Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 22 del 3 / 06 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2004, n. 8-12420

Parere ex art. 6 della legge 349/1986 relativo al progetto di “Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Magliano Alpi (CN) e opere complementari e connesse - Variazione migliorativa in corso d’opera: modifica della taglia dell’impianto da 1100 MW a 500 MW”, da localizzarsi nei Comuni di Magliano Alpi (CN) e Carrù (CN), presentato dalla Società Atel Energia S.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di ritenere che per il progetto di “Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Magliano Alpi (CN) e opere complementari e connesse - Variazione migliorativa in corso d’opera: modifica della taglia dell’impianto da 1100 MW a 500 MW”, da localizzarsi nei Comuni di Magliano Alpi (CN) e Carrù (CN), presentato dalla Società Atel Energia S.r.l., in nome e per conto della Società ATEL Centrale Elettrica Magliano Alpi S.r.l., con sede legale in Milano - via Alberto Mario n. 65, non sussistano i presupposti per la realizzazione nel contesto ambientale individuato, di seguito evidenziati:

a) non coerenza con quanto disposto dagli indirizzi generali del Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004, alla luce della situazione ambientale e delle caratteristiche del territorio interessato richiamati in premessa, ed in particolare per la presenza di impianti di smaltimento rifiuti;

b) non coerenza con quanto disposto dagli indirizzi specifici del medesimo Piano Energetico Ambientale Regionale, relativi alle Centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MWt, laddove, nelle valutazioni conclusive, è stabilito di consentire ai fini del rilascio dell’intesa prevista dall’articolo 1, comma 2 della legge 55/2002, unicamente l’esame da parte della Giunta regionale di progetti per i quali la Commissione per le Valutazioni dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio abbia già espresso parere positivo di compatibilità ambientale al momento dell’approvazione del medesimo Piano Energetico o che siano stati inseriti nell’elenco degli impianti prioritari indicati dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;

* di dare atto che la mancanza dei presupposti per la realizzazione dell’opera in oggetto nel contesto ambientale individuato, sopra citati, risulti preclusiva sia all’espressione di parere positivo di compatibilità ambientale da parte della Regione, sia alla stipulazione dell’intesa prevista dall’articolo 1, comma 2 della citata legge 55/2002, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 1 della stessa legge;

* di inviare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero delle Attività Produttive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge 349/1986, dell’art. 5 del d.p.r. 357/1997 e della legge 55/2002, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)