Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comune di Cambiano (Torino)
Decreto-Ordinanza n. 18 del 13.05.2004 - Realizzazione nuova palestra polivalente ed opere di urbanizzazione in Campi Rotondi - zona S10 del vigente P.R.G.C.. Decreto di determinazione indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione durgenza in favore del comune di Cambiano delle aree
Il Responsabile del Servizio
(omissis)
decreta
Articolo 1 - Lindennità provvisoria da corrispondere, ai sensi dellart. 11 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., agli aventi diritto per lespropriazione dei beni immobili in Cambiano necessari alla realizzazione della nuova palestra polivalente e relative opere di urbanizzazione in Campi Rotondi - zona S10 del vigente P.R.G.C., è indicata nel Piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo della suddetta opera pubblica approvato con D.G.C. n. 49 del 19.03.2004 come esplicitata nel quadro indennizzativo allegato al presente Decreto.
Articolo 2 - I proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare per iscritto al Comune di Cambiano se intendono accettare lindennità offerta di cui al punto 1 del presente decreto, determinata ai sensi dellart. 5 bis della Legge 08.08.1992 n. 359, e quindi convenire alla cessione volontaria del bene con lavvertenza che, in caso di silenzio la stessa indennità si intende rifiutata e pertanto, a norma del 2^ comma del summenzionato art. 5 bis, sarà ridotta nella misura del 40% .
Articolo 3 - In caso di accettazione dellindennità offerta i proprietari espropriandi hanno diritto a ricevere un acconto dell80% calcolato sullindennità di cui al punto 1 del presente decreto, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, facendo presente che le sopra descritte indennità saranno oggetto di conguaglio da effettuarsi sulla base del risultato del frazionamento catastale da redigersi per lemissione del decreto di espropriazione.
Articolo 4 - Ai sensi dellart. 16 del D.Lgs n. 504/92, lindennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nellultima dichiarazione o denuncia presentata dallespropriando ai fini dellapplicazione dellimposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore allindennità come sopra determinata, la differenza fra limporto dellimposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dellindennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dellente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni. Mentre qualora il valore dichiarato risulti inferiore allindennità come sopra determinata, sarà liquidata al soggetto espropriato unindennità pari al valore dichiarato ai fini I.C.I.
Articolo 5 - Allatto della corresponsione delle indennità di cui al punto 1 del presente decreto, comprese le somme per occupazione temporanea, sarà applicata, ai sensi dellart. 11 della L. 30.12.1991 n. 413, una ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento in quanto trattasi di indennità relative ad aree destinate ad opere pubbliche allinterno delle zone omogenee di tipo B e C di cui al D.M. 2.04.1968.
Articolo 6 - In favore del Comune di Cambiano, ai sensi e per i fini dellart. 20 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., per la durata di tre anni dalla data dellimmissione in possesso, loccupazione durgenza delle aree di cui allallegato Piano particellare desproprio facente parte del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 49 del 19.03.2004 ed occorrenti alla realizzazione della nuova palestra e relative opere di urbanizzazione di cui in premessa .
Articolo 7 - Le operazioni di presa in possesso devono essere effettuate entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del presente decreto.
Articolo 8 - Lindennità doccupazione sarà corrisposta nella misura pari allinteresse legale per ogni anno (o frazione di anno) di occupazione, sino al definitivo trasferimento della proprietà, sullimporto dellindennità di espropriazione calcolata ai sensi dellart. 5bis della L. n. 359/92 e s.m.i. come indicata nel Piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo della suddetta opera pubblica approvato con D.G.C. n. 49 del 19.03.2004 .
Articolo 9 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato allAlbo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Articolo 10 - A norma dellart. 3 della Legge 03.01.1978 n. 1, i tecnici incaricati alla immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare di cui allallegato Piano particellare di esproprio sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè da pubblicare allAlbo Pretorio di questo Comune almeno venti giorni prima dalla data fissata per la immissione in possesso.
Ai sensi dellart. 3 comma 4) della Legge n. 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Gabriele Accossato