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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

Codice 10.7
D.D. 23 gennaio 2004, n. 48

Comune di San Sebastiano da Po (TO). Mut. temp. (anni 99) di dest. d’uso, con conc.ne amm.va e cost.ne di diritto di superficie (su parte di mq. 35.243) a terzi, di porzioni di compl.vi mq. 79.352 dei t.ni com.li di uso civico distinti al NCT - Fg. 15 mapp. 45 - 46 - 47 - 49 - 348, per ampliamento zona PEC e zona industriale - artigianale (mq. 35.243) nonchè uso pubblico come da PRGC (mq. 44.109). Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di San Sebastiano da Po (TO) a mutare la destinazione d’uso per anni 99 di porzioni di complessivi mq. 79.352 dei terreni comunali gravati da uso civico sotto specificati, per darle parzialmente (mq. 35.243) in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie, a terzi, parimenti per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire l’ampliamento di zona PEC e di zona industriale - artigianale nonchè, per i rimanenti mq. 44.109, per destinare a vari usi pubblici come da PRGC e qui di seguito meglio specificato:

Terreni di uso civico interessati     Superficie interessata    Nuova destinazione
dal mutamento di destinazione
d’uso per anni novantanove

Fg. 15 mapp. 45 parte:    mq. 22.500    zona “D” da PRGC - industriale artigianale di nuovo impianto (con concessione e diritto
        di superficie)

Fg. 15 mapp. 45p-46p-47p
(per complessivi mq. 15.400)    mq. 7.645    zona di completamento “C5" da PRGC lotti PEC edificabili (con concessione e diritto
        di superficie)
    mq. 5.098    zona di completamento ”C5" da PRGC lotti PEEP edificabili (con concessione e diritto
        di superficie)
    mq. 2.657    zona di completamento “C5" da PRGC che rimarrà di uso pubblico per strade, parcheggio
        e area verde

Fg. 15 mapp. 45 parte:    mq. 2.460    zona ”L1" da PRGC spazi per l’interesse comune e l’istruzione
    mq. 11.058    zona “V1" da PRGC spazi pubblici destinati a parco per il gioco e per lo sport
        e strada pubblica

Fg. 15 mapp. 46 parte:    mq. 1.353    zona ”L1" da PRCG
    mq. 2.477    zona “V1" da PRGC

Fg. 15 mapp. 47 parte:    mq. 14.234    zona ”V1" da PRGC

Fg. 15 mapp. 49 parte:    mq. 2.477    zona “V1" da PRGC

Fg. 15 mapp. 348:    mq. 184,50    zona ”L1" da PRGC
    mq. 3.280    zona “I c1" da PRGC spazio per l’interesse comune e l’istruzione
    mq. 3.928,50    zona ”I c 2" da PRGC Palazzo comunale



- che l’autorizzazione di cui al paragrafo precedente è operante a condizione che il Comune di San Sebastiano da Po (TO) si impegni formalmente ad iniziare i precitati procedimenti di conciliazione per la regolarizzazione del pregresso, presentando la prescritta documentazione, entro 6 (sei) mesi dalla data del presente provvedimento, fermo restando che le concessioni non potranno essere rilasciate ai privati comunque interessati, secondo legge, dalle anzidette conciliazioni inerenti atti illegittimi, se non previa regolarizzazione del pregresso (giuridico ed economico), debitamente autorizzata dall’Ufficio Regionale competente;

- che il Comune di San Sebastiano da Po (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di diritto di superficie che verranno stipulati con i privati concessionari relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che i Concessionari non potranno operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, le concessioni eventualmente rilasciate dal Comune, dovranno essere revocate;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinare dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere delle concessioni, salvo rinnovo delle stesse, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, con rimozione delle opere, se richiesto ed acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune di quanto non rimosso, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei concessionari che dovranno comunque effettuare, se necessario, un primo intervento di recupero delle aree al termine dei lavori di realizzazione di quanto richiesto;

- le concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, fatte salve le variazioni dell’indice ISTAT eventualmente intervenute tra la data della perizia di stima (27.05.2002) e la data degli effettivi pagamenti;

- per le porzioni dei terreni interessati dal mutamento temporaneo novantanovennale di destinazione d’uso, per varie finalità pubbliche come da PRGC, che resteranno in uso gratuito a tutta la popolazione locale (es. strada comunale, area a verde, parcheggio, etc.) non è necessario accantonare importi compensativi per il mancato uso civico originario, ritenendosi quest’ultimo almeno compensato dalla nuova destinazione che viene incontro alle mutate esigenze della stessa popolazione locale;

- eventuali opere pubbliche come attrezzature di area verde, strada comunale, etc. già eventualmente presenti su parte delle aree di cui al paragrafo precedente, che erano e resteranno in uso gratuito alla popolazione e che sono in linea con il PRGC e con quanto autorizzato dal presente atto, si ritengono formalmente regolarizzate a sanatoria dal punto di vista dell’uso civico, per il mutamento d’uso pregresso non autorizzato;

- il Comune di San Sebastiano da Po (TO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- il Comune di San Sebastiano da Po (TO) potrà altresì utilizzare tutti o parte dei precitati introiti, se lo riterrà opportuno, per acquisire, anche dai titolari delle future concessioni oggetto del presente provvedimento, terreni non caratteristiche agro - silvo - pastorali, non già gravati dal vincolo di cui al D.Lgs. 490/99 (ex L. 431/85), al fine di gravarli con il vincolo di uso civico onde poter, tra l’altro, sdemanializzare i terreni oggetto delle stesse concessioni con diritto di superficie, per una superficie non superiore a quella demanializzata in concambio, se richiesto dai futuri concessionari, per cederli a questi ultimi in piena proprietà;

- i futuri concessionari che risolveranno in tal modo la concessione, divenendo pieni proprietari, dovranno farsi carico di tutte le ulteriori spese notarili o equipollenti nonchè di eventuali frazionamenti, in aggiunta a quelle inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento;

- le precitate operazioni (acquisto da parte del Comune di terreni, per l’acquisizione degli stessi al proprio pubblico indisponibile di civico demanio, il prezzo di acquisto dei medesimi, la trasformazione di tutte o parte delle concessioni con diritto di superficie in vendita in piena proprietà agli stessi concessionari, previa sdemanializzazione e quant’altro eventualmente connesso), dovranno essere approvate con D.C.C. che dovrà essere successivamente inviata all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, con tutta l’ulteriore documentazione prescritta, per la necessaria approvazione con rilascio di autorizzazione mediante apposito atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri