Bollettino Ufficiale n. 21 del 27 / 05 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comune di Bruino (Torino)
Modifiche allo Statuto Comunale (Deliberazione C.C. n. 15 del 01.04.2004)
Titolo IV
Difensore Civico
Art. 17 Difensore civico è sostituito dal seguente:
1. Il Comune di Bruino può istituire la figura del Difensore Civico, quale garante del buon andamento dellAmministrazione comunale, in forma associata mediante Convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia di Torino.
2. Spetta al Difensore Civico segnalare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, nello svolgimento delle pratiche presso il Comune.
3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Ha inoltre facoltà di rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco e al Segretario Comunale a cui gli interrogati devono rispondere entro il termine prefissato.
4. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nellesercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha lobbligo di farne rapporto allAutorità Giudiziaria.
5. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune o degli altri Enti convenzionati ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
6. La sede, le modalità di nomina e revoca, le modalità dintervento e i mezzi a disposizione del Difensore Civico vengono fissati attraverso lapposita Convenzione di cui al comma 1, che deve essere approvata dal Consiglio Comunale contestualmente allistituzione del Difensore Civico da parte del Consiglio stesso.