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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 20

Codice 26.4
D.D. 24 dicembre 2003, n. 751

Lago Maggiore - Comune di Arona. Parere ai fini della sicurezza della navigazione relativo alla posa di un pontile galleggiante e di n. 3 boe per ormeggio unità di navigazione alla Ditta CA.RE. S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, in ordine alla sicurezza della navigazione alla posa di n. 3 boe di ormeggio di unità di navigazione nelle acque del Lago Maggiore, e più precisamente nello specchio d’acqua antistante il foglio n. 20, mappale n. 41 del comune di Arona, richiesta dalla CA. RE. S.r.l. così come meglio identificato in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Le boe dovranno essere di materiale plastico, di colore bianco e dovranno risultare conformi alle norme di cui al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. n. 1 R. del 29 marzo 2002 e recare la seguente sigla identificativa: 081, 082 e 083.

L’ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

La S.r.l. CA. RE. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di che si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

II presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

La S.r.l. CA. RE. ha altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera oggetto del presente parere.

2) Di esprimere, sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 96 della L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, all’istanza, presentata dalla CA. RE. S.r.l. così come meglio identificata in premessa relativo alla progettazione e alla posa di 1 pontile galleggiante con passerella di complessivi mq 19,28 nelle acque del Lago Maggiore, e più precisamente nello specchio d’acqua antistante il foglio n. 20, mappale n. 41 del comune di Arona.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione.

Prescrizioni:

Il pontile galleggiante dovrà risultare conforme alle norme di cui “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. 29.3.2002 n. 1/R e recare il numero distintivo: A34.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare del presente parere è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di che si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il titolare del presente parere ha altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera autorizzata.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti