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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 21

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2004, n. 22-12378

Istituzione e modalita’ di attivazione dell’anagrafe regionale dei siti da bonificare a seguito dei criteri generali definiti dalla L.R. 42/2000

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Premesso che:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’art. 17 attribuisce alle Regioni la competenza di predisporre l’anagrafe dei siti da bonificare, sulla base delle notifiche dei soggetti interessati, ovvero degli accertamenti degli organi di controllo;

- il decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, all’art. 17 esplicita i contenuti e l’organizzazione dell’anagrafe dei siti da bonificare che deve essere predisposta dalle Regioni sulla base dei criteri definiti dall’ANPA;

- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 42, all’art. 5, stabilisce tra l’altro i criteri e le procedure per l’istituzione e la gestione dell’anagrafe regionale dei siti da bonificare. L’istituzione dell’anagrafe compete alla Regione, mentre le Province provvedono ad adottare l’anagrafe e ad aggiornarla sistematicamente, infine l’ARPA, che compie le attività di indagine, anche strumentali, necessarie all’accertamento del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione, gestisce l’organizzazione dei dati tecnici ed il loro aggiornamento su base provinciale.

Dal quadro normativo presentato, emerge l’esigenza di rendere operativo il sistema informatizzato di gestione dei dati relativo all’anagrafe regionale dei siti da bonificare per assicurare l’interazione dei diversi soggetti coinvolti nel reperimento delle informazioni da inserire nell’anagrafe.

In tale ambito, a tutela del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, è stato realizzato un modello organizzativo che pur conservando alle anagrafi provinciali una struttura autonoma ne garantisce, comunque, la coerenza a livello regionale. Il sistema informatizzato di supporto all’Anagrafe realizzato, nell’ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), dal CSI - Piemonte con l’ausilio di un gruppo di lavoro, cui hanno partecipato anche le Province e l’ARPA, tiene conto della necessità di alimentare e aggiornare il Sistema informativo con dati tecnici e amministrativi e prevede il collegamento con il livello centrale nazionale (ANPA - ora APAT - e Ministero dell’Ambiente), così da consentire il trasferimento dei dati e delle informazioni in essa contenute.

L’ANPA (APAT) ha definito, ai sensi dell’art. 17 del D.M. 471/99, i criteri generali per la predisposizione dell’Anagrafe dei siti da bonificare, in termini del suo contenuto informativo e della conseguente struttura dati. Pertanto sulla base di tale documento integralmente considerato con le appendici A-B-C, si è avviato e attuato per il territorio piemontese un progetto di informatizzazione per l’alimentazione e la gestione di una base dati condivisa tra Regione, Province e ARPA.

Le tre appendici al documento sopra citato, riportano rispettivamente: il testo dei disposti normativi d’interesse (Appendice A); una proposta di prima organizzazione dell’Anagrafe con una breve descrizione dell’applicativo software che l’ANPA intende realizzare e rendere disponibile come “open source” (Appendice B) e, infine la codifica dei siti di interesse nazionale, così come elencati dalla normativa, da utilizzarsi per la realizzazione dell’Anagrafe (Appendice C).

Considerato che il periodo di prova ha dato esiti positivi per l’attività in ambito SIRA e condivisa, come previsto dalla L.R. 42/2000, fra i diversi soggetti interessati;

preso atto che, ai sensi della L.R. 42/2000, art. 5, comma 4, le modalità per l’attivazione dell’anagrafe debbano essere definite formalmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, occorre anche tenere conto dei seguenti criteri generali stabiliti dal legislatore:

a) organizzazione su base regionale, gestita dall’ARPA, con suddivisioni a carattere provinciale;

b) modalità di aggiornamento dei dati a cura dell’ARPA;

c) utilizzo di una rete telematica, per la Regione e le Province;

d) obbligo di segnalazione contemporanea alla Regione e all’ARPA da parte delle strutture competenti, di tutti i dati riguardanti i siti inquinati.

Premesso che il contenuto informativo dell’Anagrafe alla base del sistema realizzato dal CSI - Piemonte si presenta suddiviso come previsto dal documento dell’ANPA (APAT) nelle cinque sezioni sottoelencate:

A) sezione anagrafica,

B) sezione tecnica,

C) sezione procedurale,

D) sezione interventi ai sensi del D.M. 471/99 e controlli sul sito,

E) sezione finanziaria,

e che le aree oggetto di inquinamento diffuso non sono da inserire nell’Anagrafe in quanto il loro stato non è imputabile ad un preciso soggetto responsabile, ma come previsto dalla normativa, alla collettività indifferenziata, si rileva che l’obiettivo più immediato per questo progetto di sistema informatizzato sia quello di fornire alle Province, cui compete l’inserimento del neo-sito nella banca dati, alla Regione Piemonte e all’ARPA uno strumento operativo in continuo aggiornamento e condiviso per una gestione coordinata e per lo sviluppo di adeguate funzionalità di alimentazione e di consultazione della stessa.

In particolare fra le funzionalità dello strumento sono compresi l’allestimento di servizi geografici che ne consentono l’individuazione tramite la georeferenziazione.

L’inserimento dei dati avviene tramite una rete telematica che permette un continuo aggiornamento e prevede diverse modalità di ingresso dei siti ma non ne prevede l’uscita.

Inoltre per conservare una storicità, i dati relativi al sito verranno implementati in momenti successivi, in funzione della fase progettuale e del diverso livello di informazioni disponibili.

Alcune informazioni sono state concordate a livello nazionale come prioritarie e sono evidenziate graficamente su sfondo scuro all’interno dell’allegato alla presente deliberazione (ALL.1). Queste sono le informazioni contenute nelle sezioni A1, A3, B1 e C1 che debbono obbligatoriamente essere fornite all’atto dell’inserimento del sito nell’Anagrafe. Per quanto riguarda la sezione B1 si considera, comunque, che il rilevamento delle sostanze che superano i limiti tabellari può avvenire in tempi diversi che si sviluppano a seguito della notifica iniziale e, pertanto, tale elenco sarà necessariamente incompleto nella fase iniziale ma progressivamente implementato.

Quanto sopra descritto per precisare che la procedura per l’inserimento dei dati è di natura flessibile tale da consentire l’acquisizione dei dati nelle varie fasi di vita del sito, a partire dalle indagini preliminari e proseguendo con le successive fasi progettuali fino alla conclusione dell’intervento. Inoltre pur nel rispetto del documento dell’ANPA (APAT) l’Anagrafe terrà conto delle specifiche esigenze del SIRA per quanto riguarda la cartografia adottata in Regione.

Per corrispondere all’esigenza di mantenere il controllo delle autorità pubbliche sul territorio, al fine di evitare l’alimentazione del sistema informativo con dati non sufficientemente validati, l’inserimento di un sito nell’Anagrafe deve avvenire solo dopo verifica da parte delle autorità

competenti dei livelli di contaminazione presenti. I meccanismi di inserimento sono comunque indicati dal D.M. 471/99.

Parallelamente alla realizzazione della banca dati dei siti da bonificare con la determinazione n. 383 del 1 ottobre 2002 il Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale impegnava la somma di euro 2.500.000,00 che la D.G.R. n. 65-6727 del 22 luglio 2002 stabiliva di destinare alle province in pari quota per l’attivazione di sistemi informativi ambientali a livello provinciale, coordinati con il SIRA.

Nell’allegato alla determinazione di cui sopra era previsto che per il raggiungimento di alcuni specifici obiettivi, anche ai fini del trasferimento delle risorse, venisse garantita da parte delle Province, l’alimentazione del sistema condiviso relativo all’Anagrafe dei siti da bonificare.

Con D.G.R. n. 48 - 9057 del 14 aprile 2003, si istituiva il Tavolo tecnico tra la Regione e le Province per il coordinamento tra il livello regionale ed il livello provinciale del sistema informativo Ambientale (SIRA) con la partecipazione dell’ARPA ed il supporto del CSI - Piemonte.

Con determinazione n. 417 del 10 ottobre 2003 si prendeva atto del positivo verbale di collaudo della fornitura, avvenuto in data 26 settembre 2003, in cui si certificava per la realizzazione del “Progetto anagrafe regionale dei siti contaminati” conferito al CSI - Piemonte in base alla determinazione n. 590 del 20 novembre 2001 e regolato da apposita convenzione n. 6595 del 20 dicembre 2001. Nel mese di dicembre 2001 venivano avviati i lavori che si concludevano nei termini prefissati.

A seguito di quanto precedentemente esposto la struttura della banca dati condivisa ha come presupposto la validità formale del dato inserito dal soggetto competente anche se tale dato potrà essere aggiornato periodicamente.

In seconda istanza, l’utenza del sistema, inizialmente rivolto a Province, Regione e ARPA, potrà essere allargata andando ad includere altri soggetti pubblici, come i Comuni, ed eventualmente privati interessati alle informazioni dei dati relativi all’Anagrafe.

I dati potranno essere resi pubblici ed avere visibilità su reti esterne (Internet) per quelle informazioni che risultano prioritarie e che non contengano dati lesivi alle leggi sulla privacy.

Considerati il contesto normativo e organizzativo sopra descritto, gli esiti positivi del periodo di prova e gli strumenti di supporto sviluppati in ambito SIRA, con la presente deliberazione si prevede di recepire formalmente e di allegare (ALL.1) il documento integralmente considerato con le appendici A-B-C.

Di conseguenza, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 42/2000, le funzioni fra i diversi soggetti interessati sono ripartite nel modo sotto indicato.

1) La Regione, che istituisce l’Anagrafe per i siti da bonificare relativa a tutto il territorio regionale, oltre ad inserire e ad aggiornare i dati finanziari nel sistema informatizzato “Anagrafe regionale dei siti contaminati” per la sezione finanziaria (E), in base al contenuto dell’Anagrafe adottata dalle otto Province ai sensi dell’art. 5 della L.R. 42/2000, annualmente a partire dal 2005 e con scadenza al 30 aprile, per tutto il territorio regionale estrapola i dati relativi al precedente anno solare per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco dei siti da bonificare e dell’elenco dei siti sottoposti

ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

2) La Provincia, che adotta l’Anagrafe per i siti da bonificare del territorio di competenza, ha competenza per l’inserimento dei dati relativi al neo-sito e all’aggiornamento dei dati nel sistema informatizzato “Anagrafe regionale dei siti contaminati” per le sezioni A) sezione anagrafica, C) sezione procedurale e D) sezione interventi ai sensi del D.M. 471/99 e controlli sul sito. Rientra nei compiti della Provincia:

A) individuare un Responsabile per l’Anagrafe cui compete la validazione dei dati di propria competenza inseriti nel sistema informatizzato “Anagrafe regionale dei siti contaminati” e darne formale comunicazione al Settore regionale;

B) formalizzare con propria deliberazione l’adozione del modello di Anagrafe dei siti da bonificare sulla base della proposta ANPA (APAT) e con i contenuti definiti dalla Regione nel contesto normativo previsto dall’art. 17 del D.M. 471/99 e dall’art. 5 della L.R. 42/2000;

C) garantire, tramite l’interscambio di informazioni e al fine dell’applicazione degli adempimenti di legge, che il Comune interessato dall’intervento di bonifica sia a conoscenza dell’inserimento del sito in Anagrafe con il relativo codice regionale.

L’ARPA, nell’ambito dei propri compiti di controllo e di supporto ai soggetti istituzionali, con organizzazione su base regionale e con suddivisione a carattere provinciale, cura l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nel sistema informatizzato “Anagrafe regionale dei siti contaminati” per la sezione tecnica (B) e nomina un Referente.

Inoltre, a seguito di specifiche esigenze emerse in fase di verifica della fase di attuazione degli interventi di bonifica, di competenza delle Province ai sensi delle leggi regionali 42/2000 e 44/2000, è stata predisposta nell’ambito del gruppo di lavoro, cui hanno partecipato anche le Province e l’ARPA, una “scheda di sintesi del sito”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (ALL.2), rivolta al progettista e finalizzata, oltre che a condensare i dati delle fasi progettuali, a facilitare l’inserimento nella banca dati delle informazioni tecnico-anagrafiche.

Tutto ciò premesso;

visto il decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471;

visto l’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 42;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

vista la D.G.R. n. 48 - 9057 del 14 aprile 2003;

vista la determinazione n. 383 del 1 ottobre 2002;

vista la determinazione n. 417 del 10 ottobre 2003;

tenuto conto degli accordi intercorsi con le Province e l’ARPA nel corso degli incontri avvenuti in merito alla realizzazione del progetto informatizzato dell’Anagrafe dei siti contaminati;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge,

delibera

1) di recepire formalmente i contenuti informativi indicati dall’ANPA (APAT) nel documento integralmente considerato con le appendici A-B-C, nel sistema informatizzato sviluppato dal CSI-Piemonte, nell’ambito del SIRA e della RUPAR, condiviso fra Regione, Province e ARPA, denominato “Anagrafe regionale dei siti contaminati” e di definire che l’inserimento dei dati nei modi e nelle forme stabilite, anche informatiche, è presupposto di validità formale;

2) di istituire formalmente a seguito del periodo di prova con esiti positivi, nell’ambito delle modalità descritte in premessa, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 42/2000 l’Anagrafe dei siti da bonificare, con i contenuti definiti dall’ANPA (ora APAT) - allegato alla presente deliberazione (ALL.1) -, con organizzazione su base regionale e con suddivisioni a carattere provinciale, gestite per la sezione tecnica dall’ARPA;

3) di prevedere da parte della Regione la gestione delle operazioni di inserimento e aggiornamento dei dati relativi alla componente finanziaria del sistema informatizzato “Anagrafe regionale dei siti contaminati” per la sezione “finanziaria” (E) e, annualmente a partire dal 2005 e con scadenza al 30 aprile, per tutto il territorio regionale, l’estrapolazione dei dati relativi al precedente anno solare per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco dei siti da bonificare e dell’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

4) di prevedere da parte delle Province, nell’ambito delle loro competenze, l’inserimento del neo-sito e la gestione delle operazioni di inserimento e aggiornamento dati nel sistema informatizzato “Anagrafe regionale dei siti contaminati” per le sezioni A) sezione anagrafica, C) sezione procedurale e D) sezione interventi ai sensi del D.M. 471/99 e controlli sul sito. Rientra nei compiti della Provincia:

a) individuare un Responsabile per l’Anagrafe cui compete la validazione dei dati di propria competenza inseriti nel sistema informatizzato “Anagrafe regionale dei siti contaminati” e darne formale comunicazione al Settore regionale;

b) formalizzare entro il corrente anno solare, con propria deliberazione, l’adozione del modello di Anagrafe dei siti da bonificare sulla base della proposta ANPA (APAT) e con i contenuti definiti dalla Regione nel contesto normativo previsto dall’art. 17 del D.M. 471/99 e dall’art. 5 della L.R. 42/2000;

c) garantire, tramite l’interscambio di informazioni e al fine dell’applicazione degli adempimenti di legge, che il Comune interessato dall’intervento di bonifica sia a conoscenza dell’inserimento del sito in Anagrafe con il relativo codice regionale.

5) di prevedere da parte dell’ARPA, nell’ambito dei propri compiti di controllo e di supporto ai soggetti istituzionali, con organizzazione su base regionale e con suddivisione a carattere provinciale, la cura dell’inserimento e dell’aggiornamento dei dati nel sistema informatizzato “Anagrafe regionale dei siti contaminati” per la sezione tecnica (B) e nomina un Referente.

6) di approvare il modello di “scheda di sintesi del sito”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (ALL.2), da utilizzarsi in sede di presentazione della documentazione progettuale, compilata e sottoscritta da parte del progettista.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1
Allegato 2