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Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 / 05 / 2004

Codice 16.4
D.D. 7 aprile 2004, n. 58

L.R. 69/1978 e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione del “Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell’attivita’ estrattiva in una cava di inerti situata in localita’ Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo” ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", presentato dalla Societa’ Calcestruzzi SpA

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Calcestruzzi S.p.A. con sede legale in Bergamo, Via Camozzi, 124, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, all’attività estrattiva in località Bastie ed alla contestuale realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nel progetto in oggetto, sino al 29 marzo 2009, tenuto conto della validità quinquennale dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 49-12145 del 30 marzo 2004 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

2. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A e secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale, con i relativi allegati, n. 49-12145 del 30 marzo 2004, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso i giudizi positivi di compatibilità ambientale e di incidenza in merito al S.I.C. “Confluenza Po-Bronda” (codice IT1160009).

3. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare planimetrie e sezioni esecutive che, in recepimento delle prescrizioni contenute nel dispositivo e negli allegati della deliberazione della Giunta Regionale n. 49-12145 del 30 marzo 2004, modificano le previsioni progettuali.

4. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di in euro 409.000 (quattrocento novemila euro) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di Revello e Saluzzo e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con D.G.R. n. 74-11585 del 9 dicembre 1991.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista richiamata al punto 2 della presente determinazione e nell’allegato A costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Revello e Saluzzo e all’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

9. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto