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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 19

Codice 14.4
D.D. 22 dicembre 2003, n. 1069

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Autorizzazione al Comune di Chiusa di Pesio (CN) per modificazione suolo necessaria alla realizzazione di lavori di apertura e sistemazione piste forestali, manutenzione ed ampliamento fabbricati d’alpeggio - Comune di Chiusa di Pesio - località “Alpe Mascarone”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n.45, l’Amministrazione comunale di Chiusa di Pesio (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione delle seguenti opere:

- nuova pista forestale (prolungamento del tracciato esistente) dal gias Mascarone di Mezzo al gias Mascarone soprano, lungo circa 1.000 metri, tra le quote 1.640 e 1.750 m s.l.m.;

- manutenzione pista forestale nel tratto “pilone Blocco - gias Mascarone di mezzo”;

- manutenzione e miglioramento dei fabbricati dell’alpe Mascarone (sottano, dimezzo e soprano) ed ampliamento fabbricato per ricovero bestiame al gias Mascarone soprano

su una superficie di mq. 7.500 di soprassuolo agrario (non boscato) attualmente destinato a pascolo, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 45, mappali n. 3 e 4 e Foglio n. 49, mappale n. 1 del Comune di Chiusa di Pesio (CN), in località alpe Mascarone a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. la larghezza massima del piano viabile non potrà essere superiore a 2,50 m + 0,50 m per la cunetta longitudinale che dovrà essere costantemente presente al piede della scarpata di monte;

2. dovrà essere scrupolosamente evitata la caduta a valle di materiali di scavo;

3. al piano viabile dovrà essere data una pendenza dell’1 - 2% verso monte;

4. i tracciati dovranno essere muniti di canalette trasversali taglia acqua intervallate in funzione della pendenza, come indicato nella seguente tabella:



pendenza longitudinale della    inclinazione trasversale    distanza massima canalette
strada    canalette rispetto asse strada    
2%    30°    75 m
2/5%    35°    50 m
5/8%    40°    30 m
8/10%    45°    25 m
10/12%    50°    20 m
12/15%    55°    15 m
+15%    60°    10m



Tali canalette dovranno essere realizzate in lamiera ondulata e zincata (tipo guard - rail) e annegate in un cuscinetto di cls;

5. gli attraversamenti degli impluvi dovranno essere realizzati secondo le tipologie di progetto (guadi con tubi autoportanti e massi non cementati, piccolo bacino di calma a monte, aditoia antiscalzamento a valle), evitando il deposito di materiali o il restringimento degli alvei interessati dai lavori;

6. le scarpate dovranno essere raccordate mediante eliminazione del risalto sommitale (scarpata a monte), compattate ed inerbite mediante idrosemina potenziata di un idoneo miscuglio entro tre mesi dalla apertura dei tracciati;

7. i tratti di pista dovranno essere interdetti al transito mediante apposizione dello specifico segnale recante gli estremi della legge 45/89;

8. sia rispettato quanto indicato nel progetto e nella relazione geologico - tecnica allegata;

9. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 in quanto trattasi di opera di esclusiva valorizzazione agro - silvo - pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D. lgs. del 29.10.1999, n. 490, articolo 146 lettera d).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger