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Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004

Codice 10.7
D.D. 1 marzo 2004, n. 228

Comune di Toceno (VCO). Sdemanializzazione, per la successiva alienazione a (omissis), di porzioni di complessivi mq. 111 di area comunale gravata da uso civico, sulla quale insiste un fabbricato (mq. 52) di proprietà dello stesso, con contestuale conciliazione, per pregressa occupazione senza autorizzazione, limitatamente all’area sottostante al precitato immobile. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Toceno (VCO) a:

effettuare la conciliazione con (omissis), per regolarizzare il possesso illegittimo dell’area di mq. 52 in argomento, con sovrastante fabbricato già di proprietà dello stesso, derivante da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente, dietro versamento da parte di quest’Ultimo al Comune, in via transattiva, della somma di Euro 1.648,44 più aggiornamento ISTAT, così come disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici;

sdemanializzare la precitata area di mq. 52 gravata da uso civico, ora distinta al NCT Fg. 10 - All. 2 mapp. 70 e attualmente nel possesso di fatto del sunnominato privato nonchè le aree di pertinenza ai lati del fabbricato di complessivi mq. 59, parimenti gravate da uso civico e ora distinte al NCT Fg. 10 - All. 2 mapp. 189/b e 189/c, dietro versamento al Comune della somma di Euro 2.528,65 più adeguamenti ISTAT, sempre come disposto dalla precitata Commissione;

stipulare atto di vendita a favore del privato sopracitato al fine di trasferirgli la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, dell’area di complessivi mq. 111 dei terreni in argomento e confermare, se fosse necessario, la proprietà del fabbricato ivi insistente, in capo al medesimo;

di subordinare la stipula dell’atto di vendita alla firma, da parte del privato interessato, di formale verbale di conciliazione con il Comune, come prescritto dalla normativa regionale precitata (Circolare 3/FOP - 04.03.1997), con accettazione della parte economica e rinuncia a ogni fattura controversia, inerente l’argomento, nei confronti del Comune stesso e dei dante causa;

di disporre che l’importo dovuto dal summenzionato privato dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonchè dell’interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno;

di dare atto che:

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla D.G.R. nº 25-1910 del 07.01.2001, prorogata con la D.G.R. n. 14-8176 del 07.01.2003 e, nel caso di eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell’area gravata da uso civico oggetto di conciliazione con quanto ivi costruito, oltre ovviamente a non più vendere le aree di pertinenza, fatti salvi i dovuti conguagli, per la parte economica, secondo legge. Le valutazioni valide, nel caso anzidetto, dovranno essere obbligatoriamente quelle che saranno ritenute congrue dall’Agenzia del Territorio competente con un nuovo apposito parere;

il Comune di Toceno (VCO) dovrà investire la somma di Euro 4.117,09 più gli adeguamenti ISTAT, in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27 e, nell’eventuale attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarla al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

il Comune di Toceno (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia del verbale di conciliazione dell’atto di vendita che verrà stipulato con il privato relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le eventuali spese notarili o equipollenti, fatte salve le prescrizioni di legge nonchè derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato acquirente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri