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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Comune di Marsaglia (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Il Comune

1) Il Comune di Marsaglia è un ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2) Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 133 della Costituzione.

Art. 2
Stemma

1) Il Comune ha un proprio stemma che è quello storicamente in uso, il cui uso e riproduzione per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3
Territorio, Sede Comunale

1) Il Comune di Marsaglia comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto centrale di statistica.

2) La Casa comunale, sede degli Organi e degli Uffici comunali, è sita in Via Del Municipio n. 19.

3) Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge regionale ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4
Funzioni del Comune

1) Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

Art. 5
Funzioni nel settore dello sviluppo economico-sociale e programmazione

1) Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, si impegna:

a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell’Ente locale o di privati operatori;

b) a registrare costantemente nel tempo le esigenze della collettività;

c) ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgano a favorire la crescita dell’imprenditorialità locale e l’andamento dei livelli occupazionali;

d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili, interessanti i vari comparti economici;

e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.

2) Il Comune in relazione alle caratteristiche territoriali, ambientali ed economiche locali si pone quale obiettivo prioritario:

a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;

b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

3) Per realizzare le sue finalità il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

4) La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Art. 6
Funzioni nel settore della sanità

1) Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N., e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

2) Nello svolgimento dell’attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Art. 7
Funzioni nel settore dell’assistenza e beneficenza

1) Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

2) Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo il Consiglio comunale adotta o integra apposito regolamento ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. La Giunta eroga contributi, sentita la Commissione appositamente costituita.

3) Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato può avvalersi, nell’esercizio delle predette attività delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 8
Funzioni nel settore dell’assistenza scolastica

1) Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica, concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonchè per gli studenti capaci e meritevoli, ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2) L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legislazione regionale, nonchè dal regolamento di cui all’articolo 7 comma 2 del presente Statuto.

Art. 9
Funzioni in materia di edilizia pubblica e di tutela dell’ambiente

1) Il Comune esercita, per mezzo della Giunta, le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito della programmazione comunale.

2) Il Comune svolge, in forma coordinata con le istituzioni operanti sul territorio, le funzioni amministrative concernenti il controllo dell’inquinamento atmosferico e la tutela del suolo.

3) Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10
Compiti del comune

1) Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo VI del presente Statuto.

2) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

3) Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4) Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell’ambito degli stanziamenti con cordati all’atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a) del presente comma.

Art. 11
Albo Pretorio

1) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determine, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2) Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Organi elettivi

1) Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 13
Elezione e composizione del Consiglio

1) Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla Legge.

Art. 14
Durata in carica

1) La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2) Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15
Consiglieri Comunali

1) I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2) I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3) Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussistano alcune delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili.

4) La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui all’articolo 20 del presente Statuto.

5) I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6) L’esercizio del diritto di cui al comma 5 è disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 20.

7) I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

8) I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai Regolamenti e dalla Legge.

9) Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

10) Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l’attività dell’Ente, fatta esclusione per quegli incarichi di rappresentanza esterna che comportino obbligazioni per l’Ente.

11) I Capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune, effettuati dallo stesso quando il Consiglio non provvede.

12) I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l’astensione risulti obbligatoria per legge.

13) Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.

Art. 16
Competenze del Consiglio Comunale

1) Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2) Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3) Il Consiglio dà attuazione al principio della autonomia finanziaria ed esercita la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4) Il Consigliere anziano è individuato ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L.vo 267 del 18.08.2000.

5) Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

6) Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonchè del Segretario Comunale sotto il profilo di conformità amministrativa. Ogni proposta di deliberazione che comporti assunzione di impegni di spesa deve inoltre essere corredata dall’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.

7) Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

8) Il Consiglio nomina le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza.

9) Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire al Sindaco l’efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 17
Esercizio della potestà regolamentare

1) Il Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi.

2) I regolamenti sono votati nel loro insieme ed eventualmente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, articolo per articolo.

3) I regolamenti, divenuti esecutivi sono pubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 18
Commissioni comunali permanenti

1) Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni Consultive Permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2) Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

3) Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4) Le Commissioni esaminano preventivamente nell’ambito delle materie di propria competenza le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

5) Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonchè, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

6) Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 19
Commissioni speciali

1) Le commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste ed indagini sull’attività amministrativa del Comune.

2) La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 20
Regolamento del Consiglio

1) Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune ed a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni.

2) Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 21
Sessioni del Consiglio

1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2) Sono ordinarie le sole sessioni che comprendono all’ordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3) Le sessioni ordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta, le straordinarie anche per richieste di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

4) La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla determinazione del Sindaco o dalla deliberazione della Giunta o dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3.

Art. 22
Convocazione del Consiglio

1) L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4) Per la notifica si osservano le disposizioni dell’art. 155 del Codice di Procedura Civile.

5) La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

6) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 01 giorno dopo la prima.

7) L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8) L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

10) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11) La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro giorni dalla convocazione.

12) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 23
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1) Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2) Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma 1, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

Art. 24
Astensione dei Consiglieri

1) I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2) Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 25
Pubblicità delle sedute

1) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente Statuto sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 26
Presidenza delle sedute consiliari

1) Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2) Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.

3) Può nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 27
Votazioni e funzionamento del Consiglio

1) Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2) Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3) Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4) Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 28
Verbalizzazione

1) Il Segretario del Comune partecipa alle riunione del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l’adunanza.

2) Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

3) Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

4) Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5) Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 29
Pubblicazione delle deliberazioni

1) Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2) Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 30
Organi

1) Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

2) Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

3) La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 31
Sindaco

1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2) Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5) Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione.

Art. 32
Linee programmatiche di mandato

1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 33
Attribuzioni di amministrazione

1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

d) Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) Emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5-6, del D.lgs. 267/2000;

f) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

g) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

h) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 34
Attribuzioni di vigilanza

1) Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 35
Attribuzioni di organizzazione

1) Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 36
Vicesindaco

1) Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore, scelto tra i Consiglieri Comunali, che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 37
Mozioni di sfiducia

1) Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 38
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1) Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2) L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3) La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4) La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5) Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione.

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39
La Giunta Comunale

1) La Giunta comunale, costituita in modo tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. n. 125/1991, è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; inoltre verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale.

3) La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 40
Composizione e presidenza

1) La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2) Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 41
Nomina

1) Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2) Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 42
Funzionamento della giunta

1) La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno nelle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3) Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 43
Competenze

1) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3) E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 44
Mozioni di sfiducia

1) Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 45
Deliberazioni di urgenza della Giunta

1) La Giunta può•, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2) Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

3) Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 46
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1) Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge, per l’esecutività delle stesse.

Si applica, alle deliberazioni della Giunta, il disposto dell’articolo 29 del presente Statuto.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 47
Partecipazione dei cittadini

1) Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2) Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli o riuniti in associazione.

3) Al fine di cui al comma 2 l’Amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni di borgo e di zona sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4) L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 48
Riunioni ed Assemblee

1) Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena liberà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma di costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2) L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Le condizioni e modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone, e delle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3) Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 49
Consultazioni

1) Il Consiglio comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

3) I risultati delle consultazioni devono formare oggetto di esplicita menzione negli atti e deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta.

4) I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 50
Istanze, Petizioni, Proposte

1) Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale ed alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché, proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2) Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate per iscritto e in duplice copia al Sindaco, il quale le istruisce avvalendosi degli Uffici competenti per materia e comunica ai cittadini interessati entro 60 giorni dalla loro ricezione il motivato rigetto, ovvero, in caso le ritenga meritevoli di accoglimento, i tempi ed i modi in cui potrà darsi ad esse soddisfazione.

3) Agli effetti dei commi 1 e 2 le istanze possono essere sotto scritte da uno o più elettori, le petizioni e le proposte da almeno il 10% degli elettori. Se la proposta comporta delle spese, dovrà essere indicato il mezzo di finanziamento.

4) Le modalità di autenticazione delle firme verranno disciplinate con apposito Regolamento.

5) Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) espropriazione per pubblica utilità;

c) designazioni e nomine.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 51
Diritto di partecipazione al provvedimento

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al provvedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi.

2) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3) I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi in cui a norma di legge siano coperti da segreto, e di presentare memorie e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

4) Con apposito provvedimento verranno individuate le categorie tipologiche dei vari procedimenti e determinati i tempi per la loro definizione.

Art. 52
Comunicazione dell’avviso del procedimento

1) Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio ed il dipendente responsabili del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall’Amministrazione.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 53
Pubblicità degli atti

1) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2) Presso gli uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle gazzette ufficiali della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 54
Diritto di accesso

1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2) Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al comma 1, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
STRUTTURA E PERSONALE

Art. 55
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 56
Organizzazione degli uffici e del personale

1) Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 57
Regolamento degli uffici e dei servizi

1) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2) Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3) L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4) Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 58
Diritti e doveri dei dipendenti

1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3) Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4) L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5) Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché al rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6) Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 59
Direttore generale

1) Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2) In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 60
Compiti del direttore generale

1) Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2) Il direttore generale sovraintendente alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio.

3) La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.

4) Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 61
Funzione del direttore generale

1) Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a)predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari; b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta; c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale; d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro; e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi; f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi; g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale; h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito; i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 62
Responsabili degli uffici e dei servizi

1) Fatte salve le facoltà, di cui all’art. 29 comma 4 della Legge 28.12.2001 n. 448, i responsabili degli uffici e dei servizi provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

2) Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 63
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1) I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2) Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono, ove possibile, le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri; b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni; c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici; d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.lgs 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

 i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nel confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

n) promuovono e resistono alle liti, e hanno il potere di conciliare e di transigere.

3) I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 64
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1) La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2) La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 65
Collaborazione esterna

1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, nonchè i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 66
Ufficio di indirizzo e di controllo

1) Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs 267/2000.

CAPO III
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 67
Segretario comunale

1) Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2) Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4) Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 68
Funzioni del segretario comunale

1) Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2) Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3) Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4) Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente; esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento.

TITOLO V
RESPONSABILITA’

Art. 69
Responsabilità verso il Comune

1) Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2) Gli Amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al comma 1, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3) Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4) Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 70
Responsabilità verso terzi

1) Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente, l’Ente stesso si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3) La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 71
Responsabilità dei contabili

1) Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 72
Prescrizione dell’azione di responsabilità

1) La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 73
Tutela dei propri diritti

1) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli amministratori, al segretario comunale, ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato di giudizio, purchè non vi sia conflitto di interessi con l’Ente.

TITOLO VI
SERVIZI E FORME DI COOPERAZIONE

CAPO I
SERVIZI

Art. 74
Forme di gestione

1) L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

2) La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3) A tale scopo la comparazione sarà eseguita tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni o per consorzio.

4) Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 75
Gestione in economia

1) L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 76
Aziende speciali ed istituzioni

1) Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3) Il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni è stabilito di Legge.

CAPO II
FORME DI COOPERAZIONE

Art. 77
Principio di cooperazione

1) L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 78
Convenzioni

1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e la Provincia.

2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge (fine, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie), sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 79
Consorzi

1) Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio con altri Comuni e la Provincia.

2) La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 dell’articolo 78, deve prevedere l’obbligo di trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio e della loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori.

3) Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste dalle aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4) Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 80
Unione di Comuni

1) In attuazione del principio di cui all’articolo 77 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 81
Accordi di programma

1) Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.

2) L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali i piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3) Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
FINANZA LOCALE

Art. 82
Ordinamento

1) L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2) Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3) Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 83
Attività finanziaria del Comune

1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

4) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3) Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe.

4) La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 84
Amministrazione dei beni comunali

1) Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Responsabile del Servizio, dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3) Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 85
Bilancio comunale

1) L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4) Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 86
Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3) La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 87
Attività contrattuale

1) Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 88
Revisione dei conti

1) Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2) Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3) Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza dei rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione.

4) Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5) Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6) Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 89
Tesoreria

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 90
Controllo economico della gestione

1) I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2) Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

CAPO III
ATTIVITA’ NEGOZIALE

Art. 91
Attività negoziale

1) Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, in base all’apposito regola mento.

2) Il Segretario comunale roga, nell’interesse esclusivo del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 92
Rapporti con la Comunità Montana

1) Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune.

2) Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 93
Modifiche ed abrogazione dello Statuto

1) Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate del Consiglio comunale con la procedura di cui all’articolo 4 comma 3 di Legge.

2) La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3) L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4) Nessuna iniziativa per la revisione e l’abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello statuto o dell’ultima modifica, salvo adeguamento modifiche legislative.

5) Una iniziativa di revisione o di abrograzione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 94
Adozione dei regolamenti

1) Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) nelle altre materie di competenza comunale.

2) Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3) Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4) Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.