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Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bruino (Torino)

Modifiche allo Statuto Comunale (Deliberazione C.C. n. 15 del 01.04.2004)

Titolo IV

Difensore Civico

Art. 17 Difensore civico è sostituito dal seguente:

1. Il Comune di Bruino può istituire la figura del Difensore Civico, quale garante del buon andamento dell’Amministrazione comunale, in forma associata mediante Convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia di Torino.

2. Spetta al Difensore Civico segnalare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, nello svolgimento delle pratiche presso il Comune.

3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Ha inoltre facoltà di rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco e al Segretario Comunale a cui gli interrogati devono rispondere entro il termine prefissato.

4. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità Giudiziaria.

5. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune o degli altri Enti convenzionati ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

6. La sede, le modalità di nomina e revoca, le modalità d’intervento e i mezzi a disposizione del Difensore Civico vengono fissati attraverso l’apposita Convenzione di cui al comma 1, che deve essere approvata dal Consiglio Comunale contestualmente all’istituzione del Difensore Civico da parte del Consiglio stesso.