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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2004, n. 25-12456
Indicazioni operative per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche
A relazione dellAssessore Galante:
Visto larticolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dallarticolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;
considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 riguardante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellarticolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
vista la Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 relativa alla disciplina, allo sviluppo ed allincentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n° 626-3799 contenente gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione allarticolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 che individua i criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore del commercio su area pubblica in attuazione allarticolo 11 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28;
vista lOrdinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
valutata lesigenza di interpretare ed applicare in modo uniforme la normativa vigente in materia di commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche in modo da assicurare, per quanto possibile, il graduale ma completo adeguamento delle aree di vendita e delle strutture fisse e mobili su di esse operanti;
valutata lopportunità di fornire indicazioni operative di carattere igienico sanitario agli esercenti ambulanti, fornendo nel contempo al personale preposto alla vigilanza informazioni utili a rendere omogenee le procedure ed i criteri di autorizzazione e controllo;
visto il documento contenente indicazioni operative di carattere igienico sanitario per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, proposto dal Direttore regionale della Sanità Pubblica;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di approvare come parte integrante della presente Deliberazione le allegate indicazioni operative di carattere igienico sanitario per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche (allegato A);
di demandare alla Direzione di Sanità Pubblica ed agli organi di controllo delle AASSLL la supervisione, la vigilanza ed i controlli sulla corretta applicazione delle indicazioni oggetto della presente Deliberazione.
La presente Deliberazione, comprensiva dellAllegato A, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
INDICAZIONI OPERATIVE DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PER IL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI SULLE AREE PUBBLICHE
Campo di applicazione e definizioni
Le presenti indicazioni operative si applicano al commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche.
In base alle definizioni riportate nelle norme settoriali in vigore non rientrano nel campo di applicazione:
* le degustazioni;
* le manifestazioni di promozione dellattività produttiva e del suo sviluppo, attraverso lesposizione dei prodotti stessi, nelle quali non si effettuino operazioni di preparazione di alimenti ed uneventuale attività di vendita assuma valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.
In questi casi dovrà essere fatto riferimento alle disposizioni igienico sanitarie di carattere generale ed a quelle eventualmente contenute nei Regolamenti Comunali di Igiene.
Ai fini del presente provvedimento, lindicazione di deperibilità di un alimento può essere rilevata, oltre che dagli specifici riferimenti legislativi in merito alle modalità di conservazione dello stesso alimento, anche dai termini stabiliti dal produttore e riportati in etichetta, sui documenti commerciali o indicati nel piano di autocontrollo dallo stesso esercente lattività di vendita.
Durante lattività di vigilanza, gli organismi ad essa preposti, in assenza delle indicazioni di cui al paragrafo precedente, valuteranno la deperibilità dei prodotti esposti per la vendita, eventualmente ricorrendo a controlli analitici diretti o indiretti.
Alcuni alimenti possono essere considerati non deperibili in quanto stagionati o esposti integri in crosta o inscatolati, tuttavia, la permanenza sui banchi vendita di porzioni invendute di questi alimenti ne aumenta sensibilmente il grado di deperibilità.
In tali casi si rende pertanto indispensabile, durante tutto il periodo di vendita e di trasporto da e verso larea mercatale, procedere ad una adeguata protezione delle porzioni invendute o, se necessario, al loro mantenimento in regime di refrigerazione.
Caratteristiche generali delle aree pubbliche
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001, stabilisce che i Comuni devono provvedere alla reistituzione dei mercati già esistenti:
- adeguandoli rispetto alle tipologie individuate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626-3799;
- adeguandoli in relazione alle norme igieniche sanitarie e di sicurezza, come previsto agli articoli 9 e 10 della succitata D.C.R.
Al fine di garantire condizioni igieniche sufficienti per il mantenimento dello stato di salubrità degli alimenti, tutte le aree mercatali dovranno essere dotate almeno di:
* pavimentazione che limiti la polverulenza e consenta unadeguata pulizia, nonché il rapido smaltimento delle acque meteoriche;
* servizi igienici (fatti salvi eventuali vincoli di carattere storico, artistico o ambientale, nel qual caso potranno essere stipulati accordi per lutilizzo di servizi igienici presso uno o più esercizi in sede fissa dislocati nelle adiacenze al mercato), dotati di wc a sciacquone, distributore di carta igienica, lavabo a comando non manuale, sapone liquido e carta asciugamani monouso.
Nei mercati su strada, lassenza di reti per allacciare ciascun posteggio allacqua potabile, allo scarico delle acque reflue ed allenergia elettrica, ne limiterà lutilizzo alle sole strutture mobili dotate dei rispettivi dispositivi autonomi di erogazione e scarico.
Caratteristiche dei negozi mobili
In aggiunta ai requisiti minimi previsti dallart. 4 dellO.M. ed in analogia agli esercizi in sede fissa, è richiesta la presenza di taglieri specifici, diversi per tipologia di alimenti venduti previo frazionamento, nonché di utensili distinti in funzione degli alimenti soggetti a taglio o lavorazione.
In tutti i negozi mobili immatricolati successivamente al 17/05/2002, il mantenimento delle temperature di conservazione previste deve essere assicurato da un sistema autonomo di erogazione di corrente elettrica; tuttavia, i negozi mobili immatricolati prima di tale data e limitatamente al periodo del trasporto da e verso larea mercatale, possono utilizzare altre idonee attrezzature atte a mantenere ininterrotta la catena del freddo.
Caratteristiche dei banchi temporanei
Per la protezione igienica degli alimenti deperibili, i banchi temporanei devono essere dotati di apposite protezioni verso i clienti con uno sviluppo verticale di almeno 30 cm., nonché di unadeguata copertura dellintero banco, sufficiente ad assicurare il riparo da intemperie climatiche e polluzioni ambientali.
Lattività di vendita di formaggi freschi e stagionati può essere svolta anche su banchi temporanei aventi i requisiti descritti dallOM 3/4/2000.
Limitatamente ai formaggi freschi non confezionati o non protetti, oltre ai requisiti previsti allart. 5, comma 5 dellO.M., in analogia ai negozi mobili, le protezioni verso i clienti devono avere uno sviluppo, oltre che verticale, anche orizzontale per almeno 30 cm.
Prescrizioni particolari per le carni fresche le preparazioni di carne ed i prodotti a base di carne.
Le operazioni di affettatura o porzionatura delle carni fresche e la produzione di carni macinate su negozi mobili sono consentite unicamente in presenza e su richiesta specifica dellacquirente ed alle seguenti condizioni:
* devono essere utilizzate attrezzature distinte in base al tipo di carne;
* se sono presenti carni porzionate o macinate già pronte per la vendita sui banchi di esposizione, devono essere preparate e confezionate in un laboratorio riconosciuto rispettivamente ai sensi del D.Lvo 286/94 o del D.P.R. 309/98;
* in nessun caso è consentita la vendita frazionata di carni macinate preconfezionate allorigine in un laboratorio riconosciuto.
Ai fini dellesposizione per la vendita, le attività di sezionamento di carni fresche e di produzione di preparazioni carnee, possono essere effettuate da parte dellesercente in laboratori funzionalmente correlati allesercizio ambulante, autorizzati ai sensi della L. 283/62 ed in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 327/80.
Le preparazioni carnee pronte a cuocere, devono giungere sui mercati adeguatamente confezionate o protette in idonei contenitori, riportanti unetichetta dalla quale risultino chiare le informazioni relative alla denominazione del prodotto, ai suoi ingredienti, alla data di preparazione e di scadenza, nonché le indicazioni riguardanti il produttore e la sede del laboratorio.
Possono tuttavia essere poste in vendita carni sezionate o preparazioni carnee, sfuse o in confezioni originali, provenienti da laboratori autorizzati ai sensi dei Decreti Legislativi n. 286/94, 495/97 e 309/98, purché siano presenti i corrispondenti documenti che ne comprovino la fornitura.
Prescrizioni particolari per i prodotti di gastronomia cotti e per i prodotti della pesca
La preparazione dei prodotti di gastronomia da destinare alla cottura (es. polli con spezie varie, rolatine, spiedini, pizze, verdure, ecc.) e dei prodotti della pesca (spiedini con verdure, insalate di mare, ecc.), può essere effettuata, a cura dellesercente stesso allinterno di una costruzione stabile o di un laboratorio autorizzato ai sensi della L. 283/62 e funzionalmente correlato alla propria attività di vendita o acquistando tali prodotti già pronti a cuocere da uno stabilimento specificatamente riconosciuto.
La macellazione di pesci su aree di mercato pubbliche può essere effettuata esclusivamente per la vendita diretta al consumatore finale, in presenza e su specifica richiesta degli acquirenti, nei seguenti esercizi:
1. nelle costruzioni stabili di cui allarticolo 6 lettera e) dellO.M. 3.4.02 destinate alla vendita di pesci vivi, attrezzate in modo esclusivo o allinterno di un locale nettamente separato dalla vendita di alimenti.
2. sui negozi mobili e nelle strutture temporanee in possesso dei requisiti previsti dallart. 5, comma 3 dellO.M. 3/4/02 per le operazioni di decapitazione, eviscerazione e sfilettatura di prodotti della pesca , che siano in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi:
a. vasche o recipienti con acqua pulita e in quantità sufficiente per contenere i pesci vivi esposti per la vendita previa macellazione;
b. protezione delle vasche o dei recipienti dallesposizione prolungata al sole;
c. strutture o attrezzature che consentano di effettuare la macellazione dei pesci scelti dallacquirente, al riparo dalla vista degli avventori del mercato;
d. strumenti idonei per lo stordimento dei pesci destinati alla macellazione, in modo da evitare inutili sofferenze degli animali.
3. In ogni caso devono essere assicurati:
a. il mantenimento di idonee condizioni di vita degli animali esposti per la vendita evitando il sovraffollamento di pesci nelle vasche o nei recipienti, garantendo un sufficiente ricambio dellacqua o dellossigeno;
b. ligiene della macellazione e delle operazioni che precedono la vendita e la consegna del prodotto.
4. I prodotti dellacquacoltura vivi esposti per la vendita devono provenire da un allevamento in regola con le disposizioni previste dal D.P.R. n. 555 del 30/12/92 sottoposto a sorveglianza dal servizio veterinario dellASL competente.
5. I prodotti della pesca per i quali non è prevista la macellazione, ma che, per la loro resistenza fisiologica fuori dallacqua, per motivi di freschezza e per consuetudine commerciale sono ancora vivi al momento della vendita (es. astici, aragoste), possono essere esposti per la vendita in presenza di ghiaccio.
Somministrazione
Nei negozi mobili, lattività di somministrazione è limitata esclusivamente ad alimenti già pronti per il consumo, precedentemente prodotti in laboratori autorizzati.
E tuttavia consentita, in settori o spazi attrezzati, la preparazione estemporanea e la guarnitura di alimenti già preparati (farciture di pizze precotte, panini e tramezzini, ecc.).
La preparazione e la vendita itinerante di panini caldi e bevande può essere altresì svolta con banchi temporanei allestiti su automezzi (es. motocarri attrezzati per la vendita di hot dogs), aventi le seguenti caratteristiche:
* struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di preparazione, conservazione e protezione di prodotti alimentari, realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un sistema di copertura con un vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,00 metri dalla quota esterna;
* banchi espositivi protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri;
* sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
* serbatoio per lacqua potabile di idonea capacità;
* lavello con erogatore automatico di acqua;
* serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile
* impianto elettrico, che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dellenergia elettrica predisposta in unarea di mercato oppure, in alternativa, limpianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione, opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia lambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Deve essere inoltre garantita la conservazione in regime di freddo durante il trasporto degli alimenti deperibili.
Autorizzazione ed idoneità sanitaria
Sono soggette ad autorizzazione sanitaria le seguenti attività:
* la vendita di carni fresche, allinterno di costruzioni stabili o di negozi mobili, ai sensi dellart. 29 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. 20/12/28 n. 3298 e dellart. 12 del D.P.R. 10/08/72, n. 967;
* lattività di produzione, preparazione e confezionamento (comprese le attività di cottura e frittura allinterno di costruzioni stabili o negozi mobili), ai sensi dellart. 2 della Legge 30/04/62, n. 283;
* lelaborazione e la cottura di preparati di carne, di prodotti della pesca e di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti sui negozi mobili o sui banchi temporanei in occasione di manifestazioni temporanee quali fiere, sagre, ecc. ai sensi dellart. 2 della Legge 30/04/62, n. 283 (la validità dellautorizzazione è limitata alla durata della manifestazione);
* lattività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione di alimenti;
* lattività di trasporto carni, ai sensi dellart. 44 del D.P.R. 26/03/80, n. 327, su automezzi utilizzati esclusivamente al trasferimento di dette merci e non adibiti alla vendita.
Il trasporto di carni effettuato tramite lo stesso negozio mobile utilizzato per la vendita sulle aree pubbliche, non necessita di autorizzazione sanitaria ex art. 44.
In questo caso lattività di trasporto risulta, infatti, essere accessoria a quella di vendita, per la quale il negozio mobile è già soggetto a specifica autorizzazione;
* lattività di trasporto dei prodotti ittici, ai sensi dellart. 44 del D.P.R. 26/03/80, n. 327, effettuata su automezzi utilizzati esclusivamente al trasferimento dei prodotti stessi.
Il trasporto di prodotti ittici effettuato tramite lo stesso negozio mobile, qualora autorizzato per la vendita sulle aree pubbliche, non necessita di autorizzazione sanitaria ex art. 44.
In questo caso lattività di trasporto risulta, infatti, essere accessoria a quella di vendita, per la quale il negozio mobile è già soggetto a specifica autorizzazione;
* la vendita di prodotti ittici, allinterno di costruzioni stabili, di negozi mobili o di banchi temporanei, se lautorizzazione è prevista dai singoli Regolamenti Comunali dIgiene;
Lautorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio il titolare dellimpresa ha la residenza, se trattasi di persone fisiche, o la sede legale, se persona giuridica, ad eccezione delle autorizzazioni sanitarie rilasciate in occasione di fiere e sagre, che dovranno essere emanate dal Sindaco competente sul luogo di svolgimento delle manifestazioni.
Nel caso di mercato in sede propria i provvedimenti autorizzativi restano di competenza del Comune sul cui territorio è ubicato il mercato stesso.
Al momento della presentazione della domanda, lesercente deve indicare obbligatoriamente le modalità di conservazione e di condizionamento termico degli alimenti (qualora previsto), durante i periodi di inattività commerciale, nonché lindirizzo del luogo di ricovero del negozio mobile e delleventuale laboratorio funzionalmente correlato.
Lautorizzazione sanitaria rilasciata ai negozi mobili deve riportare lindirizzo del luogo di rimessaggio del mezzo, lindirizzo dei locali di deposito della merce invenduta durante i periodi di non attività commerciale e delleventuale laboratorio funzionalmente correlato.
Tenuto conto delle caratteristiche del negozio mobile, il parere rilasciato dai competenti Servizi delle ASL deve indicare i requisiti minimi delle aree mercatali sulle quali il negozio mobile può svolgere lattività; tali indicazioni devono essere richiamate nellautorizzazione sanitaria.
I negozi mobili sprovvisti di riserva di acqua potabile, di serbatoio di scarico per le acque reflue e di generatore autonomo di energia elettrica, possono svolgere lattività di vendita esclusivamente sulle aree pubbliche provviste di:
- allacciamento accessibile alla rete idrica potabile;
- scarico fognario sifonato accessibile;
- allacciamento elettrico accessibile.
La vendita di prodotti ittici nelle strutture fisse, mobili e temporanee, nei casi in cui non sia già soggetta ad autorizzazione sanitaria, è subordinata al possesso di uno specifico nulla osta rilasciato dal Servizio Veterinario dellASL competente sul territorio in cui il titolare dellimpresa ha la residenza, se trattasi di persone fisiche, o la sede legale, se persona giuridica, previo accertamento della presenza dei requisiti igienico sanitari previsti dallO.M. 3/4/2002 e dalle presenti indicazioni operative.
Locali di deposito correlati alla vendita sulle aree pubbliche
Concordemente a quanto stabilito da altre Regioni e per le esigenze di controllo sulle modalità di conservazione degli alimenti, i locali di deposito degli alimenti funzionalmente correlati alla vendita sulle aree pubbliche devono essere autorizzati ai sensi dellart. 2 della L. 283/62, ad eccezione degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti confezionati non deperibili.
Sono inoltre esclusi dallautorizzazione sanitaria al deposito, i produttori agricoli operanti ai sensi della Legge 9/2/1963 n. 59 che commercializzano unicamente prodotti del proprio fondo.
I locali di deposito devono essere adeguati a contenere derrate alimentari, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.
In situazioni particolari e nel caso di assenza di un locale con le caratteristiche succitate, può essere ammesso che lo stesso negozio mobile funzioni anche da deposito, purché sia parcheggiato allinterno di unautorimessa dotata di allacciamento elettrico disponibile.
Autocontrollo
Le attività di preparazione e vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche rientrano fra quelle soggette a procedure semplificate di autocontrollo previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27.3.00 n° 21-29727.
Nellambito della valutazione del piano di autocontrollo, gli Organi di controllo prendono in esame:
* la documentazione che descrive lattività svolta, le caratteristiche strutturali dellesercizio, le attrezzature disponibili e lindicazione del luogo di ricovero del negozio mobile o del banco temporaneo, lubicazione delleventuale laboratorio e dei locali connessi allattività di vendita. Inoltre, devono essere disponibili indicazioni relative alle tecnologie ed alle attrezzature impiegate per assicurare il mantenimento ed il monitoraggio della catena del freddo (la rilevazione delle temperature deve essere opportunamente documentata), nonché alle modalità adottate per la protezione degli alimenti venduti sfusi o frazionati;
* la procedura e la relativa documentazione riferita agli interventi di pulizia, disinfezione e disinfestazione della struttura, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
Particolare attenzione è posta nei confronti della procedura relativa allapprovvigionamento e controllo dellacqua potabile:
* la fornitura deve essere assicurata da parte dei Comuni gestori dei mercati oppure, qualora trattasi di acqua veicolata nei serbatoi autonomi o di quella utilizzata per la produzione di ghiaccio, dovrà essere presente nel piano di autocontrollo una procedura, sottoscritta dal titolare, atta a garantire il mantenimento dei requisiti di potabilità e che descriva le caratteristiche e la capacità del serbatoio, le modalità di attingimento e la frequenza del ricambio, la conservazione, il trasporto, nonché le modalità di scarico e sanificazione periodica dei serbatoi.
Il piano di autocontrollo aggiornato e la documentazione fiscale comprovante lorigine degli alimenti posti in vendita, devono accompagnare lesercente durante lo svolgimento dellattività commerciale sulle aree pubbliche.
Disposizioni finali
Fatto salvo il possesso dei requisiti strutturali, impiantistici ed igienico funzionali previsti dallO.M. 3 aprile 2002 per i mercati in sede propria e per i mercati su strada, obbligatori dal 30/6/2003, ladeguamento ai requisiti previsti dalle presenti indicazioni operative per la macellazione dei pesci su aree di mercato pubbliche dovrà comunque concludersi entro il 30 giugno 2004.
Le linee guida emanate dalla Direzione regionale Sanità Pubblica con Determinazione della Direzione di Sanità Pubblica n. 90 del 09 luglio 2002 sono sostituite ed integrate dalla presente deliberazione.
Le check list allegate alla citata determinazione dirigenziale ai fini della documentazione delle attività di controllo ufficiale di competenza degli organi di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, così come modificate ed integrate, sono allegate al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, le inosservanze alle disposizioni contenute nellO.M. 3 aprile 2002 e nelle presenti indicazioni operative regionali sono sanzionate, per gli specifici profili di competenza, in base allart. 17 Legge 30 aprile 1962, n. 283, allart. 358 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed allart. 8 del D.Lvo 155/97.
Allegati dellAllegato A:
Allegato 1 - check list per i sopralluoghi di vigilanza sulle aree pubbliche;
Allegato 2 - check list per laccertamento dei requisiti igienico strutturali finalizzati al rilascio delle autorizzazioni sanitarie;
Allegato 3 - check list per laccertamento dei requisiti dellarea pubblica.
Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2004, n. 42-12473
Legge Regionale n. 9 del 25.02.1980 Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale. Nuovi termini per la stesura e laggiornamento dei programmi pluriennali e annuali di attuazione e criteri per la procedura da seguire per la realizzazione delle opere inserite nelle domande ammesse al contributo regionale