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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 21

A relazione dell’Assessore Racchelli

Vista la legge regionale 26.11.2001 n. 33 “Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e della legge regionale 29 settembre 1994 n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)”, la quale demanda alla Giunta regionale l’approvazione dei seguenti provvedimenti attuativi:

* l’individuazione delle figure professionali turistiche (art. 2 comma 5);

* i requisiti per l’ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell’abilitazione (art. 3 comma 3);

* l’approvazione dei programmi dei corsi di qualificazione, delle modalità e dei criteri degli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni per l’esercizio delle professioni disciplinate dalla legge stessa (art. 4, comma 1);

* i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, indicati nell’ambito dei suddetti programmi dei corsi (art. 4 comma 2);

* i criteri per l’applicazione di eventuali misure compensative ai fini del riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri (art. 3, comma 6);

* la composizione delle Commissioni d’esame per l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale (art. 5, comma 2);

preso atto che con deliberazione n. 58-5344 del 18.2.2002 la Giunta regionale ha individuato, ai sensi dell’ art. 2, comma 5 della suddetta L.R. 33/01, un primo elenco di professioni turistiche, nel quale sono comprese le figure di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida naturalistica ambientale;

con successiva D.G.R. n. 54-9901 dell’8 luglio 2003 sono stati approvati, ai sensi dell’ art. 3, comma 3 della medesima L.R. 33/01, i requisiti per l’ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche;

dato atto che nel marzo 2003 si è costituito informalmente un gruppo di lavoro tecnico costituito da funzionari degli Assessorati al Turismo e alla Formazione Professionale della Regione e degli Assessorati al Turismo delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino allo scopo di elaborare una proposta di provvedimento attuativo degli artt. 3, comma 6; 4, commi 1 e 2; 5, comma 2 della succitata legge regionale 33/2001 e che tale proposta è stata oggetto di incontri operativi coni funzionari degli Assessorati al Turismo e alla Formazione professionale delle Province e con i rappresentanti delle associazioni di categoria di guide, accompagnatori turistici ed accompagnatori naturalistici, mentre, per quanto riguarda la figura di accompagnatore di turismo equestre ci si è avvalsi della collaborazione della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri);

preso atto di quanto emerso nei suddetti incontri con i funzionari delle Province e con i rappresentanti delle associazioni di categoria;

visto il documento allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante, che rappresenta il risultato del lavoro svolto dal suddetto gruppo tecnico, nel quale vengono definiti singolarmente, per ciascuna delle figure professionali di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale i programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento, i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi, le modalità e i criteri degli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni, i modelli di attestato di abilitazione professionale, la composizione delle Commissioni d’esame, i criteri per l’applicazione di eventuali misure compensative ai fini del riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri, le modalità dei periodici aggiornamenti professionali;

dato atto che, allo scopo di uniformare su tutto il territorio regionale la data di applicazione delle nuove procedure, è stato concordato con le Province che le disposizioni del presente provvedimento dovranno essere applicate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento medesimo sul BUR e che pertanto da quella data i procedimenti di riconoscimento dei corsi saranno attuati in ottemperanza a tali disposizioni;

vista la legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 e s. m. i. “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali in data 12 maggio 2004;

ritenuto pertanto di approvare il succitato documento allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante, relativo alle figure professionali di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare ai sensi degli artt. 4 commi 1 e 2; 3 comma 6; 5 comma 2 della L.R. n. 33/2001, per le motivazioni descritte in premessa, i documenti seguenti: allegato n° 1: Accompagnatore Naturalistico e allegato n° 6 attestato per Accompagnatore Naturalistico; allegato n° 2 Accompagnatore Turistico e allegato n° 7 attestato da Accompagnatore Turistico; allegato n° 3 Guida Turistica e allegato n° 8 attestato da Guida Turistica; allegato n° 4 Accompagnatore di Turismo Equestre e allegato n° 5 attestato da Accompagnatore di Turismo Equestre che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nei quali vengono definiti singolarmente, per ciascuna delle figure professionali di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale:

* i programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento,

* i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi,

* le modalità e i criteri degli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni,

* i modelli di attestato di abilitazione professionale,

* la composizione delle Commissioni d’esame,

* i criteri per l’applicazione di eventuali misure compensative ai fini del riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri;

* le modalità per i periodici aggiornamenti professionali.

Le disposizioni del presente provvedimento saranno applicate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento medesimo sul Bollettino Ufficiale Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e del D.P.G.R. 29.7.2002 n. 8/R.

(omissis)

Allegato