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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

Regione Piemonte - Assessorato all’Agricoltura

Proposta disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Roero”

L’Assessorato all’Agricoltura, in seguito all’istanza avanzata dal Consorzio Di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, esperite le dovute istruttorie tecniche, ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita del vino “Roero”.

Il testo del disciplinare è il seguente:

Proposta disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Roero”.

Art. 1 - Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata e garantita “Roero” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

vino rosso:

- “Roero”;

vino bianco:

- “Roero Arneis”;

Art. 2 - Base ampelografica.

1. La denominazione “Roero” senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo da 95 a 98%;

Arneis da 2 a 5%;

possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 3%.

La denominazione “Roero Arneis” é riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.

Art. 3 - Zona di produzione delle uve.

1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori del “Roero” più idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Vezza d’Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.

Tale zona è così delimitata: partendo dall’intersezione dei confini fra le provincie di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Montà d’Alba. Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che segue fino all’innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc. Perona, Carle; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino all’intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.

Risale la strada per Santo Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al rio Prella.

Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del Roero prosegue la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a Baldissero (quota 410).

La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.

Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano (quota 391).

Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue a est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d’Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d’Alba e Alba, Corneliano d’Alba e Alba, Piobesi d’Alba e Alba, Piobesi d’Alba e Guarene, Corneliano d’Alba e Guarene sino a incontrare la strada provinciale Piobesi d’Alba-Guarene.

Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l’abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Ca’ del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino a incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all’abitato della fraz. Moisa.

Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 e incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di casc. S. Michele; percorre detta strada sino a incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Bernardo-fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231): indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. Via Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimità di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di S. Rocco-casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino all’intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e Canale.

Art. 4 - Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.;

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord per il vino rosso a Docg “Roero”;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale);

- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini “Roero” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Roero”      8.000     12,00 % vol
“Roero Arneis”      10 .000      10,50 % vol

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” e i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo devono essere:

vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Roero”      7.200      12,50 % vol
“Roero Arneis”      9.000      11,00 % vol

La denominazione di origine controllata e garantita “Roero” e “Roero Arneis” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se l’età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
”Roero”      4.300      12,50 % vol
“Roero Arneis”      5.400      11,00 % vol

al quarto anno

vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Roero”      5.000      12,50 % vol
“Roero Arneis”      6.300      11,00 % vol

al quinto anno

vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Roero”      5.800      12,50 % vol
“Roero Arneis”      7.200      11,00 % vol

al sesto anno

vini      resa uva     titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Roero”      6.500      12,50 % vol
“Roero Arneis”      8.100      11,00 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla Regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione e l’eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini “Roero” devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo.

2. Tenuto conto dei diritti acquisiti, nel passaggio alla Docg, tali operazioni possono essere svolte nei territori delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria dalle aziende che dimostrano di averle svolte per almeno 5 anni nell’ambito degli ultimi 10 anni. Al riguardo, gli enti preposti, concedono la specifica autorizzazione alle aziende che ne fanno richiesta e che dimostrano di possederne i requisiti.

La continuazione nel tempo di tale autorizzazione è subordinata all’effettuazione da parte dell’azienda di tali operazioni: qualora l’azienda cessi di effettuarle per almeno 3 anni consecutivi, l’autorizzazione decade.

3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini      resa      produzione
     uva/vino      max di vino
“Roero”      70 %      5.600 l/ha
“Roero Arneis”      68 %      6.800 l/ha

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora per i vini “Roero” tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% e per i vini “Roero Arneis” tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

(facoltativo)

vini      durata      decorrenza
     mesi     
“Roero”      20      1° novembre
“Roero” riserva      32      dell’anno di raccolta
        delle uve

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Vini      data
“Roero”      1° luglio del secondo anno
    successivo alla raccolta
    delle uve.
“Roero” riserva      1° luglio del terzo anno
    successivo alla raccolta
    delle uve.

6. E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino rosso “Roero” più giovane a vino rosso “Roero” più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino bianco “Roero Arneis” più giovane a vino bianco “Roero Arneis” più vecchio o viceversa.

7. Per la denominazione “Roero” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Nebbiolo.

Per la denominazione “Roero Arneis” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Arneis.

Per la denominazione “Roero” la scelta vendemmiale non è consentita verso la denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba”.

8. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” può essere classificato con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Nebbiolo, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita “Roero Arneis” può essere classificato con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Arneis, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” non può essere classificato con la denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba”.

9. La denominazione di origine controllata e garantita “Roero Arneis” può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La spumantizzazione dei vino “Roero Arneis” deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall’articolo 5 del presente disciplinare di produzione.

Art. 6 - Caratteristiche al consumo.

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” e “Roero” riserva, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino o granato;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, di buon corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol; “Roero” con menzione “vigna”: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore: 22 g/l .

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Roero Arneis” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino;

odore: delicato e fresco con eventuale sentore di legno;

sapore: elegante, armonico, eventualmente tannico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00 % vol; “Roero Arneis” con menzione “vigna”: 11,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore: 15 g/l .

3. E’ in facoltà’ del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto minimo.

Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” e “Roero Arneis” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini “Roero” e “Roero Arneis” la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- tale menzione sia scritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione;

- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini “Roero”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Roero”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

5. L’indicazione riserva in etichetta è consentita per il vino “Roero” purché al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio previsto dall’art. 5 punto 6, il vino sia sottoposto ad analisi chimico-fisica e organolettica da parte degli organi competenti.

Art. 8 - Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Docg “Roero” per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 37,5 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl .

2. E’ vietato il confezionamento nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9 - Sanzioni.

1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all’art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti l’origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/92.