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Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2004, n. 23-12379

Legge 9 aprile 2002 n. 55 e s.m.i, e legge 27 ottobre 2003 n. 290 - Procedura di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW presentato dalla Società E.ON Italia Produzione S.p.A. nel territorio del Comune dì Livorno Ferraris (VC). Espressione dell’intesa regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere l’intesa di cui alla legge 55/2002 ed s.m.i. con il Ministero delle Attività Produttive per la realizzazione e l’esercizio della centrale termoelettrica E.ON Italia Produzione S.p.A. da localizzare nel Comune di Livorno Ferraris, subordinata alle seguenti prescrizioni:

* il limite massimo di 40 mg/Nm3 (riferiti al gas secco ed a un tenore volumetrico di O2 del 15% a 0°C e 1013 hPa), concordato per le emissioni orarie di ossidi di azoto per un primo periodo temporale di esercizio, dovrà essere ridotto, in occasione della prima revisione dell’impianto, al valore di 30 mg/Nm3, salvo dimostrata impossibilità tecnica a rispettare tale prescrizione;

* dovranno essere rilevate in continuo le concentrazioni di NO, NO2, CO e O2 libero, nonché la temperatura, l’umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi, da registrare in continuo unitamente alle portate di gas naturale;

* dovranno essere concordati con l’ARPA Piemonte, prima della messa in esercizio della centrale, il progetto esecutivo e la modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo sopra indicati, nonché le modalità di trasmissione dei dati raccolti e le procedure di taratura periodica degli apparecchi di misura;

* si dovrà concordare con l’ARPA Piemonte la realizzazione, da parte del proponente, di un idoneo sistema di rilevamento della qualità dell’aria, che dovrà integrarsi con la esistente rete nell’ambito del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria (SRRQA), e che dovrà prevedere comunque almeno due stazioni fisse di misura, una presso il SIC “Palude San Genuario” (dotata di analizzatore di ossidi di azoto ed ozono e di un campionatore di deposizioni atmosferiche wet & dry) ed una nell’area collinare a sud dell’impianto (dotata di analizzatore di ossidi di azoto, di un misuratore automatico di PM10, con dotazione aggiuntiva di una testa di prelievo per PM2.5, e di sensori meteorologici), la cui ubicazione andrà determinata sulla base di un opportuno studio effettuato mediante catene modellistiche tridimensionali di valutazione della possibilità di insorgenza di episodi critici di inquinamento da biossido di azoto legati all’esercizio dell’impianto;

* dovranno essere effettuate una serie di campagne periodiche di misura degli ossidi di azoto, PM10 e monossido di carbonio tramite strumentazione mobile e/o sistemi passivi di campionamento, le cui modalità di effettuazione dovranno essere concordate con l’ARPA Piemonte;

* il sistema di monitoraggio, le modalità di effettuazione delle campagne e di trasmissione dei dati raccolti, le modalità di analisi dei campioni raccolti nonché le procedure di manutenzione e di taratura periodica degli apparecchi di misura e le modalità di effettuazione dello studio per determinare l’ubicazione della stazione ed i relativi risultati dovranno essere oggetto di apposito progetto che il proponente dovrà trasmettere ad ARPA Piemonte prima dell’avvio del cantiere, per la relativa esplicita approvazione;

* il sistema di monitoraggio succitato (che, e a titolo oneroso per il proponente, potrà essere gestito in tutto o in parte da ARPA Piemonte in seguito ad accordi, facoltativi, con il proponente) dovrà essere operativo prima dell’esercizio della centrale in modo da assicurare il monitoraggio di un adeguato periodo di “bianco” e delle fasi di cantiere;

* dovrà essere predisposto uno schema di comportamento della centrale atto a minimizzare la probabilità di insorgenza di episodi acuti di inquinamento ascrivibili all’impianto;

* il piano di monitoraggio delle acque dovrà essere concordato preventivamente con l’ARPA e la Regione Piemonte, e di esso dovrà far parte l’installazione di una rete di piezometri che possa essere utilizzata sia per il monitoraggio quali-quantitativo sia per l’intercettazione di eventuali contaminazioni della falda superficiale;

* dovranno essere adottate idonee iniziative per mitigare l’inquinamento luminoso nel rispetto della l.r. n. 31 del 24 marzo 2000;

* dovrà essere presentata una proposta di biomonitoraggio, particolarmente rivolta al SIC palude S.Genuario, che dovrà essere concordata con l’ARPA Piemonte e con la Regione Piemonte;

* al riguardo del SIC palude S. Genuario, dovrà essere presentato un progetto relativo alle opere di compensazione ambientale (da concordare con l’ARPA Piemonte e la Regione Piemonte) mirato all’incremento della vegetazione naturale ed al miglioramento dell’habitat faunistico, da realizzarsi a cura del proponente;

* si dovranno reperire, in sede di progettazione esecutiva, le superfici a servizi per il rispetto degli standard urbanistici previsti dall’art 21 della LR 56/77 e s.m.i.

* di inviare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Attività Produttive, ai sensi e per gli effetti della legge 55/02 e s.m.i., la presente deliberazione per il prosieguo di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)