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Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004

Codice 12
D.D. 20 maggio 2004, n. 67

Servizi di Sviluppo Agricolo - Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola - Bando pubblico per la presentazione di progetto interregionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola vente per oggetto il tema: “Caratterizzazione delle superfici pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio”

La legge 23 dicembre 1999, n. 499, relativa alla razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale prevede la redazione del Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale (D.P.A.A.A.F.) all’interno del quale sono compresi i progetti interregionali o le azioni comuni riguardanti l’insieme delle Regioni e delle Province autonome da realizzare in forma cofinanziata.

La deliberazione CIPE 3 maggio 2001, n. 71 ha approvato il D.P.A.A.A.F. di durata triennale e il decreto MIPAF n. 52986 del 28 dicembre 2001 ha assegnato le risorse finanziarie alle Regioni e alle Province Autonome per la realizzazione delle attività.

A partire dal 2002 è stata avviata una nuova fase di programmazione strutturata nei programmi interregionali “Sementiero”, “Proteine vegetali”, Agricoltura e Qualità" e Sviluppo Rurale". Quest’ultimo a sua volta suddiviso nei sottoprogrammi “Servizi di Sviluppo” e “Innovazione e Ricerca”.

Il decreto MIPAF n. S/25279 del 23.12.2003 ha approvato tali programmi ed ha assegnato le risorse finanziarie alle Regioni e alle Province Autonome per la realizzazione delle attività.

Nell’ambito del sottoprogetto Innovazione e Ricerca sono state approvate 11 schede di ricerca per altrettanti progetti interregionali di ricerca e innovazione che saranno coordinati, ciascuno, da una Regione capofila che riceve l’intero importo relativo alla scheda di ricerca e realizza, in nome e per conto delle diverse Regioni e Province autonome aderenti alla scheda, la programmazione e la gestione del progetto interregionale. Questa attività è condotta secondo le modalità organizzative della Regione capofila che è affiancata da un Comitato di progetto di cui fanno parte i rappresentanti delle Regioni e Province autonome aderenti alla scheda.

La Regione Piemonte ha assunto il ruolo di Regione capofila relativamente alla scheda di progetto avente il titolo “Caratterizzazione delle superfici pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio” che vede coinvolte 16 Regioni e Province autonome (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) per un importo complessivo di 800.000,00 euro. Di tale importo 750.000,00 euro sono utilizzati quale cofinanziamento del progetto mentre 50.000,00 euro sono utilizzati per le spese di pubblicità del bando, della commissione di valutazione e per la parte di spese per il trasferimento dei risultati a carico alla Regione Piemonte.

L’art. 47 della L.r. 12.10.1978 n. 63, consente all’Amministrazione regionale di attuare le attività di ricerca e sperimentazione agricola sia direttamente sia indirettamente, rispettivamente assumendo direttamente le spese di programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola oppure finanziando Enti ed Istituzioni tecnico-scientifiche.

In base alla L.r. n. 6/88 (e successive integrazioni e modificazioni), la Regione può avvalersi di collaborazioni di persone ed Enti diversi dall’Amministrazione.

Le linee generali per il programma di ricerca , sperimentazione e dimostrazione agricola per l’anno 2004 sono state approvate mediante D.G.R. n. 38 - 11643 del 2 febbraio 2004. Le modalità previste di organizzazione e finanziamento dell’attività sono il bando per linee, il bando per progetto, l’attività negoziata e la partecipazione a programmi transnazionali, nazionali e interregionali.

Le procedure e la modulistica per la gestione del programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola sono state approvate con la Determinazione dirigenziale n. 270 del 21 novembre 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Sulla base delle linee generali, delle procedure e delle indicazioni del Comitato di progetto, la Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura emana un bando pubblico per la presentazione di progetti interregionali aventi per oggetto il tema “Caratterizzazione delle superfici pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio” unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1).

Il testo del bando è stato in predisposto nelle riunioni del Comitato di progetto tenute in data 29 gennaio, 25 febbraio, 16 marzo 2004 e sottoposto all’approvazione delle Regioni e Province autonome aderenti al progetto.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, il bando o uno specifico comunicato che rimandi al bando sarà pubblicato su due quotidiani a tiratura nazionale.

In questa fase, non essendo ancora costituito l’albo valutatori regionale previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 270/12 del 21 novembre 2003, nella valutazione dei progetti si farà ricorso a valutatori esterni presenti negli albi valutatori disponibili presso il MIPAF e le Regioni e Province autonome aderenti alla scheda di progetto.

La valutazione avverrà mediante una scheda (allegato 2) che prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

- novità della ricerca, qualità tecnico-scientifica e collegamento con il territorio;

- analisi economico-finanziaria del progetto;

- adeguatezza e distribuzione delle competenze;

- qualità della gestione.

Verrà posta attenzione anche alle modalità proposte per il trasferimento dei risultati.

La formalizzazione del rapporto con i beneficiari del finanziamento avverrà mediante convenzione di cui si unisce una bozza (allegato 3) facente parte integrante della presente determinazione.

IL DIRETTORE

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499;

Vista la deliberazione CIPE 3 maggio 2001, n. 71;

Visto Il decreto MIPAF n. S/25279 del 23.12.2003;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30.3.2001;

Visto l’art 47 della L.R. n. 63/78;

Visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

Vista la D.G.R. n. 38 - 11643 del 2.2.2004;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 270/12 del 21.11.2003 e sue successive modificazioni e integrazioni

determina

1. In attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, relativa alla razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e del decreto MIPAF n. 25279 del 23.12.2003 che ha approvato i Programmi Interregionali ed ha assegnato le risorse finanziarie alle Regioni e alle Province Autonome per la realizzazione delle attività, nell’ambito del programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2004, è emanato un bando pubblico per la presentazione di progetti interregionali di ricerca, sperimentazione e dimostrazione aventi per oggetto il tema “Caratterizzazione delle superfici pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio” unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1).

2. Il bando è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Per consentire la più ampia divulgazione possibile, uno specifico comunicato che rimandi al bando sarà pubblicato su due quotidiani a tiratura nazionale.

3. Non essendo ancora costituito l’albo valutatori previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 270/12 del 21.11.2003 , nella valutazione dei progetti interregionali si farà ricorso a valutatori esterni presenti negli albi valutatori disponibili presso il MIPAF e le Regioni e Province autonome aderenti alla scheda di progetto. La valutazione avverrà mediante una apposita scheda (allegato 2).

4. La formalizzazione del rapporto con i beneficiari del finanziamento avverrà mediante convenzione di cui si unisce uno schema (allegato 3) facente parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Il Direttore Regionale
Vito Viviano

Allegato 1

BANDO DI RICERCA

La Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, relativa alla razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e del decreto MIPAF n. 25279 del 23.12.2003, emana, in nome e per conto delle Regioni e delle Province Autonome che hanno dichiarato interesse alla tematica, il seguente bando per un progetto interregionale di ricerca avente per oggetto la “Caratterizzazione delle superfici pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio”.

Art. 1

- Contenuti del progetto -

1.1 Il progetto ha per oggetto l’attuazione di iniziative di ricerca e sviluppo nel campo della innovazione tecnica e tecnologica in agricoltura relativamente alla gestione del territorio rurale delle aree marginali. Esso rappresenta un problema centrale delle diverse amministrazioni pubbliche le quali sentono la necessità di fornire informazioni e supporti alla redditività di aziende agricole che operano in ambienti oggettivamente sfavorevoli e contemporaneamente devono assicurare un mantenimento del tessuto sociale locale, l’equilibrio ambientale e la fruizione del paesaggio. Una razionale utilizzazione a pascolo di queste zone può rappresentare una prospettiva possibile, in un’ottica di multifunzionalità del territorio che veda l’azienda zootecnica svolgere le sue classiche funzioni produttive con modalità coerenti ad una gestione territoriale efficace, anche attraverso il recupero e la valorizzazione di ecotipi locali vegetali e animali.

Pertanto il progetto deve porsi l’obbiettivo di individuare alcuni modelli aziendali, economicamente sostenibili, che consentano un razionale sfruttamento delle superfici pascolive di aree marginali in un’ottica di gestione multifunzionale del territorio.

1.2 Nell’ambito di aree marginali ( di diversa tipologia ambientale: alpina, appenninica, ecc.) in cui il pascolo ha una funzione produttiva ma anche sociale, ambientale, paesaggistica, il progetto deve studiare modelli aziendali sostenibili attraverso:

- la caratterizzazione delle aree prato-pascolive e la realizzazione di mappe pastorali e ambientali (mediante GIS)

- la messa a punto di modelli e strumenti operativi per il recupero o la costituzione di formazioni prato-pascolive a sostegno degli allevamenti

- la razionalizzazione della produzione delle scorte per conseguire l’autosufficienza produttiva

- la razionale gestione della mandria o del gregge

- il recupero, il confronto e la valorizzazione di ecotipi locali (vegetali e animali)

- la verifica dell’opportunità di inserimento economico delle razze animali autoctone nei sistemi produttivi locali

- la valutazione dei processi tecnologici esistenti e possibili che consentano un recupero di valore aggiunto della produzione aziendale;

- la verifica dell’idoneità degli aspetti strutturali a disposizione dell’azienda (superfici, ricoveri, parco macchine, ecc.) e infrastrutturali (viabilità, rete commerciale, servizi, ecc.) nonché la valutazione dei possibili interventi necessari

- l’indagine sul ruolo aziendale nella gestione del territorio (prevenzione incendi e frane, regimazione delle acque)

1.3 I modelli aziendali proposti devono essere oggetto di specifica valutazione economica che ne espliciti la sostenibilità e ne individui le possibili alternative produttive e di valorizzazione dei prodotti.

1.4 La ricerca deve essere condotta in almeno 7 diverse aree-studio delle Regioni e Province autonome interessate (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). Per area - studio si intende una macroarea sufficientemente omogenea per ambiente, tipologia aziendale, specie animale allevata, prodotto ottenuto. Tali macroaree sono:

- Alpi e prealpi centro-orientali, aziende medio-piccole con pascoli estivi, specie bovina e ovina, produzione latte;

- Appennino settentrionale, aziende medie, specie bovina, produzione latte trasformato o carne;

- Appennino centrale, bassa collina, aziende medie, specie ovina, produzione latte trasformato;

- Appennino centrale, media-alta collina, aziende piccole, specie bovina e/o ovina e/o equina, produzione carne e/o latte;

- Appennino meridionale, collina interna, aziende medie, specie bovina, produzione latte trasformato;

- Appennino meridionale, bassa montagna, aziende medie, specie bovina, produzione carne;

- Isole, montagna e collina interna, aziende medio-piccole, specie bovina e ovi-caprina, produzione carne o latte trasformato.

1.5 La ricerca deve prevedere una metodologia sperimentale comune da applicare alle diverse aree-studio e deve essere condotta da un gruppo di ricerca interdisciplinare al quale partecipano competenze agronomiche (in particolare di pastoralisti), zootecniche, economiche, ecologiche, integrate da competenze tecnologiche (di trasformazione dei prodotti agroalimentari).

1.6 Per ogni macroarea il gruppo di ricerca dovrà studiare ed elaborare un modello aziendale rappresentativo dell’ambiente e delle tipologie aziendali dell’area corredato da:

- una mappa pastorale informatica e cartacea (coerente con gli standard cartografici regionali);

- un piano di gestione della mandria o del gregge coerente con la mappa pastorale precedente;

- un bilancio economico aziendale che dimostri la sostenibilità delle soluzioni agronomiche e zootecniche proposte;

- un piano delle ricadute ambientali;

- qualora sia possibile o opportuno, un approfondimento delle possibili soluzioni tecnologiche di trasformazione aziendale dei prodotti che abbiano una ricaduta significativa sull’economicità del modello proposto.

1.7 Il Soggetto capofila, unitamente alla Regione Piemonte, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato di progetto, provvederanno al trasferimento dei risultati del progetto

Art. 2

- Partecipanti e spese ammissibili -

2.1 I partecipanti, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di organizzazione del progetto sono individuati dalla D.G.R. del Piemonte n. 38 - 11643 del 2 febbraio 2004.

2.2 Il 5 % della spesa ammessa del progetto deve essere utilizzato per attività necessarie al trasferimento dei risultati.

Art. 3

- Presentazione delle proposte progettuali -

3.1 Il Soggetto capofila in nome e per conto di tutti i partecipanti al progetto deve presentare alla Regione Piemonte, pena l’esclusione, le proposte progettuali entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo al novantesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in plico recante l’indicazione del bando della ricerca e del mittente mediante:

- servizio postale raccomandato di Stato o agenzie autorizzate all’erogazione dei servizi postali (farà fede il timbro postale dell’ufficio postale accettante);

- consegna a mano entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza, corredata da una lettera di accompagnamento in duplice copia, sottoscritta dal soggetto capofila, della quale un esemplare è restituito previa apposizione del timbro datario da parte della Direzione regionale ricevente.

3.2 La proposta va indirizzata a:

Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura Settore Servizi Sviluppo Agricolo, Corso Stati Uniti 21 - 10128 Torino.

3.3 La proposta progettuale - una copia del progetto su supporto cartaceo ed una su supporto informatico (floppy disk o CD-Rom), - deve essere formulata utilizzando la modulistica scaricabile da Internet sul sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it/agri.

3.4 Nella proposta progettuale dovrà essere dichiarato che non sono in atto altri finanziamenti sulle attività previste nel progetto.

3.5 L’inosservanza delle precedenti modalità di presentazione determinerà la non ricevibilità delle domande ed il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione.

3.6 Le proposte progettuali pervenute non verranno restituite.

3.7 Ogni Istituzione di ricerca o organismo tecnico può partecipare ad un solo progetto presentato nell’ambito del presente bando.

Art. 4

- Valutazione e selezione delle proposte progettuali -

4.1 La valutazione delle proposte è effettuata secondo le modalità contenute nella Determinazione dirigenziale n. 270 del 21.11.2003 (e s.m.e i.) e sulla base delle linee guida del Programma Interregionale.

4.2 In particolare le proposte sono valutate da una Commissione nominata dalla Regione Piemonte e composta da un Presidente (rappresentante di una Regione aderente al progetto e segnalato dal Comitato di progetto) e da 2 valutatori esterni ( di cui uno segnalato dal MIPAF nell’ambito dell’albo nazionale valutatori e uno dal Comitato di progetto nell’ambito degli albi valutatori delle Regioni aderenti al progetto), assistiti da un segretario appartenente alla Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura.

4.3 La valutazione avverrà mediante una scheda (allegato 2) che prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

- novità della ricerca, qualità tecnico-scientifica e collegamento con il territorio;

- analisi economico-finanziaria del progetto;

- adeguatezza e distribuzione delle competenze;

- qualità della gestione.

4.4 Verrà posta attenzione alla complessità organizzativa del progetto (in particolare allo studio di più filiere nell’ambito di realtà produttive molto diversificate) nonché alle modalità proposte per il trasferimento dei risultati.

4.5 Qualora la proposta progettuale presentata non rispetti i vincoli sull’autofinanziamento obbligatorio non sarà ritenuta ammissibile e pertanto non verrà ammessa alla selezione delle proposte.

4.6 La Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura Settore Servizi Sviluppo Agricolo a seguito della valutazione, e sentito con parere vincolante il Comitato di progetto, approva una graduatoria mediante Determinazione dirigenziale.

4.7 La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale vale come notifica dell’esito della valutazione. I risultati finali della valutazione sono comunicati al Soggetto capofila del progetto.

4.8 La Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura Settore Servizi Sviluppo Agricolo passerà quindi a negoziare il contratto con la proposta classificatasi prima nella graduatoria. In caso non si raggiunga un accordo con la proposta prima classificatasi si passerà a negoziare con la seconda in graduatoria e, nel caso di ulteriore mancato accordo, con le successive proposte secondo l’ordine di graduatoria.

4.9 Nel caso in cui nessuna proposta venga ritenuta idonea a soddisfare le esigenze espresse nel presente bando, lo stesso non sarà aggiudicato.

Art. 5

- Approvazione delle proposte progettuali e rapporti contrattuali -

5.1 Al termine della negoziazione il progetto che si sarà aggiudicato il bando sarà approvato con Determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Servizi Sviluppo Agricolo della Regione Piemonte.

5.2 I rapporti contrattuali sono regolati in coerenza a quanto disposto dalla D.G.R. del Piemonte n. 38 - 11643 del 2 febbraio 2004 e secondo quanto contenuto nello schema di convenzione allegato al presente bando per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3) e stipulato con il Soggetto capofila.

Art. 6

- Durata e varianti del progetto -

6.1 Il progetto di ricerca che viene aggiudicato con il presente bando, deve essere realizzato nel suo complesso nell’arco temporale massimo di mesi 36 a partire dalla data di stipula della convenzione.

6.2 Per il periodo di approvazione del progetto, i suoi obiettivi, i contenuti ed i risultati attesi devono rimanere invariati e non può cambiare il Soggetto o Ente capofila.

6.3 Il Soggetto capofila beneficiario del finanziamento può chiedere alla Regione Piemonte una proroga del termine previsto per la fine del progetto stesso per un periodo non superiore a mesi sei, purché il progetto abbia avuto inizio nei tempi previsti e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 50%. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto e deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici.

6.4 Eventuali varianti tecniche o variata distribuzione della spesa, che rispettino comunque le finalità del progetto originariamente ammesso a finanziamento, potranno essere proposte dal Soggetto capofila nel corso della prima metà del periodo previsto per la realizzazione del progetto, calcolato a partire dalla data di inizio dello stesso.

6.5 Tali varianti non potranno comportare in nessun caso l’aumento del finanziamento regionale.

6.6 Le varianti eseguite senza la preventiva autorizzazione, comportano la decadenza dal beneficio. Tuttavia quando la variante non comporta diminuzione nel punteggio conseguito in graduatoria ed il suo importo non supera il 10% della spesa ammessa, può essere approvata in sede di accertamento finale, senza aumento del finanziamento preventivo assentito.

6.7 La concessione o diniego di proroga e di ammissibilità o meno della variante richiesta sono attribuiti alla competenza del dirigente del Settore Servizi Sviluppo Agricolo della Regione Piemonte con il parere vincolante del Comitato di progetto.

Art. 7

- Costo complessivo del progetto e intervento a carico della Regione Piemonte -

7.1 Il progetto di ricerca che viene aggiudicato con il presente bando comporta, a carico della Regione Piemonte, un intervento finanziario che non può essere superiore al 75% dell’importo complessivo massimo ammesso al finanziamento, pari a Euro 1.000.000,00. In nessun caso l’importo del finanziamento a carico della Regione Piemonte potrà essere superiore a 750.000,00 euro e tale importo non rientra nel campo di applicazione dell’IVA (artt. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 633/72).

7.2 Qualora il costo totale del progetto presentato sia inferiore a tale cifra, il finanziamento della Regione Piemonte si calcola su tale costo.

7.3 Per ulteriori dettagli sugli aspetti finanziari si rimanda alla D.G.R. del Piemonte n. 38 - 11643 del 2 febbraio 2004.

Art. 8

- Disposizioni finali -

8.1 Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1991, n. 241, la data di inizio, la durata ed i responsabili del procedimento risultano nel prospetto seguente:

Oggetto del procedimento

Inizio del procedimento

Termine di espletamento gg.

Responsabile del procedimento

Atto Finale

Acquisizione domande, istruttoria e formulazione graduatoria

Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande

120

D.ssa Caterina Ronco

Determinazione Dirigenziale di approvazione graduatoria

Negoziazione e approvazione del progetto

Dalla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione graduatoria

30

D.ssa Caterina Ronco

Determinazione Dirigenziale di approvazione progetto

8.2 Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990. n. 241, in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

8.3 Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi al Dr. Moreno SOSTER, tel. 011/4324375, e-mail moreno.soster@regione.piemonte.it.

8.4 Il presente bando è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ed è reperibile anche sul sito Internet alla pagina www.regione.piemonte/agri.

Allegato 2

Allegato 3

REP. N. _____

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E _____ PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO.

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, relativa alla razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e del decreto MIPAF n. 25279 del 23.12.2003, ha emanato, in nome e per conto delle Regioni e delle Province Autonome che hanno dichiarato interesse alla tematica, un bando per un progetto interregionale di ricerca avente per oggetto la “Caratterizzazione delle superfici pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio”.

- la Regione Piemonte promuove, in attuazione della legge regionale 12.10.1978, n. 63 art. 47 la ricerca applicata in agricoltura per risolvere i problemi agronomici, biologici ed economici che condizionano la produttività e il reddito degli agricoltori e la tutela ambientale;

- la Regione Piemonte, con legge regionale 25.1.1988 n. 6, art. 10, e successive modifiche ed integrazioni può attuare collaborazioni anche poliennali ai fini di studio e ricerca;

- nella predisposizione del bando si è tenuto conto della domanda di innovazione proveniente dal settore agricolo interregionale effettuata mediante una ricognizione nell’ambito della Rete Interregionale Ricerca Agricola, Forestale, Acquacoltura e Pesca che è stata ratificata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e formalizzata con appositi documenti ai Ministeri competenti;

- vista la graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ ;

- vista l’approvazione del progetto avvenuta con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo _____, nato a _____ e domiciliato, ai fini del presente atto, in C.so Stati Uniti 21, 10128 Torino

E

_____ in appresso denominato Soggetto capofila (P. I.V.A. _____), in nome e per conto del gruppo di ricerca descritto nei documenti allegati, che per la firma della presente convenzione è rappresentata dal Presidente Sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica ricoperta in _____ - a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di _____del___

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1
OGGETTO.

1.1 Il Soggetto capofila, sulla base delle esigenze in merito espresse dalla Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, ha predisposto ed è disponibile ad attuare il seguente progetto interregionale di ricerca e sperimentazione a carattere applicativo meglio illustrato nei documenti allegati alla presente convenzione per farne parte integrante:

“Caratterizzazione delle superfici pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio ”.

Coordinatore del progetto è il Sig. _____;

Referente scientifico del progetto è il Sig. _____;

- Durata della ricerca: Anni 3;

- Finanziamento IVA inclusa: euro _____ impegnato al capitolo _____ del bilancio regionale per l’anno 2004. Tale importo è così ripartito:

anno I :_____ euro;

anno II :_____ euro;

anno III :_____ euro;

ART.2
MODALITA’ E PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

2.1 Il Soggetto capofila, ai fini dell’erogazione del finanziamento del progetto, dovrà presentare al Settore Servizi Sviluppo Agricolo, entro il _____, la richiesta di erogazione riportante le coordinate bancarie e il numero di conto corrente bancario sul quale deve essere effettuato il pagamento.

Alla richiesta deve essere unita la seguente documentazione firmata dal coordinatore e dal referente scientifico del progetto:

a. Relazione dettagliata sull’attività svolta e sui risultati ottenuti;

b. Sintesi dei risultati annuali da inserire nel circuito Internet (secondo le modalità fornite dal Settore Servizi Sviluppo Agricolo).

c. Rendiconto contabile delle spese effettuate.

Il rendiconto contabile deve essere approvato dall’organo deliberante del Soggetto capofila (consiglio d’amministrazione, consiglio di dipartimento, ecc.) previa relazione del collegio sindacale. La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del Soggetto capofila per 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli.

I documenti a. e b. dovranno essere presentati in forma cartacea e in versione informatica (su dischetto o per posta elettronica).

2.2 Dopo la stipula della convenzione, e per ogni anno di attività del progetto, potrà essere erogato un acconto fino al 50% del finanziamento annuo, a fronte dell’effettivo svolgimento di una corrispondente parte dell’attività debitamente documentata con specifica relazione tecnica e rendiconto contabile delle spese effettuate.

2.3 Al termine del triennio di attività sperimentali il Soggetto capofila dovrà presentare per ogni macroarea, oltre alla documentazione prevista al punto 2.1, i testi dei seguenti documenti divulgativi contenenti i principali risultati scaturiti:

a. un fascicolo (max 100 cartelle, comprese fotografie, tabelle e grafici);

b. un articolo divulgativo (max 5, cartelle comprese fotografie, tabelle e grafici );

c. eventuali schede tecniche sul modello aziendale sperimentato.

2.4 Il Settore Servizi Sviluppo Agricolo della Regione Piemonte provvederà al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista nei tre punti precedenti.

2.5 Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti della proposta progettuale approvata, il Settore Servizi Sviluppo Agricolo può richiedere, per scritto, chiarimenti ed integrazioni al Soggetto capofila. In questo caso il calcolo dei 60 giorni di cui al punto 2.4 si arresta a partire dalla data di richiesta integrazioni e riparte dalla data di ricevimento delle stesse.

2.6 Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura aggiornata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art.1224 comma 2 del codice civile.

ART.3
PUBBLICITA’ DEI RISULTATI DELLA RICERCA

3.1 I risultati della ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e dei Soggetti che cofinanziano il progetto. Essi sono resi disponibili in qualunque momento alle Regioni e Province Autonome che aderiscono al progetto. Inoltre verranno messi a disposizione dalla Regione Piemonte, nelle forme concordate con il Comitato di progetto, di chiunque vorrà usufruirne nell’interesse dell’agricoltura piemontese e nazionale.

3.2 Il fascicolo (di cui al precedente punto 2.3 a.) sarà pubblicato dalla Regione Piemonte e messo a disposizione delle Regioni e Province autonome che hanno aderito al progetto e che provvederanno alla sua divulgazione. La restante documentazione (precedenti punti 2.3 b. e c.) sarà messa a disposizione delle Regioni e Province autonome che hanno aderito al progetto e che provvederanno alla sua divulgazione.

3.3 Il Soggetto capofila ed i partecipanti, al termine del progetto e ad avvenuta consegna della documentazione di cui all’art.2, potranno divulgarne i risultati, citando la Regione Piemonte come Ente cofinanziatore.

ART.4
DURATA DELLA CONVENZIONE

4.1 La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e ha durata di 36 mesi. A partire dalla data di stipula sono riconosciute le spese sostenute per il progetto.

4.2 Tale scadenza può essere prorogata qualora per comprovati motivi l’attività non possa essere conclusa entro i termini sopra indicati. La proroga potrà essere concessa con le modalità previste dall’art.6 del bando.

ART.5
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA’:

5.1 Qualora dopo lo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 4 si verifichino ritardi nell’esecuzione del progetto, e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 2, ma sia assicurata la conclusione del programma entro una nuova data che verrà fissata dalla Regione Piemonte Settore Servizi Sviluppo Agricolo, potrà essere applicata a carico della Istituzione una penale pari al 5% degli importi pattuiti per il progetto di ricerca in oggetto.

5.2 Qualora dopo la data di cui sopra non venga concluso il progetto e/o non venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende risolta. In tale caso l’Amministrazione regionale non procede al pagamento e richiede la restituzione delle somme eventualmente date sotto forma di anticipo maggiorate degli interessi legali.

5.3 Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte, e comunque tale attività possa essere ritenuta significativa da parte della Regione Piemonte Settore Servizi Sviluppo Agricolo dopo aver sentito il Comitato di progetto , nonché le attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte può riconoscere una parte delle spese commisurate alle attività svolte.

5.4 Eventuali variazioni al progetto dovranno essere coerenti con le modalità previste dall’art.6 del bando, pena la decadenza dei benefici della presente Convenzione.

ART.6
APPLICAZIONE DEL D.lgs 30 giugno 2003, n.196.

La Regione Piemonte e Il Soggetto capofila danno atto che verrà garantito il rispetto del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.7
FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia é competente il foro di Torino.

ART.8
ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE:

Le eventuali spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li _____

Il Rappresentante legale della
Istituzione tecnico-scientifica
Sig. ____________________

Il Dirigente Responsabile del
Settore Servizi Sviluppo Agricolo
____________________________