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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Comunità Montana “Alta Langa” - Bossolasco (Cuneo)

Statuto (approvato dal Consiglio della Comunità Montana nella seduta del 26 marzo 2004)

SOMMARIO

TITOLO - COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONI E FINALITA’

Art. 1 - Costituzione, composizione e natura giuridica della Comunità Montana

Art. 2 - Autonomia normativa, potestà statutaria e regolamentativa

Art. 3 - Attribuzioni e finalità della Comunità Montana

Art. 4 - Gestione in forma associata di funzioni comunali

Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Organi della Comunità Montana

Art. 7 - Status dei componenti degli Organi

Capo II - IL CONSIGLIO

Art. 8 - Composizione, elezione e durata in carica

Art. 9 - Competenze

Art. 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 11 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Art. 12 - Gruppi consiliari

Art. 13 - Commissioni consiliari

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio

Art. 15 - Presidenza del Consiglio

Art. 16 - Potere di iniziativa

Art. 17 - Votazioni

Art. 18 - Strumenti di indirizzo e controllo

Capo III - LA GIUNTA

Art. 19 - Composizione ed elezione

Art. 20 - Cessazione, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

Art. 21 - Competenza

Art. 22 - Funzionamento della Giunta

Capo IV - IL PRESIDENTE

Art. 23 - Competenza

Art. 24 - Vice Presidente ed Assessore anziano

Art. 25 - Deleghe del Presidente

Capo V - ORGANI CONSULTIVI

Art. 26 - La Conferenza dei Sindaci

TITOLO III- UFFICI E PERSONALE

Art. 27 - Principi organizzativi

Art. 28 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 29 - Segretario direttore

Art. 30 - Responsabili dei servizi

Art. 31 - Rapporti tra organi politici e personale tecnico-amministrativo

Art. 32 - Incarichi ad alto livello di professionalità

TITOLO IV - L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Capo I - ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 33 - Forma degli atti amministrativi

Capo II - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 34 - Obiettivi delle programmazione e della cooperazione

Art. 35 - Documenti programmatici

Art. 36 - Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

Art. 37 - I Programmi annuali operativi

Art. 38 - Progetti speciali integrati

Capo III - SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39 - Forme di gestione

Art. 40 - Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

Art. 41 - Adesioni ad Enti ed Associazioni

Capo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 42 - Entrate

Art. 43 - Regolamento di contabilità

Art. 44 - Tesoreria

Art. 45 - Revisione economico-finanziaria

Art. 46 - Approvazione degli strumenti di bilancio

TITOLO V- DIRITTI DEL CITTADINO

Capo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 47 - Diritti del cittadino

Art. 48 - Pari opportunità

Capo II - TUTELA DEL CITTADINO

Art. 49 - Diritto all’informazione

Art. 50 - Diritto all’ uguaglianza e imparzialità

Art. 51 - Accesso e partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 52 - Difensore civico

Capo III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53 - Finalità e principi

Art. 54 - Consultazione della popolazione

Art. 55 - Istanza, petizione e proposte

Art. 56 - Libere forme associative

Capo IV - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

Art. 57 - Principio di pubblicità degli atti

Art. 58- Albo Pretorio

TITOLO II - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59- Interpretazione dello Statuto

Art. 60 - Revisione dello Statuto

Art. 61 - Entrata in vigore

Art. 62 - Regolamenti di attuazione

TITOLO I
COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONI E FINALITA’

Art. 1
Costituzione, composizione e natura giuridica della Comunità Montana

1. La Comunità Montana “Alta Langa” (in seguito Comunità Montana), costituita tra i Comuni facenti parte della zona omogenea piemontese dell’Alta Langa con Decreto Presidente Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 99, è Unione di Comuni ed Ente locale, ai sensi dell’art. 1 bis della Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16, e degli artt. 2 e 27 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Costituiscono la Comunità Montana i Comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerretto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, e Trezzo Tinella.

Art. 2
Autonomia normativa, potestà statutaria e regolamentativa

1. Nell’ambito delle norme stabilite dalla legge statale e regionale, la Comunità Montana è titolare di autonomia normativa, che si attua mediante lo Statuto ed i regolamenti.

2. Lo Statuto è l’atto fondamentale della Comunità Montana, mediante il quale manifesta la propria potestà organizzativa: detta le regole dell’assetto strutturale dell’Ente e ne disciplina l’organizzazione ed il modo d’esercizio delle funzioni.

3. I regolamenti, adottati in attuazione ed in conformità ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione nonché dallo Statuto, stabiliscono le regole di condotta generali ed astratte finalizzate a disciplinare l’azione amministrativa dell’Ente. In particolare, i regolamenti si ispirano ai principi di generalità ed astrattezza, di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità, di buon andamento e di efficienza ed efficacia.

4. I provvedimenti amministrativi di competenza della Comunità Montana non possono essere assunti in contrasto con le disposizioni ed i principi dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 3
Attribuzioni e finalità della Comunità Montana

1. Alla Comunità Montana, nell’ambito delle generali competenze fissate dalla legge, tra cui la valorizzazione delle zone montane, l’esercizio di funzioni proprie e delegate e l’esercizio associato delle funzioni comunali, sono demandate le attribuzioni elencate dai Capi VI e VII della LEGGER. 2 luglio 1999, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, la Comunità Montana si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale, anche nel rispetto della programmazione della Regione e della Provincia;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;

d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;

e) l’informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità;

h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici;

i) l’impegno anche finanziario ad iniziative di carattere imprenditoriale gestite da Enti pubblici o da società miste pubblico-private.

Art. 4
Gestione in forma associata di funzioni comunali

1. La Comunità Montana, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri. Per consentire questo risultato, la Comunità Montana, d’intesa con gli Enti interessati, identifica nel proprio ambito territoriale il modello ideale di riferimento per la programmazione dei servizi, sia di quelli gestiti a livello comunitario, nelle forme previste da questo Statuto, sia di quelli erogati a livello comunale o intercomunale.

Art. 5
Sede, stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana ha sede in Bossolasco.

2. Gli organi della Comunità Montana si riuniscono presso la sede dell’Ente. Il Consiglio, con propria deliberazione, può disporre che la riunione di uno o più organi si svolgano, anche stabilmente, in un luogo precisato diverso da tale sede. In casi eccezionali, la Giunta può disporre che una sola riunione di un organo si svolga in un luogo precisato.

3. La Comunità Montana, con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone, il cui utilizzo è regolato da un Regolamento.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6
Organi della Comunità Montana

1. Sono Organi della Comunità Montana:

a) l’Organo Rappresentativo, denominato Consiglio;

b) l’Organo Esecutivo, denominato Giunta;

c) il Presidente;

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dallo Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente. Nello svolgimento delle loro funzioni, possono essere assistiti da organi consultivi.

3. Il funzionamento degli Organi è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 7
Status dei componenti degli Organi

1. Lo Status dei componenti degli Organi, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese, le indennità di missione e le indennità di carica sono disciplinate dalla legge e da un apposito regolamento.

CAPO II
IL CONSIGLIO

Art. 8
Composizione, elezione e durata in carica

1. Il Consiglio è composto da sessantatré Consiglieri, di cui tre in rappresentanza di ciascuno dei ventuno Comuni membri, eletti da ciascun Consiglio comunale col sistema del voto limitato ad una preferenza, in base alle norme di legge in vigore.

2. Il Consiglio si intende costituito, e pertanto nella pienezza dei suo poteri, non appena siano pervenute le nomine di almeno i quattro quinti dei suoi Consiglieri da parte dei Comuni membri. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni membri. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla data di inizio della loro efficacia.

3. I Consiglieri durano in carica quanto le Amministrazioni comunali che li hanno nominati. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale. Questa disposizione si applica anche ai casi di gestione commissariale e di fusione di Comuni membri.

4. Il Consiglio si rinnova a seguito delle elezioni amministrative che riguardino la maggioranza dei Comuni membri. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni membri non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio si limita, fino al suo rinnovo, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Tutti i Consiglieri cessati dalla carica conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute fino al momento della loro sostituzione.

Art. 9
Competenze

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui all’art. 6, comma 3.

2. In particolare, il consiglio ha competenza sugli atti fondamentali indicati nell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

Art. 10
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri curano gli interessi della Comunità Montana e promuovono lo sviluppo della popolazione e del territorio. Ciascun Consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal Regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa, compatibilmente con le norme sulla privacy;

b) di esercitare l’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.

3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte. Le assenze dalle sedute del Consiglio debbono essere giustificate nelle modalità previste dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui all’art. 6, comma 3.

Art. 11
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio convalida i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento. Con questa procedura si provvede altresì nei confronti dei Consiglieri nominati dai Comuni membri in un momento successivo.

2. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza presentare giustificazione decade dalla carica. Il Consiglio della Comunità Montana dichiara la decadenza nella prima riunione successiva all’avvenuto verificarsi delle tre assenze consecutive, con effetto dalla data di esecutività della deliberazione in cui si dichiara la decadenza. Il Consiglio, fino all’acquisizione in atti dei provvedimenti di surrogazione da parte dei Consigli comunali interessati e alla relativa presa d’atto dei nuovi Consiglieri da parte del Consiglio rimarrà costituito del numero dei Consiglieri rimasti in carica. I nuovi Consiglieri saranno convocati per la seduta successiva a quella in cui vi è stata la loro convalida.

4. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per conoscenza, al Presidente della Comunità Montana. Il Consiglio della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e della surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal Comune interessato.

Art. 12
Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal Regolamento. I gruppi devono essere costituiti da un numero di Consiglieri non inferiore a tre.

Art. 13
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.

2. Il Regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il Presidente, i componenti della Giunta, i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all’esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

7. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 14
Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui all’art. 6, comma 3, in conformità ai seguenti principi:

a) La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente su iniziativa propria, su delibera della Giunta o a richiesta di almeno un quinto - arrotondato per eccesso all’unità superiore - dei componenti del Consiglio assegnati.

b) L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, costituisce l’ordine del giorno. Esso deve essere redatto in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

c) L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di cui all’art. 16, comma 2.

d) L’avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora di inizio della seduta e l’ordine del giorno, deve essere spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta. in caso d’urgenza, i termini sono ridotti a quarantotto ore. Entro gli stessi termini possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all’ordine del giorno.

e) gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio sono depositati presso la Segreteria nel giorno delle riunioni e nei tre giorni antecedenti e sono consultabili durante l’orario di ufficio.

f) la seduta si intende costituita quando sia intervenuta almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, la seduta si intende costituita quando siano intervenuti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Art. 15
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e, ove anche questi sia assente, dall’Assessore presente più anziano di età.

2. La prima seduta del Consiglio dopo la sua costituzione è presieduta dal Consigliere presente più anziano di età.

3. Qualora l’ordine del giorno del Consiglio prevede la votazione sulla fiducia alla Giunta, il Consiglio è presieduto dal Consigliere presente più anziano di età.

4. Colui, che, a norma dei commi 1, 2 e 3, presiede il Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l’ordine prestabilito. In particolare, assicura l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni e fa osservare le norme dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui all’art. 6, comma 3, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. Nell’esercizio di queste funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, rispettando e difendendo le prerogative del Consiglio ed i diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 16
Potere di iniziativa

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui all’art. 6, comma 3:

a) al Presidente;

b) alla Giunta;

c) a ciascun Consigliere;

d) a ciascun Consiglio comunale della Comunità Montana.

2. Le proposte di cui alle lettere c) e d) devono essere prese in esame entro 60 giorni e portate all’ordine del giorno dell’organo competente, entro i successivi 120 giorni.

3. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Art. 17
Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta e dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa stabilita dal Regolamento per il funzionamento degli organi, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio comunitario debba essere garantita la rappresentanza delle minoranza e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7. Per le nomine in cui sia prevista l’elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

8. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

9. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 18
Strumenti di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio può rivolgersi alla Giunta con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.

2. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui all’art. 6, comma 3.

CAPO III
LA GIUNTA

Art. 19
Composizione ed elezione

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente e da sette Assessori.

2. Il Consiglio elegge, con unica votazione, il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

3. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

4. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, che deve essere presentato al Segretario direttore almeno cinque giorni prima della seduta nella quale è iscritta all’ordine del giorno l’elezione del Presidente della Comunità Montana, del Vicepresidente e della Giunta. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente della Comunità Montana, di Vicepresidente e di componente della Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente della Comunità Montana.

5. L’elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.

6. In caso di vacanza della carica di Presidente, si segue, in quanto compatibile, la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. Il termine di cui al comma 5 decorre dalla data delle dimissioni del Presidente o della maggioranza degli Assessori o dall’inizio della vacanza della carica.

7. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni. Il Consiglio provvede all’elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque nella stessa seduta. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.

8. La Giunta resta in carica nella pienezza dei suoi poteri sino all’insediamento di una nuova Giunta, salvo il caso di decadenza, nel qual caso essa resta in carica solo per l’adempimento degli atti obbligatori previsti dalla legge e dallo Statuto. In caso di assoluta impossibilità della Giunta a provvedere all’adempimento dei suddetti atti obbligatori e sino all’insediamento di una nuova Giunta, provvede il Presidente o chi legittimamente lo sostituisce in conformità alle norme dello Statuto.

9. Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le attribuzioni degli incarichi o delle deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva

Art. 20
Cessazione, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Presidente o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. La decadenza o le dimissioni volontarie del Presidente o della maggioranza degli Assessori, comportano la decadenza dell’intera Giunta.

3. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative del Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla Legge.

5. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta, che entra immediatamente nella pienezza dei suoi poteri.

Art. 21
Competenza

1. La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge stessa o dallo Statuto al Presidente, al Segretario direttore ed ai Responsabili dei servizi;

b) ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l’attività di gestione di competenza dei funzionari;

h) ad assumere mutui ad eccezione di quelli non previsti in atti fondamentali del Consiglio;

i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

j) alla nomina e designazione che non siano attribuite dalla legge alla competenza consigliare, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio.

Art. 22
Funzionamento della Giunta

1. Il Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui all’art. 6, comma 3, provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la formulazione dell’ordine del giorno e di ogni altro aspetto dell’attività della Giunta non disciplinato dalla legge o dallo Statuto.

2. Le adunanze non sono pubbliche. Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana o esperti.

3. La Giunta adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti espressi, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti. A parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 24.

CAPO IV
IL PRESIDENTE

Art. 23
Competenza

1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana, ne assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario direttore o ai Dirigenti;

c) convoca e presiede il Consiglio, ne formula l’ordine del giorno con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;

d) convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

e) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

f) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli all’esame della Giunta;

g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

h) può acquisire tutte le informazioni, anche riservate, necessarie all’esercizio delle proprie funzioni presso tutti gli uffici e i servizi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti da un regolamento;

i) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

j) risponde direttamente o tramite l’Assessore competente alle interrogazioni ed alle interpellanze dei Consiglieri;

k) indice i referendum;

l) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento;

n) sulla base degli indirizzi stabiliti dall’organo rappresentativo provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende ed istituzioni, quando tale facoltà non sia riservata dalla legge al Consiglio.

3. La Comunità Montana sta in giudizio nella persona del Presidente.

Art. 24
Vice Presidente ed Assessore anziano

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può ricevere dal Presidente particolari deleghe a norma dell’art. 25.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall’Assessore più anziano di età. Qualora anche questi sia assente o impedito, si procede con il medesimo criterio fino all’individuazione dell’Assessore che possa svolgere la funzione suppletiva.

Art. 25
Deleghe del Presidente

1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta e del Consiglio a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

CAPO V
ORGANI CONSULTIVI

Art. 26
La Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni membri ed è presieduta dal Presidente della Comunità Montana. Essa ha funzioni consultive.

2. Alla Conferenza sono invitati, senza diritto di voto, i Capigruppo consigliari della Comunità Montana, nonché possono presenziare, senza diritto di voto, i Consiglieri della Comunità Montana.

3. La Conferenza esprime pareri obbligatori sulle seguenti funzioni:

a) esercizio di servizi a carattere sovracomunale;

b) piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

4. La Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.

5. La Conferenza può essere convocata anche su richiesta di un quarto dei Sindaci dei Comuni membri.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 27
Principi organizzativi

1. La Comunità Montana informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) creazione, in collaborazione coi Comuni membri, di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività; sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi, e dell’approvvigionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all’esterno mediante formule appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l’organizzazione del lavoro per funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e della mobilità orizzontale del personale.

Art. 28
Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta, con un regolamento adottato sulla base dei principi di cui all’art. 27, disciplina:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) la dotazione organica e la modalità di accesso all’impiego;

c) lo status giuridico e le attribuzioni del Segretario direttore e dei responsabili dei servizi;

d) le procedure per l’adozione delle determinazioni;

e) i casi di incompatibilità personale per l’assunzione o l’esercizio di determinati incarichi e funzioni;

f) l’istituzione ed il funzionamento dell’ufficio di statistica, ai sensi dell’art. 25 della LEGGER. 2 luglio 1999, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

g) tutti gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 29
Segretario direttore

1. Il Segretario direttore ha la direzione complessiva dell’attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della stessa.

4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Coordina l’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario direttore durante le sedute del Consiglio e della Giunta, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all’adunanza.

7. Nel caso di assenza del Segretario direttore, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate dal Presidente, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. m, ad un funzionario anche esterno che abbia i requisiti di legge a ricoprire la carica di Segretario direttore.

Art. 30
Responsabili dei servizi

1. Ciascun servizio, individuato dal Regolamento di cui all’art. 28, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario direttore, ad un Responsabile del servizio, che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del servizio l’incarico della sostituzione è attribuito con determinazione adottata dal Segretario direttore.

3. Qualora non sia individuato il Responsabile del Servizio, la qualifica è attribuita al Segretario direttore.

Art. 31
Rapporti tra organi politici e personale tecnico-amministrativo

1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Al Segretario direttore ed ai Responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. I rapporti tra gli organi politici ed il personale tecnico-amministrativo sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 32
Incarichi ad alto livello di professionalità

1. La Giunta può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l’assunzione a tempo determinato di personale con alto livello di professionalità o di alta specializzazione nei casi consentiti dalla vigente legislazione e per particolari esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti per legge o per delega.

TITOLO IV
L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

CAPO I
ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 33
Forma degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma di deliberazione.

2. Gli atti amministrativi del Presidente sono adottati nella forma di decreto.

3. Gli atti amministrativi del Segretario direttore e dei Responsabili dei servizi sono adottati nella forma di determinazione.

4. Tutti gli atti amministrativi sono, su base annua, numerati progressivamente secondo l’ordine cronologico.

CAPO II
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 34
Obiettivi delle programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell’art. 3, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell’azione della Comunità Montana è mirata a:

a) consentire ai Comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

e) armonizzare l’azione della Comunità Montana con quella della Regione, della Provincia, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;

f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;.

g) rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.

3. La programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

4. La cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo.

Art. 35
Documenti programmatici

1. Sono strumenti di programmazione:

a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

b) i programmi annuali operativi;

c) i progetti speciali integrati.

Art. 36
Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La Comunità Montana adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell’attività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il territorio e costituisce l’unitario strumento di programmazione della Comunità Montana al quale gli altri strumenti sono sott’ordinati.

Art. 37
I Programmi annuali operativi

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso i programmi annuali operativi. Il Programma annuale operativo integra la relazione revisionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione ed indica l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la loro attuazione.

2. Il Programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

3. Per l’attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza.

Art. 38
Progetti speciali integrati

1. La Comunità Montana può predisporre ed adottare Progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d’intesa con il concorso di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei Progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro funzionamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39
Forme di gestione

1. 1.La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;

c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’utenza.

Art. 40
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli artt. 24, 27 e 28 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41
Adesioni ad Enti ed Associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.

2. La Comunità Montana può deliberare l’adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 42
Entrate

1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri Enti e organismi pubblici e privati.

2. La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale per spese di gestione da parte dei Comuni membri commisurato al numero degli abitanti.

Art. 43
Regolamento di contabilità

1. Il Consiglio adotta il Regolamento di contabilità, informato ai principi di trasparenza e semplificazione delle procedure.

Art. 44
Tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore a otto anni.

2. Il Regolamento di contabilità, di cui all’art. 43, disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il Tesoriere.

Art. 45
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore.

2. Le proposte finalizzate alla scelta del Revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria della Comunità Montana almeno dieci giorni prima della data della seduta consiliare relativa alla sua elezione, secondo le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento di contabilità, di cui all’art. 43.

Art. 46
Approvazione degli strumenti di bilancio

1. Il Bilancio è approvato dal Consiglio, sulla base dello schema predisposto ai sensi dell’art. 16, comma 3, dalla Giunta, entro i termini stabiliti dalla legge.

2. Qualora sia trascorso il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato senza che ne sia stato predisposto dalla Giunta lo schema, il Segretario Direttore assume le funzioni di Commissario ad acta, predispone d’ufficio lo schema di Bilancio e lo sottopone al Consiglio per l’approvazione.

3. Nel caso di cui al comma 2, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del Bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario Direttore, in funzione di Commissario ad acta, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

4. Qualora il Consiglio non approvi il Bilancio entro il termine assegnato a norma del comma 3, il Segretario Direttore, in funzione di Commissario ad acta, provvede direttamente, entro i successivi 3 giorni lavorativi, ad approvare il Bilancio medesimo, dandone contestuale notizia al Prefetto, per l’avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. La mancata adozione, entro il termine fissato dal Regolamento di contabilità, di cui all’art. 43, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di Bilancio di cui all’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come rilevata dalla relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari o del Revisore, determina l’avvio, da parte del Segretario Direttore, in funzione di Commissario ad acta, del procedimento di cui ai commi 2, 3 e 4.

TITOLO V
DIRITTI DEL CITTADINO

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 46
Diritti del cittadino

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino nei confronti dell’Amministrazione, riconosce e garantisce i seguenti diritti:

a) diritto all’informazione;

b) diritto all’uguaglianza e imparzialità;

c) diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo;

d) diritto di consultazione e di controllo sociale.

Art. 47
Pari opportunità

1. La Comunità Montana favorisce il raggiungimento di condizioni di pari opportunità, in particolare promuovendo l’applicazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125.

CAPO II
TUTELA DEL CITTADINO

Art. 48
Diritto all’informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita un’informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La Comunità Montana istituisce, ai termini dell’art. 24 della LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Art. 50
Diritto all’ uguaglianza e imparzialità

1. L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Art. 51
Accesso e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, i cittadini singoli ed associati possono partecipare alla formazione del procedimento che incide sulle loro situazioni giuridiche soggettive, secondo le modalità e nei termini stabiliti da un regolamento.

2. L’amministrazione attiva su istanza dell’interessato od ufficio una preventiva e motivata informazione sul procedimento, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Il procedimento potrà concludersi con appositi accordi, in forma scritta a pena di nullità, tra l’Amministrazione e gli interessati. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 52
Difensore civico

1. La Comunità Montana promuove un accordo tra i Comuni membri per la costituzione di un ufficio di difensore civico a livello di Comunità Montana, al quale affidare la tutela dei cittadini nei confronti della propria attività.

2. I Comuni membri adottano i relativi atti di delega, definendo tempi e modalità per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di difensore civico.

CAPO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53
Finalità e principi

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione della rapporto fra gli organi della Comunità Montana ed i cittadini.

2. La Comunità Montana assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dal presente Capo e un regolamento attuativo, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che esse dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell’attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 54
Consultazione della popolazione

1. Nelle materie di sua competenza esclusiva, al fine di consentire la migliore realizzazione delle iniziative, la Comunità Montana può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le osservazioni e le proposte formulate dei cittadini devono formare oggetto di valutazione motivata.

Art. 55
Istanza, petizione e proposte

1. Chiunque può presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni ed ogni proposta intesa a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.

Art. 56
Libere forme associative

1. La Comunità Montana valorizza l’attività delle Associazioni, dei Comitati e di libere forme associative senza fini di lucro operante sul proprio territorio, che perseguono finalità scientifiche, storico artistiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale nonché sportive, del tempo libero in quanto strumenti di informazione dei cittadini.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente attraverso la presentazione di osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. È fatto obbligo alla Comunità Montana di comunicare un riscontro all’osservazione.

3. È istituito l’Albo delle libere forme associative, del quale fanno parte di diritto le associazioni iscritte presso l’Albo tenuto dai Comuni membri.

4. La Comunità Montana interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a sostegno dell’iniziativa promossa da libere forme associative iscritte all’Albo di cui al comma 3 determinandone criteri, modi e forme in un apposito regolamento.

CAPO IV
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

Art. 57
Principio di pubblicità degli atti

1. Gli atti della Comunità Montana sono pubblici, salvo quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell’azione amministrativa.

2. La Comunità Montana, al fine di assicurare trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa, può attivare altre forme di comunicazione onde assicurare la più ampia conoscenza degli atti nell’ambito del proprio territorio.

3. Presso gli uffici della Comunità Montana dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti da un apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino o avere copia degli atti con il solo onore del rimborso delle spese.

Art. 58
Albo Pretorio

1. Nella sede della Comunità Montana è riservato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Un Regolamento disciplina le modalità della pubblicazione all’Albo, sotto la responsabilità e con la certificazione del Segretario, degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 e ne garantisce l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

TITOLO II
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59
Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l’organizzazione, la struttura e l’attività dell’Ente, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Esso esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con l’Ente.

3. Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nelle disposizioni di legge ed in conformità con gli artt. 5 e 128 della Costituzione

Art. 60
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto, sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana con la stessa procedura prevista dalla legge per l’approvazione dello Statuto medesimo, purché sia trascorso un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’ultima modifica o integrazione ad esso apportata sulla stessa materia, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.

2. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere riproposte nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, prima che siano trascorsi due anni.

3. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

4. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 61
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, adottato con le modalità stabilite dall’art. 12 della LEGGER. 2 luglio 1999, n. 16, così come modificato dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

2. Le norme dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione, sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

Art. 62
Regolamenti di attuazione

1. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

2. Il Consiglio o la Giunta della Comunità Montana delibera i regolamenti di cui al comma 1, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.