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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 19

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l’anno 2004.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I.

INTERVENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita’ produttive)

1. La Regione Piemonte esercita i relativi poteri di accertamento, di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali).

2. I poteri di accertamento e di riscossione di cui al comma 1 sono esercitati mediante le competenti Agenzie fiscali.

3. I proventi di tale imposta vengono iscritti nell’Unità Previsionale di Base (UPB) 0902 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Entrate proprie della Regione).

CAPO II.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA’ REGIONALE

Art. 2.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), le leggi regionali di cui all’Allegato A sono rifinanziate nell’importo ivi indicato.

Art. 3.

(Aumenti di capitale in societa’ a partecipazione regionale)

1. E’ istituito nell’UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapp. con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d’investimento) il “Fondo per la sottoscrizione di azioni o quote in societa’ a partecipazione regionale”, con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2004, pari a 4.185.900,00 euro.

2. Le societa’ per le quali e’ autorizzata la ricapitalizzazione sono riportate all’Allegato B.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 riguarda azioni o quote inoptate da parte di altri soci.

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.

Art. 4.

(Modifiche alla l.r. 23/2003)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003 n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente:

“3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 23/2003 le parole “autoveicoli speciali” sono sostituite con la parola “autocaravan”.

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2003 è aggiunta la seguente:

“c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ”Nuovo codice della strada")."

4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 23/2003 dopo la parola “incendi” sono aggiunte le parole “e di protezione civile”.

5. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

“g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all’atto della immatricolazione.”.

Art. 5.

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Articolo 3 della l.r. 53/1996)

1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 è determinato, a decorrere dall’anno accademico 2004-2005, in euro 110,00.

2. Per gli anni successivi la Giunta regionale aggiorna tale importo con riferimento alla variazione annuale dell’indice generale dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.

Art. 6.

(Abrogazione del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 41/1992)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l’avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie) e’ abrogato.

Art. 7.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 7/2001)

1. L’espressione “fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria” di cui al comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è intesa nel senso che le variazioni compensative ivi precluse sono solo quelle fra capitoli che prevedano tutti spese di carattere obbligatorio.

CAPO III.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 8.

(Finalita’)

1. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita’, ampliando la capacita’ finanziaria del sistema degli enti locali della regione anche attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari o l’utilizzo di nuovi strumenti finanziari, la Regione attua interventi di promozione, coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti del presente capo.

Art. 9.

(Strumenti di garanzia)

1. Le somme iscritte nel bilancio quali economie da trasferimenti vincolati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva della Regione costituiscono, secondo i principi del federalismo fiscale sanciti dall’articolo 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia utilizzabile dalla Regione stessa e dal sistema degli enti locali piemontesi secondo le modalita’ stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10.

(Utilizzo del fondo)

1. Le risorse di cui all’articolo 9 sono utilizzate a garanzia delle iniziative tese a migliorare la situazione finanziaria degli enti locali.

2. Le iniziative di cui al comma 1, da concordarsi fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, prevedono l’utilizzo dei seguenti strumenti:

a) contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso e per il contenimento dei relativi oneri;

b) finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dall’articolo 14, comma 2, della l.r. 2/2003;

c) esternalizzazione dei servizi non essenziali, al fine di contenere i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi enti;

d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.

Art. 11.

(Studi di fattibilita’)

1. Lo studio di fattibilita’ per le opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro e’ lo strumento ordinario preliminare ai fini dell’assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. Per le finalita’ di cui alla presente legge, la Regione Piemonte puo’ intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilita’ tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalita’ stabilite mediante apposito provvedimento.

Art. 12.

(Coordinamento di emissioni obbligazionarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare interventi volti ad agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti locali.

2. A tal fine, la Giunta adotta misure di coordinamento finalizzate a consentire emissioni congiunte da parte degli enti locali che, a causa delle loro limitate capacita’ di indebitamento, non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli.

Art. 13.

(Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni)

1. Nell’ambito degli interventi e delle misure previste dall’articolo 10, ove le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non consentire l’attribuzione di un rating da parte delle societa’ di valutazione del merito di credito, la Giunta regionale e’ autorizzata a richiedere a tali società l’assegnazione di uno o piu’ rating alla singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.

CAPO IV.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE

Art. 14.

(Asilo nido della Regione Piemonte)

1. La Regione finanzia la realizzazione dell’asilo nido regionale. L’asilo può essere aperto non solo ai figli dei dipendenti regionali ma anche ai figli di altri cittadini secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Per la realizzazione dell’opera di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui alla UPB di nuova istituzione denominata 07992 (Organizzazione Risorse Umane - Direzione - Titolo II - Spese d’investimento). Le relative disponibilita’ finanziarie, per l’anno 2004, sono incrementate di 590.000,00 euro.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.

Art. 15.

(Trattamento economico accessorio del personale)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonche’ le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilita’ per il trattamento accessorio.

2. Sono, altresi’, acquisite e destinate per i trattamenti accessori, dall’anno 2004, le ulteriori risorse iscritte nell’UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e nella stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 16.

(Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale e’ autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall’alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui e’ dichiarato lo stato di emergenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attivita’ amministrative regionali riguardanti l’evento “Olimpiadi invernali Torino 2006" nonche’ al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita’ di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 17.

(Modifica dell’articolo 1 della l.r. 39/1998).

1. All’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all’Ufficio di comunicazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7".

Art. 18.

(Modifica dell’articolo 1, comma 8 bis, della l.r. 39/1998)

1. Il comma 8 bis dell’articolo 1 della l.r. 39/1998 è sostituito dal seguente:

“8 bis. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell’attività svolta. In armonia con i principi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un’indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L’indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

CAPO V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELL’ARTIGIANATO

Art. 19.

(Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della Giunta regionale, fra i Confidi di cui all’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Alle spese necessarie per l’attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell’UPB 17071 (Commercio e Artigianato - Promozione sviluppo credito artigianato - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.

CAPO VI.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SANITA’

Art. 20.

(Parco della Salute)

1. Al fine di favorire l’integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con le attivita’ di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, viene realizzato il Parco della Salute nella citta’ di Torino utilizzando apposito finanziamento statale.

2. Alla spesa a carico della Regione e relativa all’acquisto dell’area necessaria alla realizzazione dell’Ospedale Molinette 2, prevista in 60,540 milioni di euro, da erogare per 40,540 milioni di euro nell’anno 2004 e per 20 milioni di euro nell’anno 2005 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilita’ iscritte all’UPB 28042 (Programmazione sanitaria - Edilizia ed attrezzature sanitarie - Titolo II - Spese d’investimento) per gli anni 2004 e 2005 e l’istituzione, nell’ambito della stessa UPB, di apposita spesa.

3. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 25 (Impegno finanziario per la realizzazione dell’Ospedale di Alba-Bra) e l.r. 2/2003 vengono, conseguentemente, parzialmente trasferite all’anno 2006.

Art. 21.

(Istituzione fondo speciale per rischi di responsabilità civile delle ASL)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell’UPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti) per un ammontare attualmente determinato in 45 milioni di euro per un triennio, di cui 15 milioni di euro relativi all’anno 2004.

2. Il fondo è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 euro e 500.000,00 euro per sinistro, per un valore massimo annuo di 15 milioni di euro. La parte eccedente l’importo di 500.000,00 euro per sinistro è a carico dell’impresa di assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. Alla Giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è demandato il compito di individuare:

a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo;

b) i criteri e le modalità di gestione del rischio a carico del Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione medesima;

c) i criteri che garantiscono la compartecipazione nella gestione del sinistro da parte dell’impresa di assicurazione che assume il rischio per la quota eccedente l’operatività del Fondo;

d) i criteri per la copertura, escludendo la rivalsa da parte sia delle ASL sia dell’impresa di assicurazione nei confronti dei dirigenti, per i sinistri per i quali sia riconosciuta la colpa grave, anche ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

4. Per assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono alla Regione le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte nella stessa UPB 28051.

Art. 22.

(Attività di prevenzione per il contrasto del doping, l’abuso dei farmaci e i comportamenti a rischio nella pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale)

1. Al fine di tutelare coloro i quali praticano lo sport a livello dilettantistico ed amatoriale nell’ambito delle competenze regionali previste dall’articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la Regione Piemonte, di concerto con le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva ed il Centro regionale antidoping di Orbassano, promuove iniziative di prevenzione, informazione e monitoraggio delle situazioni a rischio.

2. Tali attività sono svolte sulla base di convenzioni annuali appositamente stipulate tra i soggetti di cui al comma 1. Le convenzioni disciplinano altresì i criteri, le metodologie antidoping e i relativi finanziamenti.

3. La copertura della spesa per l’attuazione del presente articolo, stimabile in 500 mila euro, è così articolata:

a) alle spese relative all’utilizzo delle attrezzature del laboratorio del Centro regionale antidoping di Orbassano si fa fronte con gli stanziamenti di cui all’UPB 29992 (Controllo delle attività sanitarie - Direzione - Titolo II - Spese d’investimento);

b) alle spese per le campagne informative e per la formazione sulla tutela della salute si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 29061 (Controllo delle attività sanitarie - Organizzazione personale Risorse umane - Titolo I - Spese correnti) e della UPB 06011 (Comunicazione istituzionale della Giunta - Relazioni esterne della Giunta - Titolo I - Spese correnti);

c) alle spese connesse alle attività di contrasto al doping e di controllo antidoping si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 21041 (Turismo Sport Parchi - Sport - Titolo I - Spese correnti).

Art. 23.

(Interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti)

1. Al fine di ottimizzare l’effetto degli interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti, gli indirizzi programmatici sulla gestione delle risorse che la Regione a tal scopo destina nell’anno 2004 per il finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) e quale contributo agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, sono disposti dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori alla Sanità e alle Politiche Sociali.

2. Per rendere più efficienti ed efficaci gli interventi nel settore sociale e socio-sanitario la Giunta regionale entro il 31 dicembre 2004 riferisce alla commissione competente in merito ai possibili interventi di riorganizzazione di tali settori.

Art. 24.

(Rete regionale per le malattie rare)

1. La Regione Piemonte istituisce, ad implementazione del Sistema Sanitario Regionale, la rete regionale per le malattie rare.

2. La misura è finanziata per l’esercizio in corso per 100.000,00 euro mediante gli stanziamenti della UPB 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 25.

(Interventi contro il randagismo)

1. La Regione eroga ai comuni contributi regionali integrativi a quelli previsti dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale) in materia di prevenzione del randagismo.

2. L’ammontare dei contributi è fissato per l’anno 2004 in 50 mila euro che vengono iscritti nel bilancio regionale nella UPB 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale Igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti)

3. Alla copertura finanziaria si provvede con prelievo, di pari ammontare, dalla UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).

CAPO VII.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 26.

(Sviluppo del sistema aeroportuale regionale)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell’ambito del sistema aeroportuale regionale, la Giunta regionale è autorizzata a compiere, anche in deroga all’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in societa’ per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al 20 per cento.

2. Per sostenere l’impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, è stanziata nell’UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d’investimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2004.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.

Art. 27.

(Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. La Regione si impegna a cofinanziare la realizzazione del primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, istituito dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

2. A tal fine, viene prevista nell’UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese d’investimento) una spesa relativa alla quota di cofinanziamento regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale con uno stanziamento per l’anno finanziario 2004 pari a 10 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.

Art. 28.

(Realizzazione di opere connesse al nodo ferroviario di Novara)

1. La Regione si impegna a contribuire al finanziamento di opere di mitigazione ambientale e di un centro di interscambio passeggeri connessi alla realizzazione del nodo ferroviario di Novara, per un importo complessivo di 24,800 milioni di euro nel periodo 2004-2010.

2. I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento sono definiti con un apposito accordo di programma tra la Regione e gli altri soggetti interessati.

3. Alla copertura della spesa per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, complessivamente prevista in 11,480 milioni di euro, si provvede con le risorse stanziate all’interno dell’UPB 08032 (Programmazione statistica atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese d’investimento), per 2 milioni di euro nell’anno 2004, per 4,740 milioni di euro nell’anno 2005 e per 4,740 milioni di euro nell’anno 2006.

4. Alla copertura della spesa per gli anni successivi fino al 2010, complessivamente prevista in 13,320 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 29.

(Agevolazioni per la mobilità dei portatori di handicap)

1. Al fine di migliorare la mobilità dei portatori di handicap sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse è definito uno stanziamento annuale di 500 mila euro a titolo di contributo in conto capitale a favore delle aziende esercenti, entro la misura massima dell’80 per cento della spesa sostenuta (IVA esclusa), rispetto alle seguenti tipologie di intervento inerenti l’UPB 26032 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo II - Spese d’investimento):

a) interventi sul materiale rotabile per l’accessibilità ai portatori di handicap;

b) attrezzature mobili a terra nelle stazioni e a bordo sul materiale per l’accessibilità ai portatori di handicap.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d’investimento).

Art. 30.

(Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari)

1. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto ferroviario regionale è autorizzata la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle Forze dell’Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nell’UPB 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite apposito protocollo di intesa fra le stesse e l’amministrazione regionale.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).

CAPO VIII.

PROVVEDIMENTI IN MATERIE DIVERSE

Art. 31.

(Interventi sui beni culturali)

1. La Regione concorre alla realizzazione dell’opera di architettura contemporanea denominata “Chiesa del Sacro Volto” di Torino per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

2. La spesa è in aggiunta agli stanziamenti della UPB 31992 (Beni culturali Direzione - Titolo II - Spese d’investimento) nella misura di un milione di euro per l’anno 2004 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2005 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2006.

3. Alla copertura si provvede con l’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d’investimento) per l’esercizio 2004 con riduzione di 1 milione di euro, per il 2005 con riduzione di 2,5 milioni di euro e per il 2006 con riduzione di 1,5 milioni di euro.

Art. 32.

(Contributi per scuole materne)

1. La Regione eroga ai Comuni contributi per la realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonché di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne comunali o convenzionate con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2004 da iscriversi nell’UPB 32022 (Attività culturali Istruzione Spettacolo - Edilizia scolastica - Titolo II - Spese d’investimento).

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d’investimento).

Art. 33.

(Incremento del fondo per gli accordi di programma)

1. La previsione complessiva di spesa dell’UPB 08032 (Programmazione e statistica Val. progetti prop. Atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese d’investimento) è incrementata di 600 mila euro finalizzati al finanziamento del fondo per gli accordi di programma.

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d’investimento).

Art. 34.

(Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo)

1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall’articolo 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 5 milioni di euro dall’anno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonché di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dell’articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d’irrigazione).

2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la Giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalità di finanziamento e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1.

3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attività di bonifica e d’irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della l.r. 21/1999.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Norma transitoria)

1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997, n. 469, 4 giugno 1997, n. 143, 29 ottobre 1999, n. 443, relativi a conferimenti, non e’ possibile procedere all’assunzione di impegni ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

Art. 36.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 604.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 4 dicembre 2003.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 5 dicembre 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 aprile 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 7 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 13 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".


Note all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 2. (Modalita’ di pagamento della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e’ corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.

2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica e’ stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento e’ fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

3. L’assolvimento dell’obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli gia’ immatricolati, avviene in un’unica soluzione con l’esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facolta’ della periodicita’ quadrimestrale.

3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.".

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4. (Variazioni di importi della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:

a) 20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli normati dall’articolo 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003);

b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw; c) 25,00 euro per le roulottes e i rimorchi speciali;

d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autocaravan.".

- Il testo del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5.(Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;

b) autovetture adibite a scuola guida;

c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente ;

c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) .

- Il testo del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocita’ di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilita’ vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l’esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell’integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas propano liquido (GPL), gia’ dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all’atto dell’immatricolazione.

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l’attivita’ propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all’apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attivita’ nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.".


Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l’avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 2.

1. In attuazione di quanto stabilito all’art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: “Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti e Direttive C.E.E.”.

2. Agli oneri di dotazione del capitolo per l’esercizio 1992 si provvedera’ in sede di definizione dell’assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992.

3...(Abrogato)

4. Il Presidente della Giunta Regionale e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".


Nota all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita’ previsionali di base di entrata per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, nonche’ per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta puo’ effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita’ previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita’ ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.".

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all’interno della medesima classificazione economica, tra unita’ previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita’, al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ nella gestione delle disponibilita’ di bilancio, la Giunta puo’ essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita’ previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio e’ disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell’anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta puo’ disporre variazioni compensative, nell’ambito della stessa o di diverse unita’ previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e’ comunicato al Consiglio.".


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 119 della Costituzione è il seguente:

“Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".


Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 14 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) è il seguente:

“Art. 14. (Finanza di Progetto)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite allo Stato ed agli enti locali, l’attuazione nella Regione Piemonte della Finanza di Progetto, per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche di interesse regionale individuate negli atti generali di programmazione.

2. Nell’emanare il regolamento di cui al comma 1, la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il piu’ ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in relazione agli aspetti progettuali, finanziari, realizzativi e gestionali degli interventi, anche mediante l’individuazione di adeguate forme di pubblicita’ degli atti di programmazione di cui al comma 1;

b) prevedere che i costi di realizzazione delle opere e delle infrastrutture siano tendenzialmente coperti mediante le remunerazioni derivanti dalla gestione delle stesse;

c) definire dettagliatamente i requisiti dei soggetti promotori, ed, in particolare, quelli necessari ad ottenere l’affidamento delle concessioni;

d) garantire, in ogni fase della procedura, l’equilibrio economico e finanziario complessivo delle operazioni;

e) disciplinare la facolta’ dell’aggiudicatario di costituire, anche dopo l’aggiudicazione, una societa’ di progetto per l’esecuzione delle opere;

f) prevedere la facolta’ delle societa’ di progetto di emettere, previa autorizzazione da parte degli organismi di vigilanza, obbligazioni, purche’ garantite pro quota mediante ipoteca, al fine di reperire sul mercato le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento delle opere;

g) prevedere l’acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza competente per le opere e gli interventi finalizzati, anche parzialmente, al recupero, alla riqualificazione, alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali ambientali.".


Note all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonche’ il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale), di specifiche unita’ organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all’articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l’espletamento dell’attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all’utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L’importo e’ determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell’ente, delle somme erogate con carattere di continuita’ e fissita’, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L’importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all’aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell’anno precedente e il gennaio dell’anno in corso, nonche’ del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l’anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione puo’ essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell’incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell’incarico. Il periodo di aspettativa e’ utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali e’ conferito l’incarico di cui all’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all’Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

5 bis Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all’Ufficio di comunicazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all’8° ovvero al di fuori dell’amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l’interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unita’ di personale da acquisire, il responsabile dell’ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell’Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto puo’ essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall’ufficio l’amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

8 bis. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell’attività svolta. In armonia con i principi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un’indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L’indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".


Nota all’articolo 19

- Il testo dell’articolo 10, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato) è il seguente:

“Articolo 10 (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo rischi i consorzi, le cooperative di garanzia collettiva fidi e il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, di seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte, che risultino costituiti da almeno quattrocento imprese artigiane e altre imprese non artigiane, nei limiti previsti dall’articolo 6 della legge n. 443/1985, che abbiano come scopi sociali:

a) la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto all’autonoma capacita’ di affidamento delle singole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di societa’ di locazione finanziaria, di societa’ di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;

b) l’informazione, la consulenza e l’assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche’ le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.

2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono risultare costituiti ed operanti in base a principi statutari che prevedano:

a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento;

b) la riserva della carica di Presidente dell’organo interno di controllo e verifica contabile-amministrativa, ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dalla Giunta regionale.

c) la presenza nell’organo amministrativo della cooperativa di almeno due rappresentanti della Regione Piemonte.

3. La Giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente.".


Note all’articolo 20

- Il testo della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40. (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67) è pubblicato sul BUR del 10 luglio 1996, supplemento al n. 28 .

- Il testo della legge regionale 24 marzo 2000, n. 24.( Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67).è pubblicato sul BUR del. 29 marzo 2000, 2° supplemento al n. 13.

- Il testo della legge regionale 24 marzo 2000, n. 25. (Impegno finanziario per la realizzazione dell’ospedale di Alba - Bra) è pubblicato sul BUR del 29 marzo 2000, 2° supplemento al n. 13 .

- Il testo della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2. (Legge finanziaria per l’anno 2003 ) è pubblicato sul BUR del 6 marzo 2003, n. 10.


Nota all’articolo 26

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni)

“Art. 2 (Quote cedibili)

1. Sono suscettibili di cessione o di conferimento, le partecipazioni che si caratterizzano, anche disgiuntamente, per:

a) non costituire il pacchetto azionario di riferimento;

b) essere inferiori al 20 per cento del capitale sociale;

c) non concorrere, in virtu’ di legami strutturali o contrattuali, alla formazione del capitale che detiene il controllo, indiretto o di fatto, della societa’.

2. Qualora ricorrano i criteri indicati nel comma 1, la Giunta regionale e’ tenuta a illustrare, con relazione annuale al Consiglio, le ragioni dell’eventuale mantenimento delle partecipazioni regionali.

3. Rimane in ogni caso esclusa la facolta’ di alienare quote comprensive di titoli azionari emessi in occasione di operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel triennio precedente.

4. La Giunta regionale verifica preventivamente la scelta di dismissione con le altre amministrazioni pubbliche partecipanti alle stesse societa’ o enti.".


Note all’articolo 34

- Il testo dell’articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è il seguente:

“Art. 29 (Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulicoagraria)

La Giunta regionale può finanziare, con spesa anche a totale carico regionale, iniziative assunte da enti pubblici, da comunità montane, da consorzi di bonifica, da consorzi di miglioramento o da consorzi irrigui rivolte alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La Giunta Regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei Canali ex Demaniali trasferiti, comprese le spese di gestione.

I progetti e le opere sono approvati dalla Giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonchè di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

La Giunta Regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l’Ente di Sviluppo Agricolo o le Amministrazioni Provinciali o Istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui compresi i relativi studi, sondaggi, valutazione di impatto ambientale e ricerche di rilevante interesse per l’economia regionale.".

- Il testo dell’articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) è il seguente:

“Art. 52 (Finanziamenti regionali per l’irrigazione)

1. A favore dei consorzi d’irrigazione, così come individuati all’articolo 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l’acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all’acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all’articolo 5.".

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 21/1999 è il seguente:

“Art. 2. (Piano regionale per le attività di bonifica e d’irrigazione)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attività di bonifica e d’irrigazione, finalizzato ad impostare organicamente le attività di bonifica e d’irrigazione sul territorio regionale.

2. La proposta di piano formulata dalla Giunta regionale è trasmessa alle Province ed ai consorzi di cui agli articoli 13, 45 e 47 operanti nella Regione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione.

3. Il piano regionale per le attività di bonifica e d’irrigazione definisce:

a) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;

b) la tipologia degli interventi e delle opere di bonifica e di irrigazione;

c) le principali opere di bonifica ed irrigazione da attuare nel periodo di validità del piano, i tempi e le risorse di massima necessarie per la loro realizzazione;

d) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

- Il testo dell’articolo 54 della l.r. 21/1999 è il seguente

“Art. 54 (Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dell’irrigazione)

1. Il programma di cui all’articolo 3 è valido per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.

2. Il programma, con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere di manutenzione straordinaria, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l’eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell’articolo 12, nonché la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui all’articolo 21;

b) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l’ammontare complessivo dell’eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.

3. Nelle more dell’approvazione del programma triennale di bonifica e di irrigazione, gli interventi previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale sono realizzati sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nell’ambito degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio annuale della Regione e secondo i criteri e le priorità da questa individuate, sentito il parere della Commissione consultiva regionale per l’agricoltura e le foreste di cui all’articolo 8 della l.r. 63/1978, come sostituito dall’allegato all’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44.


Note all’articolo 36

- Il testo dell’articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.".

Allegato