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Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 / 05 / 2004

Codice 32.3
D.D. 27 aprile 2004, n. 77

Legge regionale 38/2000 - Iscrizioni all’Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari - Anno 2004

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 2 della legge regionale 38/2000, delle dd.gg.rr. n. 37-381 del 4 luglio 2000 e n. 38-2290 del 19 febbraio 2001, nonché degli articoli 1 e 2 del regolamento di cui ai decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6/R del 17 luglio 2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001, l’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari delle 36 Associazioni di cui all’Allegato “A”, parte costitutiva e integrante delle presente determinazione;

* di approvare, in applicazione dei medesimi criteri suindicati, il diniego all’iscrizione al medesimo Albo regionale alle Associazioni e per le motivazioni di cui all’Allegato “B”, parte costitutiva e integrante delle presente determinazione.

* di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

L’edizione 2004 dell’Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari - comprendente sia i 36 neo-iscritti che i 273 soggetti già inclusi nell’Albo 2003 - verrà pubblicata con idoneo comunicato di questa Direzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come disposto dall’articolo 4 del regolamento di cui a decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6/R del 17 luglio 2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001.

Ai sensi dell’art. 3 del suddetto regolamento, l’iscrizione delle Associazioni all’Albo approvata con la presente determinazione ha validità decennale, fatte salve cancellazioni d’ufficio o su istanza di parte. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte potranno confermare con apposita istanza scritta, pena la cancellazione, l’iscrizione all’Albo.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 16 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

L’edizione 2004 dell’Albo Regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari, contenuta in un Comunicato della Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 6/5/2004 n. 18, Parte I (ndr).