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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21
Comunità Montana Alta Langa - Bossolasco (Cuneo)
Statuto (approvato dal Consiglio della Comunità Montana nella seduta del 26 marzo 2004)
SOMMARIO
TITOLO - COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONI E FINALITA
Art. 1 - Costituzione, composizione e natura giuridica della Comunità Montana
Art. 2 - Autonomia normativa, potestà statutaria e regolamentativa
Art. 3 - Attribuzioni e finalità della Comunità Montana
Art. 4 - Gestione in forma associata di funzioni comunali
Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6 - Organi della Comunità Montana
Art. 7 - Status dei componenti degli Organi
Capo II - IL CONSIGLIO
Art. 8 - Composizione, elezione e durata in carica
Art. 9 - Competenze
Art. 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 11 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Art. 12 - Gruppi consiliari
Art. 13 - Commissioni consiliari
Art. 14 - Funzionamento del Consiglio
Art. 15 - Presidenza del Consiglio
Art. 16 - Potere di iniziativa
Art. 17 - Votazioni
Art. 18 - Strumenti di indirizzo e controllo
Capo III - LA GIUNTA
Art. 19 - Composizione ed elezione
Art. 20 - Cessazione, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione
Art. 21 - Competenza
Art. 22 - Funzionamento della Giunta
Capo IV - IL PRESIDENTE
Art. 23 - Competenza
Art. 24 - Vice Presidente ed Assessore anziano
Art. 25 - Deleghe del Presidente
Capo V - ORGANI CONSULTIVI
Art. 26 - La Conferenza dei Sindaci
TITOLO III- UFFICI E PERSONALE
Art. 27 - Principi organizzativi
Art. 28 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 29 - Segretario direttore
Art. 30 - Responsabili dei servizi
Art. 31 - Rapporti tra organi politici e personale tecnico-amministrativo
Art. 32 - Incarichi ad alto livello di professionalità
TITOLO IV - LATTIVITA ISTITUZIONALE
Capo I - ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 33 - Forma degli atti amministrativi
Capo II - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 34 - Obiettivi delle programmazione e della cooperazione
Art. 35 - Documenti programmatici
Art. 36 - Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art. 37 - I Programmi annuali operativi
Art. 38 - Progetti speciali integrati
Capo III - SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE
Art. 39 - Forme di gestione
Art. 40 - Collaborazione con altri enti e organismi pubblici
Art. 41 - Adesioni ad Enti ed Associazioni
Capo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 42 - Entrate
Art. 43 - Regolamento di contabilità
Art. 44 - Tesoreria
Art. 45 - Revisione economico-finanziaria
Art. 46 - Approvazione degli strumenti di bilancio
TITOLO V- DIRITTI DEL CITTADINO
Capo I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 47 - Diritti del cittadino
Art. 48 - Pari opportunità
Capo II - TUTELA DEL CITTADINO
Art. 49 - Diritto allinformazione
Art. 50 - Diritto all uguaglianza e imparzialità
Art. 51 - Accesso e partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 52 - Difensore civico
Capo III - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 53 - Finalità e principi
Art. 54 - Consultazione della popolazione
Art. 55 - Istanza, petizione e proposte
Art. 56 - Libere forme associative
Capo IV - PUBBLICITA DEGLI ATTI
Art. 57 - Principio di pubblicità degli atti
Art. 58- Albo Pretorio
TITOLO II - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 59- Interpretazione dello Statuto
Art. 60 - Revisione dello Statuto
Art. 61 - Entrata in vigore
Art. 62 - Regolamenti di attuazione
TITOLO I
COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONI E FINALITA
Art. 1
Costituzione, composizione e natura giuridica della Comunità Montana
1. La Comunità Montana Alta Langa (in seguito Comunità Montana), costituita tra i Comuni facenti parte della zona omogenea piemontese dellAlta Langa con Decreto Presidente Giunta Regionale 14 agosto 2003, n. 99, è Unione di Comuni ed Ente locale, ai sensi dellart. 1 bis della Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16, e degli artt. 2 e 27 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Costituiscono la Comunità Montana i Comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerretto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, e Trezzo Tinella.
Art. 2
Autonomia normativa, potestà statutaria e regolamentativa
1. Nellambito delle norme stabilite dalla legge statale e regionale, la Comunità Montana è titolare di autonomia normativa, che si attua mediante lo Statuto ed i regolamenti.
2. Lo Statuto è latto fondamentale della Comunità Montana, mediante il quale manifesta la propria potestà organizzativa: detta le regole dellassetto strutturale dellEnte e ne disciplina lorganizzazione ed il modo desercizio delle funzioni.
3. I regolamenti, adottati in attuazione ed in conformità ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione nonché dallo Statuto, stabiliscono le regole di condotta generali ed astratte finalizzate a disciplinare lazione amministrativa dellEnte. In particolare, i regolamenti si ispirano ai principi di generalità ed astrattezza, di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità, di buon andamento e di efficienza ed efficacia.
4. I provvedimenti amministrativi di competenza della Comunità Montana non possono essere assunti in contrasto con le disposizioni ed i principi dello Statuto e dei regolamenti.
Art. 3
Attribuzioni e finalità della Comunità Montana
1. Alla Comunità Montana, nellambito delle generali competenze fissate dalla legge, tra cui la valorizzazione delle zone montane, lesercizio di funzioni proprie e delegate e lesercizio associato delle funzioni comunali, sono demandate le attribuzioni elencate dai Capi VI e VII della LEGGER. 2 luglio 1999, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nellesercizio delle proprie attribuzioni, la Comunità Montana si conforma ai seguenti principi:
a) il riconoscimento dellimportanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;
b) la programmazione socio-economica e territoriale, anche nel rispetto della programmazione della Regione e della Provincia;
c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;
d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;
e) linformazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;
f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per lesercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità;
h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici;
i) limpegno anche finanziario ad iniziative di carattere imprenditoriale gestite da Enti pubblici o da società miste pubblico-private.
Art. 4
Gestione in forma associata di funzioni comunali
1. La Comunità Montana, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce lintroduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri. Per consentire questo risultato, la Comunità Montana, dintesa con gli Enti interessati, identifica nel proprio ambito territoriale il modello ideale di riferimento per la programmazione dei servizi, sia di quelli gestiti a livello comunitario, nelle forme previste da questo Statuto, sia di quelli erogati a livello comunale o intercomunale.
Art. 5
Sede, stemma e gonfalone
1. La Comunità Montana ha sede in Bossolasco.
2. Gli organi della Comunità Montana si riuniscono presso la sede dellEnte. Il Consiglio, con propria deliberazione, può disporre che la riunione di uno o più organi si svolgano, anche stabilmente, in un luogo precisato diverso da tale sede. In casi eccezionali, la Giunta può disporre che una sola riunione di un organo si svolga in un luogo precisato.
3. La Comunità Montana, con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone, il cui utilizzo è regolato da un Regolamento.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
Organi della Comunità Montana
1. Sono Organi della Comunità Montana:
a) lOrgano Rappresentativo, denominato Consiglio;
b) lOrgano Esecutivo, denominato Giunta;
c) il Presidente;
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nellambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dallo Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dellEnte. Nello svolgimento delle loro funzioni, possono essere assistiti da organi consultivi.
3. Il funzionamento degli Organi è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 7
Status dei componenti degli Organi
1. Lo Status dei componenti degli Organi, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese, le indennità di missione e le indennità di carica sono disciplinate dalla legge e da un apposito regolamento.
CAPO II
IL CONSIGLIO
Art. 8
Composizione, elezione e durata in carica
1. Il Consiglio è composto da sessantatré Consiglieri, di cui tre in rappresentanza di ciascuno dei ventuno Comuni membri, eletti da ciascun Consiglio comunale col sistema del voto limitato ad una preferenza, in base alle norme di legge in vigore.
2. Il Consiglio si intende costituito, e pertanto nella pienezza dei suo poteri, non appena siano pervenute le nomine di almeno i quattro quinti dei suoi Consiglieri da parte dei Comuni membri. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni membri. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla data di inizio della loro efficacia.
3. I Consiglieri durano in carica quanto le Amministrazioni comunali che li hanno nominati. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale. Questa disposizione si applica anche ai casi di gestione commissariale e di fusione di Comuni membri.
4. Il Consiglio si rinnova a seguito delle elezioni amministrative che riguardino la maggioranza dei Comuni membri. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni membri non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio si limita, fino al suo rinnovo, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Tutti i Consiglieri cessati dalla carica conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute fino al momento della loro sostituzione.
Art. 9
Competenze
1. Il Consiglio definisce lindirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sullattuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui allart. 6, comma 3.
2. In particolare, il consiglio ha competenza sugli atti fondamentali indicati nellart. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.
Art. 10
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri curano gli interessi della Comunità Montana e promuovono lo sviluppo della popolazione e del territorio. Ciascun Consigliere rappresenta lintera Comunità Montana senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto:
a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allespletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal Regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa, compatibilmente con le norme sulla privacy;
b) di esercitare liniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;
c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.
3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte. Le assenze dalle sedute del Consiglio debbono essere giustificate nelle modalità previste dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui allart. 6, comma 3.
Art. 11
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri
1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio convalida i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento. Con questa procedura si provvede altresì nei confronti dei Consiglieri nominati dai Comuni membri in un momento successivo.
2. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza presentare giustificazione decade dalla carica. Il Consiglio della Comunità Montana dichiara la decadenza nella prima riunione successiva allavvenuto verificarsi delle tre assenze consecutive, con effetto dalla data di esecutività della deliberazione in cui si dichiara la decadenza. Il Consiglio, fino allacquisizione in atti dei provvedimenti di surrogazione da parte dei Consigli comunali interessati e alla relativa presa datto dei nuovi Consiglieri da parte del Consiglio rimarrà costituito del numero dei Consiglieri rimasti in carica. I nuovi Consiglieri saranno convocati per la seduta successiva a quella in cui vi è stata la loro convalida.
4. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune, ai sensi dellart. 38, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per conoscenza, al Presidente della Comunità Montana. Il Consiglio della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e della surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal Comune interessato.
Art. 12
Gruppi consiliari
1. In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal Regolamento. I gruppi devono essere costituiti da un numero di Consiglieri non inferiore a tre.
Art. 13
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.
2. Il Regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dellattività amministrativa del Consiglio.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il Presidente, i componenti della Giunta, i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per lesame di specifici argomenti.
5. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì allesame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.
6. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.
7. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
8. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
Art. 14
Funzionamento del Consiglio
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui allart. 6, comma 3, in conformità ai seguenti principi:
a) La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente su iniziativa propria, su delibera della Giunta o a richiesta di almeno un quinto - arrotondato per eccesso allunità superiore - dei componenti del Consiglio assegnati.
b) Lelenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, costituisce lordine del giorno. Esso deve essere redatto in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.
c) Lordine del giorno è predisposto dal Presidente, salvo lobbligo di iscrivere le proposte di cui allart. 16, comma 2.
d) Lavviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e lora di inizio della seduta e lordine del giorno, deve essere spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta. in caso durgenza, i termini sono ridotti a quarantotto ore. Entro gli stessi termini possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti allordine del giorno.
e) gli atti relativi agli argomenti iscritti allordine del giorno del Consiglio sono depositati presso la Segreteria nel giorno delle riunioni e nei tre giorni antecedenti e sono consultabili durante lorario di ufficio.
f) la seduta si intende costituita quando sia intervenuta almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, la seduta si intende costituita quando siano intervenuti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
Art. 15
Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e, ove anche questi sia assente, dallAssessore presente più anziano di età.
2. La prima seduta del Consiglio dopo la sua costituzione è presieduta dal Consigliere presente più anziano di età.
3. Qualora lordine del giorno del Consiglio prevede la votazione sulla fiducia alla Giunta, il Consiglio è presieduto dal Consigliere presente più anziano di età.
4. Colui, che, a norma dei commi 1, 2 e 3, presiede il Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo lordine prestabilito. In particolare, assicura losservanza delle Leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni e fa osservare le norme dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui allart. 6, comma 3, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce lordine delle votazioni e ne proclama il risultato. Nellesercizio di queste funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, rispettando e difendendo le prerogative del Consiglio ed i diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 16
Potere di iniziativa
1. Liniziativa delle proposte di deliberazione spetta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui allart. 6, comma 3:
a) al Presidente;
b) alla Giunta;
c) a ciascun Consigliere;
d) a ciascun Consiglio comunale della Comunità Montana.
2. Le proposte di cui alle lettere c) e d) devono essere prese in esame entro 60 giorni e portate allordine del giorno dellorgano competente, entro i successivi 120 giorni.
3. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.
Art. 17
Votazioni
1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta e dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa stabilita dal Regolamento per il funzionamento degli organi, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.
6. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio comunitario debba essere garantita la rappresentanza delle minoranza e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nellambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
7. Per le nomine in cui sia prevista lelezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
8. Nei casi durgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
9. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Art. 18
Strumenti di indirizzo e controllo
1. Il Consiglio può rivolgersi alla Giunta con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.
2. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui allart. 6, comma 3.
CAPO III
LA GIUNTA
Art. 19
Composizione ed elezione
1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente e da sette Assessori.
2. Il Consiglio elegge, con unica votazione, il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.
3. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.
4. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, che deve essere presentato al Segretario direttore almeno cinque giorni prima della seduta nella quale è iscritta allordine del giorno lelezione del Presidente della Comunità Montana, del Vicepresidente e della Giunta. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente della Comunità Montana, di Vicepresidente e di componente della Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente della Comunità Montana.
5. Lelezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
6. In caso di vacanza della carica di Presidente, si segue, in quanto compatibile, la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. Il termine di cui al comma 5 decorre dalla data delle dimissioni del Presidente o della maggioranza degli Assessori o dallinizio della vacanza della carica.
7. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni. Il Consiglio provvede allelezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi comunque nella stessa seduta. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.
8. La Giunta resta in carica nella pienezza dei suoi poteri sino allinsediamento di una nuova Giunta, salvo il caso di decadenza, nel qual caso essa resta in carica solo per ladempimento degli atti obbligatori previsti dalla legge e dallo Statuto. In caso di assoluta impossibilità della Giunta a provvedere alladempimento dei suddetti atti obbligatori e sino allinsediamento di una nuova Giunta, provvede il Presidente o chi legittimamente lo sostituisce in conformità alle norme dello Statuto.
9. Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le attribuzioni degli incarichi o delle deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva
Art. 20
Cessazione, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione
1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Presidente o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. La decadenza o le dimissioni volontarie del Presidente o della maggioranza degli Assessori, comportano la decadenza dellintera Giunta.
3. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dellintera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative del Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla Legge.
5. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Lapprovazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta, che entra immediatamente nella pienezza dei suoi poteri.
Art. 21
Competenza
1. La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge stessa o dallo Statuto al Presidente, al Segretario direttore ed ai Responsabili dei servizi;
b) ad adottare eventualmente, in via durgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra laltro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
f) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi;
g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per lattività di gestione di competenza dei funzionari;
h) ad assumere mutui ad eccezione di quelli non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.
j) alla nomina e designazione che non siano attribuite dalla legge alla competenza consigliare, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio.
Art. 22
Funzionamento della Giunta
1. Il Regolamento per il funzionamento degli Organi, di cui allart. 6, comma 3, provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la formulazione dellordine del giorno e di ogni altro aspetto dellattività della Giunta non disciplinato dalla legge o dallo Statuto.
2. Le adunanze non sono pubbliche. Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana o esperti.
3. La Giunta adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti espressi, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti. A parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dellart. 24.
CAPO IV
IL PRESIDENTE
Art. 23
Competenza
1. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana, ne assicura lunità dellattività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dellattività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì allespletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare:
a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;
b) firma tutti gli atti nellinteresse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario direttore o ai Dirigenti;
c) convoca e presiede il Consiglio, ne formula lordine del giorno con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;
d) convoca e presiede la Giunta, fissando lordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;
e) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative allindirizzo generale dellEnte ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché allattuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;
f) coordina e stimola lattività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico-amministrativo dellEnte; può in ogni momento sospendere lesecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli allesame della Giunta;
g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellEnte, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
h) può acquisire tutte le informazioni, anche riservate, necessarie allesercizio delle proprie funzioni presso tutti gli uffici e i servizi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti da un regolamento;
i) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
j) risponde direttamente o tramite lAssessore competente alle interrogazioni ed alle interpellanze dei Consiglieri;
k) indice i referendum;
l) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dallart. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento;
n) sulla base degli indirizzi stabiliti dallorgano rappresentativo provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dellEnte presso enti, aziende ed istituzioni, quando tale facoltà non sia riservata dalla legge al Consiglio.
3. La Comunità Montana sta in giudizio nella persona del Presidente.
Art. 24
Vice Presidente ed Assessore anziano
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può ricevere dal Presidente particolari deleghe a norma dellart. 25.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dallAssessore più anziano di età. Qualora anche questi sia assente o impedito, si procede con il medesimo criterio fino allindividuazione dellAssessore che possa svolgere la funzione suppletiva.
Art. 25
Deleghe del Presidente
1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta e del Consiglio a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.
CAPO V
ORGANI CONSULTIVI
Art. 26
La Conferenza dei Sindaci
1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni membri ed è presieduta dal Presidente della Comunità Montana. Essa ha funzioni consultive.
2. Alla Conferenza sono invitati, senza diritto di voto, i Capigruppo consigliari della Comunità Montana, nonché possono presenziare, senza diritto di voto, i Consiglieri della Comunità Montana.
3. La Conferenza esprime pareri obbligatori sulle seguenti funzioni:
a) esercizio di servizi a carattere sovracomunale;
b) piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
4. La Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.
5. La Conferenza può essere convocata anche su richiesta di un quarto dei Sindaci dei Comuni membri.
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE
Art. 27
Principi organizzativi
1. La Comunità Montana informa lorganizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
a) creazione, in collaborazione coi Comuni membri, di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso lutilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività; sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi, e dellapprovvigionamento delle risorse;
b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando lapplicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e lintroduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti allesterno mediante formule appropriate;
e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante lorganizzazione del lavoro per funzioni e programmi, con lintroduzione della massima flessibilità delle strutture e della mobilità orizzontale del personale.
Art. 28
Organizzazione degli uffici e del personale
1. La Giunta, con un regolamento adottato sulla base dei principi di cui allart. 27, disciplina:
a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la dotazione organica e la modalità di accesso allimpiego;
c) lo status giuridico e le attribuzioni del Segretario direttore e dei responsabili dei servizi;
d) le procedure per ladozione delle determinazioni;
e) i casi di incompatibilità personale per lassunzione o lesercizio di determinati incarichi e funzioni;
f) listituzione ed il funzionamento dellufficio di statistica, ai sensi dellart. 25 della LEGGER. 2 luglio 1999, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;
g) tutti gli ulteriori aspetti concernenti lorganizzazione e il funzionamento degli uffici.
Art. 29
Segretario direttore
1. Il Segretario direttore ha la direzione complessiva dellattività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige lattività di assistenza e verbalizzazione.
3. Se in possesso dei requisiti di cui allart. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse della stessa.
4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Coordina lattività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario direttore durante le sedute del Consiglio e della Giunta, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti alladunanza.
7. Nel caso di assenza del Segretario direttore, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate dal Presidente, ai sensi dellart. 23, comma 2, lett. m, ad un funzionario anche esterno che abbia i requisiti di legge a ricoprire la carica di Segretario direttore.
Art. 30
Responsabili dei servizi
1. Ciascun servizio, individuato dal Regolamento di cui allart. 28, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario direttore, ad un Responsabile del servizio, che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del servizio lincarico della sostituzione è attribuito con determinazione adottata dal Segretario direttore.
3. Qualora non sia individuato il Responsabile del Servizio, la qualifica è attribuita al Segretario direttore.
Art. 31
Rapporti tra organi politici e personale tecnico-amministrativo
1. Gli organi politici della Comunità Montana, nellambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Al Segretario direttore ed ai Responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa ladozione degli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra gli organi politici ed il personale tecnico-amministrativo sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.
Art. 32
Incarichi ad alto livello di professionalità
1. La Giunta può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, lassunzione a tempo determinato di personale con alto livello di professionalità o di alta specializzazione nei casi consentiti dalla vigente legislazione e per particolari esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti per legge o per delega.
TITOLO IV
LATTIVITA ISTITUZIONALE
CAPO I
ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 33
Forma degli atti amministrativi
1. Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono adottati, nellambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma di deliberazione.
2. Gli atti amministrativi del Presidente sono adottati nella forma di decreto.
3. Gli atti amministrativi del Segretario direttore e dei Responsabili dei servizi sono adottati nella forma di determinazione.
4. Tutti gli atti amministrativi sono, su base annua, numerati progressivamente secondo lordine cronologico.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 34
Obiettivi delle programmazione e della cooperazione
1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nellart. 3, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.
2. Tale modalità esplicativa dellazione della Comunità Montana è mirata a:
a) consentire ai Comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
e) armonizzare lazione della Comunità Montana con quella della Regione, della Provincia, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;.
g) rendere flessibile luso delle risorse e strutture organizzative.
3. La programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.
4. La cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo.
Art. 35
Documenti programmatici
1. Sono strumenti di programmazione:
a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
b) i programmi annuali operativi;
c) i progetti speciali integrati.
Art. 36
Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1. La Comunità Montana adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dellattività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il territorio e costituisce lunitario strumento di programmazione della Comunità Montana al quale gli altri strumenti sono sottordinati.
Art. 37
I Programmi annuali operativi
1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso i programmi annuali operativi. Il Programma annuale operativo integra la relazione revisionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione ed indica lutilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la loro attuazione.
2. Il Programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
3. Per lattuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza.
Art. 38
Progetti speciali integrati
1. La Comunità Montana può predisporre ed adottare Progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche dintesa con il concorso di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei Progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro funzionamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
CAPO III
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE
Art. 39
Forme di gestione
1. 1.La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
2. Le deliberazioni consiliari per lassunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
3. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini dutenza.
Art. 40
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici
1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, per lesercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli artt. 24, 27 e 28 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 41
Adesioni ad Enti ed Associazioni
1. La Comunità Montana aderisce allUnione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.
2. La Comunità Montana può deliberare ladesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 42
Entrate
1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri Enti e organismi pubblici e privati.
2. La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale per spese di gestione da parte dei Comuni membri commisurato al numero degli abitanti.
Art. 43
Regolamento di contabilità
1. Il Consiglio adotta il Regolamento di contabilità, informato ai principi di trasparenza e semplificazione delle procedure.
Art. 44
Tesoreria
1. Il Servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore a otto anni.
2. Il Regolamento di contabilità, di cui allart. 43, disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il Tesoriere.
Art. 45
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore.
2. Le proposte finalizzate alla scelta del Revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria della Comunità Montana almeno dieci giorni prima della data della seduta consiliare relativa alla sua elezione, secondo le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento di contabilità, di cui allart. 43.
Art. 46
Approvazione degli strumenti di bilancio
1. Il Bilancio è approvato dal Consiglio, sulla base dello schema predisposto ai sensi dellart. 16, comma 3, dalla Giunta, entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Qualora sia trascorso il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato senza che ne sia stato predisposto dalla Giunta lo schema, il Segretario Direttore assume le funzioni di Commissario ad acta, predispone dufficio lo schema di Bilancio e lo sottopone al Consiglio per lapprovazione.
3. Nel caso di cui al comma 2, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del Bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario Direttore, in funzione di Commissario ad acta, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
4. Qualora il Consiglio non approvi il Bilancio entro il termine assegnato a norma del comma 3, il Segretario Direttore, in funzione di Commissario ad acta, provvede direttamente, entro i successivi 3 giorni lavorativi, ad approvare il Bilancio medesimo, dandone contestuale notizia al Prefetto, per lavviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dellart. 141, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. La mancata adozione, entro il termine fissato dal Regolamento di contabilità, di cui allart. 43, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di Bilancio di cui allart. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come rilevata dalla relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari o del Revisore, determina lavvio, da parte del Segretario Direttore, in funzione di Commissario ad acta, del procedimento di cui ai commi 2, 3 e 4.
TITOLO V
DIRITTI DEL CITTADINO
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 46
Diritti del cittadino
1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino nei confronti dellAmministrazione, riconosce e garantisce i seguenti diritti:
a) diritto allinformazione;
b) diritto alluguaglianza e imparzialità;
c) diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo;
d) diritto di consultazione e di controllo sociale.
Art. 47
Pari opportunità
1. La Comunità Montana favorisce il raggiungimento di condizioni di pari opportunità, in particolare promuovendo lapplicazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125.
CAPO II
TUTELA DEL CITTADINO
Art. 48
Diritto allinformazione
1. A ciascun cittadino utente è garantita uninformazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sullindicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
2. La Comunità Montana istituisce, ai termini dellart. 24 della LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.
Art. 50
Diritto all uguaglianza e imparzialità
1. Laccesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.
Art. 51
Accesso e partecipazione al procedimento amministrativo
1. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con lAmministrazione e la trasparenza dellazione amministrativa, i cittadini singoli ed associati possono partecipare alla formazione del procedimento che incide sulle loro situazioni giuridiche soggettive, secondo le modalità e nei termini stabiliti da un regolamento.
2. Lamministrazione attiva su istanza dellinteressato od ufficio una preventiva e motivata informazione sul procedimento, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Il procedimento potrà concludersi con appositi accordi, in forma scritta a pena di nullità, tra lAmministrazione e gli interessati. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Art. 52
Difensore civico
1. La Comunità Montana promuove un accordo tra i Comuni membri per la costituzione di un ufficio di difensore civico a livello di Comunità Montana, al quale affidare la tutela dei cittadini nei confronti della propria attività.
2. I Comuni membri adottano i relativi atti di delega, definendo tempi e modalità per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di difensore civico.
CAPO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 53
Finalità e principi
1. La partecipazione dei cittadini allamministrazione esprime il concorso diretto allesercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione della rapporto fra gli organi della Comunità Montana ed i cittadini.
2. La Comunità Montana assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dal presente Capo e un regolamento attuativo, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che esse dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dellattività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.
Art. 54
Consultazione della popolazione
1. Nelle materie di sua competenza esclusiva, al fine di consentire la migliore realizzazione delle iniziative, la Comunità Montana può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le osservazioni e le proposte formulate dei cittadini devono formare oggetto di valutazione motivata.
Art. 55
Istanza, petizione e proposte
1. Chiunque può presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni ed ogni proposta intesa a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.
Art. 56
Libere forme associative
1. La Comunità Montana valorizza lattività delle Associazioni, dei Comitati e di libere forme associative senza fini di lucro operante sul proprio territorio, che perseguono finalità scientifiche, storico artistiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dellambiente naturale nonché sportive, del tempo libero in quanto strumenti di informazione dei cittadini.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dellEnte attraverso la presentazione di osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. È fatto obbligo alla Comunità Montana di comunicare un riscontro allosservazione.
3. È istituito lAlbo delle libere forme associative, del quale fanno parte di diritto le associazioni iscritte presso lAlbo tenuto dai Comuni membri.
4. La Comunità Montana interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a sostegno delliniziativa promossa da libere forme associative iscritte allAlbo di cui al comma 3 determinandone criteri, modi e forme in un apposito regolamento.
CAPO IV
PUBBLICITA DEGLI ATTI
Art. 57
Principio di pubblicità degli atti
1. Gli atti della Comunità Montana sono pubblici, salvo quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dellazione amministrativa.
2. La Comunità Montana, al fine di assicurare trasparenza e pubblicità dellattività amministrativa, può attivare altre forme di comunicazione onde assicurare la più ampia conoscenza degli atti nellambito del proprio territorio.
3. Presso gli uffici della Comunità Montana dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti da un apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino o avere copia degli atti con il solo onore del rimborso delle spese.
Art. 58
Albo Pretorio
1. Nella sede della Comunità Montana è riservato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Un Regolamento disciplina le modalità della pubblicazione allAlbo, sotto la responsabilità e con la certificazione del Segretario, degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 e ne garantisce laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura.
TITOLO II
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
Interpretazione dello Statuto
1. Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile lorganizzazione, la struttura e lattività dellEnte, nellambito dei principi fissati dalla legge.
2. Esso esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con lEnte.
3. Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nelle disposizioni di legge ed in conformità con gli artt. 5 e 128 della Costituzione
Art. 60
Revisione dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto, sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana con la stessa procedura prevista dalla legge per lapprovazione dello Statuto medesimo, purché sia trascorso un anno dallentrata in vigore dello Statuto o dallultima modifica o integrazione ad esso apportata sulla stessa materia, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.
2. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere riproposte nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, prima che siano trascorsi due anni.
3. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.
4. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.
Art. 61
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, adottato con le modalità stabilite dallart. 12 della LEGGER. 2 luglio 1999, n. 16, così come modificato dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allAlbo Pretorio dellEnte.
2. Le norme dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione, sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.
Art. 62
Regolamenti di attuazione
1. Sino allentrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.
2. Il Consiglio o la Giunta della Comunità Montana delibera i regolamenti di cui al comma 1, entro il termine di dodici mesi dallentrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.