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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 19

Codice 14.4
D.D. 22 dicembre 2003, n. 1070

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Autorizzazione al Comune di Chiusa di Pesio (CN) per modificazione suolo necessaria alla realizzazione di lavori di sistemazione pista forestale, manutenzione ed adeguamento fabbricati d’alpeggio con costruzione di ricovero bestiame ed abbeveratoio - Comune di Chiusa di Pesio - località “Alpe Pittè - Alpe Colle”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l’Amministrazione comunale di Chiusa di Pesio (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione delle seguenti opere:

- sistemazione della pista forestale di accesso dalla borgata Rumiano ai gias Pittè sottano e al gias sottano del Colle;

- manutenzione ed adeguamento dei fabbricati dell’alpe Pittè (sottano e soprano) e alpe Colle, con realizzazione di un ricovero bestiame e di un abbeveratoio

su una superficie totale di circa mq. 12.000, non boscata ed attualmente destinata a pascolo, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n.61 e 63, mappali n. diversi del Comune di Chiusa di Pesio (CN), in località alpe Pittè e Colle a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere evitata scrupolosamente la caduta di materiale a valle;

2. gli interventi di manutenzione straordinaria sulla pista non dovranno comportare il taglio di alberi né l’ampliamento della sezione o la modifica del tracciato;

3. gli attraversamenti degli impluvi dovranno essere sistemati secondo una tipologia che preveda la formazione di un guado con tubi autoportanti e massi non cementati, piccolo bacino di calma a monte, caditoia antiscalzamento a valle, evitando il deposto di materiali o il restringimento degli alvei interessati dai lavori;

4. le scarpate dovranno essere risagomate e regolarizzate, eliminando in particolare eventuali risalti sulla sommità delle scarpate di monte;

5. le superfici di scopertura derivanti dagli scavi (per la posa delle condotte e dei depuratori) dovranno essere ripristinate e baulate leggermente verso l’esterno per limitare l’ingresso delle acque meteoriche nella sezione smossa;

6. tutte le superfici di scopertura che non costituiscano piano viabile dovranno essere inerbite mediante idrosemina di un idoneo miscuglio entro tre mesi dall’intervento di riprofilatura;

7. i tratti di pista dovranno essere interdetti al transito mediante apposizione dello specifico segnale recante gli estremi della legge regionale 45/89;

8. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 in quanto trattasi di opera di esclusiva valorizzazione agro - silvo - pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D. lgs. del 29.10.1999, n.490, articolo 146 lettera d).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger