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Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 / 05 / 2004
Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11.
Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La Regione Piemonte, considerato lalto valore sociale dellattività svolta, garantisce il mantenimento dei livelli di prestazione erogati dai presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, (CIOV), e ne promuove, mediante la loro acquisizione, lintegrazione nel sistema delle aziende sanitarie regionali con le modalita di cui allarticolo 2.
Art. 2.
(Modalita attuative)
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui allarticolo 1, e per le finalità di cui allarticolo 3, la Giunta regionale e autorizzata ad acquisire dalla CIOV la proprieta dei complessi immobiliari costituiti dai presidi ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dallOspedale evangelico valdese di Torino, unitamente a tutti i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano destinate, sulla base delle scritture inventariali, allesercizio delle attività dei medesimi presidi, per destinarle al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. E esclusa lacquisizione dei beni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono gia stati dalla CIOV affidati in uso gratuito alla Azienda sanitaria locale n. 10 di Pinerolo e di quelli che, dopo laffidamento in uso gratuito allazienda medesima, sono gia stati da questa restituiti.
2. Le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, gia attribuite ai presidi della CIOV ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), sono riassegnate alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nel termine di cui allarticolo 4 comma 2.
3. Le assegnazioni di fondi in conto capitale relative alla seconda fase del programma pluriennale di edilizia sanitaria di cui allarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), anche se non ancora utilizzate per i pagamenti, conservano la loro destinazione originaria e, con deliberazione di Giunta regionale, sono attribuite alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti alle quali, ai sensi dellarticolo 3, sono trasferiti i presidi ospedalieri cui gli interventi si riferiscano. Le aziende sanitarie locali provvedono al completamento degli interventi apportando gli aggiornamenti e le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 3.
(Presidi ospedalieri della CIOV)
1. Le attivita aziendali della CIOV ed i beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati allesercizio delle attività medesime nei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino, sono acquisiti dallamministrazione regionale e sono trasferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, tenuto conto delle previsioni di cui allarticolo 5, provvedono allintegrazione delle funzioni svolte dai presidi allinterno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dellarticolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Con provvedimento di Giunta regionale, sulla base della ricognizione di cui allarticolo 4, e disposta, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, lassegnazione definitiva del personale allazienda di destinazione. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lacquisizione da parte della Giunta regionale dei complessi immobiliari ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dellOspedale evangelico valdese di Torino e disposta previa stima del loro valore sulla base di una perizia tecnica giurata asseverata.
4. Lacquisizione dei beni mobili, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte, valutati al valore netto attestato dai documenti contabili, e disposta sulla base della ricognizione di cui allarticolo 4.
5. I provvedimenti della Giunta regionale di trasferimento dei beni di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dellarticolo 5, comma 3, del d. lgs. 502/1992 e successive modifiche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di trasferimento definitivo della proprieta, i beni di cui al presente comma restano attribuiti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, sulla base di specifico accordo con la CIOV, ne assumono la diretta gestione ai sensi dellarticolo 4, comma 2.
6. Gli stanziamenti regionali destinati allacquisizione dei beni, così come valutati ai sensi dei commi 3 e 4, confluiscono nella dotazione finanziaria per la gestione liquidatoria di cui allarticolo 6.
7. I debiti ed i crediti della CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprieta da parte della Regione Piemonte dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, esclusi i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi ed i crediti e debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale, sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui allarticolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobbligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori.
8. Non formano oggetto di cessione alla Regione Piemonte, ai sensi del comma 7, i debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi, che sono stimati in euro 10.000.000,00 salvo quanto disposto dallarticolo 6, comma 2.
Art. 4.
(Ricognizione straordinaria)
1. Per le finalità di cui allarticolo 3, il legale rappresentante della CIOV, in contraddittorio con il commissario preposto alla gestione liquidatoria di cui allarticolo 6, provvede:
a) alla ricognizione delle dotazioni organiche del personale, individuato nominativamente, per posizione e struttura organizzativa,
b) alla individuazione dei beni immobili oggetto di trasferimento;
c) alla ricognizione dei beni mobili, suddivisi per sede o presidio di assegnazione con precisazione dei titoli di provenienza e del valore, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte;
d) alla adozione di ogni altro atto o adempimento richiesto dalla Giunta regionale e propedeutico al puntuale avvio delle attività presso le aziende medesime.
2. Dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nelle more dei provvedimenti di assegnazione definitiva del personale e di definitivo trasferimento della proprietà dei beni di cui allarticolo 3, assumono a proprio carico ogni onere di gestione. Lazienda sanitaria locale territorialmente competente subentra in tutti i contratti in corso presso il presidio ospedaliero evangelico valdese di Torino, ivi compresi i contratti di lavoro autonomo e di prestazione dopera professionale. Sono fatti salvi i trasferimenti di gestione già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Disposizioni straordinarie)
1. Nellambito dellorganizzazione delle aziende sanitarie locali, e riconosciuta la specificita dei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino e ne e salvaguardata lidentita valdese con le modalità stabilite da un apposito protocollo, definito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione Piemonte e la Tavola valdese. Per le medesime finalita, nello sviluppo della gestione sperimentale delle attivita di cui al comma 2, e promosso il pieno coinvolgimento di un ente ecclesiastico valdese indicato dalla Tavola valdese, degli enti locali e delle aziende sanitarie regionali metropolitane.
2. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, sino alla completa ridefinizione, da parte dellazienda sanitaria regionale territorialmente competente, dellorganizzazione del presidio ospedaliero evangelico valdese di Torino, e autorizzata la prosecuzione delle forme di gestione sperimentale delle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche a salvaguardia dei percorsi diagnostico terapeutici. La successiva prosecuzione di forme sperimentali di gestione delle attività sanitarie è subordinata al procedimento autorizzativo di cui allarticolo 9-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.
Art. 6.
(Gestione liquidatoria)
1. Per la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti la data di definitivo trasferimento dei beni e del personale alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con esclusione dei debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi di cui allarticolo 3, comma 7, la Giunta Regionale, nei termini di cui allarticolo 4, comma 2, nomina un commissario preposto alla gestione liquidatoria e determina le modalità per lesercizio della funzione
2. Nel caso i debiti giuridicamente non trasferibili a terzi, di cui allarticolo 3, comma 8, eccedano il contributo di cui allarticolo 8, comma 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e a seguito di motivata e conforme richiesta della CIOV, potrà autorizzare lerogazione di ulteriori contributi straordinari a favore della commissione medesima.
3. Nel caso in cui lesposizione debitoria cagioni spese eccedenti lammontare complessivamente determinato nella disposizione finanziaria di cui allarticolo 8, comma 3, il Consiglio regionale, sulla base della relazione di cui allarticolo 7, comma 3, lettera d), valuta la necessità di mettere a disposizione ulteriori fondi per il completamento della gestione liquidatoria e, nel caso, ne autorizza lerogazione.
Art. 7.
(Clausola valutativa)
1. Entro un anno dallentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che espliciti il livello delle prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto di trasferimento attraverso i seguenti parametri:
a) numero delle prestazioni sanitarie, suddivise per specialità, erogate in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario;
b) riconversioni organizzative adottate e valutazione dei nuovi servizi.
2. Gli elementi di analisi di cui al comma 1 sono valutati in comparazione ai parametri considerati in sede di assegnazione del budget a favore della CIOV per lanno 2003.
3. Entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta una relazione che rendiconta:
a) i risultati di gestione, in termini cronologici e quantitativi, del contributo straordinario erogato alla CIOV a copertura dei debiti di cui allarticolo 3, comma 8;
b) lo stato di attuazione delle procedure di acquisizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
c) il numero di dipendenti, suddivisi per ruolo e qualifica professionale, trasferiti negli organici delle aziende sanitarie locali di riferimento ed incidenza percentuale degli stessi sulle piante organiche di ciascuna azienda;
d) i risultati della gestione liquidatoria di cui allarticolo 6.
4. La rendicontazione della gestione liquidatoria di cui al comma 3, lettera d), avviene con periodicità annuale.
Art. 8.
(Disposizione finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge e stimata una spesa complessiva di euro 40.000.000,00.
2. La Regione Piemonte, entro la data di acquisizione dei beni di cui allarticolo 3, eroga alla CIOV un contributo straordinario, a fronte di oneri finanziari pregressi, di euro 10.000.000,00. Il contributo grava sul bilancio regionale dellanno 2004, nellUPB 28051.
3. Gli oneri per lacquisizione dei beni di cui allarticolo 3, stimati in non più di euro 20.000.000,00, gravano sui bilanci regionali, nellUPB 9012, rispettivamente per euro 10.000.000,00 nel 2004 e per euro 10.000.000,00 nel 2005 e sono destinati alla gestione liquidatoria di cui allarticolo 6. Per la gestione medesima è stanziata lulteriore somma di euro 10.000.000,00 che grava sui bilanci regionali, nellUPB 28051, rispettivamente per euro 5.000.000,00 nel 2004 e per euro 5.000.000,00 nel 2005.
Art. 9.
(Urgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45, comma 6, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 maggio 2004.
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 575.
- Presentato dalla Giunta regionale l8 ottobre 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 10 ottobre 2003.
- Riassegnato per lesame in sede congiunta alla I e alla IV Commissione il 13 ottobre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato in sede congiunta dalle Commissioni I e IV il 23 dicembre 2003 con relazione di Emilio Bolla.
- Rinviato alle Commissioni I e IV, ex articolo 81 del Regolamento consiliare, il 4 febbraio 2004.
- Testo licenziato in sede congiunta dalle Commissioni I e IV il 25 febbraio 2004 con relazione di Emilio Bolla e con relazione di minoranza di Carmelo Palma.
- Approvato in aula il 7 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 36 voti favorevoli, 2 voti contrari.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 2
- La legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 è pubblicata sul BUR del 31 dicembre 1997, supplemento al n. 52.
- Il testo vigente dellarticolo 20 della l. 67/1988 è il seguente:
Art. 20.
1. È autorizzata lesecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per limporto complessivo di lire 34.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito alluopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.
(omissis)
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto allapprovazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per lanno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione.".
Note allarticolo 3
- Il testo vigente dellarticolo 3 del d.lgs. 502/1992 è il seguente :
Art.3. (Organizzazione delle unità sanitarie locali)
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui allarticolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui allarticolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. Latto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.".
(omissis).
- Il testo vigente dellarticolo 5 del d.lgs. 502/1992 è il seguente :
Art.5. (Patrimonio e contabilità)
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nellesercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dellarticolo 828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.".
(omissis).
Nota allarticolo 5
- Il testo vigente dellarticolo 9-bis del d.lgs. 502/1992 è il seguente:
Art.9 bis. (Sperimentazioni gestionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato .
2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dellassistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nellarea del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dallarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi allassistenza alla persona;
f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione .
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dellAgenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.".