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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 21
Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2004, n. 22-12378
Istituzione e modalita di attivazione dellanagrafe regionale dei siti da bonificare a seguito dei criteri generali definiti dalla L.R. 42/2000
A relazione dellAssessore Cavallera:
Premesso che:
- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allart. 17 attribuisce alle Regioni la competenza di predisporre lanagrafe dei siti da bonificare, sulla base delle notifiche dei soggetti interessati, ovvero degli accertamenti degli organi di controllo;
- il decreto del Ministero dellAmbiente del 25 ottobre 1999, n. 471, allart. 17 esplicita i contenuti e lorganizzazione dellanagrafe dei siti da bonificare che deve essere predisposta dalle Regioni sulla base dei criteri definiti dallANPA;
- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 42, allart. 5, stabilisce tra laltro i criteri e le procedure per listituzione e la gestione dellanagrafe regionale dei siti da bonificare. Listituzione dellanagrafe compete alla Regione, mentre le Province provvedono ad adottare lanagrafe e ad aggiornarla sistematicamente, infine lARPA, che compie le attività di indagine, anche strumentali, necessarie allaccertamento del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione, gestisce lorganizzazione dei dati tecnici ed il loro aggiornamento su base provinciale.
Dal quadro normativo presentato, emerge lesigenza di rendere operativo il sistema informatizzato di gestione dei dati relativo allanagrafe regionale dei siti da bonificare per assicurare linterazione dei diversi soggetti coinvolti nel reperimento delle informazioni da inserire nellanagrafe.
In tale ambito, a tutela del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nellesercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, è stato realizzato un modello organizzativo che pur conservando alle anagrafi provinciali una struttura autonoma ne garantisce, comunque, la coerenza a livello regionale. Il sistema informatizzato di supporto allAnagrafe realizzato, nellambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), dal CSI - Piemonte con lausilio di un gruppo di lavoro, cui hanno partecipato anche le Province e lARPA, tiene conto della necessità di alimentare e aggiornare il Sistema informativo con dati tecnici e amministrativi e prevede il collegamento con il livello centrale nazionale (ANPA - ora APAT - e Ministero dellAmbiente), così da consentire il trasferimento dei dati e delle informazioni in essa contenute.
LANPA (APAT) ha definito, ai sensi dellart. 17 del D.M. 471/99, i criteri generali per la predisposizione dellAnagrafe dei siti da bonificare, in termini del suo contenuto informativo e della conseguente struttura dati. Pertanto sulla base di tale documento integralmente considerato con le appendici A-B-C, si è avviato e attuato per il territorio piemontese un progetto di informatizzazione per lalimentazione e la gestione di una base dati condivisa tra Regione, Province e ARPA.
Le tre appendici al documento sopra citato, riportano rispettivamente: il testo dei disposti normativi dinteresse (Appendice A); una proposta di prima organizzazione dellAnagrafe con una breve descrizione dellapplicativo software che lANPA intende realizzare e rendere disponibile come open source (Appendice B) e, infine la codifica dei siti di interesse nazionale, così come elencati dalla normativa, da utilizzarsi per la realizzazione dellAnagrafe (Appendice C).
Considerato che il periodo di prova ha dato esiti positivi per lattività in ambito SIRA e condivisa, come previsto dalla L.R. 42/2000, fra i diversi soggetti interessati;
preso atto che, ai sensi della L.R. 42/2000, art. 5, comma 4, le modalità per lattivazione dellanagrafe debbano essere definite formalmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, occorre anche tenere conto dei seguenti criteri generali stabiliti dal legislatore:
a) organizzazione su base regionale, gestita dallARPA, con suddivisioni a carattere provinciale;
b) modalità di aggiornamento dei dati a cura dellARPA;
c) utilizzo di una rete telematica, per la Regione e le Province;
d) obbligo di segnalazione contemporanea alla Regione e allARPA da parte delle strutture competenti, di tutti i dati riguardanti i siti inquinati.
Premesso che il contenuto informativo dellAnagrafe alla base del sistema realizzato dal CSI - Piemonte si presenta suddiviso come previsto dal documento dellANPA (APAT) nelle cinque sezioni sottoelencate:
A) sezione anagrafica,
B) sezione tecnica,
C) sezione procedurale,
D) sezione interventi ai sensi del D.M. 471/99 e controlli sul sito,
E) sezione finanziaria,
e che le aree oggetto di inquinamento diffuso non sono da inserire nellAnagrafe in quanto il loro stato non è imputabile ad un preciso soggetto responsabile, ma come previsto dalla normativa, alla collettività indifferenziata, si rileva che lobiettivo più immediato per questo progetto di sistema informatizzato sia quello di fornire alle Province, cui compete linserimento del neo-sito nella banca dati, alla Regione Piemonte e allARPA uno strumento operativo in continuo aggiornamento e condiviso per una gestione coordinata e per lo sviluppo di adeguate funzionalità di alimentazione e di consultazione della stessa.
In particolare fra le funzionalità dello strumento sono compresi lallestimento di servizi geografici che ne consentono lindividuazione tramite la georeferenziazione.
Linserimento dei dati avviene tramite una rete telematica che permette un continuo aggiornamento e prevede diverse modalità di ingresso dei siti ma non ne prevede luscita.
Inoltre per conservare una storicità, i dati relativi al sito verranno implementati in momenti successivi, in funzione della fase progettuale e del diverso livello di informazioni disponibili.
Alcune informazioni sono state concordate a livello nazionale come prioritarie e sono evidenziate graficamente su sfondo scuro allinterno dellallegato alla presente deliberazione (ALL.1). Queste sono le informazioni contenute nelle sezioni A1, A3, B1 e C1 che debbono obbligatoriamente essere fornite allatto dellinserimento del sito nellAnagrafe. Per quanto riguarda la sezione B1 si considera, comunque, che il rilevamento delle sostanze che superano i limiti tabellari può avvenire in tempi diversi che si sviluppano a seguito della notifica iniziale e, pertanto, tale elenco sarà necessariamente incompleto nella fase iniziale ma progressivamente implementato.
Quanto sopra descritto per precisare che la procedura per linserimento dei dati è di natura flessibile tale da consentire lacquisizione dei dati nelle varie fasi di vita del sito, a partire dalle indagini preliminari e proseguendo con le successive fasi progettuali fino alla conclusione dellintervento. Inoltre pur nel rispetto del documento dellANPA (APAT) lAnagrafe terrà conto delle specifiche esigenze del SIRA per quanto riguarda la cartografia adottata in Regione.
Per corrispondere allesigenza di mantenere il controllo delle autorità pubbliche sul territorio, al fine di evitare lalimentazione del sistema informativo con dati non sufficientemente validati, linserimento di un sito nellAnagrafe deve avvenire solo dopo verifica da parte delle autorità
competenti dei livelli di contaminazione presenti. I meccanismi di inserimento sono comunque indicati dal D.M. 471/99.
Parallelamente alla realizzazione della banca dati dei siti da bonificare con la determinazione n. 383 del 1 ottobre 2002 il Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale impegnava la somma di euro 2.500.000,00 che la D.G.R. n. 65-6727 del 22 luglio 2002 stabiliva di destinare alle province in pari quota per lattivazione di sistemi informativi ambientali a livello provinciale, coordinati con il SIRA.
Nellallegato alla determinazione di cui sopra era previsto che per il raggiungimento di alcuni specifici obiettivi, anche ai fini del trasferimento delle risorse, venisse garantita da parte delle Province, lalimentazione del sistema condiviso relativo allAnagrafe dei siti da bonificare.
Con D.G.R. n. 48 - 9057 del 14 aprile 2003, si istituiva il Tavolo tecnico tra la Regione e le Province per il coordinamento tra il livello regionale ed il livello provinciale del sistema informativo Ambientale (SIRA) con la partecipazione dellARPA ed il supporto del CSI - Piemonte.
Con determinazione n. 417 del 10 ottobre 2003 si prendeva atto del positivo verbale di collaudo della fornitura, avvenuto in data 26 settembre 2003, in cui si certificava per la realizzazione del Progetto anagrafe regionale dei siti contaminati conferito al CSI - Piemonte in base alla determinazione n. 590 del 20 novembre 2001 e regolato da apposita convenzione n. 6595 del 20 dicembre 2001. Nel mese di dicembre 2001 venivano avviati i lavori che si concludevano nei termini prefissati.
A seguito di quanto precedentemente esposto la struttura della banca dati condivisa ha come presupposto la validità formale del dato inserito dal soggetto competente anche se tale dato potrà essere aggiornato periodicamente.
In seconda istanza, lutenza del sistema, inizialmente rivolto a Province, Regione e ARPA, potrà essere allargata andando ad includere altri soggetti pubblici, come i Comuni, ed eventualmente privati interessati alle informazioni dei dati relativi allAnagrafe.
I dati potranno essere resi pubblici ed avere visibilità su reti esterne (Internet) per quelle informazioni che risultano prioritarie e che non contengano dati lesivi alle leggi sulla privacy.
Considerati il contesto normativo e organizzativo sopra descritto, gli esiti positivi del periodo di prova e gli strumenti di supporto sviluppati in ambito SIRA, con la presente deliberazione si prevede di recepire formalmente e di allegare (ALL.1) il documento integralmente considerato con le appendici A-B-C.
Di conseguenza, nellambito delle proprie competenze ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 42/2000, le funzioni fra i diversi soggetti interessati sono ripartite nel modo sotto indicato.
1) La Regione, che istituisce lAnagrafe per i siti da bonificare relativa a tutto il territorio regionale, oltre ad inserire e ad aggiornare i dati finanziari nel sistema informatizzato Anagrafe regionale dei siti contaminati per la sezione finanziaria (E), in base al contenuto dellAnagrafe adottata dalle otto Province ai sensi dellart. 5 della L.R. 42/2000, annualmente a partire dal 2005 e con scadenza al 30 aprile, per tutto il territorio regionale estrapola i dati relativi al precedente anno solare per la predisposizione e laggiornamento dellelenco dei siti da bonificare e dellelenco dei siti sottoposti
ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.
2) La Provincia, che adotta lAnagrafe per i siti da bonificare del territorio di competenza, ha competenza per linserimento dei dati relativi al neo-sito e allaggiornamento dei dati nel sistema informatizzato Anagrafe regionale dei siti contaminati per le sezioni A) sezione anagrafica, C) sezione procedurale e D) sezione interventi ai sensi del D.M. 471/99 e controlli sul sito. Rientra nei compiti della Provincia:
A) individuare un Responsabile per lAnagrafe cui compete la validazione dei dati di propria competenza inseriti nel sistema informatizzato Anagrafe regionale dei siti contaminati e darne formale comunicazione al Settore regionale;
B) formalizzare con propria deliberazione ladozione del modello di Anagrafe dei siti da bonificare sulla base della proposta ANPA (APAT) e con i contenuti definiti dalla Regione nel contesto normativo previsto dallart. 17 del D.M. 471/99 e dallart. 5 della L.R. 42/2000;
C) garantire, tramite linterscambio di informazioni e al fine dellapplicazione degli adempimenti di legge, che il Comune interessato dallintervento di bonifica sia a conoscenza dellinserimento del sito in Anagrafe con il relativo codice regionale.
LARPA, nellambito dei propri compiti di controllo e di supporto ai soggetti istituzionali, con organizzazione su base regionale e con suddivisione a carattere provinciale, cura linserimento e laggiornamento dei dati nel sistema informatizzato Anagrafe regionale dei siti contaminati per la sezione tecnica (B) e nomina un Referente.
Inoltre, a seguito di specifiche esigenze emerse in fase di verifica della fase di attuazione degli interventi di bonifica, di competenza delle Province ai sensi delle leggi regionali 42/2000 e 44/2000, è stata predisposta nellambito del gruppo di lavoro, cui hanno partecipato anche le Province e lARPA, una scheda di sintesi del sito, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (ALL.2), rivolta al progettista e finalizzata, oltre che a condensare i dati delle fasi progettuali, a facilitare linserimento nella banca dati delle informazioni tecnico-anagrafiche.
Tutto ciò premesso;
visto il decreto del Ministero dellAmbiente del 25 ottobre 1999, n. 471;
visto lart. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 42;
vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
vista la D.G.R. n. 48 - 9057 del 14 aprile 2003;
vista la determinazione n. 383 del 1 ottobre 2002;
vista la determinazione n. 417 del 10 ottobre 2003;
tenuto conto degli accordi intercorsi con le Province e lARPA nel corso degli incontri avvenuti in merito alla realizzazione del progetto informatizzato dellAnagrafe dei siti contaminati;
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge,
delibera
1) di recepire formalmente i contenuti informativi indicati dallANPA (APAT) nel documento integralmente considerato con le appendici A-B-C, nel sistema informatizzato sviluppato dal CSI-Piemonte, nellambito del SIRA e della RUPAR, condiviso fra Regione, Province e ARPA, denominato Anagrafe regionale dei siti contaminati e di definire che linserimento dei dati nei modi e nelle forme stabilite, anche informatiche, è presupposto di validità formale;
2) di istituire formalmente a seguito del periodo di prova con esiti positivi, nellambito delle modalità descritte in premessa, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 42/2000 lAnagrafe dei siti da bonificare, con i contenuti definiti dallANPA (ora APAT) - allegato alla presente deliberazione (ALL.1) -, con organizzazione su base regionale e con suddivisioni a carattere provinciale, gestite per la sezione tecnica dallARPA;
3) di prevedere da parte della Regione la gestione delle operazioni di inserimento e aggiornamento dei dati relativi alla componente finanziaria del sistema informatizzato Anagrafe regionale dei siti contaminati per la sezione finanziaria (E) e, annualmente a partire dal 2005 e con scadenza al 30 aprile, per tutto il territorio regionale, lestrapolazione dei dati relativi al precedente anno solare per la predisposizione e laggiornamento dellelenco dei siti da bonificare e dellelenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
4) di prevedere da parte delle Province, nellambito delle loro competenze, linserimento del neo-sito e la gestione delle operazioni di inserimento e aggiornamento dati nel sistema informatizzato Anagrafe regionale dei siti contaminati per le sezioni A) sezione anagrafica, C) sezione procedurale e D) sezione interventi ai sensi del D.M. 471/99 e controlli sul sito. Rientra nei compiti della Provincia:
a) individuare un Responsabile per lAnagrafe cui compete la validazione dei dati di propria competenza inseriti nel sistema informatizzato Anagrafe regionale dei siti contaminati e darne formale comunicazione al Settore regionale;
b) formalizzare entro il corrente anno solare, con propria deliberazione, ladozione del modello di Anagrafe dei siti da bonificare sulla base della proposta ANPA (APAT) e con i contenuti definiti dalla Regione nel contesto normativo previsto dallart. 17 del D.M. 471/99 e dallart. 5 della L.R. 42/2000;
c) garantire, tramite linterscambio di informazioni e al fine dellapplicazione degli adempimenti di legge, che il Comune interessato dallintervento di bonifica sia a conoscenza dellinserimento del sito in Anagrafe con il relativo codice regionale.
5) di prevedere da parte dellARPA, nellambito dei propri compiti di controllo e di supporto ai soggetti istituzionali, con organizzazione su base regionale e con suddivisione a carattere provinciale, la cura dellinserimento e dellaggiornamento dei dati nel sistema informatizzato Anagrafe regionale dei siti contaminati per la sezione tecnica (B) e nomina un Referente.
6) di approvare il modello di scheda di sintesi del sito, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (ALL.2), da utilizzarsi in sede di presentazione della documentazione progettuale, compilata e sottoscritta da parte del progettista.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)