’orientamento espresso dai proponenti.

2. Ove la proposta venga respinta la stessa non può essere riproposta prima che sia trascorso un periodo di cinque anni.

Art. 65
Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 66
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 67
Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267e s.m.i. in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Lo Statuto del consorzio, conformemente a quanto dispone la convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, le nomine e le funzioni degli organi consortili e deve prevedere i tempi e le modalità del recesso unilaterale e dello scioglimento del consorzio.

Art. 68
Unioni di Comuni

1. Per l’esercizio congiunto di funzioni il Comune può promuovere o aderire alla costituzione dell’unione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2. L’atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo Statuto individua gli organi dell’unione, le modalità per la loro costituzione e, altresì, le funzioni da svolgere e le corrispondenti risorse.

Art. 69
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dalla Regione Piemonte.

4. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VIII
SERVIZI

Art. 70
Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando occorra assicurare un servizio di modeste dimensioni o di particolari caratteristiche per cui non si ritenga opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma di legge.

2. Spetta al Consiglio comunale stabilire la forma di gestione dei servizi e fissare le norme per il loro esercizio nei modi previsti dalla legge.

3. La scelta delle forma di gestione per ciascun servizio deve essere portata a conoscenza dell’utenza.

4. L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

5. L’istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

6. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

7. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro consiglieri e dal Presidente che vengono eletti dal Consiglio comunale con unica votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

8. Il Direttore viene nominato con le modalità stabilite dallo Statuto dell’Azienda o dal regolamento dell’istituzione e partecipa alle sedute con voto consultivo.

9. Il Presidente, i Consiglieri ed il Direttore non possono far parte del Consiglio comunale e della Giunta comunale e devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità a ricoprire la carica di Consigliere comunale.

10. Il Consiglio comunale sostituisce i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, nella stessa seduta in cui si è provveduto alla revoca o alla presa d’atto della cessazione per dimissioni o altra causa.

11. La contemporanea cessazione dall’ufficio di oltre metà dei componenti comporta la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.

12. Si applica al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende speciali e dell’istituzioni l’istituto della sfiducia costruttiva, già previsto per gli amministratori comunali.

13. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l’intervento di almeno tre componenti, ivi compreso il Presidente.

14. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano di età.

15. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16. Non è ammessa l’estensione dal voto salvo che la stessa non sia prevista dalla legge come obbligatoria.

17. Lo Statuto dell’Azienda speciale e i regolamenti comunali determinano, nell’ambito della legge le altre modalità di ordinamento e di funzionamento.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71
Revisione dello Statuto

1. La revisione o l’abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l’abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

3. Dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 72
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, o la sua revisione, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio.

Art. 73
Norme abrogate

1. E’ integralmente abrogato il vigente Statuto comunale a suo tempo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data 14/10/1991 e tutte le seguenti modifiche ed integrazioni apportate con successive deliberazioni consiliari.

Art. 74
Disciplina transitoria

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto o da successive revisioni dello stesso restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative e con quelle dello Statuto o della sua revisione.