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Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n.  319 del 21 aprile 2004 - Progetto di ampliamento cava argilla località Canaveri del Comune di Vicoforte (CN). Proponente: Società Vincenzo Pilone S.p.A., Via vecchia di Pianfei n.2/b, Mondovi’ (CN). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto:

* in sede di integrazione progettuale è stata modificata l’iniziale strategia estrattiva proposta optando per la coltivazione successiva di fasce di terreno con superfici ridotte in modo da limitare la superficie scoperta in coltivazione riducendo così significativamente i problemi di regimazione delle acque meteoriche e di erosione dei suoli;

* gli interventi di ampliamento in progetto, che interessano un’area già compromessa dall’attività estrattiva, non comportano particolari criticità ambientali né appaiono tali da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dall’attività di estrazione in atto

* gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito ed il suo riutilizzo agricolo.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’ampliamento proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 9 dicembre 2003 e del 6 aprile 2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento cava argilla in Località Canaveri del Comune di Vicoforte Mondovì, presentato dal Signor Pilone Giancarlo, in qualità di Legale Rappresentante della Società Vincenzo Pilone S.p.A., con sede in Mondovì, Via Vecchia di Pianfei 2/b, in quanto:

* in sede di integrazione progettuale è stata modificata l’iniziale strategia estrattiva proposta optando per la coltivazione successiva di fasce di terreno con superfici ridotte in modo da limitare la superficie scoperta in coltivazione riducendo così significativamente i problemi di regimazione delle acque meteoriche e di erosione dei suoli;

* gli interventi di ampliamento in progetto, che interessano un’area già compromessa dall’attività estrattiva, non comportano particolari criticità ambientali né appaiono tali da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dall’attività di estrazione in atto

* gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito ed il suo riutilizzo agricolo.

Al fine di mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

* Per tutta la durata dell’intervento le acque provenienti dalle superfici scoperte interessate dalla coltivazione dovranno essere convogliate nelle vasche di decantazione primo della loro immissione nel reticolo idrografico naturale.

* Il sistema di regimazione delle acque meteoriche, costituito da canalette di raccolta e vasche di decantazione, dovrà essere prontamente adeguato con il progredire della coltivazione come illustrato nella documentazione tecnica integrativa presentata dalla Ditta. In particolare le vasche dovranno essere munite di uno scarico di tracimazione rivestito al fine di evitarne l’erosione e le fasce vegetali filtranti, previste a valle di ogni vasca, dovranno essere mantenute in efficienza mediante operazioni periodiche di manutenzione e, se necessario, interventi integrativi di semina.

* Entro la scadenza del primo quinquennio autorizzativo dovrà essere completata la realizzazione della fascia a vegetazione riparia lungo il torrente Ermena e della fascia arborea-arbustiva prevista lungo i lati meridionale e settentrionale dell’area oggetto di intervento.

* I segmenti a maggior pendenza della rete scolante, identificati negli elaborati grafici come C1c e C4, dovranno essere opportunamente protetti dall’innesco di fenomeni erosivi attraverso la copertura delle sponde con legname e del fondo con pietrame come esemplificato nella fotografia n. 1 dell’ Allegato1 1 alla presente deliberazione

Qualora si intenda invece procedere alla messa in opera di tubi in lamiera queste rivestimenti dovranno essere opportuna fissate nel substrato come esemplificato in figura1 n. 2 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione.

* Per quanto riguarda l’impatto derivante dal traffico veicolare pesante in transito nel centro di Mondovì:

* vengano convogliati gli automezzi pesanti destinati alla fornace e provenienti dalla stessa sul III lotto della tangenziale cittadina in progetto, immediatamente dopo l’ultimazione dello stesso;

* vengano distribuiti il più omogeneamente possibile nel tempo i veicoli pesanti in transito attraverso il centro cittadino mediante un’oculata ed attenta gestione dell’attività, evitando in ogni modo il verificarsi di elevate punte di concentrazione giornaliera e/o oraria dei medesimi;

* venga garantita, attraverso ogni necessario accorgimento, la massima tutela delle abitazioni limitrofe nei confronti delle emissioni rumorose generate dall’attività di cava

* Si presti particolare attenzione alla realizzazione dei profili finali ad andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni, con particolare attenzione allo studio delle zone di raccordo con la morfologia esistente;

* Gli interventi di integrazione degli impianti già realizzati vengano attuati in coerenza e continuità con la zona di nuovo impianto ed accompagnati nel tempo dai necessari interventi di manutenzione e sostituzione.

* Deve essere effettuato il monitoraggio del Torrente Ermena in un punto a monte (Località C. Gandolfo) ed in uno a valle (in corrispondenza della confluenza del Rio Pissapola) una volta prima dell’inizio dei lavori ed una volta all’anno dopo l’inizio dei lavori, mediante il rilevamento dei valori di Indice Biotico Esteso (I.B.E.) e dei Solidi Sospesi Totali, trasmettendo tempestivamente i risultati al Settore Via dell’ARPA Dipartimentale di Cuneo.

2. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 9 dicembre 2003 e del 6 aprile 2004, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

3. di rinviare la formalizzazione del parere tecnico ex L.R. 45/89 e s.m.i. da parte del Corpo Forestale dello Stato entro 10 gg. dalla data della presente deliberazione;

4. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.. a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento e previa formalizzazione del parere tecnico definitivo da parte del Corpo Forestale dello Stato;

5. di rinviare parimenti la formalizzazione dell’ autorizzazione ed ex D.Lgs. 490/99 al relativo provvedimento della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, da assumere entro 10 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

6. di rinviare altresì la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Vicoforte Mondovì, sede dell’intervento, da assumere previa acquisizione della formalizzazione delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i.. ed ex D.Lgs. 490/99 e comunque entro il 15 maggio 2004;

7. di subordinare l’autorizzazione comunale di competenza del Comune di Vicoforte Mondovì ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi

9. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

10. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

14. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)