Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cambiano (Torino)

Decreto-Ordinanza n. 18 del 13.05.2004 - Realizzazione nuova palestra polivalente ed opere di urbanizzazione in Campi Rotondi - zona S10 del vigente P.R.G.C.. Decreto di determinazione indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione d’urgenza in favore del comune di Cambiano delle aree

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

decreta

Articolo 1 - L’indennità provvisoria da corrispondere, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., agli aventi diritto per l’espropriazione dei beni immobili in Cambiano necessari alla realizzazione della nuova palestra polivalente e relative opere di urbanizzazione in Campi Rotondi - zona S10 del vigente P.R.G.C., è indicata nel Piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo della suddetta opera pubblica approvato con D.G.C. n. 49 del 19.03.2004 come esplicitata nel quadro indennizzativo allegato al presente Decreto.

Articolo 2 - I proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare per iscritto al Comune di Cambiano se intendono accettare l’indennità offerta di cui al punto 1 del presente decreto, determinata ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 08.08.1992 n. 359, e quindi convenire alla cessione volontaria del bene con l’avvertenza che, in caso di silenzio la stessa indennità si intende rifiutata e pertanto, a norma del 2^ comma del summenzionato art. 5 bis, sarà ridotta nella misura del 40% .

Articolo 3 - In caso di accettazione dell’indennità offerta i proprietari espropriandi hanno diritto a ricevere un acconto dell’80% calcolato sull’indennità di cui al punto 1 del presente decreto, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, facendo presente che le sopra descritte indennità saranno oggetto di conguaglio da effettuarsi sulla base del risultato del frazionamento catastale da redigersi per l’emissione del decreto di espropriazione.

Articolo 4 - Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 504/92, l’indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni. Mentre qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennità come sopra determinata, sarà liquidata al soggetto espropriato un’indennità pari al valore dichiarato ai fini I.C.I.

Articolo 5 - All’atto della corresponsione delle indennità di cui al punto 1 del presente decreto, comprese le somme per occupazione temporanea, sarà applicata, ai sensi dell’art. 11 della L. 30.12.1991 n. 413, una ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento in quanto trattasi di indennità relative ad aree destinate ad opere pubbliche all’interno delle zone omogenee di tipo B e C di cui al D.M. 2.04.1968.

Articolo 6 - In favore del Comune di Cambiano, ai sensi e per i fini dell’art. 20 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., per la durata di tre anni dalla data dell’immissione in possesso, l’occupazione d’urgenza delle aree di cui all’allegato Piano particellare d’esproprio facente parte del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 49 del 19.03.2004 ed occorrenti alla realizzazione della nuova palestra e relative opere di urbanizzazione di cui in premessa .

Articolo 7 - Le operazioni di presa in possesso devono essere effettuate entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del presente decreto.

Articolo 8 - L’indennità d’occupazione sarà corrisposta nella misura pari all’interesse legale per ogni anno (o frazione di anno) di occupazione, sino al definitivo trasferimento della proprietà, sull’importo dell’indennità di espropriazione calcolata ai sensi dell’art. 5bis della L. n. 359/92 e s.m.i. come indicata nel Piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo della suddetta opera pubblica approvato con D.G.C. n. 49 del 19.03.2004 .

Articolo 9 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 10 - A norma dell’art. 3 della Legge 03.01.1978 n. 1, i tecnici incaricati alla immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare di cui all’allegato Piano particellare di esproprio sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè da pubblicare all’Albo Pretorio di questo Comune almeno venti giorni prima dalla data fissata per la immissione in possesso.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Gabriele Accossato