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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

Codice 25.3
D.D. 26 gennaio 2004, n. 100

Autorizzazione idraulica n. 04/2004 per interventi di sistemazione spondale in sinistra orografica del Rio Paese (Rio Val Salice) in Comune di Torino, località Strada del Morozzo nn. 4-6-8

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Pavia Emilia, Pavia Vincenzo, Ferrero Giuseppina e Ferrero Francesca ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale dell’alveo del corso d’acqua in argomento, in uno con i manufatti di difesa e le murature esistenti, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione delle previste gabbionate, i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle azioni trasversali interessate;

3. le opere di difesa longitudinale (gabbioni e palizzate) dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed immediatamente immorsate a monte nell’esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate e strutturalmente collegate a monte e/o a valle in corrispondenza dei manufatti di difesa esistenti; il parametro esterno, inoltre, dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. l’intervento di difesa spondale previsto immediatamente a valle dell’esistente briglia (gabbionata e palizzata: Sez. n. 5 di Tav. n. 1) dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte, tenendo conto della realizzazione della platea di stabilizzazione del fondo alveo ivi prevista nell’ambito del progetto di sistemazione del Rio Paese (Rio Val Salice) di cui all’autorizzazione idraulica n. 51/03, assunta con determinazione dirigenziale n. 1903 del 24/11/2003, rilasciata dal Settore scrivente al Comune di Torino; nello specifico, le fondazioni della gabbionata suddetta dovranno risultare adeguatamente attestate e collegate alla platea medesima evitando, in ogni caso, il permanere e/o la formazione di vuoti e depressioni, in corrispondenza dei manufatti, pregiudizievoli per la stabilità delle opere stesse;

9. le opere di sistemazione spondale in argomento dovranno essere realizzate in perfetto coordinamento e, ove possibile, contestualmente con gli interventi di sistemazione idraulica previsti nell’intero settore di confluenza Rio Valsalice/Paese-Rio del Nobile relativi sia alla sopra richiamata autorizzazione idraulica n. 51/03, sia alla precedente autorizzazione idraulica n. 41/03, assunta con determinazione dirigenziale n. 1531 del 07/10/2003, rilasciata dal Settore scrivente alla ditta Gaudio-Volpe, Strada Valsalice, 6, Torino; ciò al fine di procedere al corretto inserimento morfologico, idraulico e strutturale delle opere medesime all’interno delle sezioni d’alveo, garantendo il regolare deflusso dei corsi d’acqua interessati e prevenendo l’insorgere di fenomeni di sifonamento e di scalzamento dei manufatti;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all’opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che l’opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi