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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

A relazione dell’Assessore Ferrero:

La Regione Piemonte con la Legge Regionale n. 9 del 25.02.1980 si è proposta di favorire un più equilibrato assetto territoriale del sistema industriale ed una riqualificazione del sistema produttivo piemontese, il cui intervento si concretizza nella concessione di contributi in conto capitale (fondo di rotazione), ai Comuni singoli, a Comunità Montane, a Comunità Collinari o a Consorzi di Comuni, per l’acquisizione di terreni e per le opere di urbanizzazione finalizzate alla predisposizione o all’ampliamento di aree industriali attrezzate, nonché per la realizzazione di infrastrutture volte al miglioramento ed alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti.

Relativamente alle procedure previste dalla L.R. 9/1980 va rilevato che ogni anno il Consiglio Regionale, tenuto conto delle richieste dei Comuni, aggiorna, su proposta della Giunta, il programma pluriennale degli interventi da realizzare ed il relativo programma annuale di attuazione.

Il programma annuale di attuazione individua:

a. le aree industriali o loro ampliamenti per cui predisporre i progetti preliminari;

b. le aree industriali o loro ampliamenti, sulla base dei progetti preliminari, da realizzare con il contributo regionale;

c. gli interventi infrastrutturali volti alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti.

Con circolare n. 16 del 17.07.1990 il Presidente della Giunta Regionale, a seguito di quanto stabilito dalla L.R. 16.03.1989 n. 16, in merito al riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed agli indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative, ha fissato modalità e procedure da seguire per le domande presentate ai sensi della L.R. 9/1980.

Considerato il lungo tempo intercorso e alla luce delle esperienze fornite dalla disciplina dei finanziamenti previsti dal DOCUP, obiettivo 2 per il periodo 2000/6, della Regione Piemonte - ex Reg. (CE) 1260/99 che riduce i tempi per la esecuzione delle opere realizzate nell’ambito dei Piani per gli Insediamenti Produttivi, si rende necessario fissare nuove modalità sia sui tempi, sia sulle procedure da seguire per le domande presentate ai sensi della L.R. n. 9/1980.

Per quanto sopra premesso,

La Giunta Regionale

vista la L.R. 25 febbraio 1980, n.9;

visti gli artt. 17, lettera e), e 18, lettera f), della L.R. n. 51/97;

visto la L.R n. 18/84;

vista la circolare n. 16 del 17.07.1990 del Presidente della Giunta Regionale,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di fissare, sia i termini per la stesura e l’aggiornamento del programma pluriennale degli interventi da realizzare ed il relativo programma annuale di attuazione e sia le procedure da seguire per la realizzazione delle opere inserite nelle domande ammesse al contributo regionale, nel modo seguente:

* i Comuni, le Comunità Montane, le Comunità Collinari e i Consorzi di Comuni dovranno presentare le istanze di contributo alle rispettive Amministrazioni Provinciali, inviando copia alla Direzione Industria della Regione Piemonte, entro il 31 gennaio di ogni anno;

* le Amministrazioni Provinciali dovranno esaminare le richieste pervenute ed esprimere parere entro il 31 marzo di ogni anno sui progetti per i quali si chiede l’inserimento nel programma pluriennale di intervento regionale e nel relativo programma annuale di attuazione;

* i Comuni, le Comunità Montane, le Comunità Collinari e i Consorzi di Comuni dovranno, a seguito della comunicazione di avvenuto inserimento nel programma annuale di attuazione, rispettare il seguente cronoprogramma:

1. appalto e avvio dei lavori entro i 12 mesi successivi alla data di ammissione al contributo regionale;

2. l’intervento dovrà raggiungere un livello di avanzamento della spesa, nella misura del 30%, entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo regionale;

3. la conclusione degli interventi (comprensivo del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione e della rendicontazione delle spese sostenute) dovrà avvenire entro 36 mesi dalla data di ammissione al contributo regionale.

Il mancato rispetto dei termini come sopra indicati comporterà l’esclusione delle istanze dai relativi programmi o la revoca dei contributi già assentiti.

I termini, di cui ai punti 2. e 3., potranno essere ampliati solo per giustificati motivi o per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Per l’anno in corso il parere delle Amministrazioni Provinciali, la cui scadenza è stata fissata al 31/03 di ogni anno, è posticipata al 31 maggio 2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, e dall’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)