Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 / 05 / 2004

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONCESSIONI E DI CONSORZI

Art. 1.

(Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), dopo la parola: “idrauliche” sono inserite le seguenti: “nonche’ alla determinazione dei relativi canoni”.

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all’utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l’occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, e’ soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all’aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all’Allegato A della presente legge, e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validita’; la tabella di cui all’Allegato A puo’ essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalita’ con i canoni gia’ definiti;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonche’ per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all’Allegato A;

e) la durata della concessione non puo’ essere superiore a nove anni e puo’ essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l’esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalita’ perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene;

f) il procedimento per il rilascio della concessione e’ soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all’Allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario e’ tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l’entita’ della cauzione e’ pari a due annualita’ del canone, ma puo’ essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le comunita’ montane, nonche’ le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d’ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l’occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria.

Art. 2.

(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)

1. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 20/2002, con riferimento all’utilizzo delle spiagge lacuali appartenenti al demanio della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene alle seguenti disposizioni e criteri:

a) l’occupazione di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetto al rilascio di concessione da parte dei competenti uffici della Regione e dei Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, ai sensi degli articoli 96 e 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 112/1998) come inseriti dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Nel caso di presentazione di domande concorrenti sulla medesima area o bene, i competenti uffici regionali o comunali procedono all’aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

3. Possono essere previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore dei soggetti pubblici e privati nonché per particolari tipologie di concessione.

4. Le concessioni, di norma, sono rilasciate:

a) per un periodo inferiore a tre anni, quelle finalizzate ad occupazioni contingenti di sole aree e beni, dovute a esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, estrazioni materiali in alveo;

b) per un periodo di tre anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di nove, quelle finalizzate a interventi ed usi che comportano alterazione permanente dei luoghi, che sono facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti;

c) per un periodo di trenta anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di quindici, nel caso di attività pubbliche, finanza di progetto o in presenza di attività aziendali o dell’associazionismo turistico, ricreativo e sportivo ovvero quelle relative ad utilizzazioni con interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l’ampiezza dell’area o la durata della richiesta alterino l’equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata.

5. Il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al versamento di spese di istruttoria.

6. I canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono determinati, a far data dal 1° gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:

a) gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell’alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate A, B e C;

b) nell’ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l’uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

c) i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

d) i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. I canoni da applicare alle concessioni sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità.

8. L’occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in assenza della prescritta concessione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, e qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, comporta il pagamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 2001, del canone relativo all’occupazione, nonché gli interessi legali del canone dovuto riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di definizione della pratica amministrativa. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell’autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001.

9. L’occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in attesa di formale rilascio della concessione da parte dell’organo competente dello Stato, antecedentemente alla data del 1° gennaio 2001 e protratta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, è considerata come “occupazione anticipata” di aree e beni del demanio della navigazione interna. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell’autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001, ancorché il soggetto interessato fornisca all’autorità stessa la corrispondenza avvenuta con l’organo statale competente concernente l’occupazione di cui trattasi nonché, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia versato in tutto o in parte i canoni annuali richiesti dall’organo statale.

10. In fase di prima applicazione della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2006, in attesa della classificazione del territorio interessato in base all’alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d’ufficio, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.

11. I canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, restano in vigore sino al 31 dicembre 2006. Il regime concessorio previsto al comma 4 entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

12. In fase di prima applicazione della presente legge, le concessioni sono rilasciate dalle autorità concedenti territorialmente interessate, in parziale sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 2006.

CAPO II.

NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

Art. 3.

(Attuazione dell’accordo sancito nella Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003)

1. In applicazione dell’accordo sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita’ montane di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 10 dicembre 2003 e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l’accesso ai livelli retributivo-funzionali per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneita’ dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell’avviso pubblico.

2. Ai fini della scelta e’ privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parita’ di condizioni, privilegiando il soggetto piu’ anziano di eta’.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le ulteriori modalita’ attuative, ivi compresa l’eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di 24 mesi, informandone la competente Commissione consiliare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza Unificata per realizzare la necessaria uniformita’ su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici nazionali.

Art. 4.

(Disposizioni in merito alla Commissione regionale di concertazione di cui all’articolo 7 della l.r. 41/1998)

1. Nelle more della costituzione della Commissione regionale di concertazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), la Giunta regionale è autorizzata a surrogare i componenti della Commissione regionale per l’impiego dimissionari, rispettando i criteri di rappresentatività attualmente stabiliti.

Art. 5.

(Modifiche alla l.r. 55/1984)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e’ sostituita dalla seguente:

“d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 3, le loro caratteristiche e le modalita’ per la loro individuazione.”.

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 55/1984 e’ aggiunta la seguente:

“g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro).”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 55/1984 e’ inserito il seguente:

“1 bis. Quando il lavoratore e’ in infortunio l’Ente gestore corrisponde l’indennita’ anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell’infortunio e non oltre la durata del cantiere.”.

Art. 6.

(Modifiche alla l.r. 67/1994)

1. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l’inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative gia’ costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni) e’ sostituito dal seguente:

“4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e/o”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 67/1994 è sostituita dalla seguente:

“c) le cooperative che prevedono, nell’arco di validità del progetto di sviluppo di cui all’articolo 3, sia un consistente e qualificato aumento dell’occupazione attraverso l’inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) sia l’inserimento di persone svantaggiate come definite dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).”.

3. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 67/1994 e’ sostituito dal seguente:

“3. Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 devono ispirarsi, per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, ai principi di mutualita’ di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e societa’ cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).”.

Art. 7.

(Modifiche alla l.r. 28/1993)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, e’ sostituita dalla seguente:

“d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144)”;

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 28/1993, come sostituito dall’articolo 2 della l.r. 22/1997, e’ così sostituito:

“2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda.”.

Art. 8.

(Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile)

1. La Regione favorisce l’accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne, attraverso la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell’interesse delle imprese che ne facciano richiesta.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A. per stabilire modalita’ e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresi’ l’incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.

3. Per gli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 2 si provvede per l’anno 2004 con le risorse dell’Unità previsionale di base (UPB) 15102 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell’imprenditorialità - Titolo II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.

CAPO III.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 9.

(Modifiche alla l.r. 58/1987)

1. L’articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) e’ sostituito dal seguente:

“Art. 17. (Uniformita’ delle attrezzature. Divise)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all’articolo 16, stabilisce per i servizi di Polizia locale degli enti locali della Regione, al fine di assicurarne l’omogenea caratterizzazione e immediata riconoscibilita’ sul territorio:

a) le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi del grado, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari;

b) le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi operativi di cui i servizi devono essere dotati;

c) le caratteristiche di placca e tesserino personale di riconoscimento.

2. A far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti di cui all’articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987, come modificato dalla presente legge, sono rispettivamente abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente ‘Norme in materia di Polizia locale):

a) i commi 2 e 4, nonche’ l’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 4;

b) l’articolo 5;

c) i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 6.

3. Gli enti locali danno attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nei termini dalla stessa fissati nei singoli provvedimenti di cui all’articolo 17 della l.r. 58/1987, come sostituito dalla presente legge.

4. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 10 della l.r. 57/1991.".

Art. 10.

(Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 24/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), le parole: “la corresponsione anticipata dell’indennità di fine mandato” sono sostituite dalle parole: “la corresponsione di un acconto sull’indennità di fine mandato”.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 24/2001, la parola: “anticipazione” è sostituita dalla parola: “acconto”.

3. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 24/2001, la parola: “anticipazione” è sostituita dalla parola: “acconto”.

4. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

“4. Al termine definitivo del mandato consiliare, dall’ammontare dell’indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003), viene dedotto quanto già erogato a titolo di acconto.”.

5. Per i consiglieri in carica nella presente legislatura, oltre al corrispettivo degli acconti di cui al comma 4, è detratta una ulteriore somma pari agli interessi legali conteggiati su ciascun acconto dalla data di corresponsione dello stesso fino alla data di entrata in vigore della l.r. 21/2003.

CAPO IV.

OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO
ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2006

Art. 11.

(Opere di accompagnamento alle Olimpiadi invernali 2006)

1. In funzione della realizzazione e del completamento di alcune delle infrastrutture turistiche e sportive ricomprese nel Programma previsto dall’articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la Regione interviene finanziariamente, con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3, in Terme di Acqui S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A. .

2. Relativamente a Terme di Acqui S.p.A. la Regione concorre al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla societa’ per la riqualificazione e la nuova costruzione di stabilimenti termali e relativo sistema infrastrutturale mediante sottoscrizione, in proporzione alla quota azionaria posseduta ed in adesione all’aumento di capitale deliberato dalla assemblea della societa’, di un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore a euro 21.000.000,00.

3. Rispetto a Monterosa 2000 S.p.A., la Regione garantisce la provvista finanziaria occorrente per la realizzazione delle opere funzionali al completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, mediante sottoscrizione, per un importo massimo di euro 5.200.000,00, di strumenti di debito o finanziari all’uopo emessi dalla societa’ e caratterizzati dalla possibilita’ di conversione in quote partecipative.

4. Per le finalita’ di cui al comma 3 la Giunta regionale si avvale di Finpiemonte S.p.A. cui vengono trasferite le necessarie risorse finanziarie, secondo modalita’ e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 29 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Societa’ Monterosa 2000 S.p.A.), che risultino comunque idonei a soddisfare l’esigenza di configurare la corretta esecuzione delle opere quale presupposto della conversione in capitale sociale.

5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si fa fronte, sia in termini di competenza che di cassa, mediante l’utilizzo delle somme iscritte, nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, all’interno dell’UPB 21022 (Turismo sport parchi - Offerta turistica interventi comunitari - Titolo II - spese di investimento).

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

(Contributi straordinari)

1. E’ autorizzata l’erogazione di un contributo straordinario di euro 50.000.000,00 a favore dell’Ordine Mauriziano. L’importo e le modalità di erogazione sono definite in base al protocollo d’intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 57-11013 del 17 novembre 2003.

2. E’ attribuita a favore del Comune di Torino l’erogazione di un contributo straordinario di euro 12.042.215,00 per l’assistenza residenziale ed anziani non autosufficienti prestata in istituti del Comune di Torino.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede con la disponibilità iscritte all’interno dell’UPB 28051 (Programmazione Sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti).

Art. 13.

(Provvedimenti in materia di personale di cui alle l.r. 33/1998 e 39/1998 e successive modificazioni)

1. Il personale non di ruolo, in servizio alla data dell’11 maggio 2004 presso i gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi), oppure presso gli uffici di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è inquadrato, a domanda, e con le modalità indicate nei commi successivi, nei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

2. L’inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l’accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione, nonché di una anzianità lavorativa di almeno sei mesi maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi sia della l.r. 33/1998 sia della l.r. 39/1998, alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. La competente Direzione della Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono, per i rispettivi ruoli, modalità e contenuti delle prove concorsuali.

4. La dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è incrementata di n. 11 posti di categoria D, di n. 9 posti di categoria C, di n. 4 posti di categoria B.

5. La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è incrementata di n. 21 posti di categoria D, di n. 48 posti di categoria C, di n. 7 posti di categoria B.

6. Agli oneri previsti dal presente articolo in euro 1.500.000,00 si fa fronte con la UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 maggio 2004.

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 627.

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 marzo 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 17 marzo 2004.

- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 20 aprile 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula l’11 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l’anno 2002) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art.13. (Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b della l.r. 44/2000)

1. La Giunta regionale e’ delegata a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico, in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, previste dall’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dell’articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000, al fine di procedere:

a) alla formazione di un’anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche;

b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche nonché alla determinazione dei relativi canoni;

c) alla definizione dei criteri e delle modalita’ per il rilascio delle concessioni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche.".


Nota all’articolo 2

Per l’articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 20/2002 si veda nota all’articolo 1.


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) è il seguente :

“Art. 7. (Commissione regionale di concertazione)

1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale.

2. La Commissione:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatori di cui agli articoli 3 e 4;

b) propone l’istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;

c) assume iniziative per favorire l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h) della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro);

d) propone interventi volti a favorire l’inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;

f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 21 giugno 1997, n. 196);

g) assume iniziative per l’attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 6 del d. lgs. 469/1997;

l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l’impiego compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o dall’assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;

b) il Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative a livello regionale, purche’ sia garantita la pariteticita’ con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative a livello regionale, purche’ sia garantita la pariteticita’ con i componenti di cui alla lettera c).

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di tre anni.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purchè sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro.

8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa struttura regionale.

9. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, informata la Commissione consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere amministrativo-gestionale di competenza della Commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere della Commissione regionale di concertazione e del Comitato di cui all’articolo 8, le attribuisce alle Province.

10. Le funzioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le Commissioni tripartite permanenti istituite ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d. lgs. 469/1997.

10 bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilita’ adottati dai responsabili dei Centri per l’impiego e’ ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province.".


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 6. (Contenuto del progetto)

1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma 1° del precedente articolo 5 deve contenere:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita’ e le caratteristiche della crisi occupazionale nell’area territoriale di competenza dell’Ente locale proponente;

b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali;

c) le modalita’ organizzative dell’attivita’ lavorativa che dovra’ svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell’Ente promotore o comunque di persona incaricata dall’Ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;

d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 3, le loro caratteristiche e le modalita’ per la loro individuazione;

e) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e-1) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi;

f) gli oneri finanziari distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennita’ ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;

g) le fonti di finanziamento previste;

g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro).

2. Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l’Ente proponente dovra’ dare atto, in sede di domanda, dell’avvenuta acquisizione degli stessi.

3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto puo’ essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui al successivo articolo 10.".

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 8. (Trattamento economico dei lavoratori)

1. Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro gli Enti gestori corrispondono una indennita’ giornaliera nella misura stabilita nella delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.

1bis. Quando il lavoratore è in infortunio l’Ente gestore corrisponde l’indennità anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell’infortunio e non oltre la durata del cantiere.

2. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell’Ente promotore il relativo onere finanziario da detta legge gia’ previsto a carico del disciolto “Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori”."


Nota all’articolo 6

Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67. (Interventi per l’inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative gia’ costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 2. (Destinatari degli interventi)

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalita’ indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:

a) le cooperative che risultino formate, all’atto della loro costituzione nonche’ alla presentazione della domanda, per almeno il 60 per cento dei soci, da:

1) giovani di eta’ tra i 18 e i 35 anni all’atto della loro associazione alla cooperativa e/o

2) lavoratori che si trovavano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a “zero ore” o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o

3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o

4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e/o.

5) emigrati piemontesi cosi’ come definiti dall’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni e/o

6) lavoratori e lavoratrici posti in mobilita’ ai sensi della vigente normativa;

b) le cooperative che risultino formate, all’atto della loro costituzione nonche’ alla presentazione della domanda, per almeno l’80 per cento dei soci, da giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni all’atto della loro associazione nella cooperativa, oppure da donne che siano anche in maggioranza nell’organo dirigente della cooperativa;

c) le cooperative che prevedono, nell’arco di validità del progetto di sviluppo di cui all’articolo 3, sia un consistente e qualificato aumento dell’occupazione attraverso l’inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) sia l’inserimento di persone svantaggiate come definite dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

2. Le composizioni societarie delle cooperative di cui al comma 1, lettere a) e b) dovranno permanere per l’intero periodo di validita’ del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.

3 Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 devono ispirarsi per fruire dei benefici previsti dalla presente legge ai principi di mutualita’ di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e societa’ cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

4. Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l’obbligo dell’osservanza dell’incompatibilita’ e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento.

5. Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita’ produttiva nel territorio della Regione Piemonte.".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente

“Art. 3. (Destinatari degli interventi)

1. Sono ammesse ai benefici del titolo II le imprese individuali, le societa’ di persone e le societa’ di capitali, operanti nei settori produttivi di competenza regionale, nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:

a) giovani di eta’ compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni;

b) lavoratori o lavoratrici posti in mobilita’ ai sensi della vigente normativa;

c) lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;

d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) ;

e) donne;

f) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, cosi’ come definiti dall’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori), cosi’ come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1988, n.45.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), b), c), d), ed e) devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda .

3. Nel caso di societa’ di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o piu’ delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f).

4. Nel caso di societa’ di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed almeno l’80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.

5. Le imprese devono avere sede legale e amministrativa nella Regione. Analogamente, l’attivita’ oggetto dell’intervento agevolativo deve essere allocata in Piemonte.

6. La composizione delle imprese beneficiarie deve permanere, nei limiti indicati ai commi 3 e 4, nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci per i quali vi sia stato scioglimento del rapporto sociale che alteri la composizione sopra riportata, dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge e l’apporto di capitale dovra’ rispettare le percentuali previste. La nuova composizione dovra’ essere comunicata entro sessanta giorni alla Regione, in caso di inadempienza i benefici di legge verranno revocati.

7. La Giunta regionale, con atto deliberativo da assumersi entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede, anche avvalendosi delle rilevazioni effettuate in ordine alla situazione del mercato del lavoro piemontese, a definire la ripartizione dei fondi previsti per l’assegnazione dei contributi e dei finanziamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c).".


Note all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente ‘Norme in materia di Polizia locale ‘) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Uniforme e segni distintivi)

1. Le attivita’ di Polizia municipale vengono svolte in uniforme.

2. ...(Abrogato)

3. Con provvedimento del comandante del corpo o del responsabile del servizio il personale puo’ essere dispensato dall’indossare l’uniforme, quando ne ricorrono motivi di impiego tecnico operativi.

4. ...(Abrogato)

5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio da apporre al copricapo.

6. Gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia municipale con conoscenza di una o piu’ lingue straniere, accertata previa prova orale d’esame da sostenersi dinanzi ad apposita commissione d’esperti, portano sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese, di cui conoscono la lingua. ...(Abrogato)

7. E’ vietato variare la foggia dell’uniforme, nonche’ l’uso di elementi ornamentali, in modo da alterare l’assetto formale della stessa.

8. I Comuni possono adottare divise di rappresentanza.".

- Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente ‘Norme in materia di Polizia locale ‘) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Placca e tesserino di riconoscimento)

1. Gli operatori della Polizia municipale sono dotati di placca e tesserino personale di riconoscimento.

2. ...(Abrogato)

3. La placca va applicata al petto, all’altezza del taschino sinistro dell’uniforme.

4. ...(Abrogato)

5. ...(Abrogato)

6. Il tesserino e’ portato sempre con se’ dagli operatori, sia in uniforme che in abito civile.

7. Il documento ha validita’ di cinque anni, salvo eventuali motivate limitazioni, ed e’ restituito all’Amministrazione comunale di appartenenza all’atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa.".


Nota all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 13. (Anticipazione dell’indennita’ di fine mandato)

1. Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all’articolo 2, comma 1, ha facolta’ di richiedere la corresponsione di un acconto sull’indennita’ di fine mandato.

2. La misura dell’acconto non puo’ superare il 75% di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell’acconto medesimo.

3. L’acconto puo’ essere ottenuto una sola volta per legislatura regionale.

4. Al termine definitivo del mandato consiliare, dall’ammontare dell’indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003), viene dedotto quanto già erogato a titolo di acconto.".


Nota all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 29 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A. ) è il seguente :

“Art. 2. (Modalità di partecipazione)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione si avvale dell’Istituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.A. - attuale azionista della Monterosa 2000 S.p.A. A tal fine la Regione mette a disposizione una somma di lire 5 miliardi affinché Finpiemonte S.p.A., anche in tempi diversi, sottoscriva in nome e per conto proprio, nuove azioni emesse dalla Monterosa 2000 S.p.A. che rappresentino, al termine dell’operazione di ricapitalizzazione, non più del 30 per cento del capitale sociale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.A. che, pur salvaguardando l’esigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il punto di vista regionale relativamente agli argomenti elencati all’articolo 2365 del codice civile.

3. Nell’ambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.A. la disponibilità gratuita dei mezzi finanziari occorrenti per l’accrescimento della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della società; eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, saranno rispettivamente a beneficio o ad onere del patrimonio regionale.

4. Il sopraddetto limite del 30 per cento si applica esclusivamente alla partecipazione societaria acquisita con i fondi stanziati dalla presente legge fermo rimanendo che la misura della partecipazione complessiva dovrà trovare concorde definizione.".


Note all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi) è il seguente:

“Art. 2.

1. L’articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio per tutto il periodo dell’incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

2. Fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all’amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula, su proposta del Presidente del gruppo consiliare, con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dall’Ufficio di Presidenza che tengano conto delle professionalità richieste, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. E’ in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del gruppo consiliare di cui l’interessato fa parte, ed in ogni caso cessa alla scadenza della legislatura regionale o in caso di scioglimento del gruppo consiliare.

4. Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del gruppo consiliare.

5. Le risorse finanziarie definite ai sensi dell’articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei gruppi stessi.".

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) è il seguente:

“Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonche’ il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale), di specifiche unita’ organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all’articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l’espletamento dell’attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all’utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L’importo e’ determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell’ente, delle somme erogate con carattere di continuita’ e fissita’, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L’importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all’aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell’anno precedente e il gennaio dell’anno in corso, nonche’ del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l’anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione puo’ essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell’incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell’incarico. Il periodo di aspettativa e’ utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, gli uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi del 50 per cento di tale spesa, anche di personale esterno all’Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all’8° ovvero al di fuori dell’amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l’interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unita’ di personale da acquisire, il responsabile dell’ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell’Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto puo’ essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall’ufficio l’amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.