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Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 / 05 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2004, n. 22-12329

Centro di Premoltiplicazione del materiale Viticolo del Piemonte (CE.PRE.MA.VI.) - Modalita’ ed indirizzi relativi all’ affidamento incarico svolgimento attivita’.L.R. 63/78 art. 48

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di realizzare l’attività svolta dal Centro di premoltiplicazione del materiale viticolo (CE.PRE.MA.VI) affidando ad un’azienda vivaistica, dotata della necessaria esperienza e di adeguate strutture, l’incarico di condurre i campi di piante madri marze e della screen house in cui sono conservati i materiali iniziali utilizzati per la premoltiplicazione delle selezioni clonali.

L’individuazione dell’azienda vivaistica e l’attuazione di tale procedimento saranno fatte dal Settore (12.02) Sviluppo delle Produzioni Vegetali che richiederà al vivaio, sulla base di un programma di attività annuale, il preventivo di spesa, valuterà la congruità del preventivo stesso e provvederà ad assumere i successivi atti di impegno e liquidazione.

La premoltiplicazione delle selezioni clonali potrà essere affidata dal Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali allo stesso vivaio o ad altra azienda vivaistica indicata, di comune accordo, dalle associazioni vivaistiche piemontesi. Tale incarico non comporterà comunque alcun costo aggiuntivo per la Regione, poiché, a fronte dei costi sostenuti per la produzione, confezionamento e consegna del materiale di base l’azienda individuata incasserà i proventi della vendita del materiale stesso.

Ai sensi della L.R. n. 8/84 (e successive integrazioni e modificazioni), art. 33, lett. c), tale collaborazione sarà formalizzata mediante la stipula di apposita convenzione, per la sottoscrizione della quale è incaricato il Dirigente responsabile del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

Alla spesa si farà fronte mediante le risorse iscritte sul capitolo 12780 nell’ambito delle risorse assegnate alla Direzione Regionale (12) Sviluppo dell’Agricoltura e nei limiti definiti annualmente dal Settore (12.02) Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)