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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 21

Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2004, n. 56-12582

L.R.n. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” - Programma annuale degli interventi 2003 - Modificazione della precedente D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003 - Approvazione della graduatoria n. 3.

A relazione dell’Assessore Racchelli:

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 78-8830 del 25.3.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 19 dell’8/5/2003, con la quale è stato approvato il “Programma annuale degli interventi 2003", definito in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica";

atteso che, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.5 del citato “Programma annuale degli interventi 2003", la Regione, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel medesimo Programma, deve provvedere alla definizione di apposite ”Procedure di valutazione" che stabiliscano l’entità e le modalità di applicazione dei punteggi assegnabili a ciascun indicatore, al fine della formazione delle graduatorie d’idoneità dei progetti;

visti i criteri generali di valutazione e le priorità stabilite ai paragrafi 1.5, 1.6, 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3. del “Programma annuale degli interventi 2003";

vista la D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003 con la quale sono state approvate le procedure di valutazione con la griglia di valutazione ed i relativi punteggi da utilizzare per l’esame delle istanze presentate ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2003" e per l’approvazione delle relative graduatorie articolate, in prima ipotesi, secondo le seguenti tipologie di intervento e di soggetti beneficiari desumibili, fra l’altro, dall’art. 4 dello stesso ”Programma 2003":

- progetti presentati da piccole e medie imprese relativi alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4., lett. a) e b) del Programma 2003 per la realizzazione di nuova ricettività alberghiera ed extralberghiera (limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per vacanze/CAV - Residence”);

- progetti presentati da piccole e medie imprese o da soggetti privati relativi alla tipologia di intervento prevista al paragrafo 1.4, lett.f) del Programma 2003 per la realizzazione di “alloggi vacanze” secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 30.9.2002 e dei regolamenti attuativi in materia;

- progetti presentati da piccole e medie imprese relativi alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4.lett. c), d), e) del Programma 2003 per il potenziamento ed il miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per vacanza/CAV - Residence”) e parcheggi pertinenziali a dette tipologie;

- progetti presentati da piccole e medie imprese, enti no profit, soggetti privati relativi alle restanti tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4, lett. a), b), c), d), g) del Programma 2003 per la realizzazione, il potenziamento e il miglioramento di affittacamere, alloggi agrituristici, foresterie e “bed and breakfast” presso “dimore storiche”, case per ferie, servizi turistici, manutenzione straordinaria di “dimore storiche”, e di “giardini storici” per l’apertura al pubblico e la visita;

atteso che con la medesima D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003 si stabiliva di dover provvedere con successivo atto deliberativo da assumersi prima dell’approvazione della graduatoria a:

* definire la composizione finale e la sequenza di approvazione delle graduatorie sulla base dell’articolazione per tipologie di intervento e soggetti beneficiari sopra descritti procedendo anche ad eventuali accorpamenti delle stesse;

* ripartire tra le graduatorie individuate secondo le modalità sopra descritte lo stanziamento finanziario complessivamente disponibile sul Bilancio annuale della Regione 2003 e pluriennale 2003-2004-2005 da destinare al finanziamento dei progetti compresi in ciascuna graduatoria di idoneità;

dato atto che con il sopraccitato atto deliberativo, in relazione all’ordine sequenziale di approvazione delle graduatorie, si stabiliva anche che la prima ad essere approvata dovesse comprendere la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per vacanza/CAV- Residence” e “Alloggi Vacanza”) riservando altresì a queste nuove realizzazioni la quota maggioritaria del riparto delle risorse disponibili;

visto che con la D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003, al fine di garantire un elevato grado di attinenza della graduatoria ai criteri definiti dal “Programma annuale degli interventi 2003" veniva disposto di articolare la valutazione delle istanze progettuali presentate mediante la formulazione di n. 4 graduatorie riferite in particolare a:

* istanze presentate da piccole e medie imprese riferite alla tipologia di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. a) e b) del “Programma 2003" relative alla realizzazione di nuova ricettività alberghiera ed extralberghiera e per quest’ultima limitatamente alla tipologia classificabile ”Case Appartamenti per Vacanze/CAV - Residence", tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 18. lett. A) e C) del medesimo “Programma” - (graduatoria n. 1);

* istanze presentate da piccole e medie imprese o da soggetti privati riferiti alla tipologia di intervento prevista al paragrafo 1.4, lett. f) del Programma 2003 per la realizzazione di “alloggi vacanze” secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 30/9/2002 e dai regolamenti attuativi in materia, tese all’ottenimento di contributi previsti al paragrafo 1.8. lett. G) del medesimo “Programma” - (graduatoria n. 2);

* istanze presentate da piccole e medie imprese riferite alla tipologia di intervento di cui al paragrafo 1.4. lett. c), d) ed e) del “Programma 2003" relative al potenziamento e miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come ”Case e appartamenti per vacanza/CAV - Residence") e alla realizzazione di parcheggi pertinenziali a dette tipologie, tese all’ottenimento di contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. A), B) e C) del medesimo “Programma” - (graduatoria n. 3);

* istanze presentate da piccole e medie imprese, enti no profit, soggetti privati riferiti alle restanti tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. a) b), c), d) e g) del “Programma 2003" relativo alla realizzazione, al potenziamento e al miglioramento di strutture affittacamere, alloggi agrituristici, foresterie e ”bed and breakfast" presso “dimore storiche”, case per ferie, servizi turistici, manutenzione straordinaria, di “dimore storiche” e di “giardini storici” per l’apertura al pubblico e la visita, tesa all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. B) C), D), E) e F) del medesimo “Programma” - (graduatoria n. 4);

visto inoltre che con la medesima D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003, circa la sequenza di approvazione delle graduatorie sopra individuate, si è altresì stabilito di dare la precedenza alla valutazione delle istanze progettuali comprese nelle graduatorie n. 1 e n. 2 riferite, rispettivamente, alla realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (CAV - Residence), nonché di “Alloggi Vacanze” e di posticipare la valutazione delle istanze inserite nelle restanti graduatorie;

atteso che secondo quanto riportato al Paragrafo 1.11 del “Programma annuale degli interventi 2003" l’entità del ”Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica" utilizzabile per il finanziamento dell’insieme delle iniziative comprese nel medesimo “Programma 2003" può beneficiare di eventuali economie di gestione derivanti dall’attuazione dei precedenti Programmi o di altre risorse di provenienza statale assegnate per analoghe finalità;

visto che secondo quanto stabilito con la L.R. 8.7.1999 n. 18, all’art. 8 punto 3), il Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica è costituito dagli stanziamenti della Regione, dai fondi conferiti dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri di capitale, dagli interessi e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici o privati ed è istituito presso l’ente strumentale Finpiemonte Spa;

visto che con la D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003, secondo quanto disposto al Paragrafo 1.11 del Programma 2003, veniva quantificato in euro 76.534.921,68 lo stanziamento da conferire nel “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” finalizzato al sostegno finanziario delle proposte progettuali presentate ai sensi del Programma annuale di intervento 2003;

visto che secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 del Programma annuale degli interventi 2003 la gestione dei contributi concessi è demandata alla Finpiemonte Spa con la quale, in data 25/7/2003, è stata sottoscritta una convenzione finalizzata alla regolamentazione di tale attività;

visto che con il citato atto n. 26-11455 del 23/12/2003 al fine di poter far fronte alla dotazione finanziaria dello stanziamento di euro 76.534.921,68, da trasferire nel “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica”, istituito presso Finpiemonte Spa veniva previsto l’utilizzo di tutte le risorse rientranti nelle previsioni di cui all’art. 8 e del paragrafo 1.11 del Programma annuale degli interventi 2003;

atteso che con la D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003, sulla base di quanto già espresso con la precedente D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003 in ordine al riparto delle risorse, veniva stabilito che la disponibilità finanziaria da conferire nel “Fondo regionale” a sostegno del Programma annuale degli interventi 2003 nonché quantificato nella misura di euro 76.534.921,68= dovesse essere utilizzato per una quota pari ad euro 68.488.319,75 per il finanziamento delle istanze riferite alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4. lett. a) e b) del “Programma 2003", contenute nella graduatoria n. 1, per una quota pari ad euro 476.137,78 per il finanziamento delle istanze riferite alla tipologia di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. f), contenute nella graduatoria n. 2 e per la quota di stanziamento pari ad euro 7.570.464,15 per il finanziamento delle restanti tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4 lett. a), b), c), d) e), g) del ”Programma 2003" contenute nelle graduatorie n. 3 e n. 4;

dato atto che con la citata D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003 si stabiliva anche di poter incrementare la quota riservata a favore delle graduatorie n. 3 e 4 con le eventuali economie di spesa prodotte dalle graduatorie n. 1 e 2, non più utilizzabili per le medesime e con altre risorse da reperire nel corso dell’anno finanziario 2004, dando quindi la possibilità di definire con successivo atto deliberativo, l’esatto ammontare delle risorse disponibili da utilizzare per il finanziamento delle istanze inserite nelle graduatorie n. 3 e 4 e di conseguenza la loro ripartizione fra le medesime graduatorie;

visto che con la D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003 venivano approvate le graduatorie n. 1 e n.2 contenenti le istanze progettuali riferite, rispettivamente, alla realizzazione di nuova ricettività alberghiera ed extralberghiera (limitatamente alla tipologia CAV - Residence) ed alla realizzazione di “alloggi vacanze” secondo quanto disposto dalla L.R. 22/2002;

visto che al fine di ottimizzare i tempi istruttori delle proposte progettuali presentate ai sensi del “Programma 2003" gli Uffici del Settore Offerta Turistica ed al fine di completare la valutazione degli interventi interessanti le tipologie di strutture ricettive comprese nella graduatoria 1, già valutata con la precedente D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003, hanno espletato le procedure istruttorie di valutazione delle istanze progettuali comprese nella graduatoria n. 3 e riferite in particolare a interventi relativi al potenziamento e miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle tipologie CAV - Residence) e parcheggi pertinenziali a dette tipologie;

ritenuto al fine di far fronte alla notevole richiesta di contributi pervenuta da imprese turistiche tese alla realizzazione di interventi riguardanti le tipologie di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (CAV - Residence) comprese nella graduatoria n. 3, di dover aumentare la dotazione dello stanziamento già definito con la precedente D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003, per il sostegno del “Programma 2003", mediante anche il parziale utilizzo delle economie di spesa accertate sui precedenti Programmi annuali di intervento con la Determinazione dirigenziale n. 239 del 12/05/2004 sul Programma 2000, n. 240 del 12/05/2004 sul Programma 2001 e n. 241 del 12/05/2004 sul Programma 2002;

ritenuto, al fine di potenziare l’azione incentivante del “Programma 2003" e valorizzare il patrimonio ricettivo esistente, di dover disporre, per il finanziamento di tutte le proposte progettuali idonee comprese nella graduatoria n. 3, risorse nella misura di euro 23.919.880,00 che verrebbero ad aumentare la dotazione di euro 76.534.921,68 già definita con la precedente D.G.R n. 26-11455 del 23/12/2003 Fondo per il sostegno dell’intero ”Programma 2003";

dato atto che la quota di stanziamento di euro 7.570.464,15 già riservata con la precedente D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003 per il finanziamento delle graduatorie n. 3 e n. 4 verrebbe interamente utilizzata per il sostegno della graduatoria n. 4 con la possibilità di incrementarla con altre risorse reperibili nel corso dell’anno finanziario 2004;

considerato quindi che alla spesa di euro 23.919.880,00, necessaria per aumentare la dotazione finanziaria dello stanziamento già quantificata con la precedente D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003 si può far fronte utilizzando le sotto elencate disponibilità:

euro 3.647.661,37 a parziale utilizzo delle disponibilità finanziarie di euro 4.254.626,68 accertate con Determinazioni dirigenziali n. 239 del 12/5/2004 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” istituito presso Finpiemonte Spa per il sostegno del “Programma annuale degli interventi 2000";

euro 8.061.147,63 a parziale utilizzo delle disponibilità finanziarie di euro 9.561.147,63 accertate con Determinazioni dirigenziali n. 240 del 12/5/2004 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” istituito presso Finpiemonte Spa per il sostegno sul “Programma annuale degli interventi 2001";

euro 12.211.071,00 a parziale utilizzo delle disponibilità finanziarie di euro 14.211.071,00 accertate con Determinazioni dirigenziali n. 241 del 12/5/2004 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” istituito presso Finpiemonte Spa per il sostegno sul “Programma annuale degli interventi 2002";

ritenuto quindi di dover modificare la precedente D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003 quantificando in euro 100.454.801,68 la dotazione finanziaria da conferire nel Fondo per il sostegno del Programma 2003;

di dare atto che, di tale dotazione finanziaria, una quota pari a euro 68.964.457,53 è già stata utilizzata per il finanziamento delle proposte progettuali valutate idonee con la D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003 comprese nelle graduatorie n. 1 e n. 2; una quota pari a euro 23.919.880,00 è da riservare per le istanze progettuali idonee comprese nella graduatoria n. 3 e la restante quota, pari a euro 7.570.464,15 è invece da destinarsi al finanziamento delle istanze comprese nella graduatoria n. 4;

ritenuto, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse riservate con il presente atto, di finanziare tutte le proposte progettuali idonee, definendo, allo scopo, percentuali di intervento inferiori ai limiti massimi previsti al paragrafo 1.8 lett. A - B e C;

ritenuto pertanto sulla base di quanto sopra esposto, in ordine alle tipologie di interventi finanziabili comprese nella graduatoria n. 3, di dover definire le percentuali di intervento sulle quali commisurare i contributi da concedere per il sostegno delle proposte progettuali comprese nella medesima graduatoria, per ciascuna tipologia di contribuzione, fermo restando il limite massimo dell’intervento regionale per ogni singolo progetto, e precisamente:

* Paragrafo 1.8. lett. A) - contributi in conto capitale nella misura del 15% (Piccole Imprese) o 7,5% (Medie Imprese) a cui si somma, se richiesto un contributo in conto capitale pari al 10% nel rispetto del principio “de minimis” (Reg. CE n. 69/2001 del 12/1/2001) della spesa ritenuta ammissibile a favore delle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. c - d;

* Paragrafo 1.8 lett. B) - contributi in conto capitale nella misura del 15% (Piccole imprese) o del 7,5% (Medie Imprese) della spesa ritenuta ammissibile a favore delle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. e;

* Paragrafo 1.8 lett. C) - contributi in conto capitale nella misura del 35% (anche nei casi di dimore storiche) nel rispetto del principio “de minimis” (Reg. CE n. 69/2001 del 12/1/2001) della spesa ammessa a contributo per le tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. c - d - e;

visto l’allegato A), per farne parte integrante, nel quale sono indicate le proposte progettuali comprese nella graduatoria n. 3, valutate idonee sulla base delle procedure di valutazione approvate con D.G.R. n. 71-10578 del 29/9/2003, riferite alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. c - d - e del “Programma annuale degli interventi 2003" relative al potenziamento e miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come ”Case e appartamenti per vacanza/CAV - Residence") e alla realizzazione di parcheggi pertinenziali a dette tipologie, secondo l’ordine decrescente di punteggio, con a fianco di ciascuna di esse indicata la denominazione del beneficiario, la spesa ammissibile e l’entità del contributo teoricamente concedibile;

visto l’allegato B), parte integrante del presente atto, nel quale sono elencate le proposte progettuali presentate ai sensi del “Programma 2003", facenti parte della graduatoria n. 3, che sono risultate ”non accettabili" sotto il profilo della correttezza o del merito e per le quali, a fianco di ciascuna di esse, è indicata sinteticamente la motivazione dell’esclusione;

di dare atto che la Società Sesmed 2006 (Impresa in corso di costituzione), la SAS Campeggio Internazionale F.lli Zanone di Alfredo Zanone, la Sas Hotel Boston di Franci e C. e la Snc Albergo La Primula di A.M. Bonaudi hanno dichiarato di voler ritirare le rispettive istanze di contributo e pertanto le medesime non sono state valutate;

ritenuto inoltre di dover concedere i contributi in conto capitale previsti al Paragrafo 1.8 lett. a - b - c del Programma annuale degli interventi 2003 attuativo della L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, ai soggetti beneficiari indicati nell’allegato A), per farne parte integrante seguendo l’ordine decrescente della graduatoria n. 3, approvata con il presente atto e a parità di punteggio seguendo l’ordine temporale di arrivo dei relativi Dossier di candidatura, nei limiti delle percentuali di intervento e delle risorse definite per la medesima graduatoria, con a fianco di ciascuno dei medesimi beneficiari indicata la denominazione e l’ubicazione dell’intervento, il punteggio ottenuto, la spesa ammessa a contributo ed il contributo concesso, per un importo complessivo di contribuzione di euro 23.919.880,00;

vista la L.R. n. 7 dell’11/4/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la L.R. n. 10 del 14/5/2004" Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006;

la Giunta Regionale, con voto unanime,

delibera

- di prendere atto delle valutazioni istruttorie definite dal Settore Regionale Offerta Turistica -Interventi Comunitari in materia turistica, riferite alle istanze progettuali presentate ai sensi della Legge Regionale 18/1999 - “Programma annuale degli interventi 2003", comprese nella graduatoria n. 3;

- di modificare, per quanto espresso in premessa, la precedente D.G.R. n. 26-11455 del 23/12/2003 aumentando da euro 76.534.921,68 a euro 100.454.801,68 la dotazione finanziaria da conferire nel “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” per il sostegno delle proposte progettuali presentate ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2003",

- di stabilire che alla maggiore spesa di euro 23.919.880,00, derivata dall’aumento dello stanziamento della dotazione finanziaria da euro 76.534.921,68 a euro 100.454.801,68 da conferire nel “Fondo regionale” per il sostegno delle istanze presentate ai sensi del “Programma annuale degli intervento 2003", si farà fronte utilizzando le seguenti risorse:

* euro 3.647.661,37 a parziale utilizzo delle disponibilità finanziarie di euro 4.254.626,68 accertate con Determinazioni dirigenziali n. 239 del 12/5/2004 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” istituito presso Finpiemonte Spa per il sostegno del “Programma annuale degli interventi 2000";

* euro 8.061.147,63 a parziale utilizzo delle disponibilità finanziarie di euro 9.561.147,63 accertate con Determinazioni dirigenziali n. 240 del 12/5/2004 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” istituito presso Finpiemonte Spa per il sostegno sul “Programma annuale degli interventi 2001";

* euro 12.211.071,00 a parziale utilizzo delle disponibilità finanziarie di euro 14.211.071,00 accertate con Determinazioni dirigenziali n. 241 del 12/5/2004 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” istituito presso Finpiemonte Spa per il sostegno sul “Programma annuale degli interventi 2002";

- di dare atto che la gestione finanziaria dei contributi concessi a sensi del “Programma annuale degli interventi 2003", secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 del medesimo ”Programma" è demandata alla Finpiemonte Spa presso la quale è stato istituito, secondo quanto disposto all’art. 8 della L.R. 18/99, il “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” finalizzato al sostegno degli interventi finanziati:

- di autorizzare Finpiemonte Spa a trasferite le entità delle disponibilità finanziarie sopra indicate nel “Fondo regionale” finalizzato al sostegno del “Programma 2003";

- di riservare la quota nella misura di euro 23.919.880,00 per il finanziamento delle istanze progettuali riferite alle tipologie di intervento previste al paragrafo 1.4. lett. c) - d) - e) del “Programma 2003", comprese nella graduatoria n. 3 e la quota di euro 7.570.464,15 per il sostegno finanziario delle proposte progettuali riferite alle tipologie previste al paragrafo 1.4 lett. a) - b) - c) -d) - g) del ”Programma 2003";

- di prevedere la possibilità di impiegare eventuali disponibilità finanziarie che si dovessero determinare sulle graduatorie n.1 -2 e 3, non più utilizzabili per le medesime, ed eventuali risorse reperibili nel corso dell’esercizio finanziario 2004 per aumentare la disponibilità della quota pari a euro 7.570.464,15 già riservata per la graduatoria n. 4 definendo con successivo atto deliberativo, l’esatto ammontare della medesima;

- di stabilire che, in ordine alle tipologie di intervento finanziabili comprese nella graduatoria n. 3, fermo restando il limite massimo dell’intervento regionale per ogni singolo progetto così come definito dal “Programma 2003", le percentuali di intervento sulle quali commisurare i contributi in conto capitale da concedere per il sostegno finanziario delle istanze comprese nella medesima graduatoria per ciascuna tipologia di contribuzione, siano applicate come segue:

* Paragrafo 1.8. lett. A) - contributi in conto capitale nella misura del 15% (Piccole Imprese) o 7,5% (Medie Imprese) a cui si somma se richiesto un contributo in conto capitale pari al 10% nel rispetto del principio “de minimis” (Reg. CE n. 69/2001 del 12/1/2001) della spesa ritenuta ammissibile a favore delle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. c - d;

* Paragrafo 1.8 lett. B) - contributi in conto capitale nella misura del 15% (Piccole imprese) o del 7,5% (Medie Imprese) della spesa ritenuta ammissibile a favore delle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. e;

* Paragrafo 1.8 lett. C) - contributi in conto capitale nella misura del 35% (anche nei casi di dimore storiche) nel rispetto del principio “de minimis” (Reg. CE n. 69/2001 del 12/1/2001) della spesa ammessa a contributo per le tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. c - d - e;

- di approvare la graduatoria n. 3 di cui all’allegato A), per farne parte integrante, contenente le proposte progettuali relative al potenziamento e miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (limitatamente alle strutture classificabili CAV - Residence) e alla realizzazione di parcheggi pertinenziali a dette strutture riferite ai contributi previsti al paragrafo 1.4 lett. c - d - e del “Programma annuale degli interventi 2003 secondo l’ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, secondo l’ordine temporale di presentazione dei relativi ”Dossier di candidatura", con a fianco di ciascuna di esse indicata la denominazione del beneficiario, la spesa ammissibile ed il contributo concedibile;

- di approvare l’allegato B), parte integrante del presente atto, nel quale sono elencate le proposte progettuali presentate ai sensi del Programma 2003 e facenti parte della graduatoria n.3 che sono risultate “non accettabili” sotto il profilo della correttezza formale o del merito e per le quali a fianco di ciascuna di esse è indicata sinteticamente la motivazione dell’esclusione,

- di dare atto che la Società SESMED 2006 (Impresa in corso di costituzione), la SAS Campeggio Internazionale F.lli Zanone di Alfredo Zanone, la Sas Hotel Boston di Franci e C. e la Snc Albergo La Primula di A.M. Bonaudi hanno dichiarato di voler ritirare le rispettive istanze di contributo e pertanto le medesime non sono state valutate;

- di concedere i contributi in conto capitale previsti al Paragrafo 1.8 lett. a - b - c del Programma annuale degli interventi 2003 attuativo della L.R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, ai soggetti beneficiari indicati nell’allegato A), per farne parte integrante seguendo l’ordine decrescente della graduatoria n. 3, approvata con il presente atto e a parità di punteggio seguendo l’ordine temporale di arrivo dei relativi Dossier di candidatura, sulla base della percentuale di intervento e nel limite delle risorse riservate per la medesima graduatoria, con a fianco di ciascuno dei medesimi beneficiari indicata la denominazione e l’ubicazione dell’intervento, il punteggio ottenuto, la spesa ammessa a contributo ed il contributo concesso, per un importo complessivo di euro 23.919.880,00;

- di fissare il termine per l’inizio dei lavori relativi ai progetti inseriti nella graduatoria n. 3 di cui all’allegato A), nonché ammessi a contributo con il presente atto, entro la data del 30.9.2004, fatto salvo altro termine posteriore a tale data solo se formalmente dichiarato nella domanda di contributo;

- di prendere atto che secondo quanto stabilito al paragrafo 2.3 del “Programma annuale degli interventi 2003" gli interventi finanziati con il presente atto dovranno essere realizzati nei tempi sottoindicati e precisamente:

* non oltre i due anni successivi alla data del presente atto nel caso in cui l’entità dell’intervento finanziato comporti un costo di realizzazione ammesso a contributo fino a euro 2.500.000,00;

* non oltre i tre anni dalla data del presente atto nel caso in cui l’entità dell’intervento finanziato comporti un costo di realizzazione ammesso a contributo fino a euro 5.000.000,00;

* non oltre i cinque anni dalla data del presente atto nel caso di interventi il cui costo di realizzazione ammesso a contributo per un importo superiore a euro 5.000.000,00;

- di subordinare l’efficacia della concessione dei contributi di cui all’allegato A) alla sottoscrizione di apposito “atto di accettazione” che verrà trasmesso, a cura del Settore Offerta Turistica - Interventi Comunitari in materia turistica ai soggetti beneficiari, mediante il quale, i medesimi, accettando il contributo concesso, si impegnano a realizzare gli interventi nei tempi sopra indicati nonché secondo le modalità previste dal “Programma annuale degli interventi 2003" ed a trasmettere la documentazione di rendicontazione nel termine che verrà indicato nel medesimo ”atto"; la mancata trasmissione del citato “atto di accettazione”, debitamente sottoscritto con firma autenticata e nel termine indicato, comporterà la revoca del contributo;

- di dare atto che, secondo quanto già disposto con la D.G.R. n. 26-11455 del 23.12.2003 e con il presente atto, si farà fronte alla spesa di euro 100.454.801,68, da trasferire nel Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica per il sostegno del “Programma annuale degli interventi 2003", utilizzando tutte le risorse rientranti nelle previsioni di cui all’art. 8 punto 3) della L.R. 18/99 nonché secondo quanto disposto al paragrafo 11.1 del ”Programma 2003" e precisamente:

* euro 18.000.000,00 iscritti sul capitolo 25810/2003 e già trasferiti nel Fondo di riqualificazione turistica istituito presso Finpiemonte Spa con atto di liquidazione n. 1805 del 15.10.2003;

* euro 6.421.642.14 relativi a fondi ai sensi della Legge 135/2001 Art. 6, comma 2 (cap. 25889/2003) e già trasferiti nel Fondo di riqualificazione c/o Finpiemonte Spa con atto di liquidazione n. 1805 del 15.10.2003;

* euro 4.682.956,15 iscritti sul capitolo 25810 del Bilancio pluriennale 2003 - 2005 per l’anno finanziario 2004 e prenotati con DGR n. 29-10613 del 6.10.2003 (Prenot. N. 100189) a favore della Direzione Turismo Sport Parchi, finalizzati al sostegno degli interventi previsti dal “Programma annuale degli interventi 2003";

* euro 35.000.000,00 quota di stanziamento iscritta nell’U.P.B. 21022 (cap. 25810) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 da utilizzare il finanziamento di progetti presentati ai sensi del “Programma 2003" (Acc. n. 100469);

* euro 1.686.674,23 disponibilità finanziaria accertata con DD.DD. n. 716 del 16/12/2001 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” per il sostegno del “Programma annuale degli interventi 2001";

* euro 5.888.668,00 disponibilità finanziaria accertata con DD.DD. n. 497 del 19.9.2003 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” per il sostegno del “Programma annuale degli interventi 2002";

* euro 1.539.099,87 disponibilità finanziaria accertata, alla data del 30/11/2003, con DD.DD. n. 716 del 15.12.2002 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” per il sostegno del “Programma annuale degli interventi 2003" ;

* euro 2.445.881,29 disponibilità finanziaria accertata, alla data del 30/11/2003, con DD.DD. n. 717 del 15.12.2003 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” per il sostegno del “Programma annuale degli interventi 2003";

* euro 520.000,00 interessi attivi generali dal “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” relativo al “Programma annuale degli interventi 2000", accertati alla data del 30.11.2003, da Finpiemonte Spa con nota prot. 3/115 del 9.12.2003;

* euro 350.000,00 interessi attivi generali dal “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” relativo al “Programma annuale degli interventi 2001", accertati alla data del 30.11.2003, da Finpiemonte Spa con nota prot. 3/112 del 9.12.2003;

* euro 3.647.661,37 a parziale utilizzo delle disponibilità finanziarie accertate con Determinazioni dirigenziali n. 239 del 12/5/2004 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” per il sostegno del “Programma annuale degli interventi 2000";

* euro 8.061.147,63 a parziale utilizzo delle disponibilità finanziarie accertate con Determinazioni dirigenziali n. 240 del 12/5/2004 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” per il sostegno sul “Programma annuale degli interventi 2001";

* euro 12.211.071,00 a parziale utilizzo delle disponibilità finanziarie accertate con Determinazioni dirigenziali n. 241 del 12/5/2004 e n. 258 del 20/5/2004 sul “Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica” per il sostegno sul “Programma annuale degli interventi 2002".

Con successivo atto dirigenziale sarà formalizzata l’attribuzione dei contributi ai soggetti beneficiari che avranno ottemperato a quanto sopra disposto.

Eventuali rettifiche di carattere meramente formale conseguenti a errori materiali di trascrizione o a modifiche della denominazione della ragione sociale di beneficiari o a errata definizione di spese ammissibili o entità di contributi, che comunque non modificano il punteggio e l’ordine della graduatoria approvata con il presente atto, potranno essere apportate con atto dirigenziale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato




Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2004, n. 57-12583

L.R. 26.11.2001 n. 33 artt. 3, 4, 5. Approvazione del programma dei corsi e degli esami di qualificazione, della composizione delle Commissioni d’esame, dei crediti formativi e delle misure compensative per le professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, accompagnatore di turismo equestre e accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale