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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004
Codice 14
D.D. 22 marzo 2004, n. 175
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale - Art. 5 - Proroga dellepoca di esecuzione dei tagli di boschi cedui su tutto il territorio regionale - primavera 2004
Considerato che larticolo 5 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale attualmente vigenti nelle Province piemontesi per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dellart. 1 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, regola lepoca dei tagli dei boschi cedui come segue:
a) per altitudini non superiori agli 800 metri s.l.m. - dal 16 ottobre al 31 marzo;
b) per altitudini fra gli 800 ed i 1.200 metri s.l.m. - dall1 ottobre al 30 aprile;
c) per altitudini superiori ai 1.200 metri s.l.m. - dal 16 settembre al 31 maggio;
considerato che lo stesso art. 5 prevede altresì che lAmministrazione regionale può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e di quindici giorni per gli altri;
vista la nota prot. N. 2856 in data 19.03.04 con la quale il Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato esprime parere favorevole alla prorogare dellepoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui su tutto il territorio regionale per un periodo di giorni 15 (quindici) oltre la scadenza prevista dallart. 5 delle vigenti P.M. e di P.F.;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs.165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;
visto lart. 23 della L.R. 51/97;
determina
che su tutto il territorio regionale, per le due fasce altimetriche superiori agli 800 metri s.l.m. richiamate allart. 5 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e nella sola primavera del 2004, lepoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui, venga prorogata di giorni 15 (quindici) rispetto alle scadenze fissate dal citato articolo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Nino Berger