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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

Codice 25.9
D.D. 27 gennaio 2004, n. 129

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 9/04 per il progetto di regimazione del canale di raccolta delle acque meteoriche (rio demaniale) della cava Scala dei Ratti, in comune di Baveno (VB). Istante Ditta Graniti Baveno S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Graniti Baveno S.r.l. - con sede legale a Feriolo di Baveno (VB) S.S. 33 del Sempione, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che debitamente vistati da questo Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- la vasca di sedimentazione prevista dovrà essere frequentemente svuotata per garantire la corretta efficienza dell’alveo posto a valle, anche in funzione di un eccesso di trasporto solido non trattenuto dalla stessa, analoga manutenzione dovrà essere effettuata in corrispondenza del nuovo ponticello;

- le opere trasversali dovranno essere adeguatamente intestate nelle difese spondali esistenti, nonchè dovrà essere garantito per tutto il tratto la sezione di deflusso più cautelativa e verificata negli atti progettuali;

- in fase esecutiva dovrà essere limitata il più possibile la movimentazione, per ridurre al minimo l’impatto e devono essere previsti sistemi di riduzione della diffusione delle polveri (umidificazione dei terreni interessati dai lavori di cantiere);

- all’opera non potrà essere prodotta nessuna variazione senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità di anni 2, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, previa acquisizione della relativa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che l’opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera, con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole