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Bollettino Ufficiale n. 22 del 3 / 06 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2004, n. 14-12426

AA.SS.RR - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art.3 D.Lgs. n.502/1992 s.m.i.- D.G.R n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASL 2 di Torino - Atto n. 42/DG/01/04 del 12/03/2004 “ Atto Aziendale A.S.L. 2 - Torino”. Formulazione di rilievi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di prendere atto dell’adozione, da parte del Direttore Generale dell’ASL 2 di Torino, dell’atto n. 42/DG/01/04 del 12/03/2004 avente ad oggetto “ Atto Aziendale A.S.L. 2 - Torino”;

* di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000, i seguenti rilievi:

- la previsione di un consistente numero di strutture semplici, ove non supportata da adeguati livelli di attività, non realizza le esigenze di razionalizzazione organizzativa di cui alle disposizioni regionali di indirizzo (D.G.R. 80-1700 del 11.12.2000 - All. A, Titolo I, paragrafo 1.2, punto 7): es. Comitato zonale, Gestione della Emergenza, Sala Gessi ecc.; inoltre si pone in contrasto con le richiamate disposizioni la costituzione, nell’ambito dei Dipartimenti ospedalieri, di molteplici Strutture Semplici “Degenza” e “Ambulatorio”, quali articolazioni di una medesima Struttura Complessa: tali strutture semplici espletano attività che, costituendo normale esplicazione delle funzioni proprie della struttura complessa, non possono configurarsi, dal punto di vista organizzativo, come articolazioni della medesima, dovendo essere unitariamente esercitate;

- l’art. 22 riconduce alle competenze della Struttura complessa AST, afferente al Dipartimento territoriale, la funzione di “vigilanza sulle strutture”, qualificata nell’organigramma come Struttura Semplice interdistrettuale; per la medesima funzione (in contrasto con le disposizioni regionali di indirizzo di cui alla DGR n. 80-1700 dell’11.12.2000) l’art. 47 prevede l’istituzione, in staff al Direttore Sanitario, del “Servizio integrato di vigilanza”, senza peraltro indicarne la configurazione organizzativa (SOC o SS);

- l’indicazione della SS Rete Alzheimer nell’ambito del Dipartimento di Medicina (art. 29 ) non è coerente con quella di cui all’organigramma relativo al medesimo Dipartimento (peraltro si rileva come, ove tale struttura afferisca effettivamente al Dipartimento di Medicina, non sia necessaria la sua specifica indicazione tra le strutture afferenti al Dipartimento funzionale “Post Acuzie lung’assistenza e anziani” giacchè ad esso partecipa espressamente il detto Dipartimento di Medicina);

- le strutture organizzative “Medico Competente” e “S.P.P.” devono, conformemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia, essere poste in posizione di Staff al Direttore Generale, in qualità di datore di lavoro (D. Lgs. 626/94, Circolare Assessore Sanità prot. n. 3242/48/768 del 12.5.1997);

- la struttura organizzativa “Prevenzione Rischio Infettivo”, deve essere “attivata nell’ambito della SC ”Prevenzione e Protezione", come prescrive la D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000, par. -Organizzazione e gestione della sicurezza-;

- si rileva, con riferimento al Dipartimento di Medicina, che la struttura organizzativa “UTIC”, individuata quale struttura semplice dipartimentale, costituisce necessariamente articolazione della struttura Complessa Cardiologia, svolgendo attività ad essa strettamente connesse;

- la Struttura Semplice “Pronto Soccorso Medicina in DEA” deve essere configurata, ai sensi della DGR n. 35-7912 del 2-12-2002, come articolazione della struttura Complessa “Medicina d’Urgenza e Accettazione”;

- si rileva la inopportuna collocazione della Struttura Semplice Farmacia Ospedaliera nell’ambito del Dipartimento Territoriale (anziché in ambito ospedaliero) e della Struttura Semplice Oncologia nel Dipartimento di Chirurgia (quest’ultima struttura afferisce infatti all’area medica, ancorché, eventualmente, collegata funzionalmente alla chirurgia);

- la Struttura Complessa “Gare Contratti e Appalti” dovrebbe essere più opportunamente collocata nel Dipartimento Tecnico Logistico (DDGR nn. 80-1700 del 11.12.2000, 27-26318 del 21.12.1998, 69-1458 del 18.9.1995); si segnala che l’art. 44 - Acquisizione di beni e servizi sotto soglia. Criteri generali - enuncia gli importi in lire anziché in euro;

- la normativa di riferimento configura il DSM come Dipartimento integrato ospedale/territorio: non risulta pertanto corretta la relativa collocazione formale esclusivamente a livello ospedaliero;

- l’Azienda dovrà adeguare l’organizzazione del Servizio infermieristico alle emanande linee di indirizzo regionali; la medesima dovrà inoltrare alla Regione, così come previsto dalla D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000, il documento concernente la dotazione organica attribuita a ciascuna articolazione organizzativa in coerenza con le previsioni dell’atto aziendale e con le disposizioni nazionali e regionali in materia;

- la realizzazione dei contenuti dell’Atto Aziendale concernenti l’assetto organizzativo, ed in particolare l’eventuale espansione o avvio di nuove attività, deve risultare compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda in esito ai provvedimenti regionali di programmazione ed indirizzo;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. 18/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)