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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 19

Codice 22.1
D.D. 4 dicembre 2003, n. 552

L.R. 2.11.1982 n. 32 - Articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Autorizzazione alla raccolta e detenzione di esemplari di anfibi a favore del WWF Sezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta a favore del Sig. Riccardo Fortina

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della L.R. 2.11.82 n. 32 il Signor Riccardo Fortina (omissis), alla cattura e alla detenzione di esemplari di anfibi in numero di 3 ovature 15 girini e di 10 adulti della specie Pelobates fuscus insubricus, da immettere nei centri riproduttivi di Bellinzago Novarese, Spinea e all’Acquario di Genova.

Degli esemplari catturati è autorizzata la detenzione presso le sedi dei centri riproduttivi di Bellinzago Novarese, Spinea e all’Acquario di Genova.

- L’attività è consentita su tutto il territorio piemontese, per un periodo di ricerca fino al 31/12/2005, in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 della L.R. 2.11.82 n. 32.

- L’autorizzazione, rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla conservazione della specie Pelobates fuscus insubricus, endemica dell’Italia settentrionale, presso i centri di riproduzione di Bellinzago Novarese, Spinea e all’Acquario di Genova.

- Sono espressamente escluse dalla presente autorizzazione le specie di cui all’art. 1 Legge 7.2.1992 n. 150, così come modificata ed integrata dal D.L. 12.1.1993 n. 2, convertito dalla Legge 13.3.1993 n. 59.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela; nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino