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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Comune di Verbania

Statuto comunale (Approvato in terza votazione, definitiva, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21 febbraio 2001)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

Art. 2 Stemma e Gonfalone, Festa Patronale

Art. 3 Sede municipale ed altri uffici

Art. 4 Albo pretorio

Art. 5 Principi ispiratori

Art. 6 Funzioni e compiti del Comune

Art. 7 Rapporti con gli altri enti locali

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Organi istituzionali

Art. 8 Organi

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 9 Elezione, composizione, durata in carica

Art. 10 Consiglieri comunali

Art. 11 Consigliere comunale aggiunto

Art. 12 Prima seduta del Consiglio comunale e approvazione proposta sugli indirizzi generali di governo

Art. 13 Consiglio Comunale

Art. 14 Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 15 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Art. 16 Partecipazione degli Assessori e dei dirigenti comunali al Consiglio

Art. 17 Commissioni comunali di settore

Art. 18 Convocazione dei Consiglieri

Art. 19 Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 20 Pubblicità delle sedute

Art. 21 Votazioni del Consiglio

Art. 22 Pubblicizzazione delle spese elettorali e pubblicità del patrimonio

Capo III

Sindaco e Vicesindaco e Giunta Comunale

Sezione I

Elezione del Sindaco, nomina ed incompatibilità della Giunta e del Vicesindaco

Art. 23 Elezione del Sindaco, durata in carica, incompatibilità e dimissioni

Sezione II

Il Sindaco

Art. 24 Sindaco organo istituzionale

Art. 25 Competenze e poteri del Sindaco

Art. 26 Deleghe del Sindaco

Art. 27 Surrogazione del Consiglio per le nomine

Sezione III

Vicesindaco

Art. 28 Il Vicesindaco

Sezione IV

La Giunta Comunale

Art. 29 La Giunta comunale

Art. 30 Composizione e presidenza

Art. 31 Nomina e decadenza della Giunta

Art. 32 Mozione di sfiducia

Art. 33 Revoca dei singoli componenti della Giunta

Art. 34 Funzionamento della Giunta

Capo IV

Obblighi degli Amministratori

Art. 35 Obbligo di astensione degli Amministratori

TITOLO III

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Capo I

Circoscrizioni di decentramento comunale

Art. 36 Finalità e articolazioni del territorio

Art. 37 Elezioni e durata

Art. 38 Organi della circoscrizione

Art. 39 Attribuzioni e funzionamento dei Consigli di Circoscrizione

Art. 40 Competenze dei Consigli di Circoscrizione

Art. 41 Deleghe di funzioni deliberative e gestionali ai Consigli di Circoscrizione

Capo II

Partecipazione popolare e tutela dei diritti dei cittadini

Sezione I

Criteri ispiratori

Art. 42 Partecipazione dei cittadini

Sezione II

Il procedimento amministrativo

Art. 43 Avvio del procedimento amministrativo

Art. 44 Accordi con l’Amministrazione comunale

Sezione III

Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 45 Riunioni e assemblee

Art. 46 Consultazioni

Sezione IV

Associazioni

Art. 47 Albo delle associazioni

Art. 48 Attività delle associazioni

Art. 49 Consulte

Art. 50 Facoltà delle consulte

Sezione V

Iniziative popolari

Art. 51 Istanze, petizioni, proposte

Art. 52 Referendum

Art. 53 Domanda di referendum

Art. 54 Comitato dei garanti ed ammissibilità del referendum

Art. 55 Adempimenti necessari conseguenti all’ammissibilità del referendum

Art. 56 Disciplina del referendum

Art. 57 Effetti del referendum consultivo

Art. 58 Azione popolare

Art. 59 Pubblicità degli atti amministrativi

Art. 60 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 61 Ufficio del cittadino

Capo III

Difensore civico

Art. 62 Istituzione e funzioni

Art. 63 Requisiti ed incompatibilità

Art. 64 Elezione e durata

Art. 65 Revoca e decadenza

Art. 66 Attribuzioni e modalità di intervento

Art. 67 Diritto di accesso alle informazioni ed obbligo di risposta

Art. 68 Rapporti con il consiglio comunale

Art. 69 Mezzi e trattamento economico

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 70 Svolgimento dell’attività amministrativa

Capo I

Servizi

Art. 71 Servizi pubblici comunali

Art. 72 Gestione diretta dei servizi pubblici

Capo II

Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

Art. 73 Convenzioni

Art. 74 Consorzi

Art. 75 Accordi di programma

TITOLO V

UFFICI - SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTI - PERSONALE

Capo I

Principi

Art. 76 Principi strutturali e organizzativi

Capo II

Organizzazione

Art. 77 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 78 Regolamenti

Art. 79 Diritti e doveri dei dipendenti

Capo III

Dirigenza

Art. 80 Segretario Generale

Art. 81 Direttore Generale

Art. 82 Dirigenti

Art. 83 Sostituzione per l’adozione di atti di competenza dei Dirigenti

Art. 84 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 85 Collaborazioni esterne

Art. 86 Ufficio di indirizzo e di controllo

TITOLO VI

RESPONSABILITÀ

Art. 87 Responsabilità verso il Comune

Art. 88 Responsabilità verso terzi

Art. 89 Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

TITOLO VII

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Art. 90 Collegio dei revisori: elezione, durata in carica, funzioni, competenze e prerogative

Art. 91 Controllo economico della gestione

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92 Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

Art. 93 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Comune

1. Il Comune di Verbania, riconosciuto dall’ordinamento generale della Repubblica, è l’Ente autonomo che rappresenta la comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, riconosciuta con R.D. 4/4/1939 n. 702 che ha riunito in un unico Comune Intra e Pallanza.

3. Il Comune di Verbania comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all’art. 9 della L. 24/12/1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

4. Sono considerati Cittadini del Comune di Verbania tutte le persone iscritte nei registri dell’anagrafe comunale.

5. Il Comune di Verbania, in virtù dell’eterogeneità della propria comunità, promuove norme ed azioni volte a contemperare gli interessi dei Cittadini di Stati stranieri e, comunque, di tutti coloro ivi momentaneamente domiciliati, sia per motivi turistici che lavorativi.

Art. 2
Stemma e Gonfalone, Festa Patronale

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma già riconosciuto con provvedimento municipale n. 96 in data 8/4/1944 e così descritto: “Troncato: al 1° d’oro all’aquila reale di nero colorato dello stesso; al 2° d’argento all’albero di quercia al naturale poggiante su una campagna di verde. /.../ Corona comitale”.

2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3/6/1986.

3. Il gonfalone è così descritto nel documento di cui al comma 1: “Drappo quadrato gheronato di otto, di rosso, bianco, azzurro, giallo, rosso, bianco, azzurro e giallo, bordato su tre lati da una striscia composta di piccole fiamme triangolari alternate, dei colori del drappo. Il drappo sarà caricato, nel centro, dello stemma sopradescritto e sorretto dalla parte del drappo non bordata, gheronata di giallo e d’azzurro, da un’asta cimata da una freccia d’oro sulla quale sarà riprodotto lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.”

4. In conformità della legge 5/3/1977 n. 54 si riconosce come festività e solennità civile il giorno 8 maggio di ogni anno (in concomitanza con la festa patronale di San Vittore).

Art. 3
Sede municipale ed altri uffici

1. La sede municipale è ubicata presso l’omonimo edificio sito sul lungolago di Pallanza; la sala consiliare è ubicata presso il Palazzo Flaim.

Art. 4
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio, da destinarsi ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità a tutti, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Generale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Principi ispiratori

1. Lo Statuto, in applicazione e nell’ambito degli artt. 114 e segg. della Carta Costituzionale e dei principi generali che informano le leggi generali della Repubblica, ivi compreso il principio di sussidiarietà, è fonte normativa primaria, indica fini e modalità per la promozione della Comunità cittadina, stabilisce norme fondamentali per l’organizzazione del Comune, la partecipazione dei Cittadini e, in particolare, specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, fissa i generali indirizzi per l’esercizio delle funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

2. Il Comune esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

3. Il Comune partecipa alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione, proposte alla Provincia, mediante la partecipazione democratica dei Cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. Il Comune si adopera per la realizzazione dei diritti dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella società, rimuovendo ogni forma di emarginazione ed attuando azioni concrete per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione; a tal fine il Sindaco promuove forme e strumenti di coordinamento, anche in applicazione di quanto previsto dalla legge.

5. Il Comune riconosce le Circoscrizioni quali strumenti di partecipazione nell’ambito della vita amministrativa della città.

6. Il Comune riconosce il patrimonio storico, culturale e morale della Resistenza.

Art. 6
Funzioni e compiti del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Per la tutela dei loro diritti ed interessi, il Comune assicura l’assistenza legale in sede processuale in ogni stato e grado del giudizio ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco in conseguenza di fatti connessi all’espletamento delle loro funzioni, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente e, comunque, nell’osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 7
Rapporti con gli altri enti locali

1. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme sia di decentramento che di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione. A tal fine partecipa alla programmazione, alla pianificazione ed alla formazione degli altri provvedimenti della Regione e della Provincia secondo le forme ed i modi stabiliti dalle leggi regionali.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Elezione, composizione, durata in carica

1. Le norme relative alla composizione del Consiglio Comunale, all’elezione, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge, oltre che dall’art. 10, comma 5, del presente Statuto.

2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

Art. 10
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato ed entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali sono titolari del diritto di iniziativa nell’esercizio delle funzioni riconosciute al Consiglio Comunale e, pertanto, possono presentare proposte di deliberazione in tutte le materie che rientrano nella competenza del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali (nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti) tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il Comune deve garantire la possibilità di accesso alle informazioni.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e di chiedere la convocazione del Consiglio stesso secondo le modalità dettate dall’art. 15, comma 3, del presente Statuto.

5. I Consiglieri comunali hanno l’obbligo di eleggere il proprio domicilio nel territorio del Comune e di presenziare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni di cui sono membri.

6. I Consiglieri comunali che, a prescindere dalle giustificazioni, non intervengono ad almeno il 60% delle sedute del Consiglio Comunale di ciascun anno, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7.8.1990, n. 241, a notificargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 11
Consigliere comunale aggiunto

1. Al Consiglio Comunale partecipa anche un Consigliere Straniero Aggiunto, residente a Verbania ed eletto dalla Consulta della Comunità Straniera, secondo le modalità previste dalla delibera di Consiglio Comunale che l’ha istituita.

2. Il Consigliere Aggiunto ha diritto di essere convocato alle riunioni del Consiglio Comunale, di essere informato sugli ordini del giorno, di prendere parola e di esporre i punti di vista della Comunità di cui è espressione.

3. Il Consigliere Aggiunto ha il dovere di giurare fedeltà alle leggi ed alla Costituzione della Repubblica Italiana e, più in generale, ha gli stessi doveri ed oneri dei Consiglieri Italiani.

Art. 12
Prima seduta del Consiglio Comunale e

approvazione proposta sugli indirizzi generali di governo

1. La prima seduta è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione. Nei casi di inadempienza provvede in sostituzione il Prefetto.

2. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano - definito dall’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 - fino alla elezione del Presidente del Consiglio, dopodiché prosegue con la comunicazione dei componenti della Giunta e gli ulteriori adempimenti.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche politico-amministrative relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, previo deposito in Segreteria di tale documento almeno 10 giorni prima della data di convocazione della seduta. Nel termine di tre giorni anteriori la seduta è data facoltà ai Consiglieri di presentare ordini del giorno volti a integrare o modificare tale documento programmatico.

Art. 13
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Dirigente o responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

5. E’ di competenza del Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune da parte del Sindaco.

I provvedimenti di nomina di competenza del Consiglio Comunale, ad esso espressamente riservati dalla Legge o dai singoli Statuti, devono essere iscritti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale nel termine di almeno 60 giorni precedenti la scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Per la nomina dei rappresentanti di competenza del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera ad ogni rinnovo, entro trenta giorni dall’insediamento, gli indirizzi generali che dovranno essere seguiti dal Sindaco.

6. I rappresentanti del Comune sono tenuti annualmente a presentare al Consiglio Comunale relazione scritta sull’attività svolta. Il Consiglio ha facoltà di chiederne l’audizione nelle forme e modalità previste dal Regolamento.

7. Il Consiglio Comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l’elezione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, già istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 100 in data 10.6.1997. Le modalità di elezione, il funzionamento, ed i rapporti con il Consiglio Comunale, sono stabiliti con apposito Regolamento.

Art. 14
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta riservata alla convalida degli eletti procede all’elezione nel proprio seno del Presidente e di due Vice Presidenti di cui almeno uno indicato dalle minoranze.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano di età ed in caso di impossibilità di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente.

3. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare nonché con ogni altra carica elettiva regionale e provinciale. Il Presidente o il Vice Presidente in carica del Consiglio Comunale, se candidato ad elezioni politiche, regionali o europee, è tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni per tutta la durata della campagna elettorale.

Art. 15
Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, come prescritto dall’art. 39, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri comunali o il Sindaco, ed entro 30 giorni se a richiederlo sono almeno 3 Consigli di Circoscrizione o, come previsto dall’art. 66, comma 2, del presente Statuto, il Difensore Civico, inserendo all’ordine del giorno le mozioni richieste.

4. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti, egli è tenuto ad iscriverle all’ordine del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi, qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri, entro trenta giorni successivi qualora siano presentate da un numero inferiore di Consiglieri.

Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco, disponendo per l’iscrizione all’ordine del giorno.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 16
Partecipazione degli Assessori e dei Dirigenti Comunali
al Consiglio

1. Gli Assessori comunali partecipano ad ogni seduta del Consiglio Comunale e sono chiamati dal Consiglio medesimo a rispondere alle interrogazioni o interpellanze.

2. Gli Assessori comunali intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per presentare i programmi di loro competenza. Hanno, altresì, diritto di parola su questioni relative alle materie oggetto di delega, nonché per fatto personale.

3. I Dirigenti possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale come disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

Art. 17
Commissioni comunali e di settore

1. Il Consiglio, durante il mandato amministrativo e nel rispetto dell’art. 38, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, può istituire o rinnovare nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni comunali di settore, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabiliti dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni”.

3. Il Consiglio, oltre alle Commissioni di settore, può istituire con le modalità di cui al precedente comma 1:

a) Commissioni Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune. A tal fine dette Commissioni possono procedere all’audizione di soggetti o di Enti interessati;

b) Commissioni di inchiesta e di controllo per l’espletamento di attività di ricerca e di indagine finalizzata all’accertamento di responsabilità, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti, hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie. Di dette Commissioni non possono far parte soggetti estranei al Consiglio Comunale.

4. La richiesta di istituzione delle commissioni di cui al comma 3 deve essere avanzata da 1/5 dei Consiglieri o da almeno due gruppi consiliari, che ne indicano i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 18
Convocazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio convoca i Consiglieri con avviso scritto, da consegnare a domicilio, contenente le date di prima e/o seconda convocazione, che devono avvenire in giorni diversi.

Art. 19
Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni” prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 20
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento. A tal fine i contenuti principali delle deliberazioni possono essere resi pubblici tramite i più idonei mezzi di informazione.

Art. 21
Votazioni del Consiglio

1. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti la nomina di persone si adottano a scrutinio segreto.

2. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale e le designazioni di cui all’art. 42 lett. m) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, si applica il principio del maggior numero dei voti qualora si proceda con il sistema limitato delle preferenze.

4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i soggetti indicati dai gruppi della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato i maggiori voti (in caso di parità il più anziano di età). A tal fine, prima della votazione, i capigruppo indicano i rappresentanti dei gruppi di minoranza qualora la nomina avvenga al di fuori dell’ambito consiliare.

Art. 22
Pubblicizzazione delle spese elettorali
e pubblicità del patrimonio

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza, il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti, i Vice Presidenti, gli Amministratori delegati ed i Direttori generali delle Società o Consorzi al cui capitale concorre il Comune di Verbania, sono tenuti, entro un anno dall’elezione o dalla nomina, a presentare la propria situazione patrimoniale, così come previsto dalla L. 441/82.

2. La pubblicizzazione della situazione patrimoniale e delle spese elettorali sostenute dagli eletti Consiglieri comunali, dal Sindaco e dagli Assessori, ha corso secondo le modalità previste dalla L. 441/82.

CAPO III
SINDACO, VICESINDACO E GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
ELEZIONE DEL SINDACO, NOMINA
ED INCOMPATIBILITA’ DELLA GIUNTA
E DEL VICESINDACO

Art. 23
Elezione del sindaco, durata in carica, incompatibilità e dimissioni

1. Le norme relative all’elezione, alla durata in carica, alla incompatibilità e alle dimissioni del Sindaco sono stabilite dalla legge.

SEZIONE II
IL SINDACO

Art. 24
Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Rappresenta il Comune di Verbania ed ha la responsabilità dell’amministrazione del Comune; è Ufficiale di governo.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma della città, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed alla Carta Costituzionale. Mi impegno a rispettare il Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e di controllo della vita amministrativa della città. Mi impegno, altresì, a contribuire affinché i valori di solidarietà, accoglienza, confronto fra culture diverse siano patrimonio morale ed ideale della città. Mi impegno, infine, ad operare con onestà nell’interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini ”.

Art. 25
Competenze e poteri del Sindaco

1. Il Sindaco, quale responsabile dell’Amministrazione comunale:

a) rappresenta il Comune;

b) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;

c) nomina il Segretario Generale del Comune;

d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni, eccetto quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, sulla base e con le modalità prescritte dagli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

e) è responsabile dell’attuazione del programma dell’Amministrazione presentato al Consiglio Comunale: a tal fine sottopone al Consiglio Comunale una relazione annuale attestante lo stato di attuazione dello stesso;

f) conferisce incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi, definendo annualmente gli obiettivi da affidare ai dirigenti e procedendo ad una verifica del raggiungimento degli stessi;

g) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

h) sovrintende alla realizzazione ed all’attuazione di provvedimenti ed azioni volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità o la sicurezza dei cittadini;

i) rappresenta il Comune in giudizio con facoltà di delega ad Assessori o Dirigenti, sia attore che convenuto, promuove davanti all’Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie.

2. Al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sono attribuite le funzioni previste dall’art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 26
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare le proprie funzioni nei termini e modalità previste dalla legge.

Art. 27
Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine, con suo atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

SEZIONE III
VICESINDACO

Art. 28
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco esercita la supplenza del Sindaco per sopperire ai casi di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall’esercizio delle funzioni di Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, le competenze sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

SEZIONE IV
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco per l’attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale ed esercita attività di impulso e di proposta per l’attività amministrativa del Comune, improntando la propria attività ai principi dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della trasparenza.

2. La Giunta, nell’ambito della attività amministrativa del Comune, esercita le competenze che le leggi, lo Statuto e le norme regolamentari non attribuiscono ad altri organi.

3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 30
Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e, a sua scelta, fino al numero massimo di assessori previsto dalla legge.

2. In mancanza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco e, in mancanza di questo, da un Assessore, secondo l’ordine di anzianità determinata dall’età.

Art. 31
Nomina e decadenza della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Nel documento di nomina il Sindaco dà atto della insussistenza di cause di incompatibilità.

3. I casi di decadenza della Giunta sono regolati dalla legge.

Art. 32
Mozione di sfiducia

1. Non meno di 2/5 dei Consiglieri assegnati possono sottoscrivere e presentare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Sindaco. Non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal deposito della mozione presso la Segreteria comunale, essa viene messa in discussione; in caso di sua approvazione, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, procedendosi da parte dell’autorità competente allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33
Revoca dei singoli componenti della Giunta

1. Il Sindaco può procedere alla revoca dei singoli Assessori, informando delle motivazioni il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, anche tenendo conto di quelli proposti dai singoli Assessori.

2. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche

4. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi in sua assenza presiede la seduta.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché, se disposto dal Sindaco, del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità.

I pareri sono inseriti nell’originale del testo del verbale della deliberazione.

6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta e redige i verbali delle decisioni che devono essere sottoscritti da lui stesso, dal Sindaco e dall’Assessore anziano.

CAPO IV
OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 35
Obbligo di astensione degli Amministratori

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali, i componenti la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale del Comune, nonché i componenti degli organi delle unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali ed i componenti degli organi di decentramento, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti, di affini fino al quarto grado, del coniuge ovvero quando si tratta di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui sopra comporta l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. I componenti la Giunta Comunale, con delega in materia urbanistica, edilizia o di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. In ogni caso il comportamento degli amministratori di cui sopra, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto delle distinzioni tra le reciproche funzioni, competenze e responsabilità.

TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Art. 36
Finalità ed articolazioni del territorio

1. Considerata la conformazione del territorio con la presenza di numerose frazioni o nuclei abitati ed allo scopo di favorire, in modo organico e continuativo, la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i Cittadini alla vita pubblica, all’attività sociale ed all’amministrazione della città, il Comune suddivide il suo territorio in Circoscrizioni.

2. La suddivisione del territorio in Circoscrizioni ed il loro numero sono stabiliti con delibera del Consiglio Comunale. Per eventuali variazioni è competente il Consiglio Comunale, sentiti i Consigli di Circoscrizione interessati. Alla data dell’adozione del presente Statuto, le Circoscrizioni, istituite con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25.1.1988, sono cinque e specificamente: Verbania Intra, Verbania Pallanza, Verbania Est, Verbania Nord e Verbania Ovest.

Art. 37
Elezioni e durata

1. Ogni Consiglio di Circoscrizione è eletto a suffragio diretto a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale e sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

2. Considerato quanto contenuto nell’art. 36, comma 1, si auspica che le Forze Politiche o le coalizioni elettorali vogliano astenersi dal presentare liste di candidati alle elezioni dei Consigli di Circoscrizione, per favorire la presentazione di liste unitarie di frazione o di quartiere;

3. Sono eleggibili a Consigliere di Circoscrizione gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, nel rispetto dell’art. 60 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e con l’impossibilità di candidarsi in più di una Circoscrizione del Comune.

4. Il Consiglio di Circoscrizione verifica nella sua prima riunione le condizioni per la validità della nomina dei propri membri.

5. Le elezioni per i Consigli di Circoscrizione si tengono sempre in coincidenza con le elezioni del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione non oltre il 42° mese dalla proclamazione degli eletti, il nuovo Consiglio di Circoscrizione dura in carica non oltre la scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 38
Organi della Circoscrizione

1. Sono organi della Circoscrizione: il Consiglio di Circoscrizione ed il suo Presidente, al quale possono essere delegate dal Sindaco funzioni di Ufficiale di Governo.

2. Il numero dei componenti dei Consigli di Circoscrizione è pari a 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. I rappresentanti delle Circoscrizioni si riuniscono nella “Commissione Decentramento e Partecipazione” per la discussione di problemi di comune interesse. La composizione ed il funzionamento di tale Commissione è disciplinata dal “Regolamento dei Consigli di Circoscrizione”.

Art. 39
Attribuzioni e funzionamento dei Consigli di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione rappresenta le esigenze dei Cittadini della Circoscrizione nell’ambito dell’unità del Comune attraverso l’esercizio dei seguenti poteri: consultivi, di iniziativa, deliberativi, di gestione e di informazione e controllo. L’esercizio di tali poteri è disciplinato dal “Regolamento dei Consigli di Circoscrizione”.

2. Il Consiglio di Circoscrizione, ai sensi dell’art. 64 del presente Statuto, partecipa all’elezione del Difensore Civico.

3. I Consigli Circoscrizionali, entro il mese di febbraio di ogni anno, presentano al Consiglio Comunale una relazione annuale riepilogativa delle attività svolte.

La relazione può eventualmente contenere proposte per il miglioramento dei rapporti tra gli organi del Comune ed i Consigli Circoscrizionali, ovvero dell’attività delle stesse Circoscrizioni.

4. Il Comune fornisce ai Consigli di Circoscrizione una sede idonea, dotata degli strumenti operativi indispensabili. Per l’espletamento delle loro funzioni i Consigli di Circoscrizione si avvalgono della collaborazione di un apposito ufficio comunale.

Art. 40
Competenze dei Consigli di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione, nell’ambito del territorio di sua competenza:

a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni e dei servizi;

b) può convocare, secondo le norme del relativo Regolamento, assemblee pubbliche;

c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi;

d) esprime pareri, di propria iniziativa o su richiesta dell’Amministrazione Comunale, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale;

e) può organizzare attività culturali, sportive e ricreative allo scopo di favorire la partecipazione e la socializzazione dei Cittadini;

2. Il “Regolamento dei Consigli di Circoscrizione” stabilisce le materie sulle quali la Giunta Comunale deve obbligatoriamente richiedere il parere preventivo alla Circoscrizione, oltre ai seguenti casi:

a) schema di bilancio preventivo e suoi allegati;

b) proposte di deliberazioni riguardanti le modalità di gestione di pubblici servizi;

c) gli strumenti urbanistici e la localizzazione di edifici destinati a servizi sociali sanitari e scolastici, riguardanti la Circoscrizione;

d) il piano commerciale;

e) il piano del traffico;

f) i Regolamenti comunali con rilevanza esterna;

g) i progetti di opere pubbliche e di arredo urbano.

3. Il Consiglio Comunale prescinde dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio di Circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato dal “Regolamento dei Consigli di Circoscrizione”.

4. Al Consiglio di Circoscrizione è inoltre affidata la gestione contabile di fondi economali per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal “Regolamento di Economato”.

Art. 41
Deleghe di funzioni deliberative e gestionali ai Consigli di Circoscrizione

1. Il Regolamento prevede la normativa per la delega di funzioni deliberative ai Consigli di Circoscrizione nelle materie attinenti:

a) l’uso di istituto e la gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sociali, in particolare culturali, sportive e ricreative;

b) alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche nei termini previsti dal relativo Regolamento.

2. La delega di cui al comma precedente è conferita con deliberazione del Consiglio Comunale, in base ai programmi nei quali sono fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati nel bilancio.

CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

SEZIONE I
CRITERI ISPIRATORI

Art. 42
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i Cittadini domiciliati o residenti nella città all’attività politico-amministrativa, economica, sociale e culturale della comunità. A tal fine favorisce il costituirsi di ogni associazione finalizzata a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei Cittadini, dei sindacati e delle altre libere forme associative. Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione Comunale favorisce:

a) il collegamento dei propri organi con i Consigli circoscrizionali, tramite loro assemblee e consultazioni di quartiere, sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

3. L’Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

4. La partecipazione dei Cittadini viene favorita da una corretta informazione attivata attraverso gli strumenti di comunicazione, nonché con pubblicazioni, informazioni e comunicati stampa da parte dell’Amministrazione e dei Consigli circoscrizionali e con un ufficio competente.

5. Può essere costituito un “Comitato di Garanti” sull’argomento delle pubblicazioni in genere, comprensivo delle rappresentanze dei gruppi consiliari e dei Consigli di Circoscrizione ed aperto ad eventuali apporti esterni.

SEZIONE II
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 43
Avvio del procedimento amministrativo

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento è comunicato con le modalità previste dalla legge ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenirvi.

2. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’Amministrazione Comunale è tenuta a fornire loro notizia dell’inizio del procedimento, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di adottare provvedimenti a carattere cautelativo.

3. L’Amministrazione Comunale provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale recante le indicazioni dell’ufficio competente, dell’oggetto del procedimento, dell’ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti e il nominativo del responsabile del procedimento.

4. Qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale non fosse possibile, ovvero risultasse particolarmente gravosa, l’Amministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 3, mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite.

5. I soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento prendendo visione dei relativi atti, presentando memorie scritte o documenti che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di valutare ove pertinenti con l’oggetto del procedimento.

Art. 44
Accordi con l’Amministrazione comunale

1. In accoglimento di proposte presentate a norma dell’articolo precedente, l’Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Per favorire la conclusione degli accordi, il responsabile del procedimento può predisporre l’audizione dei destinatari del provvedimento, od eventuali controinteressati.

3. Gli accordi devono essere stipulati a pena di nullità per atto scritto. Ad essi si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione Comunale recede dagli accordi, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. La legge individua la giurisdizione competente a dirimere le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione dei predetti accordi.

SEZIONE III
RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 45
Riunioni e assemblee

1. L’Amministrazione Comunale e i Consigli circoscrizionali, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei Cittadini all’attività dell’amministrazione, mettono a disposizione degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, che ne fanno richiesta, strutture, servizi ed ogni altro spazio idoneo. Le condizioni e le modalità di utilizzo sono stabilite dal Consiglio Comunale e, per le Circoscrizioni, dai relativi Consigli circoscrizionali.

Art. 46
Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, i Consigli circoscrizionali, il Sindaco e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano le consultazioni dei Cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, con provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nelle delibere ad essi inerenti del Consiglio Comunale, dei Consigli circoscrizionali e della Giunta.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune e del fondo economale della Circoscrizione, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

SEZIONE IV
ASSOCIAZIONI

Art. 47
Albo delle associazioni

1. Allo scopo di favorire l’organico raccordo tra l’Amministrazione Comunale e le libere aggregazioni di Cittadini che, senza fine di lucro, operano nei settori culturali, turistici, educativo-formativi, ambientali e sportivi, il Comune istituisce un “Albo delle Associazioni” cui, fatto salvo il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione istitutiva, possono richiedere l’iscrizione Enti ed Associazioni che abbiano sede nel territorio comunale.

2. Parimenti il Comune istituisce un “Albo delle Associazioni di Volontariato”, cui possono richiedere l’iscrizione le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato che operano nei settori della solidarietà sociale e altre realtà aggregative.

3. Le Organizzazioni di volontariato già iscritte nel Registro Regionale di cui alla Legge 266/91 sono automaticamente iscritte all’Albo comunale.

Art. 48
Attività delle associazioni

1. Il Comune sostiene le attività delle Associazioni anche mediante erogazione di contributi, secondo le modalità stabilite dal “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati”.

2. Il suddetto Regolamento fissa inoltre le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi e strutture del Comune da parte delle Associazioni.

3. Le iniziative delle Associazioni di cui il Comune riconosce l’utilità generale e che si riferiscono ad ambiti di competenza dell’Amministrazione Comunale sono realizzate anche mediante convenzione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

4. Relativamente alle iniziative concernenti l’attività di volontariato a fine solidaristico, tale convenzione può essere realizzata con le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla Legge n. 266/91.

Art. 49
Consulte

1. Il Consiglio Comunale istituisce le consulte fra le associazioni con tematiche culturali, turistiche, educativo-formative, ambientali, sportive, e di volontariato sociale e tra quelle associazioni e organizzazioni operanti sul territorio comunale.

2. Le consulte esprimono, di loro iniziativa o su richiesta dell’Amministrazione Comunale, pareri su materie attinenti alla loro attività. Hanno inoltre facoltà di presentare proposte di deliberazioni o programmi di intervento al Consiglio Comunale, alla Giunta e alle Circoscrizioni sulle medesime materie.

3. Il funzionamento è stabilito da apposito Regolamento nella delibera istitutiva approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 50
Facoltà delle consulte

1. Le consulte di cui all’art. 49 hanno facoltà, nel termine previsto dalla normativa vigente, di avanzare al Consiglio Comunale, candidature, accompagnate da circostanziato curriculum, per le nomine del Difensore Civico e dei rappresentanti del Comune presso Enti e organismi che esercitano attività negli ambiti di competenza delle stesse.

SEZIONE V
INIZIATIVE POPOLARI

Art. 51
Istanze, petizioni, proposte

1. Gli elettori del Comune, nonché i domiciliati e i residenti, purché in possesso della maggiore età, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco ed inoltre ai Consigli circoscrizionali se iscritti nelle relative liste sezionali elettorali, per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o circoscrizionale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono esaminate dagli organi di cui sopra che provvedono nel merito entro sessanta giorni.

3. Qualora la materia dell’istanza, della petizione e della proposta non sia di competenza del Consiglio circoscrizionale, questo provvede ad inoltrarla, entro trenta giorni e con motivato parere, al Consiglio Comunale o alla Giunta secondo la rispettiva competenza. Il Consiglio e la Giunta deliberano entro i susseguenti sessanta giorni.

4. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte di deliberazioni da non meno di trecento elettori.

Art. 52
Referendum

1. Il referendum su materia di esclusiva competenza comunale può essere:

a) consultivo o propositivo, cioè volto a rilevare l’orientamento della comunità su atti che il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale non hanno ancora assunto;

b) abrogativo di atti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale già assunti con delibera esecutiva.

2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo:

a) lo Statuto;

b) gli atti normativi concernenti tributi, tariffe e canoni, nonché l’assunzione di mutui e prestiti;

c) il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo;

d) il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi;

e) i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;

f) gli atti relativi alla tutela dei diritti dei cittadini e dei residenti per l’accesso ai servizi;

g) gli atti complessi al di fuori della fase di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 53
Domanda di referendum

1. Ai sensi dell’articolo precedente e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento per la disciplina del referendum “consultivo”, possono domandare che si proceda a consultazione referendaria:

a) per il referendum consultivo o propositivo:

- il Consiglio Comunale;

- un comitato promotore composto da almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Verbania;

b) per il referendum abrogativo:

- un comitato promotore composto da almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Verbania;

- un Consiglio Circoscrizionale.

2. Il referendum consultivo o propositivo non necessita di ulteriori procedure; il Consiglio Comunale nella delibera di indizione del referendum fissa i tempi e le modalità, secondo quanto previsto nel suddetto Regolamento.

Art. 54
Comitato dei Garanti ed ammissibilità del referendum

1. Il “Comitato dei Garanti” è composto dal Difensore Civico comunale, che lo presiede, e da due esperti in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. Si costituisce entro tre mesi dall’inizio del mandato del Consiglio Comunale e rimane in carica sino alla scadenza della tornata amministrativa, esercitando le proprie funzioni sino all’insediamento del successivo Comitato. Decide entro trenta giorni sulle richieste referendarie presentate.

2. Prima della raccolta delle firme necessarie per la promozione della consultazione referendaria, il Comitato dei Garanti delibera sull’ammissibilità del referendum, verificando la regolarità delle proposte, dopo aver sentito i rappresentanti dei soggetti che ne hanno fatto richiesta ed il Sindaco.

3. L’ammissione della proposta referendaria impedisce al Consiglio Comunale di assumere ulteriori atti sull’oggetto del referendum fino al termine della procedura.

Art. 55
Adempimenti necessari conseguenti all’ammissibilità del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla notifica della delibera del “Comitato dei Garanti”, i soggetti interessati devono presentare - per ogni quesito - la richiesta corredata della firma autenticata ai sensi della legge, di mille residenti che abbiano compiuto i diciotto anni al momento della sottoscrizione.

2. Sulla regolarità della documentazione prodotta decide, entro trenta giorni dalla presentazione, il “Comitato dei Garanti”.

3. Entro novanta giorni dalla decisione del “Comitato dei Garanti” sull’ammissibilità, il Consiglio Comunale può recepire in atto formale la proposta dei promotori, facendo decadere la proposta referendaria.

4. Il referendum ha luogo nei tempi e nei modi previsti dall’apposito Regolamento, comunque non oltre novanta giorni dalla pronuncia dei Garanti di cui al precedente comma 2 e non può aver luogo in concomitanza con altre operazioni di voto, a meno che non riguardino un referendum nazionale.

Art. 56
Disciplina del referendum

1. Le norme per l’attuazione del referendum sono stabilite dall’apposito “Regolamento” con modalità tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.

2. Hanno diritto di partecipare ai referendum i residenti nel Comune di Verbania che hanno compiuto i 18 anni d’età alla data del giorno del voto referendario.

Art. 57
Effetti del referendum

1. Il referendum abrogativo è dichiarato valido se si presenta al voto il 50% degli elettori; ha esito favorevole se ottiene la maggioranza dei voti validi.

2. In caso di esito favorevole del referendum, il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, tramite il Presidente del Consiglio, gli atti conseguenti all’esito della consultazione referendaria.

3. Se il referendum è abrogativo, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto ad assumere atti coerenti con l’esito del referendum.

4. Qualora il referendum abrogativo non raggiunga il quorum di cui al comma 1, lo stesso quesito non può essere oggetto di proposta referendaria nei cinque anni successivi.

Art. 58
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all’ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal Giudice, delibera la costituzione del Comune in giudizio; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall’Elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8/7/1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.

Art. 59
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti amministrativi e la relativa documentazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di cui all’art. 60 del presente Statuto, se la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 60
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito “Regolamento” approvato con le modalità previste per l’approvazione dello Statuto, è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, nonché stranieri ed apolidi, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Tale Regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;

d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione;

e) indica le categorie di atti dei quali può essere temporaneamente vietata l’esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 61
Ufficio del cittadino

1. L’Ufficio del Cittadino ha sede nel Palazzo comunale e ha il compito di:

a) essere tramite tra i cittadini, gli Enti, le associazioni, le organizzazioni, gli stranieri che intendono esercitare i propri diritti di accesso e di partecipazione e dell’organo politico o burocratico responsabile dell’attività e/o procedimento amministrativo;

b) fornire all’utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;

c) recepire e dar seguito alle istanze, petizioni e proposte di deliberazioni;

d) formulare all’amministrazione proposte sugli aspetti organizzativi e logistici inerenti al rapporto con l’utenza;

e) informare la cittadinanza tramite pubblicazioni;

f) curare la segnaletica degli uffici e degli sportelli;

g) ogni altra attività è stabilita dalle leggi, dallo Statuto e dagli appositi Regolamenti;

h) tenere a disposizione dell’Utenza il presente Statuto nonché tutti i Regolamenti comunali vigenti.

2. L’Ufficio del Cittadino è dotato di adeguati strumenti informatici.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 62
Istituzione e funzione

1. E’ istituito il Difensore Civico del Comune di Verbania.

Il Difensore Civico svolge la propria attività al servizio dei Cittadini, in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Il Difensore Civico è garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione anche in riferimento ai parametri di efficacia efficienza ed economicità; egli si attiva, sia di propria iniziativa che a domanda di singoli cittadini o associazioni, per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e/o ritardi dell’amministrazione.

Art. 63
Requisiti ed incompatibilità

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire fra persone con adeguata competenza giuridico-amministrativa e che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza e probità.

2. Il Difensore Civico del Comune di Verbania non può svolgere lo stesso ufficio in alcun altro Ente, né ricoprire altre cariche elettive pubbliche, nonché svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato o attività commerciali o professionali che siano in qualche modo collegate all’attività del Comune.

3. E’ incompatibile con la carica di Difensore Civico chi ricopre ruoli dirigenziali nei partiti politici o in organizzazioni sindacali.

Art. 64
Elezione e durata

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale e dai Consigli Circoscrizionali in seduta comune dei loro membri.

2. La seduta elettiva è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio o dal giorno in cui si è verificata la vacanza dell’ufficio. Dell’elezione deve essere dato avviso, oltre che con affissione all’albo, con appositi manifesti da esporre nella città almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

3. Sono candidati tutti i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti, abbiano presentato domanda al Presidente del Consiglio Comunale almeno cinque giorni prima della data fissata per l’elezione, allegando dettagliato curriculum attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente articolo.

4. L’elezione avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, previa sospensione della seduta per 15 minuti, si procede ad una seconda votazione. Ove, anche in tal caso, nessun candidato ottenga la maggioranza suddetta, il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta aggiornandola, per la terza votazione, a data successiva con un intervallo non inferiore a tre giorni. Qualora, anche in tale occasione, nessun candidato ottenga la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, previa sospensione di 15 minuti, si procede ad ulteriore votazione, all’esito della quale viene proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano per età.

5 Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere rieletto nel mandato consecutivo una sola volta.

6. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni fino all’entrata in carica del successore, salvo i casi di revoca o decadenza.

Art. 65
Revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni.

La richiesta di revoca, debitamente motivata, deve essere sottoscritta da almeno 1/4 degli aventi diritto al voto e presentata al Presidente del Consiglio Comunale il quale ne dà immediata comunicazione al Difensore Civico.

Il Presidente del Consiglio Comunale, entro 15 giorni dalla richiesta di revoca, convoca in seduta congiunta il Consiglio Comunale e i Consigli Circoscrizionali.

La revoca deve essere votata a scrutinio segreto ed approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nei casi di incompatibilità o decadenza previsti per i Consiglieri comunali dalla legge e dal presente Statuto.

3. In caso di revoca o decadenza il Difensore Civico è sospeso con effetto immediato da ogni funzione e prerogativa inerente all’ufficio.

Art. 66
Attribuzioni e modalità di intervento

1. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o su segnalazione scritta di cittadini, singoli o associati, che denunciano possibili reati della pubblica amministrazione, investe della questione l’autorità giudiziaria, astenendosi da ogni ulteriore intervento sui fatti a lui segnalati.

2. Qualora i fatti segnalati al Difensore Civico, nella denuncia di cittadini, singoli o associati, rivelino disfunzioni, carenze o ritardi riconducibili alla cattiva o inadeguata modalità di funzionamento dell’amministrazione comunale, egli, accertata la fondatezza della denuncia, presenta al Sindaco una relazione dettagliata sulle disfunzioni, carenze o ritardi individuati, sulle cause che li hanno determinati e/o sui funzionari ai quali è attribuibile la responsabilità.

Nella sua relazione il Difensore Civico può suggerire eventuali interventi organizzativi o disciplinari idonei a rimuovere le cause delle disfunzioni verificate.

Il Sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento, è obbligato a rispondere indicando le misure concretamente adottate per rimuovere le disfunzioni segnalate dal Difensore Civico.

Qualora la risposta del Sindaco fosse ritenuta non soddisfacente ovvero le misure adottate fossero giudicate inidonee o inadeguate a rimuovere le disfunzioni segnalate, il Difensore Civico può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale che della questione sia investito il Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Comunale, nei trenta giorni successivi alla richiesta, inserisce all’O.d.G. del primo Consiglio Comunale la discussione sull’argomento.

La discussione in Consiglio può concludersi con la votazione di una mozione o con la istituzione di una Commissione di inchiesta, la quale nei trenta giorni successivi riferisce al Consiglio le proprie conclusioni sulla questione proposta.

3. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta scritta dei cittadini che hanno in corso una pratica presso l’Amministrazione Comunale o Enti ed Aziende da essa dipendenti.

Trascorsi trenta giorni dalla richiesta di notizie sullo stato della pratica, senza aver ricevuto risposta ovvero in caso di risposta ritenuta non soddisfacente, Il Difensore Civico convoca, per tramite dei rispettivi dirigenti, i funzionari responsabili e con essi procede all’esame della pratica.

In mancanza di Leggi o Regolamenti che indichino i termini dell’iter amministrativo, il Difensore Civico, tenuto conto delle esigenze di servizio e della complessità del procedimento, può, sentito preventivamente il dirigente competente, stabilire un termine massimo per la definizione della pratica.

Dell’oggetto della controversia tra cittadino e amministrazione e delle determinazioni assunte, il Difensore Civico dà immediata comunicazione al Segretario Generale e al Sindaco.

4. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa per segnalare al Sindaco abusi, disfunzioni, carenze o ritardi rilevati nell’azione dell’Amministrazione Comunale.

5. Il Difensore Civico può chiedere al Consiglio Comunale l’istituzione di una Commissione di inchiesta in presenza di casi di particolare gravità o che stiano preoccupando la cittadinanza; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Il Difensore Civico può svolgere funzioni di diretta sollecitazione agli organi comunali competenti per il riesame di atti dagli stessi già emanati, nel caso si ravvisino dubbi di legittimità sul provvedimento.

Qualora non ritenga risolti i dubbi di legittimità sollevati, il Difensore Civico può inviare relazioni agli organi di controllo preposti.

7. Compete al Difensore Civico il controllo degli adempimenti previsti dall’art. 22 del presente Statuto, relativo alla pubblicizzazione delle spese elettorali e pubblicità del patrimonio, così come la proposta di irrogazione delle relative sanzioni previste ai sensi di Legge e Regolamento.

8. Il Difensore Civico svolge altresì la funzione di controllo relativamente alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nell’ipotesi prevista dall’art. 127 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 67
Diritto di accesso alle informazioni ed obbligo di risposta

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall’Amministrazione comunale e da Enti ed Aziende da essa dipendenti copia di atti, documenti, nonché ogni notizia inerente alle questioni oggetto di proprie indagini, accertamenti o verifiche.

2. I responsabili dei servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste in modo sollecito e conforme al vero, in via informale o, se richiesto, per iscritto. Le risposte scritte debbono essere date non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 68
Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico, entro il mese di febbraio di ogni anno, presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale riepilogativa dell’attività svolta.

La relazione deve evidenziare i casi più significativi che sono stati oggetto di intervento e le soluzioni adottate, nonché le eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del proprio ufficio; in essa il Difensore Civico potrà formulare proposte per migliorare la qualità del rapporto tra amministrazione e cittadini o per rendere più adeguata alle necessità la funzionalità del proprio ufficio.

Tale relazione è discussa dal Consiglio Comunale e dai Consigli Circoscrizionali in seduta comune dei loro membri, senza vincolo di numero legale.

2. Il Consiglio Comunale, all’esito dell’esame di cui sopra, adotta sollecitamente le determinazioni di sua competenza.

3. Il Difensore Civico partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola nei seguenti casi:

a) presentazione e discussione della sua relazione annuale;

b) illustrazione della richiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta;

c) su richiesta del Consiglio Comunale, relativamente agli argomenti attinenti alla funzione.

Art. 69
Mezzi e trattamento economico

1. Al Difensore Civico deve essere garantita la disponibilità di un ufficio e di personale sufficiente per lo svolgimento delle normali funzioni di segreteria.

2. Per lo svolgimento del suo mandato, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione di funzionari comunali, assegnati dalla Giunta su sua richiesta; per tali funzioni il personale distaccato dipende dal Difensore Civico.

3. Al Difensore Civico spetta un’indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 70
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria funzione e la conseguente attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione utilizzando procedure con criteri di snellezza, semplicità ed economicità.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della Legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

CAPO I
SERVIZI

Art. 71
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l’impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

Art. 72
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 113 del D. Lgs. 267/2000.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 73
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione di Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie.

Art. 74
Consorzi

1. Il Comune promuove e può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall’art. 31 del D. Lgs. 267/2000.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell’articolo precedente unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso e deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 75
Accordi di programma

1. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V
UFFICI - SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTI - PERSONALE

CAPO I
PRINCIPI

Art. 76
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e I’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 77
Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e l’ordinamento degli uffici e dei servizi, con riguardo alle funzioni del Segretario Generale e, se nominato, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili degli uffici e dei servizi, sulla base del principio che la funzione politica e di controllo è attribuita al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, e la funzione amministrativa è affidata ai Dirigenti nel rispetto delle norme del presente Statuto.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati in considerazione delle esigenze dei cittadini.

Art. 78
Regolamenti

1. Tra gli atti di cui al precedente articolo devono comprendersi il:

- Regolamento sull’organico del personale;

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il “Regolamento sull’organico del personale” stabilisce lo stato giuridico dei dipendenti e determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

3. Il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale stabilendo le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Segretario Generale, i Dirigenti e gli organi amministrativi.

4. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di riverificarne il conseguimento; ai Dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. I Regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto dell’art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

6. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali in vigore.

Art. 79
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il dirigente e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

CAPO III
DIRIGENZA

Art. 80
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo nazionale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

4. Il Segretario Generale, in mancanza del Direttore Generale di cui al successivo art. 81, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività.

5. In particolare il Segretario Generale:

a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri;

c) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;

d) presiede l’Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco e degli Assessori, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

e) roga i contratti del Comune nei quali l’Ente è parte e quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

6. Il “Regolamento sull’organico del personale” può prevedere un Vice Segretario Generale disciplinandone i requisiti di accesso.

Il Vice Segretario Generale collabora con il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 81
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal “Regolamento sull’organico del personale”. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. In particolare al Direttore Generale compete la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione previsti dagli artt. 169 e 197, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 267/2000.

3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

4. Contestualmente all’atto di nomina del Direttore Generale, il Sindaco disciplina i rapporti tra il Segretario Generale e il Direttore Generale nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli. Al Direttore Generale, nel perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell’Ente ad eccezione del Segretario Generale.

Art. 82
Dirigenti

1. I Dirigenti, il cui stato giuridico è disciplinato dalla Legge e dal relativo contratto nazionale di lavoro, sono individuati nel “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e nel “Regolamento sull’organico del personale”.

Compete ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, nel rispetto del principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita ai Dirigenti.

I Dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati, in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Generale o, se nominato, dal Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente:

a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusi-vismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

I Dirigenti, nell’ambito delle competenze a loro assegnate, provvedono a gestire le attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale e, se nominato, dal Direttore Generale.

Art. 83
Sostituzione per l’adozione di atti di competenza dei Dirigente

1. In caso di inerzia nell’adozione di atti di competenza dei Dirigenti, il Segretario Generale o il Direttore Generale, se nominato e, nei casi di necessità e urgenza, il Sindaco, sostituiscono il Dirigente, fatte salve ipotesi di responsabilità.

Art. 84
Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento di cui al comma precedente, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 85
Collaborazioni esterne

1. Il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme del predetto Regolamento, per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione, devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 86
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l’Ente non sia dissestato e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO VI
RESPONSABILITA’

Art. 87
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle Leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale e il Dirigente responsabile che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, al Direttore Generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 88
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali, che nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalla Legge e dai Regolamenti cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1 del presente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni di cui al compimento l’Amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 89
Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato, i Dirigenti del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 13, comma 4 e 34, comma 5 del presente Statuto.

2. Il Segretario Generale, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII
REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

Art. 90
Collegio dei Revisori: elezione, durata in carica, funzioni, competenze e prerogative

1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto degli artt. 234 e 236 del D. Lgs. 267/2000 e secondo i requisiti stabiliti nel “Regolamento di Contabilità”, stabilendone, nel contempo, il compenso spettante, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; cessano dall’incarico e sono revocabili per inadempienza secondo il disposto dell’art. 235 del D. Lgs. 267/2000 e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, anche sugli atti dei dirigenti, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo. Esercita la vigilanza sulla amministrazione di beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi.

4. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente concernenti la gestione economico-finanziaria.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio Comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità della gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale affinché quest’ultimo ne informi il Consiglio stesso.

8. Le modalità per lo svolgimento delle funzioni dei Revisori sono disciplinate dal “Regolamento di Contabilità”.

9. I Revisori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, quando richiesti, ed in ogni caso alle sedute del Consiglio allorché si discutono e si approvano i bilanci preventivi e consuntivi.

10. I Revisori svolgono le altre funzioni indicate nell’art. 239, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 ed i singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali, come previsto dal citato art. 239, comma 5.

11. Il Comune assicura al Collegio dei Revisori, per lo svolgimento dei propri compiti, i mezzi necessari e la collaborazione del personale prevista dal “Regolamento di Contabilità”.

Art. 91
Controllo economico della gestione

1. I Dirigenti eseguono operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco.

3. Il Sindaco, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio Comunale la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di Tesoreria dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di cui all’art. 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92
Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

2. Le modificazioni e le abrogazioni di cui al precedente comma, se sono dovute a successive nuove disposizioni di legge, si intendono recepite automaticamente senza alcuna procedura di revisione statutaria formale.

3. L’iniziativa di modifica dello Statuto può essere assunta da almeno 300 elettori con le modalità di cui all’art. 51 e seguenti.

4. La dichiarazione di approvazione del nuovo Statuto comporta l’abrogazione del vecchio testo.

Art. 93
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.

5. Al presente Statuto viene data la massima diffusione, nell’osservanza dell’art. 42, comma 4, al fine di garantirne la conoscenza a tutti i cittadini.