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Bollettino Ufficiale n. 22 del 3 / 06 / 2004

Codice 21
D.D. 19 gennaio 2004, n. 15

Autorizzazione ai sensi dell’art. 6 commi 1, 2, 3, della L.R. 45/89. Intervento realizzato dal Comune di Premia sul territorio comunale: “Struttura termale - Acqua calda di Longia” - II lotto: opere di difesa a servizio del centro termale", compreso nell’Accordo di programma Quadro “Valorizzazione turistica delle risorse e delle località termali” stipulato tra la Regione e il Ministero Economia e Finanze il 10/1/03

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi della Legge Regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Premia all’attuazione dell’intervento avente per oggetto i lavori per la realizzazione della struttura termale “Acqua calda di Longia - IIº lotto: completamento delle opere di difesa a servizio del centro termale”, localizzato nel territorio del Comune, così come indicato nei pareri di cui agli allegati A e B parti integranti della presente determinazione, finanziato con risorse CIPE nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Valorizzazione turistica delle risorse e delle località termali”, sottoscritto in data 10/01/2003 tra la Regione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri di cui agli allegati A e B del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, rispettivamente dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area Torino, Novara, Verbania e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale Verbano Cusio Ossola, nonchè al rispetto di quanto previsto nell’Accordo summenzionato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli