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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 19
Codice 14.7
D.D. 18 dicembre 2003, n. 1066
L.R. 9.8.1989 n. 45 - Ditta: Società Prato Nevoso S.p.A. - Comune: Frabosa Sottana (CN) - Località: Prato Nevoso - Tipo di intervento: costruzione sciovia a funa alta RoSa
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare ai sensi della legge regionale 9.8.1989 n. 45, la Ditta Società Prato Nevoso S.p.A., con sede in Frabosa Sottana (CN) - Località Prato Nevoso - Via Corona Boreale n.1, ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla costruzione della sciovia a fune alta Rosa su una superficie di mq.7.000, di cui boscati mq. 2.000 (formazione di abete bianco nella quale non è previsto il taglio di alberi), sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 29 mappali nn. 180, 231/e, e 234 del Comune di Frabosa Sottana (CN) Località Prato Nevoso come da documentazione allegata allistanza.
Lautorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al C.S. di Villanova Mondovì che provvederà in particolare a verificare la fase di cantierizzazione (accesso al tracciato, scortico secondo le modalità indicate in progetto, deposito dei materiali di scavo) ed il rispetto dei tempi per lesecuzione degli inerbimenti;
2. Lesecuzione dei lavori non dovrà comportare il taglio di alberi e lesecuzione di piste di servizio esterne allasse della linea,
3. La demolizione del vecchio impianto dovrà essere completata prima della messa in esercizio della nuova sciovia; sullo stesso tracciato si dovrà provvedere alla regolarizzazione delle scarpate laterali e allinerbimento con idrosemina delle parti sulle quali il cotico erboso risulta mancante;
4. Le superfici di riporto relative alla stazione di partenza dovranno essere sagomate con un inclinazione laterale dell1-2% per evitare la formazione di ristagni idrici localizzati nel periodo del disgelo;
5. I lavori dovranno essere organizzati in modo da evitare che vi siano scavi in trincea aperti dopo il 31 ottobre di ogni anno;
6. Le superfici di scopertura dovranno essere inerbite con idrosemina (o in alternativa con tecniche di tipo nero-verde) entro 4 mesi dallesecuzione dei movimenti di terra; le superfici inerbite dovranno essere interdette al pascolo per almeno una stagione vegetativa successiva allesecuzione dellinerbimento;
7. la scarpata in riporto attorno alla stazione di valle dovrà avere uninclinazione non superiore a 40°;
8. la sezione del previsto cunettone di guardia (tav. 661/M/1 di progetto) dovrà essere protetta da rete di juta per una larghezza di almeno 3 m.;
9. lo scarico del cunettone di guardia sopraccitato, in corrispondenza dello sbocco del tubo esistente, dovrà essere realizzato mediante una caditoia in massi;
10. occorrerà verificare in fase esecutiva lammorsamento in roccia dei muri dala della briglia selettiva, da realizzare a monte dellimbocco del tratto attualmente tombinato presso la stazione di valle, onde scongiurare un erosione laterale ed un eventuale aggiramento del manufatto; in caso non fosse possibile ammorsare le strutture di fondazione e quelle laterali direttamente nel basamento roccioso si dovrà ricorrere a fondazioni indirette onde garantire lintegrità della struttura anche in caso di eventi eccezionali;
11. dovrà essere garantita lintegrità della briglia, prevedendo una verifica periodica a carico della Società istante e un piano di manutenzione che ne garantisca lefficacia nel tempo;
12. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm., rinauralizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti a evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
13. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico costruttive contenute nella documentazione presentata per quanto riguarda la parte tecnica, la parte geologica e nivologica e la parte di recupero ambientale;
I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.
E fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso dopera o al termine dei lavori.
Ai sensi degli artt. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 il titolare dellautorizzazione, prima di iniziare i lavori, dovrà provvedere:
1) ad effettuare il versamento sul Capitolo n. 3045 della Regione Piemonte della somma di Euro 723,04 quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori, somma che sarà liquidata sul capitolo 40160 del bilancio regionale. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;
b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;
c) mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a Tesoreria della Regione Piemonte, P.za Castello 165, Torino, indicando chiaramente la causale dei versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della Determinazione Dirigenziale.
Si deroga da quanto previsto dallart. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 in quanto trattasi di opera riguardante esclusivamente superfici già trasformate.
La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità. In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dellopera, il parere espresso dalla determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.
Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi