Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 22 del 3 / 06 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2004, n. 19-12545

Legge 30.05.2003, n. 119 DM 26.02.2004. applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale sulle quote latte. Definizione delle linee di indirizzo, dei criteri e delle modalità per l’attuazione del regime di aiuti alla riconversione delle aziende zootecniche del latte bovino

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Visto il Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119, recante “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, con particolare riferimento all’articolo 10, comma 21;

Visto il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2004 (G.U. n.73 del 27.4.04) recante “Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all’art.10, comma 21, della legge 30.5.03, n.119";

Considerato che, ai sensi della citata normativa:

- il programma di riconversione è attivato a favore delle aziende che aderiscono all’abbandono totale della produzione di latte bovino di cui all’articolo 10, comma 20 della L.119/03, verso altri indirizzi produttivi di tipo estensivo, favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, dei marchi di qualità e dei sistemi di tracciabilità. Possono accedere alle misure del programma i produttori titolari di quota che siano in regola con gli obblighi di versamento del prelievo, cioè che al momento di presentazione della domanda abbiano materialmente versato il prelievo dovuto;

- entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, vale a dire entro il 26 maggio 2004, le regioni provvedono a definire le proprie linee di indirizzo per la formulazione della graduatoria dei produttori che intendono procedere alla riconversione; tali linee devono essere coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale di cui al Reg.CE 1257/99;

- entro i successivi 60 giorni, i produttori interessati devono presentare alla regione competente per territorio un apposito piano di riconversione, secondo le modalità determinate nelle linee di indirizzo di cui alla precedente alinea, per la successiva valutazione ed approvazione, la determinazione dell’importo erogabile e la predisposizione della graduatoria regionale, da trasmettere ad AGEA ai fini della liquidazione (anche attraverso l’erogazione di anticipi) del contributo spettante. Il contributo massimo erogabile non può superare l’importo equivalente a quello percepito dal produttore con il programma di abbandono;

Ricordato che:

- il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione n.118-704 del 31.7.2000, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2000) 2507 def. del 7.9.2000;

- le istruzioni per l’applicazione delle Misure A, B, P, sono state adottate con D.G.R. n.47-1159 del 23.10.2000;

Ritenuto necessario, nel rispetto dei termini e delle indicazioni di legge, procedere alla definizione delle linee guida e delle modalità applicative regionali del regime di riconversione, con particolare riferimento alle prime fasi del programma così come elencate nel DM 26.2.2004, rappresentate dall’individuazione dei beneficiari e degli interventi ammissibili, dei termini di presentazione della domanda e dei criteri per la formulazione della graduatoria ;

Vista la L.R. 17/99, avente per oggetto il riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca;

Vista la Deliberazione G.R. 12-9860 dell’8 luglio 2003, recante “Legge 30.5.2003, n.119, di riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. Ricognizione delle competenze tra la Regione Piemonte e le Province ai sensi della L.R. 17/99";

Sentito il Comitato di cui all’art.8 della medesima L.R. 17/99;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente riportato:

Sono approvate le linee di indirizzo e le procedure per l’attuazione regionale del programma di riconversione delle aziende zootecniche da latte di cui all’art. 10, comma 21 della legge 30 maggio 2003, n.119 ed al Decreto Ministero delle Politiche Agricole 26 febbraio 2004, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura, anche a seguito di aggiornamenti normativi, nonché di linee di indirizzo o gestionali emanate a livello nazionale, è incaricata di definire ulteriori istruzioni operative e di coordinamento per attuare quanto disposto con la presente deliberazione, al fine del conseguimento degli obiettivi di legge.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PIANO REGIONALE DI RICONVERSIONE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE BOVINO - ARTICOLO 10, COMMA 21 LEGGE 119/03 E ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE 26 FEBBRAIO 2004

LINEE GUIDA

1. Premessa

Il presente piano intende favorire la prosecuzione dell’attività agricola zootecnica nelle zone interessate dall’abbandono della produzione lattiera, effettuato in applicazione del Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2004, promuovendo l’estensivizzazione delle produzioni.

La riconversione riguarda il passaggio da aziende che allevano bovine da latte ad aziende che allevano le seguenti specie: bovini da carne (solo per le razze da carne di cui all’allegato 2 al DM 27.11.2001), bufalini, ovini (latte e carne), caprini (latte e carne).

L’attività zootecnica non deve superare un coefficiente di densità di 1,8 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera. Tale condizione è vincolante ai fini dell’attuazione del piano stesso. Per la definizione di UBA e per i parametri di riconversione si fa riferimento all’art. 13 del Reg. Ce 1254/99 (per la specie bufalina si adottano quelli della specie bovina).

Per tutti gli aspetti procedurali e vincolistici non specificati nelle presenti linee guida, nella L. 119/03 o nel DM 26 Febbraio 2004 sulla riconversione aziendale, si fa riferimento a quanto prescritto nelle vigenti norme di applicazione del Piano di Sviluppo Rurale per la concessione dei contributi ai sensi della Misura A.

2. Beneficiari

Possono accedere gli imprenditori agricoli titolari di aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al Decreto Ministeriale 26 febbraio, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2004.

3. Vincoli

L’aiuto riguardante i bovini da carne è subordinato al parere positivo dell’Unione Europea al presente regime di aiuti di stato.

4. Requisiti minimi di ammissibilità

Valgono gli stessi requisiti minimi previsti dalla Misura A del P.S.R., con la precisazione che la redditività minima aziendale deve essere valutata in prospettiva, con riferimento al limite massimo di 3 anni dalla realizzazione del Piano di riconversione.

5. Localizzazione

Il piano di riconversione deve essere realizzato nella medesima azienda che ha aderito al Piano di abbandono nell’ambito dell’intero territorio regionale.

6. Tipologia degli interventi ammissibili (si intendono quelli connessi alla nuova attività di allevamento obiettivo della riconversione)

Interventi di ristrutturazione dei fabbricati necessari per l’adeguamento all’allevamento della specie oggetto del piano di riconversione;

Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature connessi all’attività;

Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali;

Investimenti finalizzati all’introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;

Acquisto di animali riproduttori (maschi e femmine) iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, come prima dotazione;

7. Entità dell’aiuto

La concorrenza dell’aiuto sul totale di spesa ammissibile è pari al massimo alle percentuali previste dalla Misura A del Piano di Sviluppo Rurale (40% per le zone non montane, elevato al 45% per i giovani; 50% per la montagna elevato al 55% per i giovani).

L’importo massimo erogabile non può comunque superare l’importo equivalente a quello erogato con il programma di abbandono di cui all’art. 10 comma 20 della L. 119/2003.

Non si tiene conto per le domande di riconversione del limite dell’importo minimo di spesa ammissibile di cui alla Misura A del P.S.R.

8. Modalità di presentazione della domanda

Al fine di accedere al contributo oggetto del presente piano deve essere presentata specifica domanda, entro e non oltre il 26 luglio 2004, all’Assessorato Provinciale Agricoltura competente in base all’ubicazione aziendale, utilizzando il modello predisposto dalla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura. Per le domande inviate attraverso il servizio Postale farà fede la data del timbro.

9. Criteri per la formazione della graduatoria

La graduatoria sarà regionale, formata in base ai punteggi attribuiti alle singole domande da parte degli uffici provinciali.

Previa verifica della rispondenza del Piano alle linee guida fissate con il presente atto, la graduatoria delle domande verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- ubicazione dell’azienda agricola oggetto di riconversione e specificatamente:

montagna e aree protette o comunque facenti parte di Rete Natura 2000: punti 9;

collina: punti 4;

- introduzione di razze autoctone regionali: punti 20;

- produzioni che rientrano in un circuito produttivo di prodotti DOP e IGP: punti 11;

- produzioni comprese nell’elenco dei Prodotti Agro-alimentari Tradizionali del Piemonte: punti 6;

- produzioni effettuate con il metodo biologico: punti 15;

- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità o di tracciabilità: punti 11;

- coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/Ha: punti 20;

- interventi che comportino un innalzamento a livello superiore ai minimi di legge delle condizioni di vita degli animali, della tutele dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro: punti 16;

- azienda a carattere familiare: punti 5.

A parità di punteggio le aziende verranno ordinate in graduatoria privilegiando il beneficiario più giovane.

Le Amministrazioni Provinciali trasmettono alla Regione gli elenchi dei beneficiari ammessi con il relativo punteggio attribuito a seguito di istruttoria per la successiva trasmissione ad AGEA della graduatoria regionale ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DM 26 Febbraio 2004.

10. Regime di controllo

I beneficiari del presente regime di aiuto sono soggetti ai controlli a campione “in loco” sul possesso dei requisiti minimi di ammissibilità ed ai controlli “ex post” sul mantenimento degli impegni così come disciplinati dalle disposizioni per l’applicazione della Misura A del Piano di Sviluppo Rurale, nonché dall’art. 2, comma 7 del DM 26 Febbraio 2004.