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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

Codice 14.7
D.D. 5 febbraio 2004, n. 59

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comune di Roccaforte Mondovì - Comune: Roccaforte Mondovì (CN) - Tipo di intervento: autorizzazione costruzione seggiovia biposto ad ammorsamento fisso denominata “Rastello - Borrello”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comune di Roccaforte Mondovì ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione della seggiovia biposto ad ammorsamento fisso denominata “Rastello - Borrello” su una superficie di mq 13.500, di cui boscati mq 8.290 (ceduo composto formato prevalentemente da faggio di cui è previsto il taglio di n. 881 polloni con diam. mass. di 12 cm, n. 377 fusti di castagno con diam. mass. di 21 cm, n. 77 di carpino nero con diam. mass. di 21 cm) sui terreni iscritti al N.C.T. ai Fogli n. 10 - 48 mappali vari in Comune di Roccaforte Mondovì (CN) Località Rastello - Borello - come da documentazione allegata all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al C.S. di Villanova M. che provvederà in particolare a verificare la fase di cantierizzazione (accesso al tracciato, taglio degli alberi, scotico, deposito dei materiali di scavo) ed il rispetto dei tempi per l’esecuzione degli inerbimenti;

2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta, fino alla pezzatura di 5 cm dovrà precedere i movimenti di terra; in particolare dovranno essere evitati il rotolamento di ceppaie ed i danni da ferita agli alberi non destinati all’abbattimento;

3. la realizzazione del nuovo tracciato dovrà essere effettuata senza apertura di piste di servizio esterne alla sezione d’ingombro della seggiovia;

4. nei tratti di maggiore inclinazione (picchetti 7-8, 10-17, 34-37) dovranno essere previsti dei taglia-acqua esteri a tutta la lunghezza del varco da realizzarsi con tondame di castagno o con legname impregnato; il dislivello tra i singoli taglia-acqua non dovrà essere superiore a 10 m;

5. i lavori dovranno essere organizzati in modo da evitare che vi siano scavi in trincea aperti dopo il 31 ottobre di ogni anno;

6. i riporti in corrispondenza dell’area Borrello dovranno essere realizzati partendo dal basso per strati successivi, compattati e regolarizzati;

7. al piede della scarpata in scavo nell’area Borrello dovrà essere realizzata una cunetta che raccolga e smaltisca lateralmente le acque meteoriche; la sezione di questa sarà rivestita in iuta e gli scarichi sui due lati saranno realizzati con vespai in pietrame di lunghezza non inferiore a 2 m;

8. le superfici di scopertura dovranno essere inerbite con idrosemina (o in alternativa con tecniche di tipo nero-verde) entro 4 mesi dall’esecuzione dei movimenti di terra; le superfici in riporto in corrispondenza dell’area Borrello (arrivo della seggiovia) dovranno essere rivestite con rete in iuta e potranno essere inerbite con semina manuale;

9. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

10. la sicurezza idraulica della stazione di valle in relazione alla potenziale attività torrentizia del Rio Tura dovrà essere garantita dalla realizzazione delle opere di difesa spondale e di rimodellamento dell’alveo, come da specifico progetto indipendente del Comune di Roccaforte Mondovì;

11. il geologo incaricato dovrà verificare puntualmente e direttamente, in fase di realizzazione delle opere, le caratteristiche dei terreni interessati dai plinti di fondazione delle opere di sostegno della linea dell’impianto, valutando l’effettiva rispondenza tra le caratteristiche geotecniche dei terreni definite in progetto e quelle reali in sito, sull’intero sviluppo del tracciato;

12. il terreno di riporto che verrà utilizzato per la realizzazione del rilevato per la stazione di monte dell’impianto dovrà presentare le caratteristiche geotecniche previste nella verifica di stabilità allegata agli elaborati progettuali, utilizzando materiali che presentino i parametri geotecnici utilizzati nella suddetta verifica;

13. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

14. la struttura in terra rinforzata prevista in prossimità della stazione di monte dovrà essere realizzata con scrupolosa osservanza delle specifiche progettuali e fondata con un incasso adeguatamente approfondito su terreno con buone qualità geotecniche;

15. in condizioni nivometeorologiche estreme il Direttore d’esercizio dovrà adottare procedure cautelari prima dell’apertura al pubblico dell’impianto, ed effettuare gli accertamenti necessari tesi a valutare la stabilità del manto nevoso;

16. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico costruttive contenute nella documentazione presentata per quanto riguarda la parte tecnica, la parte geologica e nivologica e la parte di recupero ambientale.

La presente autorizzazione è esclusivamente riferita alla realizzazione dell’impianto di risalita in oggetto e che la eventuale realizzazione di una pista da sci servita dall’impianto dovrà essere soggetta ad una specifica richiesta di autorizzazione ai sensi della L.r. 45/89.

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opera di pubblica utilità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi