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Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004

Codice 32.1
D.D. 20 maggio 2004, n. 91

Approvazione seconda graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo regionale alla libera scelta educativa. Anno scolastico 2003-2004 (Bando di cui alla determinazione n. 193/2003 e art. 7 Regolamento n. 11/R2003 di attuazione della l.r. 10/2003)

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 11/R del 1 agosto 2003;

Visto il bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2003/2004” approvato con determinazione n. 193 del 22 agosto 2003 in attuazione dell’articolo 7 del citato regolamento;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 48 del 26.3.2004 di approvazione dell’elenco delle domande ammissibili n. 49 del 26.3.2004 con le risultanze istruttorie delle domande non ammissibili e n. 74 del 26.4.2004 di approvazione di una prima graduatoria definitiva, nella forma di elenco delle domande ammesse al contributo regionale, per le quali, alla data del 23 aprile 2004, è stato completato il supplemento di istruttoria e di rinvio ad una successiva determinazione per l’approvazione dell’integrazione definitiva della graduatoria.

Rilevato che in data 13 maggio 2004 è stata completata l’istruttoria per n. 215 domande e che risulta ancora necessario un supplemento di istruttoria per n. 188 domande, la documentazione delle quali non risulta ancora completa a causa di disguidi postali verificatisi.

Ritenuto, comunque, di procedere all’approvazione dell’integrazione della graduatoria, sotto forma di elenco, di tutte le istanze ammissibili al contributo, inserendo nell’elenco anche quelle domande che, pur presentando i requisiti essenziali per essere considerate ammesse, necessitano di un completamento di istruttoria, subordinando la liquidazione del relativo contributo alla acquisizione da parte dell’Amministrazione regionale di tutti gli elementi necessari ancora mancanti a causa di disguidi postali verificatisi (Allegato A). Tale documentazione dovrà essere tassativamente inviata all’Amministrazione regionale entro 20 giorni data di ricevimento, da parte del destinatario del contributo, dell’ulteriore richiesta della documentazione mancante o errata.

Rilevato che il contributo erogabile relativo a 18 domande inserite nella determinazione n. 74 del 26.4.2004 è mutato, a seguito del supplemento di istruttoria compiuto su dati successivamente comunicati dagli aventi diritto.

Considerata la necessità di rettificare la determinazione n. 74 del 26 aprile 2004 modificando, per le istanze contenute nell’allegato B e con le motivazioni specificate per ciascun utente, l’importo del contributo erogabile,

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti l’articolo 6 della legge 241/90 e s.m.i. e l’articolo 23 della l.r. 51/1997,

determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e in applicazione della determinazione. n. 193/2003 e dell’art. 7 del Regolamento n. 11/R2003 di attuazione della l.r. 10/2003, l’Allegato A che costituisce parte integrante della presente determinazione, contenente l’integrazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo regionale, nella forma di elenco. I contributi relativi alle istanze, specificate nell’elenco, che hanno i requisiti per essere ritenute ammesse ma per le quali è necessario acquisire ulteriore documentazione, potranno essere liquidati solamente dopo l’ acquisizione da parte dell’Amministrazione regionale di tutta la necessaria documentazione. Tale documentazione dovrà essere tassativamente inviata all’Amministrazione regionale entro 20 giorni data di ricevimento, da parte del destinatario del contributo, dell’ulteriore richiesta della documentazione mancante o errata.

- di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la propria precedente determinazione n. 74 del 26.4.2004 approvando l’allegato B che, per le motivazioni specificate a fianco di ciascuna istanza, ridefinisce l’importo del contributo erogabile per le domande contenute in detto allegato che fa parte integrante della presente determinazione;

- di pubblicare tale graduatoria (Allegato A) e l’allegato B nel sito della Regione Piemonte dando comunicazione scritta individuale ai richiedenti inclusi nell’ elenco;

- di rimandare a successive determinazioni l’approvazione dell’integrazione dell’elenco delle domande non ammesse a contributo e l’impegno complessivo della spesa.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R n. 8/R/2003.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

La documentazione inerente alla graduatoria qui di seguito pubblicata è a disposizione in forma integrale presso la Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione (Ndr).

allegati A e B