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Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comunita’ Montana Valle Varaita - Sampeyre (Cuneo)

Statuto

TITOLO 1
FONTI NORMATIVE E FINALITA’

Art. 1
Costituzione della Comunità Montana

1) Tra i Comuni di Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonché nel territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo e Verzuolo, costituenti tra loro zona omogenea n. 3, ai sensi dell’art. 3, comma 2, punto d-3 della Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16, così come modificata dalla Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 19, é costituita la “Comunità Montana Valle Varaita” con sede in Sampeyre.

Art. 2
Fonti giuridiche e normative

1) Ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 1 bis della L.R. 16/99, e successive modifiche ed integrazioni, la Comunità Montana è una Unione di Comuni, Ente Locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalle leggi. Per leggi si intendono tutti gli atti aventi forza di legge, emanati da qualsiasi Organo fornito di potere legislativo, sia italiano sia, ove ammesso, internazionale.

Art. 3
Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1) La Comunità Montana, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei Comuni che la compongono, si propone la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, funzioni delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

2) La Comunità Montana recepisce nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali.

3) Nell’ambito delle generali competenze fissate dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale ed i programmi per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio territoriale, economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l’esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni supporti tecnici ed azioni mirate e nel quadro di un’economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, ivi compresa quella turistica, tenuto però conto delle compatibilità ambientali;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali ed in particolare in quelle montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell’anno (in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna), gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente e dall’isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare i fenomeni di disgregazioni sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

e) concorrere, d’intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l’armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell’ambito delle proprie competenze e d’intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, anche di province diverse, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale,

g) favorire l’elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un’adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell’applicazione concreta dell’art. 6 della Costituzione Repubblicana e degli artt. 4, 5 e 7 dello statuto Regionale, con particolare riferimento alla lingua occitana, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 15/12/1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

i) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi ed operare dove più ritengono opportuno, per garantire a se stessi ed alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

l) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di cooperazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse ed inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dell’ambiente montano, favorire ogni utile forma d’intesa, anche con gli organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all’interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione delle Comunità Europee per tali fini.

Art. 4
Gestione in forma associata di funzioni comunali - Unione dei Comuni

1) La Comunità Montana riconosce nel Comune l’Ente storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

2) La Comunità Montana per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri.

Art. 5
Attribuzioni e finalità

1) La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi, nonché quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni appartenenti e da tutti gli altri Enti ed organismi contemplati dalle leggi. Essa, attraverso l’attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d’intesa con altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

2) La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi vigenti.

3) L’esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti, attraverso piani e programmi, al perseguimento delle seguenti finalità:

A) il miglioramento e l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente attraverso l’erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all’iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonei a favorire il miglioramento stesso anche tramite corsi di formazione professionale;

B) la difesa del suolo e dell’ambiente;

C) il rafforzamento della propria autonomia ed influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali, anche a livello internazionale;

D) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza;

E) la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali;

F) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Comunità Montana;

G) la tutela e la valorizzazione del patrimonio di cultura, lingua e tradizioni locali;

H) la tutela, la promozione e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa economica, attuale o potenziale, della popolazione e del territorio con particolare riferimento alle iniziative di formazione professionale, rivolte all’incremento del turismo, agricoltura ed artigianato;

I) Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale.

La Comunità Montana, nell’esercizio delle funzioni di Consorzio di bonifica montana ad essa trasferito dalla L.R. 50/75, individua gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all’interno del bacino idrografico di competenza. Essa forma, a tal fine, un programma pluriennale in cui sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana, che costituiscono naturale completamento al bacino idrografico.

La Comunità Montana predispone il programma di interventi di cui al punto precedente, promuovendo Conferenze di servizi ai sensi dell’art. 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 con la Regione e l’Autorità di bacino di cui all’art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Alla Comunità Montana è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale previsti dal programma pluriennale di cui al primo comma del punto i).

La sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.

L) Gestione del patrimonio forestale.

1) La Comunità Montana, nell’esercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, ha il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dell’Unione Europea, agendo attraverso:

a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con Enti pubblici;

c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;

d) attuazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 3, della legge 97/1994.

2) La Comunità montana svolge specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l’utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolge le seguenti attività:

a) manutenzione delle zone a destinazione agro silvo pastorale;

b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

3) La Comunità Montana, su delega dei Comuni, gestisce le proprietà silvo pastorali dei Comuni stessi, mediante apposite convenzioni.

4) La Comunità Montana può affidare la realizzazione delle attività di cui al punto l)/2/b, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 17, comma 1, della legge 97/1994.

M) Piccole opere di manutenzione ambientale.

1) La Comunità Montana, anche in applicazione dell’art. 7 della legge 97/94, può concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell’importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro silvo pastorali.

2) Possono beneficiare del contributo, imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.

N) Caccia e pesca.

1) La Comunità Montana, secondo le proprie competenze, gestisce i settori della caccia e della pesca e si interessa in materia di funghi (vedi successivo punto Z), così come previsto dalla L.R. 32/82.

O) Incentivi per l’insediamento nelle zone montane.

1) Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Comunità montana può concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani.

2) Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in Comune montano, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

3) Le disposizioni di cui al presente punto o), si applicano nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

4) La Comunità Montana, a valere sul finanziamento concessole ai fini dell’attuazione della legge n. 72 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, può erogare contributi a favore dei residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori, quali aree a prevalente destinazione residenziale.

5) La Comunità Montana stabilisce l’entità dei contributi in base alle modalità di erogazione stabilite annualmente dalla Giunta Regionale. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

P) Interventi per l’acquisizione di quote latte da parte di aziende di montagna e per l’uso dei pascoli.

Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e di consentire alle aziende ivi collocate l’ottenimento di redditi adeguati, la Comunità montana può concedere agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, contributi per l’acquisizione della proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all’art. 10 della stessa legge, nonché per l’acquisizione dei diritti ai premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti ovicaprini di cui ai Regolamenti CEE del Consiglio nn. 2066/92 e 2069/92.

Q) Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori.

Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, la Comunità montana può concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

R) Turismo rurale in ambiente montano.

1) Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale, la Comunità Montana promuove lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell’attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell’ambiente rurale e naturale.

2) La Comunità Montana promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.

3) La Comunità Montana può concedere incentivi per l’attuazione dei progetti di cui al punto r)/1 per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

S) Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.

La Comunità Montana definisce entro il 31 dicembre di ogni anno, gli interventi e le azioni da realizzare nell’anno successivo, in conformità con le linee generali espresse dalla Regione per i settori dell’artigianato e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione autentica della montagna. Individua i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi e gestisce i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli.

In attesa della formazione delle linee regionali, la Comunità Montana agisce sulla base della propria programmazione.

T) Trasporti.

1) Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nonché per le località abitate con meno di 500 abitanti comprese in Comuni montani aventi più di 5.000, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante, oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, la Comunità Montana, su delega dei Comuni, può provvedere ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l’integrazione con i servizi di linea già istituiti. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà come da regolamento.

2) Il trasporto pubblico, di cui al punto precedente, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi, anziani.

3) La Comunità Montana può stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche ai territori limitrofi, anche se non compresi nella Comunità Montana.

4) L’organizzazione del servizio è definita da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dell’art. 23 della legge 97/94.

5) La Comunità Montana può concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

6) La Comunità Montana di intesa con i Comuni promuove, e se del caso gestisce, a seguito di apposita delega, il trasporto scolastico.

U) Informatizzazione - Ufficio di statistica.

Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, la Comunità Montana opera quale sportello del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell’art. 24 della legge 97/94, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri uffici periferici dell’Amministrazione pubblica. La Comunità Montana istituisce, a tal fine, un Ufficio di Statistica ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 6 settembre 1989, n. 322.

V) Servizio scolastico.

1) La Comunità Montana, nell’ambito delle sue competenze, collabora con l’Amministrazione Statale, la Regione e la Provincia, nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate, previa intesa con l’Autorità scolastica competente.

2) La Comunità Montana può concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitaria.

Z) La Comunità Montana esercita le funzioni attribuitele dalla L.R. 8 luglio 1999 n. 17 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca".

W) La Comunità Montana, su delega dei Comuni, istituisce e gestisce lo Sportello Unico per le attività economiche.

Art. 6
Metodi e strumenti di azione

1) Per il perseguimento delle finalità indicate nell’art. 5, la Comunità Montana, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell’importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Regione e della Provincia;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;

d) la trasparenza della proprie organizzazione ed attività;

e) l’informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per l’esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità;

h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

i) L’impegno anche finanziario ad iniziative di carattere imprenditoriale gestite da Enti pubblici o da società miste pubblico-privato.

Art. 7
Sede, stemma e gonfalone

1) La Comunità Montana ha sede in Sampeyre.

2) Gli organi della Comunità Montana si riuniscono di norma presso la sede della Comunità Montana o presso le sedi municipali dei comuni che la costituiscono.

3) La Comunità Montana può adottare, con deliberazione del Consiglio, ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

Art. 8
Albo Pretorio

1) Nella sede della Comunità Montana si riserva un apposito spazio da destinare all’ “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3) Il Segretario è responsabile della pubblicazione, che viene opportunamente certificata.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA

Art. 9
Organi

1) Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio o Organo Rappresentativo;

b) la Giunta o Organo Esecutivo;

c) il Presidente;

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.

3) L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto e dei Regolamenti comunitari.

CAPO I
IL CONSIGLIO/ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 10
Composizione

1) Ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 02/07/1999, n. 16, così come modificata dalla Legge Regionale 23/07/2003, n. 19, il consiglio della Comunità Montana Valle Varaita é composto da 42 consiglieri, tre per ciascun Comune, in rappresentanza dei 14 Comuni facenti parte della Comunità Montana. I rappresentanti dei Comuni sono eletti tra i membri dell’organo rappresentativo di ciascun Comune, con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze, qualora esistenti.

2) Il Consiglio si rinnova a seguito delle elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni consociati. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Nel frattempo conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute.

3) Il Consiglio della Comunità Montana si intende costituito e pertanto nella pienezza dei suoi poteri non appena siano pervenute le nomine di almeno i 4/5 dei suoi consiglieri da parte dei Comuni.

4) I Consiglieri durano in carica quanto le Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 11
Competenze

1) Il Consiglio definisce l’indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge regionale alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall’apposito Regolamento.

2) In particolare il Consiglio ha competenza sugli atti fondamentali indicati nell’art. 32 della legge 08/06/90 n. 142 e ss.mm.ii.:

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

4) Il Consiglio adotta un Regolamento per disciplinare il funzionamento del Consiglio stesso, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci. In particolare il Regolamento dovrà prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta.

Art. 12
Diritti e doveri dei Consiglieri

1) Ciascun Consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.

2) La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:

a) i Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell’intera popolazione della Comunità montana;

b) le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente. Il Consiglio della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e della surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal Comune interessato.

3) I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa, compatibilmente con le norme della privacy.

b) di esercitare l’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.

4) I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

5) Un numero non inferiore ad 1/5 dei Consiglieri assegnati, può richiedere l’esercizio del controllo da parte dell’Organo regionale sulle deliberazioni della Giunta, entro 10 giorni dall’Affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 17 della L. 08/06/97 n. 127 e ss.mm.ii..

Art. 13
Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Causa di decadenza

1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio convalida i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2) Con la stessa procedura di cui al comma 1) del presente articolo, si provvede nei confronti del Consigliere eletto in un momento successivo.

3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme della legge 23 Aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le norme che verranno dettate dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 14
Gruppi consiliari

1) In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nessun gruppo può avere meno di 3 consiglieri.

Art. 15
Commissioni consiliari

1) Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.

2) Il regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3) Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio.

4) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il presidente, i componenti della Giunta, dipendenti della Comunità Montana, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5) Il Presidente ed i componenti della Giunta invitati partecipano ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all’esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6) Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

7) Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8) Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 16
Convocazione, sedute e presenze del Consiglio

1) Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

2) Il Presidente è altresì tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio, inserendo in coda all’ordine del giorno, le questioni proposte, quando lo richieda un numero di Consiglieri non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 17
Votazioni

1) Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta, dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3) Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5) Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6) Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

7) Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 18
Deliberazioni

1) L’iniziativa delle proposte di deliberazione consiliare spetta:

a) al Presidente della Comunità Montana;

b) alla Giunta;

c) a ciascun Consigliere;

d) a ciascun consiglio comunale della Comunità Montana;

2) Le proposte di cui ai punti c, d, devono essere prese in esame entro 60 giorni e portate all’O.d.G. dell’organo competente, entro i successivi 120 giorni.

3) Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Art. 19
Designazione di rappresentanti

1) Nell’esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze. Analogamente a quanto sopra disposto, nel caso in cui la nomina sia di competenza del Presidente, questi, sentita la conferenza dei capigruppo, deve di norma tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze nel caso in cui il numero dei nominati sia pari o superiore a tre.

2) I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.

3) Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4) Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5) Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al presente articolo può essere proposta, discussa e votata una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l’indicazione dei nuovi rappresentanti con la stessa modalità prevista per la sfiducia nei confronti della Giunta.

Art. 20
Strumenti di indirizzo e controllo

1) Il consiglio può rivolgersi alla Giunta con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.

2) La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
LA GIUNTA

Art. 21
Composizione, elezione e cessazione

1) Ai sensi del secondo e del terzo comma dell’art. 19 della Legge regionale 2 luglio 1999, n . 16, così come modificata dalla Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 19, la Giunta é composta dal Presidente che la presiede, dal Vice-Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a 5 e non superiore a 10.

2) La Giunta viene eletta dal Consiglio, nel suo seno, nella prima seduta dopo il rinnovo dell’organo assembleare, sulla base delle linee programmatiche di mandato illustrate dal candidato alla carica di Presidente della Comunità Montana.

3) Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato presso gli Uffici della Comunità almeno cinque giorni pieni prima della seduta del Consiglio. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l’elenco degli assessori.

4) Contestualmente alla Giunta il Consiglio elegge il Presidente della Comunità Montana e il Vice-Presidente.

5) Possono essere eletti componenti della Giunta Esecutiva esclusivamente consiglieri, assessori o sindaci dei Comuni componenti la comunità Montana e che siano stati nominati in seno all’organo rappresentativo della Comunità Montana.

6) Non é possibile eleggere nell’organo esecutivo più consiglieri rappresentanti lo stesso Comune all’interno del Consiglio della Comunità Montana Valle Varaita.

7) La Giunta é eletta, con unica votazione, dal Consiglio della Comunità Montana, a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.

8) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all’indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.

9) Qualora in nessuna delle votazioni si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio é sciolto secondo le procedure previste dall’art. 141 del Testo Unico sugli Enti Locali.

10) La surroga di uno o più componenti la Giunta Esecutiva avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

11) Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana o di oltre metà dei componenti comportano la decadenza della Giunta.

12) Il Presidente della Comunità Montana, il Vice-Presidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

13) La Giunta resta in carica sino all’insediamento di una nuova Giunta.

14) Nei limiti stabiliti al primo comma del presente articolo il Presidente può proporre al Consiglio la nomina di nuovi assessori; la loro elezione avviene con voto palese e con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

15) Il Presidente é tenuto a comunicare al Consiglio le attribuzioni degli incarichi o delle deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva.

Art. 22
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. La nuova Giunta così originata entra nella pienezza dei suoi poteri immediatamente.

2) Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio, provvede, il Consiglio, su proposta del Presidente.

Art. 23
Competenza

1) La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente o del Segretario;

b) a formulare l’ordine del giorno del Consiglio;

c) ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l’attività di gestione di competenza dei funzionari;

h) ad assumere mutui, ove non diversamente disposto dalla legge.

i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti;

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1) La Giunta provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge regionale e dallo Statuto.

2) La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

3) Le adunanze non sono pubbliche.

4) Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.

5) Assiste e partecipa il Segretario Generale - Direttore al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

CAPO III
IL PRESIDENTE

Art. 25
Competenza

1) Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l’Ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.

2) Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario Generale - Direttore o ai responsabili dei servizi;

c) convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario;

e) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

f) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli all’esame della Giunta;

g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

h) adotta, sentito il Segretario, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni anche riservate presso tutti gli uffici e servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

p) indice i referendum;

q) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

Art. 26
Vice Presidente ed Assessore anziano

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente a norma del successivo art. 27.

2) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall’Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 27
Deleghe del Presidente

1) Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta e del Consiglio a rappresentarlo e a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 28
Status degli Amministratori

1) Lo Status degli Amministratori, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese e le indennità di missione, le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge.

2) Fatte salve le disposizioni di legge, la somma complessiva delle indennità di carica annualmente accordate ai componenti dell’Organo Esecutivo, qualunque sia il loro numero, non può superare l’importo massimo previsto dalle norme in vigore per l’organo esecutivo dell’unione di comuni avente analogo numero di abitanti della Comunità Montana Valle Varaita.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 29
Principi strutturali ed organizzativi

1) L’Amministrazione della Comunità Montana si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai criteri di indirizzo per l’adozione del regolamento generale degli uffici e dei servizi stabiliti dal Consiglio stesso.

Art. 30
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

1) L’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e del personale, la struttura organizzativa della Comunità Montana, le funzioni dei responsabili dei servizi, le eventuali collaborazioni esterne ed i rapporti funzionali tra le diverse componenti dell’Ente sono disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 31
Ufficio di indirizzo e controllo

1) Il Presidente può istituire uno o più uffici posti alle sue dirette dipendenze per l’esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo, composti da personale dipendente dell’Ente, altro personale appositamente assunto e personale con rapporto di lavoro autonomo.

2) Le modalità di costituzione, il funzionamento e la composizione sono stabiliti dal regolamento.

Art. 32
Segretario Generale - Direttore

1) Ferme restando le disposizioni dell’art. 51 della legge 08.06.90, n. 142, come modificato dall’art.6 della legge n. 127/97, circa l’organizzazione degli uffici e del personale, la Comunità Montana ha un proprio Segretario Generale con funzioni anche di Direttore. Il servizio di Segreteria - Direzione può essere svolto anche in forma associata con altre Comunità Montane secondo le disposizioni del capo 8° della L. 8/6/90 n° 142, previa Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2) Il Segretario Generale - Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, presta consulenza agli organi della Comunità, coordina i responsabili dei servizi.

3) Il Segretario Generale - Direttore può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con l’autorizzazione del Presidente della Comunità Montana, a quelle esterne.

4) Su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

5) Attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo Pretorio e l’esecutività dei provvedimenti dell’Ente.

6) Stipula, infine, i contratti nell’interesse dell’Ente ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, sempre nell’interesse dell’Ente.

7) Il Segretario Generale - Direttore, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio e della Giunta, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all’adunanza.

8) Nel caso di assenza del Segretario Generale - Direttore, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate dal Presidente della Comunità Montana a funzionario anche esterno che abbia i requisiti di legge a ricoprire la carica di Segretario - Direttore, secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

9) Il Segretario Generale - Direttore svolge le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV
RESPONSABILITÀ’

Art. 33
Responsabilità verso la Comunità Montana e verso terzi

1) Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana stessa i danni derivanti da violazioni con dolo o colpa grave di obblighi di servizio.

2) Le responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti predetti verso la Comunità Montana e verso terzi sono regolate dalle leggi vigenti.

Art. 34
Tutela dei propri diritti

1) La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Generale - Direttore ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente. Nel caso di condanna, gli stessi, dovranno rimborsare all’Ente le somme anticipate a titolo di tutela legale.

TITOLO V
METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 35
Principi generali

1) Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con altri Enti pubblici operanti sul territorio ed in primo luogo con i Comuni membri.

2) Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell’azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.

Art. 36
Procedimenti amministrativi

1) Il Consiglio disciplina i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell’azione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge.

Art. 37
Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico

1) La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell’attività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il territorio e costituisce l’unitario strumento di programmazione della Comunità Montana.

3) Nella formazione del piano di sviluppo la Comunità Montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei Comuni.

Art. 38
Programmi annuali operativi

1) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

2) La Giunta, congiuntamente alla presentazione del programma annuale operativo, presenta al Consiglio, per la sua approvazione, ad integrazione della relazione previsionale e programmatica, una relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e degli altri strumenti di programmazione adottati.

Art. 39
Progetti speciali integrati

1) La Comunità Montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d’intesa con il concorso di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro funzionamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

Art. 40
I piani di settore e di servizi

1) Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità montana ha facoltà di dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

2) In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l’altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

Art. 41
Forme di gestione

1) Per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai Comuni, la Comunità montana può costituire aziende speciali, istituzioni e consorzi, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.

2) Può altresì partecipare a società miste pubblico-private.

3) La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio della Comunità Montana, sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati sulla base di apposite analisi e valutazioni, determinate secondo i seguenti criteri:

a) raggiungimento delle dimensioni di offerte il più possibile idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;

b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione, ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Comunità Montana e degli Enti interessati al servizio;

c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche ed imprenditoriali locali e per l’aumento dell’occupazione locale.

Art. 42
Aziende speciali

1) Lo Statuto ed i regolamenti delle aziende speciali definiscono la composizione ed i poteri dei loro organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali, tali da realizzare l’equilibrio economico-finanziario e da assicurare, nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Comunità Montana, autonomia nello svolgimento dell’attività, nell’organizzazione degli uffici e del personale, nelle modalità di erogazione dei servizi e di applicazione dei prezzi, nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche e private.

2) Il Consiglio della Comunità Montana approva lo Statuto ed i regolamenti di cui al comma 1 e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti dell’organo di revisione delle aziende speciali, scegliendoli fra le persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di un’esperienza professionale adeguata alla gestione del servizio o dei servizi di cui l’azienda è preposta nonché ai compiti dei Revisori.

3) Nella formazione del Consiglio di Amministrazione deve essere tenuta presente la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.

4) Non possono essere nominati amministratori i componenti di Consigli o Giunte di Comuni appartenenti alla Comunità Montana ed i componenti della Giunta della Comunità Montana.

5) Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere comunale.

6) Il Presidente ed i singoli componenti dei Consigli di Amministrazione e degli organi di revisione possono essere revocati dal Consiglio della Comunità Montana, su proposta della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio della Comunità Montana, per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi dell’Amministrazione della Comunità Montana.

Art. 43
Istituzioni

1) L’istituzione è organismo strumentale della Comunità Montana per l’esercizio di servizi sociali delegati dai Comuni.

2) E’ costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana, con la quale viene approvato il relativo piano tecnico-finanziario, unicamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina l’organizzazione e l’attività dell’istituzione.

3) Il Consiglio della Comunità Montana determina gli indirizzi per lo svolgimento dell’attività dell’istituzione ed il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza su tale attività, tenendo informato il Consiglio della Comunità Montana stessa.

4) Il regolamento determina la dotazione organica di personale e le eventuali forme di collaborazione esterna, l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali da parte degli organi della Comunità Montana.

5) L’istituzione ha un bilancio stralcio di quello della Comunità Montana e provvede al proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dalla Comunità Montana e di quelli erogati da altri Enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attività svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalità disposte da Enti o privati. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal Consiglio della Comunità Montana in sede di approvazione dei propri bilanci di cui fanno parte.

6) Per ogni istituzione il Consiglio della Comunità Montana nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’istituzione stessa. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

7) Il regolamento disciplina la durata in carica ed il numero dei componenti, i requisiti specifici richiesti per la nomina, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni o organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell’istituzione.

8) Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto dal presente articolo, sono disciplinate dalle norme di cui all’art. 47 relative alle aziende speciali.

Art. 44
Concessione a terzi

1) La concessione del servizio pubblico è regolamentata dalle leggi in vigore.

Art. 45
Partecipazione ad Enti di diritto privato

1) Il Consiglio, a scrutinio segreto, nomina i rappresentanti della Comunità Montana negli Enti privati, anche al di fuori del suo seno, tra le persone di documentata esperienza tecnica o amministrativa.

Art. 46
Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1) Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l’affidamento di attività di interesse per la Comunità montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità montana, atti a garantire un’adeguata influenza della Comunità Montana sull’azione dei primi.

2) La Giunta riferisce annualmente in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

3) I rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Consiglio, a chiusura dell’esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

TITOLO VI
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 47
Finalità, principi e strumenti

1) La Comunità montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2) La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dell’efficacia e dell’efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3) La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull’attività interessata.

4) In particolare la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all’accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, all’unione di Comuni, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni ed attività, gestire in modo associato servizi, definire ed attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 48
Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

1) L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, per quanto concerne la Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.

2) L’esercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l’Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l’impegno dell’Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l’esercizio della delega.

3) Al fine di perseguire i suoi scopi statutari e, in particolare, per attivare pienamente l’esercizio associato delle funzioni proprie dell’unione dei comuni, la Comunità Montana Valle Varaita istituisce la “Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Valle Varaita”. La Conferenza dei Sindaci é composta da tutti i Sindaci dei Comuni di cui all’art. 1 del presente Statuto; essa ha funzioni consultive nei confronti degli organi della Comunità Montana Valle Varaita. La “Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Valle Varaita” é presieduta dal Presidente della Comunità Montana Valle Varaita, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. La Conferenza é di norma convocata dal Presidente della Comunità Montana; la sua convocazione può altresì essere richiesta dalla maggioranza dei Sindaci che la compongono. Alla Conferenza possono essere presenti i Sindaci o i loro delegati; le sue sedute sono valide qualunque sia il numero dei Sindaci presenti. Il funzionamento della conferenza é disciplinato da un apposito regolamento proposto dalla Conferenza stessa ed approvato dal Consiglio della Comunità Montana. Alle sedute della Conferenza vengono di norma invitati i membri della Giunta della Comunità Montana.

4) La Comunità montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione di una Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella medesima Provincia o in altro ambito territoriale.

Art. 49
Adesioni ad Enti ed Associazioni

1) La Comunità Montana può aderire all’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.

2) Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curino interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

TITOLO VII
CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITA’ CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 50
Nomina, durata in carica e cessazione del Revisore dei Conti

1) La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei Conti, sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità

Art. 51
Competenza del Revisore dei Conti

1) Il Revisore dei Conti ha le competenze fissate dall’art. 105 del D. Lgs. 25/02/95 n. 77 e ss.mm.ii..

Art. 52
Incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore dei Conti

1) Per le incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore dei Conti valgono le norme di cui all’art.102 del D. Lgs. 25/02/95 n. 77 e ss.mm.ii..

2) Il Revisore dei Conti non potrà superare il numero di incarichi previsti dalla legge.

Art. 53
Responsabilità e compenso

1) Il revisore dei Conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2) In caso di inosservanza dei suoi doveri il Consiglio ne pronuncia la revoca.

3) Il Revisore dei Conti è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti della Comunità Montana per il danno arrecato all’Ente, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.

4) Al revisore dei Conti è attribuito dal Consiglio un compenso determinato dalle disposizioni di legge.

Art. 54
I contratti

1) La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, da cui derivino un’entrata ed una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti dei Responsabili di Settore, fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti.

2) Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel regolamento dei contratti.

3) In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell’individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.

4) In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti, interviene il dipendente con la qualifica di responsabile del servizio o il Segretario Generale - Direttore secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 55
Servizio tesoreria

1) Il servizio di tesoreria è affidato dalla Giunta ad un istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa in Comuni facenti parte della Comunità Montana alla data di affidamento del servizio e che si impegni a conservarla per tutta la durata del contratto, pena la rescissione del medesimo.

2) I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

3) Il servizio di Tesoreria sarà affidato con una gara ad evidenza pubblica a seguito di approvazione di regolare convenzione, approvata dal Consiglio. Valgono in materia le leggi vigenti.

TITOLO VIII
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 56
Strumenti

1) La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l’informazione della collettività;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per Enti e privati;

d) valorizza le libere forme associative;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;

g) provvede alla consultazione della popolazione;

h) prevede il referendum consultivo;

i) può istituire il difensore civico;

l) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Art. 57
Informazione

1) La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2) La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d’ufficio.

3) La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.

4) La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 58
Accesso

1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti, adottati in conformità ad esse, vietino l’accesso o comunque il differimento della divulgazione.

2) E’ garantito a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3) Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento.

4) L’esercizio dell’accesso deve essere disciplinato dal regolamento, in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa e della privacy.

Art. 59
Rapporti economici con i privati

1) La Comunità Montana stabilisce con apposito regolamento criteri per l’erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; sceglie i propri contraenti nell’ambito di albi appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati. Di norma, l’erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale.

Art. 60
Associazioni

1) La Comunità Montana valorizza ed incentiva le libere associazioni che sorgono nello spirito che anima la stessa e che mirano a raggiungere gli obiettivi della medesima, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all’azione stessa, garantendone l’accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

Art. 61
Consulte

1) La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L’istituzione è deliberata dal Consiglio.

2) Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3) Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4) Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5) L’istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana, sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l’adozione di atti.

Art. 62
Istanze

1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunitaria.

2) L’organo al quale è diretta l’istanza, oppure il Segretario, su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 63
Petizioni

1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno 100, possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2) L’organo a cui la petizione è rivolta, deve prendere in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 64
Consultazione della popolazione

1) Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2) La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3) L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 65
Referendum consultivo

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2) Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, tariffe, bilanci, conti consultivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti ed aziende, su deliberazioni di mera esecuzione di norme statali e regionali, in materia statutaria e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo triennio.

4) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta:

a) del Consiglio della Comunità Montana;

b) dei Consigli di almeno 5 Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

c) di un numero di cittadini elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana non inferiore ad 1/10 dell’intero corpo elettorale dei Comuni medesimi.

Non più dell’89% degli elettori di cui al punto c) potrà appartenere allo stesso Comune.

5) L’ammissibilità del referendum è accertata da una Commissione composta dal Difensore civico ove esiste e da due esperti nominati dal Consiglio. Fino a quando il Difensore civico non sia nominato, gli esperti nominati dal Consiglio sono 3, di cui uno in rappresentanza della minoranza ove esista.

6) Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro i termini previsti dal regolamento. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell’anno successivo.

7) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8) Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta devono deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Altrettanto può fare la Giunta all’unanimità.

9) Il regolamento determina le ulteriori norme per l’attuazione del referendum.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 66
Interpretazione dello Statuto

1) Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l’organizzazione, la struttura e l’attività dell’Ente, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2) Esso esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con l’Ente.

3) Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nelle disposizioni di legge ed in conformità con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Art. 67
Revisione dello Statuto

1) Le deliberazione di revisione, totale o parziale, dello Statuto, sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana con la stessa procedura prevista dalla legge per l’approvazione dello Statuto medesimo, purché sia trascorso un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’ultima modifica o integrazione ad esso apportata sulla stessa materia, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.

2) Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere riproposte nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, prima che siano trascorsi 2 anni.

3) La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

4) Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 68
Entrata in vigore dello Statuto

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte e affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

Art. 69
Regolamenti di attuazione

1) Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

2) Il Consiglio e/o la Giunta della Comunità Montana deliberano i regolamenti di cui al comma 1, entro il termine di mesi 12 dall’entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.