Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comune di Vestignè (Torino)
Statuto comunale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2004)
SOMMARIO
ART. 1 - Principi fondamentali
ART. 2 - Territorio e sede comunale
ART. 3 - Gonfalone e stemma
ART. 4 - Albo pretorio
ART. 5 - Statuto comunale
ART. 6 - Regolamenti
ART. 7 - Organi
ART. 8 - Consiglio Comunale
ART. 9 - I Consiglieri
ART. 10 - Prima seduta del Consiglio
ART. 11 - Linee programmatiche dellazione di governo dellEnte
ART. 12 - Convocazione, sessioni, numero legale per la validità delle sedute
ART. 13 - Commissioni
ART. 14 - Attribuzioni delle Commissioni
ART. 15 - Gruppi Consigliari
ART. 16 - Il Sindaco
ART. 17 - Competenze del Sindaco
ART. 18 - Cessazione dalla carica di Sindaco
ART. 19 - Composizione della Giunta
ART. 20 - Il Vice Sindaco
ART. 21 - Funzionamento della Giunta
ART. 22 - Competenze della Giunta
ART. 23 - Revoca degli Assessori
ART. 24 - Mozione di sfiducia
ART. 25 - Delegato nella frazione
ART. 26 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
ART. 27 - Incarichi ed indirizzi di gestione
ART. 28 - Segretario comunale
ART. 29 - Gestione Amministrativa
ART. 30 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco
ART. 31 - Le determinazioni ed i decreti
ART. 32 - I servizi pubblici locali
ART. 33 - Lazienda speciale
ART. 34 - Gestione dei servizi in forma associata
ART. 35 - Istituzioni
ART. 36 - Convenzioni
ART. 37 - Consorzi
ART. 38 - Unioni di Comuni
ART. 39 - Accordi di programma
ART. 40 - Partecipazione
ART. 41 - Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione
ART. 42 - Interventi nel procedimento amministrativo
ART. 43 - Procedura per lammissione di istanze petizioni e proposte
ART. 44 - Referendum consultivi
ART. 45 - Effetti dei Referendum
ART. 46 - Diritto di accesso
ART. 47 - Diritto di informazione
ART. 48 - Autonomia finanziaria
ART. 49 - Demanio e patrimonio
ART. 50 - Revisione economico finanziaria
ART. 51 - Controllo di gestione e controllo di qualità
ART. 52 - Revisione dello Statuto
ART. 53 - Istituzione - attribuzioni
ART. 54 - Nomina
ART. 55 - Incompatibilità e decadenza
ART. 56 - Rapporti con gli organi
ART. 57 - Norme transitorie e finali .
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali
Il Comune di Vestignè Ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
Il Comune rappresenta lintera popolazione del suo territorio, ne cura i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche, etniche, storiche e culturali, incoraggiando, pertanto lo studio e la divulgazione della lingua piemontese. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Carta Costituzionale e favorisce la piena partecipazione dei cittadini singoli ed associati, alle scelte politiche ed allattività amministrativa. Riconosce e favorisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana. Indirizza la propria azione alla promozione delle funzioni sociali delliniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
Il Comune fonda la propria azione sui principi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia, concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; in particolare riconosce, nei vari settori, il principio di parità fra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune.
Nellambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione dei territori e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio favorendo ogni collaborazione con gli altri Enti pubblici locali.
Il Comune può delegare, nelle forme di cui al successivo Titolo V, Consorzi fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra Enti locali previste dalla legge, la gestione e lorganizzazione di servizi.
Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere lambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
Tutela il patrimonio storico,artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
Il comune concorre a garantire, nellambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dellambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
Art. 2
Territorio e sede comunale
Il comune di Vestignè è costituito dalla comunità della popolazione e dei territori del Capoluogo e della frazione Tina.
CAPO
Luogo e sede degli organi comunali sono siti in Vestignè.
Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,08 e confina con i comuni di Albiano di Ivrea, Borgomasino, Caravino, Ivrea, Strambino, Vische.
Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 3
Gonfalone e stemma
Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Vestignè e con lo stemma raffigurante Dama che porge una cornucopia coronata da erbe e fiori e riempita di frutta, simbolo di abbondanza e prosperità.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato,si può esibire il gonfalone comunale della foggia autorizzata sopradescritta.
Luso e la riproduzione di tali simboli per fini commerciali, pubblicitari, amministrativi o politici sono vietati.
Art. 4
Albo pretorio
Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Deve essere garantita laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura degli atti ed avvisi pubblicati.
Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al comma l avvalendosi di un dipendente comunale e, su sua attestazione, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 5
Statuto Comunale
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.
Art 6
Regolamenti
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nellambito dei principi fissati dalla Legge e nel rispetto delle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo Pretorio: dopo ladozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 7
Organi
Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Art. 8
Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale determinando lindirizzo ed esercitando il controllo politico - amministrativo, rappresenta lintera comunità, per cui discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Adempie alle funzioni specificatamente demandatagli dalle leggi statali e regionali conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi costituzionali della pubblicità e legalità onde garantire il buon andamento e limparzialità.
Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e di ogni altro Ente Locale.
Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.
Le norme relative allorganizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono previste in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Lelezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla Legge.
Dopo lindizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dellorgano, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 9
I Consiglieri
I Consiglieri rappresentano lintera Comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nellesercizio delle proprie funzioni.
Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo spettanti ai Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
Il Consigliere Comunale non residente può eleggere domicilio nel Comune per facilitare la consegna di atti inerenti la carica.
Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al protocollo dellente ed indirizzate al consiglio.
I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per almeno 3 sedute consecutive ai lavori consiliari dono dichiarati decaduti.
Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Il consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili allespletamento del mandato, nonché i servizi a ciò necessari secondo le norme del Regolamento.
Le forme ed i modi per lesercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento
Il Consigliere è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 10
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dellinvito di convocazione.
E presieduta dal Sindaco neo eletto.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, lAssemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti allordine del giorno.
Art. 11
Linee programmatiche dellazione di governo dellEnte
Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta- al Consiglio Comunale per lapprovazione entro sessanta giorni dallinsediamento dello stesso.
Il documento contenente le linee programmatiche dellazione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione palese.
Il documento così approvato costituisce il principale atto dindirizzo dellattività amministrativa e riferimento per lesercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.
Lazione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
Art. 12
Convocazione, sessioni, numero legale per la validità delle sedute
Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula lordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.
Esso si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria secondo i termini di consegna degli avvisi di convocazione, stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) ladunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, previa diffida, dal Prefetto.
Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesto un quorum speciale.
Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delladunanza, lintervento di almeno un terzo dei componenti il consesso.
Si considera seduta di seconda convocazione unicamente quella che succede ad una precedente seduta resa nulla per mancanza, sia originaria che sopravvenuta in corso di seduta, del numero legale, a condizione che vengano trattati i medesimi punti iscritti allordine del giorno della seduta di prima convocazione, e che il rinvio ad altra seduta non sia stato determinato volontariamente dal Consiglio.
La seduta di seconda convocazione ha luogo in altro giorno ed è comunicata con ulteriore avviso di convocazione.
La seduta di seconda convocazione non è subordinata a specifica iscrizione nellavviso di prima convocazione.
Non concorrono a determinare la validità delladunanza (trattazione degli argomenti allordine del giorno) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
Il quorum strutturale, accertato allapertura della seduta, si presume persistere fino a verifica effettuata per iniziativa del Presidente, del Segretario o su istanza verbale di un Consigliere Comunale e comunque allatto della votazione.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata o una diversa maggioranza.
Art. 13
Commissioni
Il Consiglio Comunale, nello svolgimento delle proprie attività, può costituire Commissioni permanenti, temporanee o speciali di cui può avvalersi secondo le necessità per il miglior esercizio delle sue funzioni.
Il Regolamento stabilisce il loro numero, le competenze, il funzionamento nonché la loro composizione nel rispetto dei criterio proporzionale.
Qualora la specificità o la tecnicità degli argomenti lo richiedano possono essere invitati ai lavori delle Commissioni, i rappresentanti di organismi associativi, funzionari e tecnici, rappresentanti di forze sociali, ed economiche, senza diritto di voto.
Art. 14
Attribuzioni delle Commissioni
Le Commissioni permanenti sono prevalentemente finalizzate allesame preliminare e preparatorio di atti deliberativi di particolare rilevanza del Consiglio onde agevolare e favorire il miglior funzionamento dello stesso.
Le Commissioni temporanee o speciali possono istituirsi per lesame di determinate materie riguardanti questioni particolari la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio Comunale.
Art. 15
Gruppi consiliari
I Consiglieri possono costituire Gruppi consiliari dandone comunicazione al Sindaco.
Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti dalla lista di appartenenza.
Un gruppo consiliare può essere costituito anche da 1 solo consigliere.
Art. 16
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo dellAmministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dellAmministrazione dellEnte.
Sovrintende allandamento generale dellEnte, provvede a dare impulso allattività degli altri organi comunali e ne coordina lattività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dellattività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
Per lesercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi nei modi stabiliti dalla Legge.
Art. 17
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale e ne fissa lordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed allesecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
Il Sindaco coordina ed organizza, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari dapertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in caso di emergenza connessi con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza.
Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alleventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dellEnte e la proposizione delle liti.
Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori lesercizio delle proprie attribuzioni. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nellinteresse dellAmministrazione.
Art. 18
Cessazione dalla carica di Sindaco
Limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale che dovrà essere convocato nei successivi dieci giorni.
Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allimmediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
Art. 19
Composizione della Giunta
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco. La determinazione del numero compete al Sindaco
Il Sindaco valuta la possibilità che, allinterno della giunta, siano rappresentati sia il capoluogo che la frazione, fermo restando la piena libertà dello stesso di nominare i propri assessori.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dellinsediamento del Consiglio Comunale.
Possono essere nominati Assessori i Consiglieri Comunali.
Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
Art.20
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dallesercizio della funzione adottata ai sensi della legge vigente .
Quando il Vice Sindaco sia impedito, è sostituito dallAssessore più anziano di età.
Art. 21
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura lunità dindirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è richiesto lintervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 22
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune e per lattuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e dimpulso nei confronti del Consiglio.
La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Rientra altresì nella competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.
Art. 23
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dallincarico uno o più Assessori, provvedendo contemporaneamente alla nomina dei sostituti.
La revoca è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
Art. 24
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venire meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dellassunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 25
Delegato nella frazione
Nella frazione, il Sindaco può delegare le sue funzioni ad un Assessore o un Consigliere Comunale.
Latto di delegazione specifica i poteri del delegato, il quale è tenuto a presentare, semestralmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni della frazione e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.
TITOLO III
LORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 26
Ordinamento degli uffici e dei servizi
Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
La dotazione organica e lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellEnte.
Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsabili di aree e servizi e le modalità di revoca dellincarico.
Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dellEnte.
Art. 27
Incarichi ed indirizzi di gestione
Gli organi istituzionali dellEnte uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti e provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità dintervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale, in via temporanea, o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellEnte.
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
Il Comune può associarsi con altri enti locali per lesercizio in comune di funzioni amministrative o per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato
Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
E in ogni caso fatta salva leventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare lincarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia allazione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 28
Il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti allapposito albo.
Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione associata dellUfficio del segretario Comunale.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalle legge e dalla contrattazione collettiva.
- Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dellEnte.
- Sovrintende, vigila e controlla lo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina lattività, mediante direttive ed ordini.
- Partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
- Stende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale,
- Roga nellesclusivo interesse del Comune atti e contratti, con cura degli adempimenti relativi.
- Svolge le funzioni previste dal regolamento sullordinamento degli Uffici e dei servizi e degli altri regolamenti nonché tutti i compiti che Le vengono assegnati dal Sindaco.
Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di direttore generale, corrispondendo allo stesso un indennità di direzione determinata dallo stesso con il provvedimento di nomina.
Art. 29
Gestione amministrativa
I funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo lordinamento dellEnte, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dellattività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciuti poteri di organizzazione, Amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti dindirizzo.
Nellambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco in particolare:
a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono allespletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, allattribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per lapplicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti allufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, delladozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dellufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
Sono di competenza dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, destimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide. Le modalità di conoscenza di tali atti sono demandate al Regolamento Uffici e Servizi.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari nellesercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 30
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei funzionari
direttivi incaricati dal Sindaco
Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) - il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) - lapplicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e ladozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi lingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari dellEnte per delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 31
Le determinazioni ed i decreti
Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso delladozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dellattestazione di copertura finanziaria.
Sono pubblicati allAlbo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e lufficio di provenienza.
TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 32
I servizi pubblici locali
Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte allapporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per lerogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
La compartecipazione alla spesa per lerogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
Art. 33
LAzienda Speciale
LAzienda Speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
Sono organi dellazienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dellazienda.
Lo Statuto dellazienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
Il Sindaco può revocare dallincarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dellazienda.
Il Comune conferisce allazienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
I Revisori dei conti dellAzienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
TITOLO V
FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 34
Gestione dei servizi in forma associata
Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali ed istituzioni per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con lobiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, leconomicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini lesercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente allapporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, unefficiente erogazione dei servizi.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
Per lesercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi, aziende o società.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
Lapprovazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.
Art. 35
Istituzioni
Il Consiglio Comunale per lesercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili compresi i fondi liquidi.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del Bilancio Preventivo e del rendiconto Consuntivo dellIstituzione.
Art. 36
Convenzioni
Lattività dellEnte diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza attraverso accordi ed intese di cooperazione, secondo i moduli e gli Istituti previsti dalla legge.
Per le attività di comune interesse, lesecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, il Comune privilegia la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali
Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.
Art. 37
Consorzi
Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio tra Enti per la realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale.
La deliberazione, deve assumersi nelle forme e secondo la maggioranza prescritta nel terzo comma dellarticolo precedente.
Contestualmente allo Statuto del Consorzio, il Consiglio Comunale approva la convenzione ad esso allegata che deve disciplinare lorganizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente.
Art. 38
Unione dei Comuni
Il Consiglio Comunale, in attuazione dei principii di cooperazione e qualora ne sussistano le condizioni, può promuovere, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni allo scopo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 39
Accordi di programma
Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti interessati, il Comune può promuovere e concludere accordi di programma.
Laccordo, definito e stipulato dal Sindaco, deve altresì prevedere oltre alle forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori:
a) i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) un piano finanziario da cui sia possibile desumere i costi, le fonti di finanziamento ed il sistema regolante i rapporti tra gli Enti coinvolti;
c ) il coordinamento con altri ed eventuali connessi adempimenti.
Art. 40
Partecipazione
Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, allattività amministrativa, al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Per gli stessi fini privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.
Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
LAmministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di categorie economiche e sociali su specifici problemi.
Il comune favorisce la formazione e lo sviluppo di organismi a base associativa, senza finalità di lucro, per la gestione e/o la co-gestione di impianti o attività sportive, culturali e ricreative.
Art. 41
Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione
LAmministrazione comunale favorisce lattività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, a tutela dinteressi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali e sportivi.
A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dellEnte attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, laccesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
LAmministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.
Art. 42
Interventi nel procedimento amministrativo
I soggetti portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, dotati o meno di personalità giuridica, rappresentativi di interessi diffusi.
Il responsabile del procedimento, ha lobbligo di informare gli interessati, contestualmente allinizio dello stesso, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabili del procedimento.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o lindeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, esperite gli idonei tentativi per la conoscibilità dei destinatari, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione.
Gli aventi diritto, entro i tempi stabiliti nel Regolamento dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento.
Il responsabile dellistruttoria entro i termini stabiliti nel Regolamento, deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere allorgano competente allemanazione dei provvedimento finale le sue conclusioni.
Il mancato o parziale accoglimento dei suggerimenti pervenuti deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
Se lintervento partecipativo non ha come obiettivo lemanazione di un provvedimento, lAmministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro i termini stabiliti nel Regolamento, le proprie valutazioni sullistanza, la petizione e la proposta.
I soggetti di cui al comma l hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae allaccesso.
Art. 43
Procedura per lammissione di istanze, petizioni e proposte
I cittadini, singoli o associati, possono presentare allAmministrazione istanze per richiedere le ragioni di specifici aspetti dellattività dellAmministrazione, petizioni per richiedere provvedimenti od esporre comuni necessità e proposte per presentare allAmministrazione comunale la soluzione teorica di problemi di comune interesse, intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevate o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.
Le richieste devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi comunali che devono esaminare ed esprimere un parere in merito entro termini prestabiliti nel Regolamento.
Il Sindaco, dopo aver comunicato ai cittadini interessati liter procedimentale, li informa motivatamente per iscritto dellesito della medesima e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali con lindicazione degli uffici proposti e responsabili.
E facoltà dei consiglieri chiedere al Sindaco a mezzo interrogazione la risposta in consiglio in merito alle istanze e/o petizione presentate e inevase entro i termini di legge.
Art. 44
Referendum consultivi
Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per lEnte e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
Liniziativa dei referendum viene presa dal Consiglio Comunale o su proposta del trenta per cento degli elettori del Comune al 31 dicembre dellanno precedente. Le sottoscrizioni di tale proposta dovranno essere autenticate nelle forme di legge.
Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria a disposizione dei cittadini.
Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà più uno degli aventi diritto.
I referendum consultivi non hanno luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 45
Effetti dei referendum
Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte dei Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti di indirizzo.
Il mancato ricevimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 46
Diritto di accesso
Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli che contengono notizie riservate relative a persone, gruppi o imprese.
Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 47
Diritto dinformazione
Tutti gli atti dellAmministrazione, delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
LEnte, di norma, si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi come destinatari la collettività, ha carattere di generalità.
La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti utili per dare concreta attuazione al diritto dinformazione.
Il Regolamento sul diritto di accesso e la pubblicità detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.
TITOLO VI
PATRIMONIO E CONTABILITA
Art. 48
Autonomia finanziaria
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso lapplicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per lerogazione dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti
Nel corso dellesercizio lazione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dellequilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed allandamento della spesa.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art. 49
Demanio e patrimonio
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali sispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dellutilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dellEnte e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire unadeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. Linventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
Il funzionario incaricato della tenuta dellinventario dei beni ha altresì lobbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 50
Revisione economico-finanziaria
Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne lefficienza ed i risultati.
Nellesercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per lespletamento dellincarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto allattività degli organi amministrativi dellEnte.
Il regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione ed il funzionamento dellorgano, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 51
Controllo di gestione e controllo di qualità
Al fine di verificare lo stato dattuazione degli obiettivi programmati, nonché lefficienza, lefficacia e leconomicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
Per i servizi gestiti direttamente dallEnte e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dellarticolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
Per lesercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne allEnte o di società ed organismi specializzati.
Nei servizi erogati allutenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 52
Revisione dello statuto
Lo statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti deliberativi del Comune.
Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, purchè siano trascorsi 180 giorni dallentrata in vigore dello Statuto o dallultima modifica od integrazione.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non siano decorsi 180 giorni dalla deliberazione di reiezione.
La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di adozione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente. Lefficacia della deliberazione di abrogazione è subordinata allesecutività della deliberazione di adozione del nuovo Statuto.
TITOLO VIII
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 53
Istituzione -Attribuzioni
A garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellAmministrazione comunale può essere istituito lufficio del Difensore Civico.
Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati , e di Associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso lAmministrazione comunale e gli Enti ed Aziende dipendenti.
Il Difensore Civico agisce di ufficio, qualora, nellesercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti disfunzioni o disorganizzazioni.
I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore civico.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti e delle Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
Il funzionario che impedisca o ritardi lespletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Al Difensore civico non compete alcuna indennità di carica.
Art. 54
Nomina
Il difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto , con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
Resta in carica, fatta salva la facoltà di revoca, quando il Consiglio che lo ha eletto, esercitando però le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nella mani del Sindaco con la seguente formula: Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.
Art. 55
Incompatibilità e decadenza
La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
Non può essere nominato Difensore Civico:
a) che si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Aziende Sanitarie Locali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori e i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché gli Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con lAmministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca loggetto di rapporti giuridici con lAmministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, Segretari o dipendenti del Comune.
Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta dei consiglieri comunali. Può essere revocato dallufficio con deliberazione motivata e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per grave inadempienza ai propri doveri di ufficio e comunque garantendo al Difensore Civico possibilità di presentare, durante la procedura, le deduzioni a propria difesa.
Art. 56
Rapporti con gli organi
Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che abbiano provocato lazione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sullattività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli Uffici e degli Enti e Aziende, oggetto del suo intervento.
La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può in qualsiasi momento fare una relazione al Consiglio.
Art. 57
Norme transitorie e finali
La Giunta propone al Consiglio i nuovi Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alladozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso allAlbo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune.