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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

Codice 10.7
D.D. 5 febbraio 2004, n. 101

Comune di Villadossola (VCO). Mut. temp. d’uso con conc.ne e cost.ne di servitù di gasdotto per anni 99 alla Soc. “Rete Gas Italia S.p.A.”, di porzioni di compl.vi mq. 11.660 dei t.ni com.li di U.C., in uso e proprietà promiscua con il C.ne di Pallanzeno (VCO), distinti al NCT Fg. 61 mapp. 71 - 72 - 76, per passaggio metanodotto “Passo Gries - Mortara” e relativi lavori. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Villadossola (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 11.660 dei terreni comunali gravati da uso civico, in uso e proprietà promiscua con il Comune di Pallazeno (VCO), distinti al NCT - Fg. 61 mapp. 71 - 72 - 76, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di metanodotto, alla Soc. “SNAM S.p.A.” (ora “Rete Gas Italia” S.p.A.) per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire il passaggio del metanodotto “Passo Gries - Mortara” e l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione nonchè di future eventuali manutenzioni, purchè eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

che il Comune di Villadossola (VCO) e, per quanto eventualmente di competenza, il comune di Pallanzeno (VCO) dovranno inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine delle operazioni di posa della tubazione e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il canone di concessione complessivo anticipato (Euro 17.500), dovrà essere ripartito tra i Comuni di Villadossola e Pallanzeno nella misura del 50% in virtù dell’uso e proprietà promiscua dei terreni, salvo diversamente comprovato, così come parimenti disposto dalla Commissione Tecnico - Consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte ed implicitamente accettato dagli stessi Comuni con le note citate in premessa;

- il Comune di Villadossola (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri